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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 ottobre 2021

Cassazione n. 45882/2021

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( FRANCIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/01/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bari ha confermato la condanna a pena ritenuta di giustizia, confermando, per quel che in questa sede rileva, la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di cui agli artt. 110, 81, secondo comma, cod. pen., 73, comma 1 e 73, comma 4, d.P.R. 309/90 per aver illegalmente detenuto grammi 491,600 di marijuana (sufficienti per 950 dosi) e grammi 9,6850 di cocaina (sufficienti per 56 dosi).

2. Il comune difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso detta sentenza deducendo violazione di legge con riferimento alla ritenuta insussistenza, con riferimento alla ipotesi di cui all'illecita detenzione di cocaina, della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

Con memoria del 1 settembre 2021 la difesa dei ricorrenti richiede la trattazione del procedimento presso la Sezione ordinaria insistendo per l'accoglimenti dei ricorsi.

3. I ricorsi sono inammissibili perché, generici e reiterativi di quanto già dedotto nel giudizio d'appello ed a cui la Corte territoriale ha fornito adeguata risposta, tra l'altro facendo riferimento a quanto già ampiamente motivato sullo stesso punto da parte del primo giudice in ordine alla complessiva valenza che ha assegnato anche al possesso della sostanza stupefacente del tipo cocaina, in quantità comunque apprezzata come significativa, la non lieve offensività, prendendo in esame, la quantità, qualità della sostanza in sequestro ed il contatto con la fonte diretta di approvvigionamento, dati analizzati che, unitamente con l'apprezzata attività di spaccio con cui il nucleo si manteneva per come ammessa dal [OSCURATO:PERSONA] nella immediatezza (salvo poi fornire differente dichiarazione motivatamente non creduta), ha consentito di escludere la richiesta riqualificazione della condotta.

È, infatti, inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608).

4. All'inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 26/10/2021 Il Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA] sidente [OSCURATO:PERSONA] tefano C, c _ Ci-LH rpi Cg....;.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( FRANCIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/01/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bari ha confermato la condanna a pena ritenuta di giustizia, confermando, per quel che in questa sede rileva, la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di cui agli artt. 110, 81, secondo comma, cod. pen., 73, comma 1 e 73, comma 4, d.P.R. 309/90 per aver illegalmente detenuto grammi 491,600 di marijuana (sufficienti per 950 dosi) e grammi 9,6850 di cocaina (sufficienti per 56 dosi). 2. Il comune difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso detta sentenza deducendo violazione di legge con riferimento alla ritenuta insussistenza, con riferimento alla ipotesi di cui all'illecita detenzione di cocaina, della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Con memoria del 1 settembre 2021 la difesa dei ricorrenti richiede la trattazione del procedimento presso la Sezione ordinaria insistendo per l'accoglimenti dei ricorsi. 3. I ricorsi sono inammissibili perché, generici e reiterativi di quanto già dedotto nel giudizio d'appello ed a cui la Corte territoriale ha fornito adeguata risposta, tra l'altro facendo riferimento a quanto già ampiamente motivato sullo stesso punto da parte del primo giudice in ordine alla complessiva valenza che ha assegnato anche al possesso della sostanza stupefacente del tipo cocaina, in quantità comunque apprezzata come significativa, la non lieve offensività, prendendo in esame, la quantità, qualità della sostanza in sequestro ed il contatto con la fonte diretta di approvvigionamento, dati analizzati che, unitamente con l'apprezzata attività di spaccio con cui il nucleo si manteneva per come ammessa dal [OSCURATO:PERSONA] nella immediatezza (salvo poi fornire differente dichiarazione motivatamente non creduta), ha consentito di escludere la richiesta riqualificazione della condotta. È, infatti, inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608). 4. All'inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila). P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26/10/2021 Il Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA] sidente [OSCURATO:PERSONA] tefano C, c _ Ci-LH rpi Cg....;.
Sentenza Cassazione n. 45882/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris