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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 26 gennaio 2022

Cassazione n. 14059/2022

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ORDINANZA sul ricorso 8455-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]0 FRANCO, DI ME0 ADELINA, DI ME0 GIANPIERO, DI ME0 GIUSEPPE nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], tutti domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - 2022 contro 1 _ N.R.G. 8455/2016 I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1037/2015 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 30/09/2015 R.G.N. 954/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]:

1. con la sentenza in epigrafe, la Corte d'appello di Salerno ha rigettato il gravame avverso la decisione di primo grado che aveva dichiarato inammissibile il ricorso, proposto dalla dante causa degli odierni ricorrenti, volto ad ottenere la reiscrizione nell'elenco nominativo dei braccianti agricoli per gli anni dal 2003 al 2006;

2. a fondamento del decisum la Corte di appello ha ritenuto la parte decaduta dall'azione avverso il provvedimento di definitivo diniego in materia di collocamento agricolo;.

N.R.G. 8455/2016 ..

3. hanno proposto ricorso per cassazione le parti in epigrafe, nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], formulando due motivi;

4. ha resistito, con controricorso, l'INPS;

5. parte ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]:

6. in punto di fatto, è opportuno precisare come risulti pacifico che il provvedimento di disconoscimento delle giornate di lavoro espletate sia stato notificato dall'Inps in data 5 giugno 2008 e che, a seguito dello stesso, la parte interessata abbia attivato, con ricorso del 30 giugno 2008, il procedimento amministrativo contenzioso, per poi depositare, in data 25 marzo 2010, il ricorso giudiziario;

7. con il primo motivo di ricorso, articolato sotto il profilo della violazione e falsa applicazione dell'art. 24 del D.L. nr. 112 del

25.6. 2008, convertito in legge nr. 133 del 2008 e conseguente falsa applicazione dell'art. 22 del D.L. 3 febbraio 1970, nr. 7, conv. con modif. nella L. n. 83 del 1970, parte ricorrente censura la statuizione di inammissibilità dell'azione giudiziaria.

Deduce che, nella fattispecie, calcolando i termini stabiliti dall'art. 11 del D.Igs. nr. 375 del 1993, per i ricorsi amministrativi (in prima e seconda istanza) e per il formarsi del silenzio rigetto conseguente ad essi, alla data del 22 dicembre 2008, quando veniva abrogata la norma sulla decadenza, non erano ancora decorsi i 120 giorni di cui all'art. 22 della legge nr. 83 del 1970;

8. il motivo è da accogliere;

9. la questione sollevata è stata esaminata compiutamente da numerosi precedenti di questa Corte alle cui motivazioni integralmente si rinvia anche ai sensi degli artt. 132 cod.proc.civ. e 118 disp. att. cod.proc.civ. (v.

Cass. nr. 4305 del 2020 con i .

N.R.G. 8455/2016 richiami ivi effettuati; v. anche, più di recente, Cass. nr. 41470 e nr. 23615 del 2021);

10. in questa sede, va solo riaffermato il principio di diritto secondo cui in materia di collocamento dei lavoratori agricoli, la decadenza dall'impugnativa della cancellazione dai relativi elenchi, prevista dal D.L. n. 7 del 1970, art. 22 conv., con modif., dalla L. n. 83 del 1970, è stata abrogata dal D.L. n. 112 del 2008, art. 24, conv., con modif., dalla L. n. 133 del 2008, che fa salva l'applicazione della L. n. 246 del 2005, art. 14, commi 14 e 15, ma non del comma 17, la cui lett. e) stabilisce la permanenza in vigore delle disposizioni in materia previdenziale e assistenziale;

11. la norma sulla decadenza di cui al D.L. nr. 7 del 1970, art. 22, ha, tuttavia, ripreso vigore dal 6 luglio 2011 (data di entrata in vigore del D.L. n. 98 del 2011), sicché, in definitiva, essa non è stata operante nel periodo compreso dal 21 dicembre 2008 al 5 luglio 2011;

12. per i provvedimenti di cancellazione dagli elenchi dei braccianti agricoli comunicati anteriormente al 6 luglio 2011- e per i quali la decadenza non era maturata al 21.12.2008- il termine di 120 giorni di cui al D.L. n. 7 del 1970, art. 22, ha, dunque, ripreso a decorrere ex novo il 6 luglio 2011 (v.

Cass. nr. 16661 del 2018 per l'applicabilità dell'art. 252 disp. att. cod. proc.civ. );

13. resta fermo, a monte, il principio per cui «in caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dall'art. 11 del d.lgs.n.375 del 1993 contro i provvedimenti di mancata iscrizione (totale o parziale) negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di centoventi giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria, stabilito dall'art. 22 del d.l. n. 7 del 1970, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, definizione che coincide con la data di notifica all'interessato del N.R.G. 8455/2016 provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11 citato, ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto, conosciuto ex lege dall'interessato, al verificarsi della descritta evenienza» ( Cass. nr. 813 del 2007, Cass. nr. 29070 del 2011, Cass. nr. nr. 20086 del 2013; in motiv., tra le più recenti, Cass. nr.

Cass nr. 6259 del 2019);

14. sulla base degli esposti principi, risulta evidente l'errore commesso dalla Corte di merito, nel non considerare l'intervenuta abrogazione della norma sulla decadenza il 21 dicembre 2008.

A tale data, la fattispecie decadenziale non si era ancora perfezionata ed è stata, perciò, impedita dalla presentazione del joi( ricorso giudiziario il 25 marzo 2010, quando neppure era ripresa l'operatività dell'art. 22 cit.;

15. la sentenza va, pertanto, cassata, restando assorbito il secondo motivo, e rinviata alla stessa Corte territoriale, in diversa composizione, perché proceda all'esame del gravame e alla regolazione anche delle spese del giudizio di legittimità.

PQM.

La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d'appello di Salerno, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legit

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 8455-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]0 FRANCO, DI ME0 ADELINA, DI ME0 GIANPIERO, DI ME0 GIUSEPPE nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], tutti domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - 2022 contro 1 _ N.R.G. 8455/2016 I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1037/2015 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 30/09/2015 R.G.N. 954/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. con la sentenza in epigrafe, la Corte d'appello di Salerno ha rigettato il gravame avverso la decisione di primo grado che aveva dichiarato inammissibile il ricorso, proposto dalla dante causa degli odierni ricorrenti, volto ad ottenere la reiscrizione nell'elenco nominativo dei braccianti agricoli per gli anni dal 2003 al 2006; 2. a fondamento del decisum la Corte di appello ha ritenuto la parte decaduta dall'azione avverso il provvedimento di definitivo diniego in materia di collocamento agricolo;. N.R.G. 8455/2016 .. 3. hanno proposto ricorso per cassazione le parti in epigrafe, nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], formulando due motivi; 4. ha resistito, con controricorso, l'INPS; 5. parte ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]: 6. in punto di fatto, è opportuno precisare come risulti pacifico che il provvedimento di disconoscimento delle giornate di lavoro espletate sia stato notificato dall'Inps in data 5 giugno 2008 e che, a seguito dello stesso, la parte interessata abbia attivato, con ricorso del 30 giugno 2008, il procedimento amministrativo contenzioso, per poi depositare, in data 25 marzo 2010, il ricorso giudiziario; 7. con il primo motivo di ricorso, articolato sotto il profilo della violazione e falsa applicazione dell'art. 24 del D.L. nr. 112 del 25.6. 2008, convertito in legge nr. 133 del 2008 e conseguente falsa applicazione dell'art. 22 del D.L. 3 febbraio 1970, nr. 7, conv. con modif. nella L. n. 83 del 1970, parte ricorrente censura la statuizione di inammissibilità dell'azione giudiziaria. Deduce che, nella fattispecie, calcolando i termini stabiliti dall'art. 11 del D.Igs. nr. 375 del 1993, per i ricorsi amministrativi (in prima e seconda istanza) e per il formarsi del silenzio rigetto conseguente ad essi, alla data del 22 dicembre 2008, quando veniva abrogata la norma sulla decadenza, non erano ancora decorsi i 120 giorni di cui all'art. 22 della legge nr. 83 del 1970; 8. il motivo è da accogliere; 9. la questione sollevata è stata esaminata compiutamente da numerosi precedenti di questa Corte alle cui motivazioni integralmente si rinvia anche ai sensi degli artt. 132 cod.proc.civ. e 118 disp. att. cod.proc.civ. (v. Cass. nr. 4305 del 2020 con i . N.R.G. 8455/2016 richiami ivi effettuati; v. anche, più di recente, Cass. nr. 41470 e nr. 23615 del 2021); 10. in questa sede, va solo riaffermato il principio di diritto secondo cui in materia di collocamento dei lavoratori agricoli, la decadenza dall'impugnativa della cancellazione dai relativi elenchi, prevista dal D.L. n. 7 del 1970, art. 22 conv., con modif., dalla L. n. 83 del 1970, è stata abrogata dal D.L. n. 112 del 2008, art. 24, conv., con modif., dalla L. n. 133 del 2008, che fa salva l'applicazione della L. n. 246 del 2005, art. 14, commi 14 e 15, ma non del comma 17, la cui lett. e) stabilisce la permanenza in vigore delle disposizioni in materia previdenziale e assistenziale; 11. la norma sulla decadenza di cui al D.L. nr. 7 del 1970, art. 22, ha, tuttavia, ripreso vigore dal 6 luglio 2011 (data di entrata in vigore del D.L. n. 98 del 2011), sicché, in definitiva, essa non è stata operante nel periodo compreso dal 21 dicembre 2008 al 5 luglio 2011; 12. per i provvedimenti di cancellazione dagli elenchi dei braccianti agricoli comunicati anteriormente al 6 luglio 2011- e per i quali la decadenza non era maturata al 21.12.2008- il termine di 120 giorni di cui al D.L. n. 7 del 1970, art. 22, ha, dunque, ripreso a decorrere ex novo il 6 luglio 2011 (v. Cass. nr. 16661 del 2018 per l'applicabilità dell'art. 252 disp. att. cod. proc.civ. ); 13. resta fermo, a monte, il principio per cui «in caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dall'art. 11 del d.lgs.n.375 del 1993 contro i provvedimenti di mancata iscrizione (totale o parziale) negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di centoventi giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria, stabilito dall'art. 22 del d.l. n. 7 del 1970, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, definizione che coincide con la data di notifica all'interessato del N.R.G. 8455/2016 provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11 citato, ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto, conosciuto ex lege dall'interessato, al verificarsi della descritta evenienza» ( Cass. nr. 813 del 2007, Cass. nr. 29070 del 2011, Cass. nr. nr. 20086 del 2013; in motiv., tra le più recenti, Cass. nr. Cass nr. 6259 del 2019); 14. sulla base degli esposti principi, risulta evidente l'errore commesso dalla Corte di merito, nel non considerare l'intervenuta abrogazione della norma sulla decadenza il 21 dicembre 2008. A tale data, la fattispecie decadenziale non si era ancora perfezionata ed è stata, perciò, impedita dalla presentazione del joi( ricorso giudiziario il 25 marzo 2010, quando neppure era ripresa l'operatività dell'art. 22 cit.; 15. la sentenza va, pertanto, cassata, restando assorbito il secondo motivo, e rinviata alla stessa Corte territoriale, in diversa composizione, perché proceda all'esame del gravame e alla regolazione anche delle spese del giudizio di legittimità. PQM. La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d'appello di Salerno, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legit
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