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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 dicembre 2024

Cassazione n. 04681/2025

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al mancato riconoscimento della ipotesi lieve è palesemente generico rispetto al riconosciuto ruolo di fornitore all'ingrosso di stupefacente svolto dal ricorrente e in assenza di specifico motivo di appello a riguardo; Ritenuto che il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile in quanto: - In relazione al primo motivo la deduzione è generica rispetto alla ineccepibile considerazione del ruolo rivestito dall'Annoscia; - In relazione al secondo motivo essendo ineccepibilmente considerate per la esclusione della ipotesi lieve le concrete circostanze considerate secondo una corretta valutazione complessiva; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al paga ento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cass delle ammende.

Così deciso il 13.12.2024

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al mancato riconoscimento della ipotesi lieve è palesemente generico rispetto al riconosciuto ruolo di fornitore all'ingrosso di stupefacente svolto dal ricorrente e in assenza di specifico motivo di appello a riguardo; Ritenuto che il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile in quanto: - In relazione al primo motivo la deduzione è generica rispetto alla ineccepibile considerazione del ruolo rivestito dall'Annoscia; - In relazione al secondo motivo essendo ineccepibilmente considerate per la esclusione della ipotesi lieve le concrete circostanze considerate secondo una corretta valutazione complessiva; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al paga ento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cass delle ammende. Così deciso il 13.12.2024
Sentenza Cassazione n. 04681/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris