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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 09557/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cessazione avverso la sentenza della Corte dì Appello di Milano indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la condanna pronunciata dal Tribunale di Monza in ordine al reato di cui agli artt. 186, co. 2 lett. c), 2-bis e 2-sexies, d.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992, per aver guidato in stato di ebbrezza, con l'aggravante di aver provocato un incidente stradale.

L'esponente lamenta: a) violazione di legge in ordine al mancato accoglimento della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per l'esercizio del diritto di difesa; b) violazione di legge per non aver dichiarato la nullità dell'accertamento alcolimentrico eseguito senza aver dato preventivamente &l'interessato fa facoltà di farsi assistere da un difensore e per aver disatteso le risultanze della consulenza tecnica medico legale di parte; c) violazione di legge in relazione al riconoscimento delta circostanza aggravante di aver provocato un incidente stradale; d) violazione di legge in ordine al mancato accoglimento della richiesta di proscioglimento per particolare tenuità del fatto.

2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto assolutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi.

Gli stessi, in particolare, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, La Corte territoriale, infatti, ha già motivatamente rigettato le richieste in ordine a tutti i motivi di ricorso.

If ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità.

Quanto alla lamentata irregolarità dell'alcoltest, va rammentato che è' configurabile la contravvenzione di guida in stato di ebbrezza anche nel caso in cui lo scontrino ctell'alcoltest„ oltre a riportare indicazione del tasso alcolemico in misura superiore alle previste soglie di punibilità, contenga la dicitura 'volume insufficiente", qualora l'apparecchio non segnali espressamente la presenza di un errore ( ex multis Sez. 4 - n. 24914 de/ 19/02/2019, Rv. 276363 ).

Non è manifestamente illogica la motivazione della Corte laddove ritiene che, in assenza di segnalazioni circa errori dell'etilometro, e quindi di segnali di malfunzionamento, fe richieste istruttorie formulate dal ricorrente circa il corretto funzionamento deiretilometro, anche tramite perizia, fossero dei tutto esplorative.

Inoltre, in tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini della prova dell'avvenuto adempimento dell'obbligo di dare avviso alla persona sottoposta ad esame alcolirnetrico della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia, è sufficiente che di tale circostanza sia fatta menzione in atti di polizia giudiziaria (nella specie il verbale di accertamenti urgenti sulla persona) atteso il valore fidefaciente degli stessi (Sez. 4, n. 3913 del 17/12/2020„ Rv. 280381-01).

Nel caso di specie, l'imputato prima di essere sottoposto ad alcol-test era stato ritualmente avvisato della facoltà di farsi assistere da un difensore; circostanza che si desume Sta dal verbale di accertamenti urgenti sulle persone sia dal contestuale verbale di contestazioni, atti che risultano essere entrambi sottoscritti dall'imputato.

E' poi del tutto avvio che l'orario di compilazione del verbale descrittivo delle operazioni di accertamento etitometrico sia successivo rispetto alle operazioni medesime e al preliminare avviso di cui all'art. 114, disp.att. cod.proc.pen. ( sul punto, testualmente, in analoga fattispecie, Sez. 4 - n. 3906 del 21/01/2020,Ballori, Rv. 278287 - 01).

Stesse considerazioni valgono quanto al riconoscimento della aggravante di aver provocato un incidente stradale: va ribadito infatti che in tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini della configurabilità dell'aggravante prevista dall'art. 186, comma 2-bis, cod. strada, deve intendersi per incidente stradale qualsiasi avvenimento inatteso che, interrompendo il normale svolgimento della circolazione, possa provocare pericolo alla collettività, senza che assuma rilevanza l'avvenuto coinvolgimento di terzi o di altri veicoli. (Fattispecie in cui la Corte ha censurato la decisione che, omettendo di considerare il pericolo per la circolazione causato dalla condotta di guida del ricorrente, aveva escluso l'aggravante in un caso in cui il conducente di un motociclo aveva perso il controllo del mezzo ed era uscito di strada) :cfr Sez. 4 - n. 27211 del 21/05/2019, Rv. 275872 01; conforme Sez. 4, n. 47276 del 06/11/2012, Rv. 253921 -

01. Inoltre, il giudice di merito ha posto in essere motivazione logica e congrua sottolineando il dato oggettivo delta non scarsa entità dell'impatto pregiudizievole rispetto al bene protetto dalla norma in oggetto.

Infatti, nei caso di specie, il bene giuridico tutelato dall'art. 186, co. 2 lett. c), C.d.S., è costituito dalla sicurezza della circolazione stradale che è stata lesa dall'imputato tramite la sua condotta di guida pericolosa e sotto l'effetto di bevande alcoliche.

Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.

3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella ai pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2024 Il Consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cessazione avverso la sentenza della Corte dì Appello di Milano indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la condanna pronunciata dal Tribunale di Monza in ordine al reato di cui agli artt. 186, co. 2 lett. c), 2-bis e 2-sexies, d.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992, per aver guidato in stato di ebbrezza, con l'aggravante di aver provocato un incidente stradale. L'esponente lamenta: a) violazione di legge in ordine al mancato accoglimento della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per l'esercizio del diritto di difesa; b) violazione di legge per non aver dichiarato la nullità dell'accertamento alcolimentrico eseguito senza aver dato preventivamente &l'interessato fa facoltà di farsi assistere da un difensore e per aver disatteso le risultanze della consulenza tecnica medico legale di parte; c) violazione di legge in relazione al riconoscimento delta circostanza aggravante di aver provocato un incidente stradale; d) violazione di legge in ordine al mancato accoglimento della richiesta di proscioglimento per particolare tenuità del fatto. 2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto assolutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Gli stessi, in particolare, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, La Corte territoriale, infatti, ha già motivatamente rigettato le richieste in ordine a tutti i motivi di ricorso. If ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità. Quanto alla lamentata irregolarità dell'alcoltest, va rammentato che è' configurabile la contravvenzione di guida in stato di ebbrezza anche nel caso in cui lo scontrino ctell'alcoltest„ oltre a riportare indicazione del tasso alcolemico in misura superiore alle previste soglie di punibilità, contenga la dicitura 'volume insufficiente", qualora l'apparecchio non segnali espressamente la presenza di un errore ( ex multis Sez. 4 - n. 24914 de/ 19/02/2019, Rv. 276363 ). Non è manifestamente illogica la motivazione della Corte laddove ritiene che, in assenza di segnalazioni circa errori dell'etilometro, e quindi di segnali di malfunzionamento, fe richieste istruttorie formulate dal ricorrente circa il corretto funzionamento deiretilometro, anche tramite perizia, fossero dei tutto esplorative. Inoltre, in tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini della prova dell'avvenuto adempimento dell'obbligo di dare avviso alla persona sottoposta ad esame alcolirnetrico della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia, è sufficiente che di tale circostanza sia fatta menzione in atti di polizia giudiziaria (nella specie il verbale di accertamenti urgenti sulla persona) atteso il valore fidefaciente degli stessi (Sez. 4, n. 3913 del 17/12/2020„ Rv. 280381-01). Nel caso di specie, l'imputato prima di essere sottoposto ad alcol-test era stato ritualmente avvisato della facoltà di farsi assistere da un difensore; circostanza che si desume Sta dal verbale di accertamenti urgenti sulle persone sia dal contestuale verbale di contestazioni, atti che risultano essere entrambi sottoscritti dall'imputato. E' poi del tutto avvio che l'orario di compilazione del verbale descrittivo delle operazioni di accertamento etitometrico sia successivo rispetto alle operazioni medesime e al preliminare avviso di cui all'art. 114, disp.att. cod.proc.pen. ( sul punto, testualmente, in analoga fattispecie, Sez. 4 - n. 3906 del 21/01/2020,Ballori, Rv. 278287 - 01). Stesse considerazioni valgono quanto al riconoscimento della aggravante di aver provocato un incidente stradale: va ribadito infatti che in tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini della configurabilità dell'aggravante prevista dall'art. 186, comma 2-bis, cod. strada, deve intendersi per incidente stradale qualsiasi avvenimento inatteso che, interrompendo il normale svolgimento della circolazione, possa provocare pericolo alla collettività, senza che assuma rilevanza l'avvenuto coinvolgimento di terzi o di altri veicoli. (Fattispecie in cui la Corte ha censurato la decisione che, omettendo di considerare il pericolo per la circolazione causato dalla condotta di guida del ricorrente, aveva escluso l'aggravante in un caso in cui il conducente di un motociclo aveva perso il controllo del mezzo ed era uscito di strada) :cfr Sez. 4 - n. 27211 del 21/05/2019, Rv. 275872 01; conforme Sez. 4, n. 47276 del 06/11/2012, Rv. 253921 - 01. Inoltre, il giudice di merito ha posto in essere motivazione logica e congrua sottolineando il dato oggettivo delta non scarsa entità dell'impatto pregiudizievole rispetto al bene protetto dalla norma in oggetto. Infatti, nei caso di specie, il bene giuridico tutelato dall'art. 186, co. 2 lett. c), C.d.S., è costituito dalla sicurezza della circolazione stradale che è stata lesa dall'imputato tramite la sua condotta di guida pericolosa e sotto l'effetto di bevande alcoliche. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. 3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella ai pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2024 Il Consigliere
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