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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 novembre 2021

Cassazione n. 47357/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdetcravvise-age~ udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La CORTE APPELLO di TORINO, con sentenza in data 6/05/2021, confermava la sentenza con la quale il TRIBUNALE di TORINO in data 24/11/2020 aveva condannato BAHAMI Aymane a pena di giustizia per il reato di tentativo di rapina, commesso a TORINO il 31/10/2020, con la recidiva pluriqualificata.

BAHAMI propone ricorso personale per cassazione per motivi inerenti le attenuanti, la recidiva, l'entità della pena e, da ultimo, la preclusione a difendersi da sé medesimo nel giudizio di cassazione, ipotizzando quanto a essa la violazione della Costituzione e della Convenzione EDU.

Il ricorso è inammissibile in quanto personale, e pertanto in violazione del disposto di cui all'art. 613 co. 1 cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1 co. 63 legge n. 103/2017: tale norma è coerente con la Costituzione, visto il profilo di esclusiva legittimità del vaglio proprio di questa S.C., che esige la qualificazione professionale nell'articolazione delle censure contro i provvedimenti impugnati.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 23/11/2021 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] t ?- Alfredo 'fvlantovano Luci eriali ,[OSCURATO:PERSONA] Il 3 pie 201211, FU

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdetcravvise-age~ udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La CORTE APPELLO di TORINO, con sentenza in data 6/05/2021, confermava la sentenza con la quale il TRIBUNALE di TORINO in data 24/11/2020 aveva condannato BAHAMI Aymane a pena di giustizia per il reato di tentativo di rapina, commesso a TORINO il 31/10/2020, con la recidiva pluriqualificata. BAHAMI propone ricorso personale per cassazione per motivi inerenti le attenuanti, la recidiva, l'entità della pena e, da ultimo, la preclusione a difendersi da sé medesimo nel giudizio di cassazione, ipotizzando quanto a essa la violazione della Costituzione e della Convenzione EDU. Il ricorso è inammissibile in quanto personale, e pertanto in violazione del disposto di cui all'art. 613 co. 1 cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1 co. 63 legge n. 103/2017: tale norma è coerente con la Costituzione, visto il profilo di esclusiva legittimità del vaglio proprio di questa S.C., che esige la qualificazione professionale nell'articolazione delle censure contro i provvedimenti impugnati. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23/11/2021 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] t ?- Alfredo 'fvlantovano Luci eriali ,[OSCURATO:PERSONA] Il 3 pie 201211, FU
Sentenza Cassazione n. 47357/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris