Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 11343/2023

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso N. 7270/2015R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 91, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e dife nde come da procura in calce al ricorso -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura dello Stato, presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata - controricorrente - e contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via delle N. 7270/15R.G. [OSCURATO:PERSONA] n. 161, presso lo studio dell’avv.[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e Gius eppe Parente, come da procura in calce al controricorso - controricorrente - avverso la sentenza n. 1021 / 201 4 del la [OSCURATO:PERSONA] delPIEMONTE, depositata il 19.9.2014; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza“cameralizzata” del 8.11.2022dal Consigliere r el atore dr.

S alvatore S aija ; lette le conclusioni scritte rassegnate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale d r . [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] A seguito della mancata impugnazione di un avviso di accertamento notificato a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], attinente ad IRPEF, IVA e accessori, l’Ufficio di Vercelli iscrisse a ruolo le relative somme e l’agente della riscossione le notificò la conseguente cartella, in data 26.5.2009; la contribuente propose due distinti ricorsi in data 24.7.2009, rispettivamente avverso il ruolo ed avverso la cartella di pagamento.

La C.T.P. di Vercelli, previa riunione, li accolse con sentenza n. 92/2010, annullando sia il ruolo che la cartella, e ciò sull’assorbente rilievo che l’Agenzia non aveva fornito alcuna prova documentale né che il proprio Direttore avesse sottoscritto il ruolo, né che l’avesse fatto un funzionario a ciò delegato, non essendo stata prodotta alcuna delega.

Avverso detta sentenza, propose appello l’Agenzia delle Entrate, nonché appello incidentale la società; la C.T.R. del Piemonte, con sentenza del 19.9.2014, n. 1021/31/14, accolse l’appello principale, riformando integralmente la prima decisione.

In particolare, il giudice d’appello evidenziò che tutte le eccezioni relative alla cartella di pagamento N. 7270/15R.G. erano pretestuose, giacché ogni eventuale vizio restava sanato dall’ avvenuta impugnazione, e che peraltro non occorre va firma autografa, in quanto era sufficiente la firma predefinita; quanto al ruolo, la C.T.R. accertò che esso era stato regolarmente firmato dal Direttore pro tempore dell’Ufficio, ed all’esito trasmesso telematicamente all’agente della riscossione per il prosieguo, così acquistando valenza di titolo esecutivo. [OSCURATO:PERSONA] ricorre ora per cassazione, affidandosi a formali dieci motivi, cui resistono l’Agenzia delle Entrate ed [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. con autonomi controricorsi.

Il P.G. ha depositato requisitoria scritta, chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 –Con il primo motivo si denuncia violazione e mancata applicazione dell’art. 3del d.l. n. 203/2005, conv. in legge n. 248/2005 , nonché dell’art. 11, comma 2,e dell’art. 59, comma 1, lett. b, d.lgs. n. 546 /199 2 , in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

Sostiene la ricorrente che la costituzione di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nel giudizio di primo grado inerente alla cartella di pagamento per il tramite del rag. [OSCURATO:PERSONA] sia invalida, sia perché unica legittimata era l’Agenzia delle Entratesin dal 1° ottobre 2006 (con conseguente invalidità del ricorso in appello di [OSCURATO:PERSONA]), sia perché ogni ragione avrebbe eventualmente dovuto farsi valere dalla capogruppo [OSCURATO:SOCIETA]., sia perché comunque ladifesa dell’agente della riscossione non avrebbe potuto affidarsi ad avvocato del libero foro. 1.2 –Con il secondo motivo si deduce violazione e mancata applicazione dell’art. 3, comma 1, della legge n. 890/1982, dell’art. 149 c.p.c., dell’art. 60, comma 1, N. 7270/15R.G. primo periodo,nonché dell’art. 42 del d.P.R. n. 600/1973 , dell’art. 57 d.P.R. n. 633/1972, dell’art. 5 d.lgs. n. 4 46 /1997 e de ll’art. 14 d.P.R. n. 602 /19 73 , in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3e 5, c.p.c., per non aver la C.T.R. ri levato che l’atto presupposto, ossia l’avviso di accertamento, era privo di relata di notifica, di data e di firma, applicate solo sulla busta esterna, ma non anche sull’atto impositivo.Secondo la ricorrente, la C.T.R. non si sarebbe espressa su tale censura. 1.3– Con il terzo motivo si deduce violazione e mancata applicazione dell’art. 14, comma 2, della legge n. 890/1982, dell’art. 156, comma 3, e dell’art. 160 c.p.c., dell’art. 60, comma 1, primo periodo, nonché dell’art. 42 del d.P.R. n. 600/1973, dell’art. 57 d.P.R. n. 633/1972, dell’art. 5 d.lgs. n. 4 46 /1997 e dell’art. 14,comma 1, d.P.R. n. 602 /19 73 , in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3e 5, c.p.c., per non aver la C. T .

R . ri levato – né essersi pronunciato sull a relativa censura - che l’atto presupposto, ossia l’avviso di accertamento, era stato notificato da soggetto privo di qualifica di messo speciale autorizzato. 1.4– Con il quarto motivo si deduce violazione e mancata applicazione dell’art. 3, comma 1, della legge n. 890/1982, degli artt. 149, 156, comma 3, e 160 c.p.c., dell’art. 60, comma 1, primo periodo, nonché degli artt. 42 e 43del d.P.R. n. 600/1973, dell’art. 57 d.P.R. n. 633/1972, dell’art. 5 d.lgs. n. 4 46 /1997 e dell’art. 14 d.P.R.n. 602 /19 73 , in relazione all’art. 360, comma 1, n n. 3 e 5 , c.p.c., per non aver la C.T.R. ri levato – né essersi pronunciata sulla relativa censura - che era maturata la decadenza dal potere di emanare l’avviso di accertamento.

N. 7270/15R.G. 1.5– Con il quinto motivo si deduce violazione e mancata applicazione dell’art. 12, commi 1 e 4 , del d.P.R. n. 602 / 1973 , “ violazione delle norme in tema d diritto amministrativo”, dell’art. 42, comma 1, del d.P.R. n. 600/1973, dell’art. 19, comma 3, d.lgs. n. 165 / 2001 e de ll’art. 3, comma 129, della legge n. 662/1996, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3e 5, c.p.c., per non aver la C.T.R. ri levato che il ruolo non era stato sottoscritto , né vi era idonea delega . 1.6– Con il sesto motivo si deduce violazione e mancata applicazione dell’art. 12, comma4, del d.P.R. n. 602 / 1973, dell’art. 2, comma 1, d.m. n. 321/1999 , dell’art. 4, comma 2, d.lgs. n. 165/2001, degli artt. 19 e 53 d.lgs. n. 300/1999, nonché dell’art. 2697 c.c., per non aver la C.T.R. ri levato il difetto di prova circa la qualità dirigenziale del firmatario del ruolo. 1.7– Con il settimo motivo si deduce violazione e mancata applicazione dell’art. 12, commi 1 e 4, del d.P.R.n. 602/1973, dell’art. 480 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3e 5, c.p.c., per non aver la C.T.R. ri levato che la cartella di pagamento, equiparabile all’atto di precetto, era priva di firma. 1.8– Con l’ottavo motivo si deduce violazione e mancata applicazione dell’art. 26, comma1, secondo periodo, del d.P.R. n. 602 / 1973, e dell’art. 148 c.p.c. , per non aver la C.T.R.rilevato che la cartella era priva di relata di notifica ed era stata notificata direttamente dal concessionario per la riscossione. 1.9– Con il nono motivo si deduce violazione e mancata applicazione dell’art. 26, comma1, del d.P.R. n. 602 / 1973, in relazione all’art. 360, comma 1, n n. 3 e 5, c.p.c., per non aver la C.T.R. ri levato che la cartella era stata notificata da soggetto privo della qualifica di messo notificatore.

N. 7270/15R.G. 1.10– Con il decimo motivo, infine, si deduce violazione e mancata applicazione dell’art. 26, comma1, secondo periodo, del d.P.R. n. 602 / 1973, nonché de ll’art. 3, comma 2, della legge n. 890/1982, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c., per non aver la C.T.R. ri levato che dalla lettura della busta non era evincibile né la sottoscrizione, né il registro cronologico, né il sigillo dell’ente di riscossione. 2.1 –Il primo motivo è inammissibile anzitutto per novità, non risultando che la censura sia mai stata sollevata dall’odierna ricorrente nel giudizio di merito.

Va poi aggiunto che in nessun caso la questione avrebbe potuto volgersi in favore della Vassallo, giacché essa stessa – si badi, in via di mera ipotesi – ha dato causa al presunto (e comunque insussistente) vizio qui denunciato, individuando l’agente dellariscossione quale legittimo contraddittore, sicché non può adesso dolersene. 3.1 – I motivi secondo, terzo e quarto possono esaminarsi congiuntamente , perché connessi.

Essi sono inammissibili, per violazione dell’art. 366, comma 1, nn. 3e 6, c.p.c.

Infatti, a tacer d’ogni altra considerazione, la ricorrente si duole diuna presunta omessa pronuncia da parte del giudice d’appello, ma non specifica se dette doglianze fossero state avanzate sin dal ricorso di primo grado, così non consentendo a questa Corte di valutare, dalla mera lettura del ricorso, la potenziale decisività delle censure.

Inoltre, si fa riferimento a molteplici documenti, a sostegno delle censurestesse, senza tuttavia specificare quando essi siano stati prodotti né dove essi siano attualmente collocati.

N. 7270/15R.G. 4.1 –Anche i motivi quinto e sesto possono esaminarsi congiuntamente, perché connessi.

Anch’essisono inammissibili, ma per difetto di decisività.

Infatti, anche a voler ritenere sussistenti gli elementi fattuali denunciati dalla ricorrente, ciò non determinerebbe in nessun caso l’invalidità del ruolo, noto essendo che la eventuale mancanza di firma non dà luogo a nullità (Cass. n. 12243/2018). 5.1 –Il settimo motivo è inammissibile, perché la ricorrente non coglie la ratio decidendidell’impugnata sentenza, né si confronta col suo contenuto.

Infatti, la C.T.R. ha accertato che la cartella impugnata recava la “firma predefinita”, sicché la censura in esame è incompatibile con l’accertamento in facto operato dal giudice d’appello .

Va anche qui soggiunto, peraltro, che l’eventuale mancanza di sottoscrizione della cartella non ne avrebbe comportato l’invalidità (v.

Cass. n. 31605/2019). 6.1 –Infine, i motivi ottavo, nono e decimo sono anch’essi inammissibili, perché del tutto avulsi dalla realtà processuale.

Infatti, la cartella di pagamento impugnata venne notificata dall’agente della riscossione ai sensi dell’art. 26 d.P.R. n. 602/1973 con modalità “diretta”, ossia con raccomandata a.r., sicché trovano applicazione le regole del servizio postale universale (v. ex multis, Cass. n. 10131/2020, Cass. n. 29022/2017) e non già quelle del codice di procedura civile o del d.P.R. n. 600/1973 o della legge n. 890/1982. 7.1 – In definitiva, i l ricorso è inammissibile.

Le spese di lite , liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

N. 7270/15R.G.

In relazione alla data di proposizione del ricorso (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1 - quater , del D.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228).

P. Q. M. la Corte dichiara il ricorsoinammissibile e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in favore dell’Agenzia delle Entrate in € 2.400,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito, ed in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in € 2.400,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario in misura del 15%, oltre accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13 , se dovuto.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso N. 7270/2015R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 91, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e dife nde come da procura in calce al ricorso -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura dello Stato, presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata - controricorrente - e contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via delle N. 7270/15R.G. [OSCURATO:PERSONA] n. 161, presso lo studio dell’avv.[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e Gius eppe Parente, come da procura in calce al controricorso - controricorrente - avverso la sentenza n. 1021 / 201 4 del la [OSCURATO:PERSONA] delPIEMONTE, depositata il 19.9.2014; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza“cameralizzata” del 8.11.2022dal Consigliere r el atore dr. S alvatore S aija ; lette le conclusioni scritte rassegnate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale d r . [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] A seguito della mancata impugnazione di un avviso di accertamento notificato a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], attinente ad IRPEF, IVA e accessori, l’Ufficio di Vercelli iscrisse a ruolo le relative somme e l’agente della riscossione le notificò la conseguente cartella, in data 26.5.2009; la contribuente propose due distinti ricorsi in data 24.7.2009, rispettivamente avverso il ruolo ed avverso la cartella di pagamento. La C.T.P. di Vercelli, previa riunione, li accolse con sentenza n. 92/2010, annullando sia il ruolo che la cartella, e ciò sull’assorbente rilievo che l’Agenzia non aveva fornito alcuna prova documentale né che il proprio Direttore avesse sottoscritto il ruolo, né che l’avesse fatto un funzionario a ciò delegato, non essendo stata prodotta alcuna delega. Avverso detta sentenza, propose appello l’Agenzia delle Entrate, nonché appello incidentale la società; la C.T.R. del Piemonte, con sentenza del 19.9.2014, n. 1021/31/14, accolse l’appello principale, riformando integralmente la prima decisione. In particolare, il giudice d’appello evidenziò che tutte le eccezioni relative alla cartella di pagamento N. 7270/15R.G. erano pretestuose, giacché ogni eventuale vizio restava sanato dall’ avvenuta impugnazione, e che peraltro non occorre va firma autografa, in quanto era sufficiente la firma predefinita; quanto al ruolo, la C.T.R. accertò che esso era stato regolarmente firmato dal Direttore pro tempore dell’Ufficio, ed all’esito trasmesso telematicamente all’agente della riscossione per il prosieguo, così acquistando valenza di titolo esecutivo. [OSCURATO:PERSONA] ricorre ora per cassazione, affidandosi a formali dieci motivi, cui resistono l’Agenzia delle Entrate ed [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. con autonomi controricorsi. Il P.G. ha depositato requisitoria scritta, chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 –Con il primo motivo si denuncia violazione e mancata applicazione dell’art. 3del d.l. n. 203/2005, conv. in legge n. 248/2005 , nonché dell’art. 11, comma 2,e dell’art. 59, comma 1, lett. b, d.lgs. n. 546 /199 2 , in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Sostiene la ricorrente che la costituzione di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nel giudizio di primo grado inerente alla cartella di pagamento per il tramite del rag. [OSCURATO:PERSONA] sia invalida, sia perché unica legittimata era l’Agenzia delle Entratesin dal 1° ottobre 2006 (con conseguente invalidità del ricorso in appello di [OSCURATO:PERSONA]), sia perché ogni ragione avrebbe eventualmente dovuto farsi valere dalla capogruppo [OSCURATO:SOCIETA]., sia perché comunque ladifesa dell’agente della riscossione non avrebbe potuto affidarsi ad avvocato del libero foro. 1.2 –Con il secondo motivo si deduce violazione e mancata applicazione dell’art. 3, comma 1, della legge n. 890/1982, dell’art. 149 c.p.c., dell’art. 60, comma 1, N. 7270/15R.G. primo periodo,nonché dell’art. 42 del d.P.R. n. 600/1973 , dell’art. 57 d.P.R. n. 633/1972, dell’art. 5 d.lgs. n. 4 46 /1997 e de ll’art. 14 d.P.R. n. 602 /19 73 , in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3e 5, c.p.c., per non aver la C.T.R. ri levato che l’atto presupposto, ossia l’avviso di accertamento, era privo di relata di notifica, di data e di firma, applicate solo sulla busta esterna, ma non anche sull’atto impositivo.Secondo la ricorrente, la C.T.R. non si sarebbe espressa su tale censura. 1.3– Con il terzo motivo si deduce violazione e mancata applicazione dell’art. 14, comma 2, della legge n. 890/1982, dell’art. 156, comma 3, e dell’art. 160 c.p.c., dell’art. 60, comma 1, primo periodo, nonché dell’art. 42 del d.P.R. n. 600/1973, dell’art. 57 d.P.R. n. 633/1972, dell’art. 5 d.lgs. n. 4 46 /1997 e dell’art. 14,comma 1, d.P.R. n. 602 /19 73 , in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3e 5, c.p.c., per non aver la C. T . R . ri levato – né essersi pronunciato sull a relativa censura - che l’atto presupposto, ossia l’avviso di accertamento, era stato notificato da soggetto privo di qualifica di messo speciale autorizzato. 1.4– Con il quarto motivo si deduce violazione e mancata applicazione dell’art. 3, comma 1, della legge n. 890/1982, degli artt. 149, 156, comma 3, e 160 c.p.c., dell’art. 60, comma 1, primo periodo, nonché degli artt. 42 e 43del d.P.R. n. 600/1973, dell’art. 57 d.P.R. n. 633/1972, dell’art. 5 d.lgs. n. 4 46 /1997 e dell’art. 14 d.P.R.n. 602 /19 73 , in relazione all’art. 360, comma 1, n n. 3 e 5 , c.p.c., per non aver la C.T.R. ri levato – né essersi pronunciata sulla relativa censura - che era maturata la decadenza dal potere di emanare l’avviso di accertamento. N. 7270/15R.G. 1.5– Con il quinto motivo si deduce violazione e mancata applicazione dell’art. 12, commi 1 e 4 , del d.P.R. n. 602 / 1973 , “ violazione delle norme in tema d diritto amministrativo”, dell’art. 42, comma 1, del d.P.R. n. 600/1973, dell’art. 19, comma 3, d.lgs. n. 165 / 2001 e de ll’art. 3, comma 129, della legge n. 662/1996, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3e 5, c.p.c., per non aver la C.T.R. ri levato che il ruolo non era stato sottoscritto , né vi era idonea delega . 1.6– Con il sesto motivo si deduce violazione e mancata applicazione dell’art. 12, comma4, del d.P.R. n. 602 / 1973, dell’art. 2, comma 1, d.m. n. 321/1999 , dell’art. 4, comma 2, d.lgs. n. 165/2001, degli artt. 19 e 53 d.lgs. n. 300/1999, nonché dell’art. 2697 c.c., per non aver la C.T.R. ri levato il difetto di prova circa la qualità dirigenziale del firmatario del ruolo. 1.7– Con il settimo motivo si deduce violazione e mancata applicazione dell’art. 12, commi 1 e 4, del d.P.R.n. 602/1973, dell’art. 480 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3e 5, c.p.c., per non aver la C.T.R. ri levato che la cartella di pagamento, equiparabile all’atto di precetto, era priva di firma. 1.8– Con l’ottavo motivo si deduce violazione e mancata applicazione dell’art. 26, comma1, secondo periodo, del d.P.R. n. 602 / 1973, e dell’art. 148 c.p.c. , per non aver la C.T.R.rilevato che la cartella era priva di relata di notifica ed era stata notificata direttamente dal concessionario per la riscossione. 1.9– Con il nono motivo si deduce violazione e mancata applicazione dell’art. 26, comma1, del d.P.R. n. 602 / 1973, in relazione all’art. 360, comma 1, n n. 3 e 5, c.p.c., per non aver la C.T.R. ri levato che la cartella era stata notificata da soggetto privo della qualifica di messo notificatore. N. 7270/15R.G. 1.10– Con il decimo motivo, infine, si deduce violazione e mancata applicazione dell’art. 26, comma1, secondo periodo, del d.P.R. n. 602 / 1973, nonché de ll’art. 3, comma 2, della legge n. 890/1982, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c., per non aver la C.T.R. ri levato che dalla lettura della busta non era evincibile né la sottoscrizione, né il registro cronologico, né il sigillo dell’ente di riscossione. 2.1 –Il primo motivo è inammissibile anzitutto per novità, non risultando che la censura sia mai stata sollevata dall’odierna ricorrente nel giudizio di merito. Va poi aggiunto che in nessun caso la questione avrebbe potuto volgersi in favore della Vassallo, giacché essa stessa – si badi, in via di mera ipotesi – ha dato causa al presunto (e comunque insussistente) vizio qui denunciato, individuando l’agente dellariscossione quale legittimo contraddittore, sicché non può adesso dolersene. 3.1 – I motivi secondo, terzo e quarto possono esaminarsi congiuntamente , perché connessi. Essi sono inammissibili, per violazione dell’art. 366, comma 1, nn. 3e 6, c.p.c. Infatti, a tacer d’ogni altra considerazione, la ricorrente si duole diuna presunta omessa pronuncia da parte del giudice d’appello, ma non specifica se dette doglianze fossero state avanzate sin dal ricorso di primo grado, così non consentendo a questa Corte di valutare, dalla mera lettura del ricorso, la potenziale decisività delle censure. Inoltre, si fa riferimento a molteplici documenti, a sostegno delle censurestesse, senza tuttavia specificare quando essi siano stati prodotti né dove essi siano attualmente collocati. N. 7270/15R.G. 4.1 –Anche i motivi quinto e sesto possono esaminarsi congiuntamente, perché connessi. Anch’essisono inammissibili, ma per difetto di decisività. Infatti, anche a voler ritenere sussistenti gli elementi fattuali denunciati dalla ricorrente, ciò non determinerebbe in nessun caso l’invalidità del ruolo, noto essendo che la eventuale mancanza di firma non dà luogo a nullità (Cass. n. 12243/2018). 5.1 –Il settimo motivo è inammissibile, perché la ricorrente non coglie la ratio decidendidell’impugnata sentenza, né si confronta col suo contenuto. Infatti, la C.T.R. ha accertato che la cartella impugnata recava la “firma predefinita”, sicché la censura in esame è incompatibile con l’accertamento in facto operato dal giudice d’appello . Va anche qui soggiunto, peraltro, che l’eventuale mancanza di sottoscrizione della cartella non ne avrebbe comportato l’invalidità (v. Cass. n. 31605/2019). 6.1 –Infine, i motivi ottavo, nono e decimo sono anch’essi inammissibili, perché del tutto avulsi dalla realtà processuale. Infatti, la cartella di pagamento impugnata venne notificata dall’agente della riscossione ai sensi dell’art. 26 d.P.R. n. 602/1973 con modalità “diretta”, ossia con raccomandata a.r., sicché trovano applicazione le regole del servizio postale universale (v. ex multis, Cass. n. 10131/2020, Cass. n. 29022/2017) e non già quelle del codice di procedura civile o del d.P.R. n. 600/1973 o della legge n. 890/1982. 7.1 – In definitiva, i l ricorso è inammissibile. Le spese di lite , liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. N. 7270/15R.G. In relazione alla data di proposizione del ricorso (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1 - quater , del D.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228). P. Q. M. la Corte dichiara il ricorsoinammissibile e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in favore dell’Agenzia delle Entrate in € 2.400,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito, ed in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in € 2.400,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario in misura del 15%, oltre accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13 , se dovuto.
Sentenza Cassazione n. 11343/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris