CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 33909/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ::).54DINiANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 06FOJNS) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2024 del [OSCURATO:PERSONA] di MARSALA4-7,/../ dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ti [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO Rilevato che il ricorso attinge la sentenza di applicazione della pena richiesta dalle parti, ex art. 444 cod. proc. pen., emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Marsala, nei confronti, tra l'altro, anche del ricorrente, in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 12, comma 3 lett. a), b), 3-bis, 3-ter, d) d. Igs. n. 286 del 1998, per aver trasportato su un gommone della lunghezza di nove metri, in territorio italiano, almeno venti cittadini extracomunitari nella tratta Tunisia-Italia. Considerato che il motivo dedotto (omessa motivazione in relazione alla insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.) non è consentito, dopo la modifica introdotta dalla legge n. 103 del 2017, posto che il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza (art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen.). Rilevato, altresì, che il giudice, nell'applicare la pena concordata, ha ratificato l'accordo intervenuto tra le parti e ha escluso motivatamente (cfr. p. 4 e ss.) che ricorressero i presupposti di cui all'art. 129 cod. proc. pen. per il proscioglimento dell'odierno ricorrente (facendo riferimento agli esiti della comunicazione di notizia di reato del 25 agosto 2023, della Squadra mobile di Trapani, con relativi allegati e agli atti dell'incidente probatorio assunto il 13 ottobre 2023). Ritenuto che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 1° luglio 2024 Il Consigliere estensore