CassazionesentenzaSezione LDecisione del 20 giugno 2023
Cassazione n. 21981/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 29831-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 195, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro A.IR. - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 113, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA]' S.R.L.; - intimata - Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 29831/2020 Cron. Rep. Ud. 20/06/2023 CC avverso la sentenza n. 2899/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 02/10/2020 R.G.N. 2244/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte di Appello di Napoli, con la sentenza impugnata, nell’ambito di un procedimento ex lege n. 92 del 2012, ha confermato la sentenza di primo grado che aveva, a sua volta, respinto l’opposizione di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza con cui era stata rigettata l’impugnativa del licenziamento in tronco intimato dalla società al dirigente con lettera del 28 giugno 2017; 2. la Corte territoriale, in estrema sintesi e per quanto qui rileva, ha premesso essere pacifico che “il licenziamento disciplinare per cui è causa è stato irrogato al ricorrente –direttore generale – per aver proceduto con iniziativa autonoma alla promozione a superiore inquadramento parametrale –massimo livello gerarchico della classificazione aziendale–“ di tre dipendenti; ha anteposto all’esame della eccepita nullità del recesso per illiceità del motivo “quello inerente la sussistenza o meno della giusta causa addotta nella lettera di licenziamento”; ha ritenuto che “nucleo centrale e pregnante della contestazione è non tanto l’aver predisposto gli avanzamenti di carriera senza adottare regolari ordini di servizio, né di averli disposti in contrasto con la normativa del settore e senza la vacanza di posti corrispondenti alle disposte promozioni ma l’averli effettuati in maniera non condivisa con l’Amministratore e nelle more della ratifica da parte dell’organo assembleare della soppressione della posizione da lui ricoperta di Direttore Generale”; secondo la Corte, “il Preziosi, pur nel suo ruolo apicale e strategico, ha posto in essere un’attività giammai armonizzata con gli obiettivi aziendali laddove la selezione di posizioni di vertici aziendali non può prescindere da un previo coordinamento con l’amministratore della società stessa e tanto proprio al fine di una gestione tesa al conseguimento di obiettivi aziendali strategici”; ha negato, poi, la Corte che “l’organo amministrativo fosse a conoscenza di tutti gli avanzamenti di carriera di cui si discute” e che il direttore generale avesse “la titolarità della politica del personale” o “di quella gestionale della società”; ha concluso che “la sussistenza della causale giustificativa addotta nel provvedimento espulsivo acquista natura assorbente e rende superfluo l’esame del carattere ritorsivo del recesso datoriale”; 3. avverso tale sentenza il soccombente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a otto motivi, cui ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.; non ha svolto attività difensiva [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.; parte ricorrente ha anche comunicato memoria; all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni; [OSCURATO:PERSONA] 1. i motivi di ricorso possono essere come di seguito sintetizzati, secondo le rubriche formulate dalla stessa parte ricorrente; 1.1. con il primo motivo si denuncia: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 4, L. n. 604/66, dell’art. 15, L. n. 300/70, dell’art. 3, L. n. 108/90, nonché dei D.lgs. n. 215-216 del 9.6.2003, artt. 1-5, attuativi di direttive comunitarie in materia di discriminazione, dell’art. 1345 c.c., in relazione all’art. 1324 c.c., dell’art. 21 della Carta dei diritti fondamentali UE (art. 360, n. 3, c.p.c.). Nullità della sentenza e del procedimento (art. 360, n. 4, c.p.c.). Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti (art. 360, n. 5, c.p.c.)”; si sostiene che la Corte di Appello avrebbe errato giuridicamente a ritenere che si dovesse valutare in via pregiudiziale la sussistenza dei motivi addotti dall’azienda a fondamento del licenziamento, escludendo ogni ulteriore approfondimento “circa il rilievo discriminatorio della condotta della resistente e, in ogni caso, circa il ‘motivo’ ritorsivo del licenziamento”; 1.2. con il secondo motivo si denuncia: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2119 c.c., degli artt. 1 e 3 della l. n. 604 del 1966, dell’art. 1362 ss. c.c. in relazione agli accordi intercorsi tra le parti di garanzia della stabilità reale, nonché in relazione agli artt. 34 e 39 CCNL per i dirigenti delle imprese dei servizi di pubblica utilità del 22.12.2009 (art. 360, n. 3, c.p.c.). Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti (art. 360, n. 5, c.p.c.)”; si censura la Corte territoriale per avere ignorato il patto di stabilità reale stipulato con il dirigente sin dall’accordo conciliativo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e riconfermato in numerosi provvedimenti, “patto di stabilità rescindibile solo ai sensi dell’art. 2119 c.c.”; 1.3. il terzo motivo denuncia: “Violazione e falsa applicazione degli artt. 2103, 2104 c.c., nonché dell’art. 2396 c.c. in correlazione con l’art. 2381 c.c., dell’art. 18 del Regolamento allegato al Regio Decreto 8.1.1931, n. 148 e ss.mm.ii., dell’art. 1362 ss. c.c. in relazione all’art. 28 dello Statuto dell’[OSCURATO:SOCIETA]. (vigente fino al 20.4.2017) (art. 360, n. 3, c.p.c.). Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti (art. 360, n. 5, c.p.c.)”; si denuncia la violazione delle regole legali e statutarie disciplinanti la ripartizione dei poteri tra l’amministratore unico della società e la figura del direttore generale segnatamente nel settore speciale degli autoferrotramvieri, per avere la sentenza impugnata “ridotto il Direttore Generale al ruolo di mero esecutore delle disposizioni dell’Amministratore, disconoscendo (anche se in modo ambiguo e contraddittorio) la facoltà del direttore dell’azienda, disciplinata dal corpusnormativo di cui al r.d. n. 148/1931, di attivare autonomamente il procedimento dettato dall’art. 18 in tema di promozioni”; 1.4. il quarto motivo denuncia: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 112, 113, 115 e 116 c.p.c., nonché dell’art. 2396 c.c., dell’art. 18 Regolamento cit., nonché dell’art. 28 dello Statuto dell’[OSCURATO:SOCIETA]. (vigente fino al 20.4.2017) in riferimento all’art. 1362 ss. c.c. (art. 360, n. 3, c.p.c.). Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti (art. 360, n. 5, c.p.c.)”; si deduce un vizio di ultra-petizione nella parte in cui la Corte, esprimendo una propria personale concezione, avrebbe ritenuto che la responsabilità del dirigente sarebbe consistita nel non avere condiviso i provvedimenti adottati con l’amministratore, fuoriuscendo “del tutto dal perimetro della contestazione disciplinare”; 1.5. il quinto mezzo l amenta: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 112, 113, 115 e 116 c.p.c., dell’art. 2697 c.c., nonché dell’art. 2396 c.c., dell’art. 18 Regolamento cit., nonché dell’art. 28 dello Statuto dell’[OSCURATO:SOCIETA]. (vigente fino al 20.4.2017) in riferimento all’art. 1362 ss. c.c. (art.360, comma 1, n. 3 c.p.c.). Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti (art. 360, n. 5, c.p.c.).”; “alla luce della documentazione prodotta” risulterebbe “incontestabile che l’amministratore è sempre stato a conoscenza delle predette promozioni, o comunque che ne avrebbe potuto e dovuto avere massima consapevolezza se soltanto avesse usato l’ordinaria diligenza amministrativa”; 1.6. col sesto motivo si deduce: “Violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 113, 115 e 116 c.p.c., nonché dell’art. 2396 c.c., dell’art. 18 Regolamento cit., nonché dell’art. 28 dello Statuto dell’[OSCURATO:SOCIETA]. (vigente fino al 20.4.2017) in riferimento all’art. 1362 ss. c.c. (art. 360, n. 3, c.p.c.). Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti (art. 360, n. 5, c.p.c.).”; si critica la sentenza impugnata per avere nuovamente peccato di ultra-petizione, giacché nella contestazione disciplinare non era stata mai messa seriamente in discussione la progressiva assegnazione ai tre dipendenti di mansioni di livello superiore con gli effetti che ne conseguono, ma solo il fatto che ciò non sarebbe avvenuto con la partecipazione/informazione dell’amministratore; si lamenta la “mancata considerazione degli argomenti e delle prove che erano state addotte per spiegare le ragioni di queste promozioni e dell’attribuzione in progress di mansioni superiori”; 1.7. il settimo motivo denuncia: “Violazione e falsa applicazione degli artt. 2103 e 2104 c.c., dell’art. 18 Regolamento cit., dell’art. 36 Cost. (art. 360, n. 3, c.p.c.). Nullità della sentenza e del procedimento per argomentazione apparente e irragionevole (art. 360, n. 4, c.p.c.). Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti (art. 360, n. 5, c.p.c.)”; si censura quella parte della motivazione impugnata in cui si sottolinea “la circostanza che le ultime e più significative promozioni sono state effettuate alla vigilia della cessazione delle funzioni di Direttore Generale e, quindi, allorquando massimi avrebbero dovuto essere i criteri di prudenza e correttezza cui l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto ispirare la propria condotta”; si eccepisce ancora una volta un vizio di ultra petizione perché l’azienda non avrebbe formulato alcuna contestazione in merito a tale presunta irritualità temporale e si qualifica la considerazione come palesemente irragionevole e comunque frutto di una motivazione apparente;1.8. l’ultimo motivo denuncia: “Vio lazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3, L. n. 604/1966, dell’art. 2119 c.c., dell’art. 2106 c.c. e 7 St. nonché dell’art. 1362 c.c. anche in relazione alla disciplina del CCNL di categoria (art. 360, n. 3, c.p.c.). Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti (art. 360, n. 5, c.p.c.)”; si sostiene la palese violazione dei principi di adeguatezza e di proporzionalità della sanzione, atteso lo scarto sussistente tra i fatti contestati e il provvedimento risolutivo adottato per giusta causa; 2. preliminarmente deve essere dichiarata l’inammissibilità di tutti i motivi nella parte in cui deducono il vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c. in una ipotesi preclusa dalla ricorrenza di una cd. “doppia conforme” (cfr. art. 348 ter , ultimo comma, c.p.c., in seguito art. 360, comma 4, c.p.c., per le modifiche introdotte dall’art. 3, commi 26 e 27, d. lgs. n. 149 del 2022), senza indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'impugnazione, dimostrando che esse sono tra loro diverse (v. Cass. n. 26774 del 2016; conf. Cass. n. 20944 del 2019); inoltre, il vizio di omesso esame di fatto decisivo è dedotto senza l’osservanza dei criteri di formulazione imposti dalle Sezioni unite di questa Corte con le sentenze nn. 8053 e 8054 del 2014; l’inammissibilità dei motivi, laddove denunciano il vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 novellato, rende, in larga parte, inammissibili anche le censure di violazione e falsa applicazione di legge, contenute nel corpo degli stessi motivi, talvolta promiscuamente anche con denunce di errores in procedendo, atteso che l’error in iudicando presuppone una ricostruzione della vicenda fattuale incontestata, mentre la doglianza di omesso esame di un fatto decisivo è evidentemente volta ad una diversa ricostruzione degli accadimenti, sicché il mancato accoglimento di una tale censura evidentemente priva della sua base di ammissibilità anche la denuncia del vizio di cui al n. 3 dell’art. 360 c.p.c. perché ha come presupposto uno svolgimento dei fatti diverso da quello accertato dai giudici ai quali compete; più volte le Sezioni unite civili hanno ribadito l’inammissibilità di censure che “sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione e falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, degradano in realtà verso l'inammissibile richiesta a questa Corte di una rivalutazione dei fatti storici da cui è originata l'azione”, così travalicando “dal modello legale di denuncia di un vizio riconducibile all'art. 360 cod. proc. civ., perché pone a suo presupposto una diversa ricostruzione del merito degli accadimenti” (cfr. Cass. SS.UU. n. 34476 del 2019; conf. Cass. SS.UU. n. 33373 del 2019; Cass. SS.UU. n. 25950 del 2020); 3. ciò posto in generale, nei limiti in cui possono essere scrutinate le residue censure avuto riguardo ai singoli motivi, si osserva quanto segue: 3.1. il primo motivo è anche infondato attes o che la sentenza impugnata è conforme a costante giurisprudenza di questa Corte (tra le più recenti v. Cass. n. 6838 del 2023; Cass. n. 26399 del 2022; Cass.n. 26395 del 2022; Cass. n. 21465 del 2022, alle quali si rinvia anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.), secondo cui, per accogliere la domanda di accertamento della nullità del licenziamento in quanto fondato su motivo illecito, occorre che l'intento ritorsivo datoriale abbia avuto efficacia determinativa esclusiva della volontà di recedere dal rapporto di lavoro, anche rispetto ad altri fatti rilevanti ai fini della configurazione di una giusta causa o di un giustificato motivo di recesso (Cass. n. 14816 del 2005; Cass. n. 3986 del 2015; Cass. n. 9468 del 2019), dovendosi escludere la necessità di procedere ad un giudizio di comparazione fra le diverse ragioni causative del recesso, ossia quelle riconducibili ad una ritorsione e quelle connesse, oggettivamente, ad altri fattori idonei a giustificare il licenziamento (Cass. n. 5555 del 2011); diverso il regime del licenziamento discriminatorio che ben può accompagnarsi ad altro motivo legittimo ed essere comunque nullo (Cass. n. 6575 del 2016; conf. Cass. n. 28453 del 2018), ma incombe sul lavoratore l'onere di allegare e dimostrare il fattore di rischio (Cass. n. 23338 del 2018; Cass. n. 1 del 2020), mentre nella specie la pretesa discriminazione per ragioni “politiche” viene adombrata e non si specifica adeguatamente come la questione della eventuale discriminazione per detto specifico fattore di rischio sia stata introdotta nel giudizio, né come sia stata devoluta in grado d’appello; 3.2. il secondo motivo non merita accoglimento nella parte in cui deduce che la Corte territoriale non avrebbe considerato la clausola di stabilità reale contenuta negli accordi individuali stipulati tra le parti, visto che detta clausola prevedeva espressamente la risoluzione del rapporto ex art. 2119 c.c.; giusta causa di recesso evidentemente ritenuta sussistente dalla Corte napoletana, sebbene avuto peculiare riguardo alla configurazione del rapporto di lavoro dirigenziale, potendo rilevare qualsiasi motivo, purché apprezzabile sul piano del diritto, idoneo a turbare il legame di fiducia con il datore, con la conseguenza che anche la semplice inadeguatezza del dirigente rispetto ad aspettative riconoscibili "ex ante", o una importante deviazione del dirigente dalla linea segnata dalle direttive generali del datore di lavoro, o un comportamento extralavorativo incidente sull'immagine aziendale possono, a seconda delle circostanze, costituire ragione di rottura del rapporto fiduciario (cfr. Cass. n. 15496 del 2008); proprio sulla base del principio generale in base al quale la giusta causa di licenziamento deve essere commisurata alla natura e alla qualità del rapporto, più di recente, proprio in un caso di licenziamento per giusta causa di un dirigente, si è ritenuto che nel giudicare se la violazione disciplinare addebitata al lavoratore abbia compromesso la fiducia necessaria ai fini della conservazione del rapporto di lavoro rilevano la natura e la qualità del singolo rapporto, la posizione delle parti, l'oggetto delle mansioni e il grado di affidamento che queste richiedono, occorrendo altresì valutare il fatto concreto nella sua portata oggettiva e soggettiva, attribuendo rilievo determinante, ai fini in esame, alla potenzialità del fatto medesimo di porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento; in applicazione del suddetto principio di diritto questa Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza di appello che aveva ritenuto legittimo il licenziamento per giusta causa di un dirigente di aziend a al quale era stato addebitato di non avere svolto i dovuti controlli sui costi sostenuti e sui pagamenti effettuati per l'organizzazione di eventi sportivi a cura di una delle società del gruppo per il quale lavorava (cfr. Cass.n. 31202 del 2021); in analoga prospettiva si è ritenuto che, a differenza di quanto avviene relativamente ai rapporti con la generalità dei lavoratori, il licenziamento del dirigente non deve necessariamente costituire una "extrema ratio", da attuarsi solo in presenza di situazioni così gravi da non consentire la prosecuzione neppure temporanea del rapporto, e allorquando ogni altra misura si rivelerebbe inefficace, ma può conseguire ad ogni infrazione che incrini l'affidabilità e la fiducia che il datore di lavoro deve riporre sul dirigente (Cass. n. 381 del 2023); 3.3. il terzo motivo non si confronta a sufficienza con l’essenziale ratio decidendi della sentenza impugnata che –come riportato nello storico della lite – sta nell’avere ritenuto la sussistenza dell’addebito, rivolto al direttore generale , di aver proceduto nel contestato riconoscimento di inquadramenti superiori senza condividere tale scelte con l’amministratore e senza coordinarsi con il medesimo, con un apprezzamento dell’incidenza sul legame fiduciario riservato al giudice del merito e che parte ricorrente contesta con plurime denunce di violazioni di legge che, nella sostanza, occultano una critica alla valutazione dei fatti che non ha ingresso innanzi a questa Corte; 3.4. il quarto e il sesto motivo sono altresì inammissibili laddove denunciano vizi di ultra petizione della sentenza impugnata, ex art. 112 c.p.c., i quali ricorrono solo quando il giudice pronunzi oltre i limiti delle domande e delle eccezioni non rilevabili d’ufficio fatte valere dalle parti, ovvero su questioni estranee all’oggetto del giudizio, attribuendo un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato, mentre al di fuori di tali specifiche previsioni il giudice, nell’esercizio della sua potestas decidendi, resta libero di individuare l’esatta natura dell’azione e di porre a base della pronunzia adottata considerazioni di diritto diverse da quelle all’uopo prospettate, in quanto ciò attiene all’obbligo inerente all’esatta osservanza della legge, che il giudice deve conoscere e applicare (art. 113 c.p.c.); nella specie neanche viene individuato quale sarebbe il bene della vita diverso da quello oggetto del contendere su cui il giudice avrebbe statuito, concernendo piuttosto le doglianze l’interpretazione della contestazione disciplinare, peraltro affidata al giudice del merito (cfr. Cass. n. 13667 del 2018); 3.5. parimenti inammissibile il quinto motivo perché censura ciò che è chiaramente un accertamento di fatto (il non essere stato l’amministratore della società posto a conoscenza delle promozioni), invocando l’esercizio di un sindacato estraneo ai poteri di questa Corte; 3.6. inammissibili sono anche gli ultimi due motivi, non solo per le ragioni già esposte in premessa, ma perché contengono promiscuamente la denuncia di plurime censure caratterizzate da irredimibile eterogeneità, non consentendo una adeguata identificazione del devolutum (sulla inammissibilità di una tale tecnica di formulazione dei motivi di ricorso per cassazione v. Cass. SS.UU. n. 26242 del 2014; Cass. SS.UU. n. 17931 del 2013; Cass. n. 14317 del 2016; Cass. SS.UU. n. 16990 del 2017; Cass. n. 3141 del 2019, Cass. n. 13657 del 2019; Cass. n. 18558 del 2019; Cass. n. 18560 del 2019; Cass. n. 36881 del 2021); inoltre, il settimo mezzo critica una parte della motivazione della sentenza impugnata niente affatto decisiva, mentre l’ottavo si limita a manifestare semplicemente un diverso convincimento riguardo alla proporzionalità della sanzione espulsiva rispetto a quanto ritenuto da tutti i giudici del merito che si sono succeduti nelle varie fasi del procedimento ex lege n. 92/2012 (sui margini di apprezzamento riservati al giudice del merito circa l’eventuale violazione del canone della proporzionalità v. Cass. n. 2013 del 2012; Cass. n. 26010 del 2018); 4. in conclusione il ricorso, nel suo complesso, deve essere respinto; le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020); P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 6.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e spese generali al 15%.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.