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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 10899/2024

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la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n.

R.G. 2 1542 /20 20 proposto da : [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] c. in personadel legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ( con indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL]) con domicilio eletto in Milano , GalleriaSan Babila n. 4/a presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] ( con indirizzoPEC: [OSCURATO:EMAIL] ) –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso Oggetto: impugnazione estrattodiruolo Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 l’Avvocatura Generale del lo Stato ( con indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL]) - controricorrente – AGENZIADELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore - intimata - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del la Lombardian. 4861 / 04 / 1 9 depositata i n data 03 / 12 /20 1 9 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata tenutasi in data 1 1 / 0 4 /202 4 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]Succio; Rilevatoche: - la società contribuente impugnava più estratti di ruolo e avvisi di addebitoin essi riportati de i quali contestava la notifica; - la CTP dichiarava inammissibili i ricorsi riuniti; appellava la contribuente; - con la pronuncia qui gravata la CTR ha confermato la sentenza di primogrado; - ricorre ora a questa Corte la società con atto affidato a quattro motividi gravame ; - Agenzia delle Entrate – riscossione resiste con controricorso ; Agenzia delle Entrate non ha svolto attività difensiva in questa sededi Legittimità; Consideratoche: - d’ufficio va rilevato che l’art.3 bis d.

L. n.146/2021, precisato in sede di conversione della l. n.215/21, novellando l’art.12 del d.P.R. n.602/73, ha previsto che dopo il comma 4 è inserito il comma 4 bis il quale ha stabilito che l’estratto di ruolo non è impugnabile - anche unitamente alle cartelle sottostanti che si assumono non legittimamente notificate - se non a determinate, specifiche, condizioni.

La menzionata previsione di legge recita: «il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 notificatasono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cuiil debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolopossa derivargli un pregiudizio ad una procedura di appalto pereffetto di quanto previsto nell’art. 80 comma 4 del codice dei contrattipubblici di cui al d.

Lgs 18 aprile 2016 n.50, oppure per lariscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cuiall’art.1 comma 1 lett. a) del regolamento di cui al decreto del Ministrodell’economia e delle finanze18 gennaio 2008 n.40, per effetto delle verifiche di cui all’art. 48 bis del presente decreto o infineper la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione»; - la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n.26283/2022, ha poi fortemente circoscritto le impugnazioni attraverso l’estratto di ruolo dirette ad ottenere l’annullamento della sottesa cartella di pagamento, trattandosi di azione di accertamento negativo circa la decadenza del debito iscritto a ruolo, mentre il processo tributario ha natura di impugnazione - merito; - è conseguentemente presente l’interesse ad agire contro il ruolo solo se vi sia un pregiudizio da esso derivante come ad es. un pignoramentoin corso o un’intimazione al pagamento, di cui non viè evidenza in atti, da cui l’inammissibilità del ricorso originario dellasocietà contribuente rilevabile ex officio ; - in conclusione, pronunciando sul ricorso, la sentenza impugnata dev’esserecassata senza rinvio ex art. 382 c. 3 c.p.c. e il ricorso introduttivo del contribuente dichiarato inammissibile perché la causanon poteva essere propost a; - poiché il ricorso introduttivo del giudizio è stato proposto prima dellapronuncia a Sezioni Unite cui sopra si è fatto riferimento, le spesedi lite vanno compensate tra le parti; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 p.q.m. pronunciandosul ricorso , dichiara inammissibile l’originario ricorso della societàcontrib

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. R.G. 2 1542 /20 20 proposto da : [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] c. in personadel legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ( con indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL]) con domicilio eletto in Milano , GalleriaSan Babila n. 4/a presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] ( con indirizzoPEC: [OSCURATO:EMAIL] ) –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso Oggetto: impugnazione estrattodiruolo Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 l’Avvocatura Generale del lo Stato ( con indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL]) - controricorrente – AGENZIADELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore - intimata - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del la Lombardian. 4861 / 04 / 1 9 depositata i n data 03 / 12 /20 1 9 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata tenutasi in data 1 1 / 0 4 /202 4 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]Succio; Rilevatoche: - la società contribuente impugnava più estratti di ruolo e avvisi di addebitoin essi riportati de i quali contestava la notifica; - la CTP dichiarava inammissibili i ricorsi riuniti; appellava la contribuente; - con la pronuncia qui gravata la CTR ha confermato la sentenza di primogrado; - ricorre ora a questa Corte la società con atto affidato a quattro motividi gravame ; - Agenzia delle Entrate – riscossione resiste con controricorso ; Agenzia delle Entrate non ha svolto attività difensiva in questa sededi Legittimità; Consideratoche: - d’ufficio va rilevato che l’art.3 bis d. L. n.146/2021, precisato in sede di conversione della l. n.215/21, novellando l’art.12 del d.P.R. n.602/73, ha previsto che dopo il comma 4 è inserito il comma 4 bis il quale ha stabilito che l’estratto di ruolo non è impugnabile - anche unitamente alle cartelle sottostanti che si assumono non legittimamente notificate - se non a determinate, specifiche, condizioni. La menzionata previsione di legge recita: «il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 notificatasono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cuiil debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolopossa derivargli un pregiudizio ad una procedura di appalto pereffetto di quanto previsto nell’art. 80 comma 4 del codice dei contrattipubblici di cui al d. Lgs 18 aprile 2016 n.50, oppure per lariscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cuiall’art.1 comma 1 lett. a) del regolamento di cui al decreto del Ministrodell’economia e delle finanze18 gennaio 2008 n.40, per effetto delle verifiche di cui all’art. 48 bis del presente decreto o infineper la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione»; - la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n.26283/2022, ha poi fortemente circoscritto le impugnazioni attraverso l’estratto di ruolo dirette ad ottenere l’annullamento della sottesa cartella di pagamento, trattandosi di azione di accertamento negativo circa la decadenza del debito iscritto a ruolo, mentre il processo tributario ha natura di impugnazione - merito; - è conseguentemente presente l’interesse ad agire contro il ruolo solo se vi sia un pregiudizio da esso derivante come ad es. un pignoramentoin corso o un’intimazione al pagamento, di cui non viè evidenza in atti, da cui l’inammissibilità del ricorso originario dellasocietà contribuente rilevabile ex officio ; - in conclusione, pronunciando sul ricorso, la sentenza impugnata dev’esserecassata senza rinvio ex art. 382 c. 3 c.p.c. e il ricorso introduttivo del contribuente dichiarato inammissibile perché la causanon poteva essere propost a; - poiché il ricorso introduttivo del giudizio è stato proposto prima dellapronuncia a Sezioni Unite cui sopra si è fatto riferimento, le spesedi lite vanno compensate tra le parti; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 p.q.m. pronunciandosul ricorso , dichiara inammissibile l’originario ricorso della societàcontrib
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