CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 03216/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05.1Q6ZY) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIefert.0-2rWrS75-311 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 151 [OSCURATO:PERSONA] NRG 27246/2024 OSSERVA Ritenuto che il ricorso è inammissibile, perché sottoscritto dall'imputato, in violazione di quanto disposto dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 103 del 2017, che impedisce in via originaria l'instaurazione di un valido rapporto di impugnazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano e con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/11Ì2