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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 19 marzo 2025

Cassazione n. 31687/2025

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la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA] per l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], quale giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 19 marzo 2025, ha rigettato l’istanza proposta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] di applicare la disciplina di cui all’art. 81 cod. pen. tra il reato di cui agli artt. 110, 624, 625 nn. 2 e 7, e 337 cod. pen. oggetto della sentenza n. 344/2024 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] irrevocabile il 14 marzo 2024 e quello di cui agli artt. 56, 624 e 625 n. 2, cod. pen., oggetto della sentenza n. 3269/2023 del Tribunale di Bergamo, irrevocabile il 20 gennaio 2024. 2.Il giudice dell’esecuzione, nello specifico, ha ritenuto che i fatti, sebbene parzialmente omogenei, si inseriscano in una abitudine di vita e che gli stessi, differenti per modalità (furto in un centro commerciale e sottrazione in un’autovettura con resistenza alle forze dell’ordine intervenute) e anche considerato che sono stati commessi a diversi mesi di distanza, non fanno parte di un medesimo disegno criminoso.

3. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l’interessato che, a mezzo del difensore, in due distinti ma complementari motivi, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla mancata considerazione che i reati sono stati comunque commessi in un contesto temporale ristretto, le condotte sono nella sostanza omogenee, anche se non sovrapponibili, e, soprattutto, che il giudice dell’esecuzione ha del tutto omesso di considerare lo stato di tossicodipendenza del ricorrente, elemento che il legislatore richiede espressamente di considerare

4. In data 24 maggio 205 pervenuta in cancelleria la requisitoria scritta con la quale il Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA] chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. In due distinti ma complementari motivi la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla mancata considerazione che i reati sono stati commessi in un contesto temporale ristretto, al fatto che condotte sono nella sostanza omogenee e quanto all’omessa di considerazione dello stato di tossicodipendenza del ricorrente.

Le doglianze sono infondate.

2.1. Al fine di verificare la possibilità di applicare la disciplina del reato continuato, ai sensi dell’art. art. 81 comma secondo cod. pen. il giudice di merito è tenuto - attraverso un concreto esame dei tempi e delle modalità di realizzazione delle diverse violazioni commesse e giudicate – a individuare l’esistenza di elementi dai quali desumere la sostanziale unicità del disegno criminoso tra le condotte poste in essere.

In una corretta prospettiva sistematica, infatti, il trattamento più mite rispetto al cumulo materiale è giustificato dall’esistenza di una rappresentazione unitaria sin dal momento ideativo delle diverse condotte violatrici - almeno nelle loro linee essenziali - da parte del soggetto agente così da potersi escludere una successione di autonome risoluzioni criminose.

Ciò perché la ricaduta nel reato e l'abitualità a delinquere non integrano di per sé il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia i diversi reati commessi) che caratterizza il reato continuato né, evidentemente, consentono l’applicazione di un trattamento sanzionatorio più mite (Sez. 2, n. 10033 del 07/12/2022, dep. 2023.

Qomiha, Rv. 284420 – 01; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B., Rv. 260896 – 01; Sez. 2, n. 40123 del 22/10/2010, Marigliano, Rv. 248862 – 01).

La giurisprudenza di legittimità nel corso del tempo ha indicato quali possibili “indici rivelatori” della effettiva preordinazione unitaria: a) la ridotta distanza cronologica tra i diversi fatti; b) le concrete modalità della condotta;c) l’omogeneità del bene tutelato dalle previsioni incriminatrici; d) l'apprezzamento della causale e delle condizioni di tempo e luogo delle singole violazioni, aggiungendo che risulta possibile valorizzare anche soltanto alcuni di detti elementi purché significativi (cfr. Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 – 01; Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, dep. 2016, Esposti, Rv. 266413 – 01; Sez. 1, n. 8513 del 09/01/2013, Cardinale, Rv. 254809 – 01; Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, dep. 2013, Daniele, Rv. 255156 – 01; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Ciampoli, Rv. 242098 – 01).

L’unicità del disegno criminoso, in altre parole, non può identificarsi con una scelta di vita che implica la reiterazione di determinate condotte criminose o comunque con una generale tendenza a commettere dei reati (cfr. ancora Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 – 01 e giurisprudenza in precedenza indicata).

La nozione di continuazione, d’altro canto, non può neanche ridursi all'ipotesi che tutti i singoli reati siano stati dettagliatamente progettati e previsti, in relazione al loro graduale svolgimento, nelle occasioni, nei tempi, nelle modalità delle condotte, in quanto tale definizione di dettaglio, oltre a non apparire conforme al dettato normativo, che parla soltanto di "disegno", porrebbe l'istituto fuori dalla realtà concreta, data la variabilità delle situazioni di fatto e la loro prevedibilità, quindi e normalmente, solo in via approssimativa.

Quello che occorre, invece, è che si abbia una visibile programmazione e deliberazione iniziale di una pluralità di condotte in vista di un unico fine, concreto e specifico, che può essere ab origine anche di massima, purché i reati da compiere risultino previsti almeno in linea generale -seppure con una riserva di 'adattamento' alle eventualità del caso- come mezzo per il conseguimento di un unico scopo o intento prefissato (in tal senso di nuovo Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, Rv. 259094 – 01; Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, P., Rv. 246838 - La difficoltà di applicazione pratica dell'istituto deriva dalla natura indiziaria di tale tipologia di accertamento che impone di risalire dai fatti commessi (evidenza obiettiva) a un aspetto di tipo eminentemente psichico (che si pone come antecedente ideologico), rappresentato dalla unitaria programmazione nell'ambito di una finalità ben individuata e circoscritta.

In questa prospettiva, ad esempio, le decisioni che riconoscono una particolare valenza all'indicatore logico della 'non eccessiva distanza temporale' tra le violazioni realizzano un’opportuna autolimitazione della discrezionalità affidandosi a una massima di esperienza che può essere ritenuta ragionevole (cfr. Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, dep. 2016, Esposti, Rv. 266413 – 01; Sez. 2, n. 7555 del 22/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258543 - 01 Ciò perché l'elemento teleologico richiesto dal legislatore non può coincidere con un finalismo del tutto generico -come in ipotesi l'obiettivo dell'agente di realizzare profitti illeciti attraverso una tendenziale dedizione al crimine sì da soddisfare in tal modo, per un tempo consistente, i propri bisogni di vita- posto che ciò finirebbe con il contraddire la natura stessa dell'istituto quale norma di favore, tesa a mitigare il rigore del cumulo materiale nei confronti dell'agente che abbia mostrato una ridotta capacità criminale.

Da ciò deriva che un consistente intervallo temporale tra un episodio e quello successivo, salve le ipotesi in cui si rinvenga una chiara ragione giustificatrice di una attuazione temporalmente frazionata di un fine specifico, è indicatore logico di una successione di azioni sorrette da ideazione autonome o comunque orientate a realizzare più che una finalità circoscritta (come richiesto dalla norma) una tendenza soggettiva indeterminata ed ampia.

2.2. In una valutazione complessiva al fine di verificare l’esistenza del medesimo disegno criminoso può inoltre assumere rilievo lo stato di tossicodipendenza del condannato all’epoca di commissione dei reati.

Tale situazione, d’altro canto, seppure il giudice sia tenuto a motivare sul punto qualora la difesa abbia adempiuto all’onere di allegazione, non determina l’automatico riconoscimento della continuazione (cfr. Sez. 1, n. 30909 del 22/2/2022, Iacobbe, n.m.; Sez. 1, n. 4094 del 03/12/2019, dep. 2020, Stante, Rv. 278187 – 01; Sez. 2, n. 22493 del 21/03/2019, Avanzini, Rv. 275420 – 01; Sez. 1, n. 50716 del 07/10/2014, Iannella, Rv. 261490 – 01, quanto all’onere di allegazione cfr. Sez. 1, n. 881 del 29/09/2015, dep. 2016, Filippone, Rv. 265716 – 01).

La scelta legislativa di inserire il riferimento alla condizione di tossicodipendenza nel corpo dell'art. 671 cod. proc. pen., infatti, non esprime la volontà di una modifica delle caratteristiche dell'istituto (restando il presupposto della continuazione quello descritto nel corpo dell'art. 81 cod.pen.) ma opera esclusivamente sul terreno probatorio, come fattore di possibile riconoscimento dell'ideazione comune.

Ragione questa per la quale, laddove gli altri indicatori esprimano una manifesta valenza contraria, è corretto ritenere che il dato della tossicodipendenza non possa di per sé consentire l'applicazione della norma di favore

2.2. Nel caso di specie il giudice dell’esecuzione si è conformato ai principi indicati.

La motivazione del provvedimento impugnato, infatti, con lo specifico riferimento alle modalità dei fatti (la cui omogeneità è solo nel titolo di reato ma non nella condotta) e alla distanza temporale di commissione degli stessi (comunque indicata in alcuni mesi), ha dato adeguato conto dell’assenza dei presupposti di cui all’art. 81 cod. pen., così evidenziando in termini coerenti la natura estemporanea degli stessi e come questi si inseriscano piuttosto in una scelta di vita.

Ciò senza che possa assumere alcun rilievo l’assenza di una puntuale considerazione dello stato di tossicodipendenza -in ordine al quale il giudice non era tenuto a motivare in quanto tale condizione era stata solo affermata e non compiutamente allegata dal ricorrente (cfr. pag. 7 del ricorso)- che può comunque assumere rilievo solo laddove gli altri indici, come invece ritenuto nel caso di specie, non escludano l’operatività dell’istituto invocato.

3. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.

Così è deciso, 10/06/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] per l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], quale giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 19 marzo 2025, ha rigettato l’istanza proposta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] di applicare la disciplina di cui all’art. 81 cod. pen. tra il reato di cui agli artt. 110, 624, 625 nn. 2 e 7, e 337 cod. pen. oggetto della sentenza n. 344/2024 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] irrevocabile il 14 marzo 2024 e quello di cui agli artt. 56, 624 e 625 n. 2, cod. pen., oggetto della sentenza n. 3269/2023 del Tribunale di Bergamo, irrevocabile il 20 gennaio 2024. 2.Il giudice dell’esecuzione, nello specifico, ha ritenuto che i fatti, sebbene parzialmente omogenei, si inseriscano in una abitudine di vita e che gli stessi, differenti per modalità (furto in un centro commerciale e sottrazione in un’autovettura con resistenza alle forze dell’ordine intervenute) e anche considerato che sono stati commessi a diversi mesi di distanza, non fanno parte di un medesimo disegno criminoso. 3. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l’interessato che, a mezzo del difensore, in due distinti ma complementari motivi, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla mancata considerazione che i reati sono stati comunque commessi in un contesto temporale ristretto, le condotte sono nella sostanza omogenee, anche se non sovrapponibili, e, soprattutto, che il giudice dell’esecuzione ha del tutto omesso di considerare lo stato di tossicodipendenza del ricorrente, elemento che il legislatore richiede espressamente di considerare 4. In data 24 maggio 205 pervenuta in cancelleria la requisitoria scritta con la quale il Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. In due distinti ma complementari motivi la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla mancata considerazione che i reati sono stati commessi in un contesto temporale ristretto, al fatto che condotte sono nella sostanza omogenee e quanto all’omessa di considerazione dello stato di tossicodipendenza del ricorrente. Le doglianze sono infondate. 2.1. Al fine di verificare la possibilità di applicare la disciplina del reato continuato, ai sensi dell’art. art. 81 comma secondo cod. pen. il giudice di merito è tenuto - attraverso un concreto esame dei tempi e delle modalità di realizzazione delle diverse violazioni commesse e giudicate – a individuare l’esistenza di elementi dai quali desumere la sostanziale unicità del disegno criminoso tra le condotte poste in essere. In una corretta prospettiva sistematica, infatti, il trattamento più mite rispetto al cumulo materiale è giustificato dall’esistenza di una rappresentazione unitaria sin dal momento ideativo delle diverse condotte violatrici - almeno nelle loro linee essenziali - da parte del soggetto agente così da potersi escludere una successione di autonome risoluzioni criminose. Ciò perché la ricaduta nel reato e l'abitualità a delinquere non integrano di per sé il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia i diversi reati commessi) che caratterizza il reato continuato né, evidentemente, consentono l’applicazione di un trattamento sanzionatorio più mite (Sez. 2, n. 10033 del 07/12/2022, dep. 2023. Qomiha, Rv. 284420 – 01; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B., Rv. 260896 – 01; Sez. 2, n. 40123 del 22/10/2010, Marigliano, Rv. 248862 – 01). La giurisprudenza di legittimità nel corso del tempo ha indicato quali possibili “indici rivelatori” della effettiva preordinazione unitaria: a) la ridotta distanza cronologica tra i diversi fatti; b) le concrete modalità della condotta;c) l’omogeneità del bene tutelato dalle previsioni incriminatrici; d) l'apprezzamento della causale e delle condizioni di tempo e luogo delle singole violazioni, aggiungendo che risulta possibile valorizzare anche soltanto alcuni di detti elementi purché significativi (cfr. Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 – 01; Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, dep. 2016, Esposti, Rv. 266413 – 01; Sez. 1, n. 8513 del 09/01/2013, Cardinale, Rv. 254809 – 01; Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, dep. 2013, Daniele, Rv. 255156 – 01; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Ciampoli, Rv. 242098 – 01). L’unicità del disegno criminoso, in altre parole, non può identificarsi con una scelta di vita che implica la reiterazione di determinate condotte criminose o comunque con una generale tendenza a commettere dei reati (cfr. ancora Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 – 01 e giurisprudenza in precedenza indicata). La nozione di continuazione, d’altro canto, non può neanche ridursi all'ipotesi che tutti i singoli reati siano stati dettagliatamente progettati e previsti, in relazione al loro graduale svolgimento, nelle occasioni, nei tempi, nelle modalità delle condotte, in quanto tale definizione di dettaglio, oltre a non apparire conforme al dettato normativo, che parla soltanto di "disegno", porrebbe l'istituto fuori dalla realtà concreta, data la variabilità delle situazioni di fatto e la loro prevedibilità, quindi e normalmente, solo in via approssimativa. Quello che occorre, invece, è che si abbia una visibile programmazione e deliberazione iniziale di una pluralità di condotte in vista di un unico fine, concreto e specifico, che può essere ab origine anche di massima, purché i reati da compiere risultino previsti almeno in linea generale -seppure con una riserva di 'adattamento' alle eventualità del caso- come mezzo per il conseguimento di un unico scopo o intento prefissato (in tal senso di nuovo Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, Rv. 259094 – 01; Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, P., Rv. 246838 - La difficoltà di applicazione pratica dell'istituto deriva dalla natura indiziaria di tale tipologia di accertamento che impone di risalire dai fatti commessi (evidenza obiettiva) a un aspetto di tipo eminentemente psichico (che si pone come antecedente ideologico), rappresentato dalla unitaria programmazione nell'ambito di una finalità ben individuata e circoscritta. In questa prospettiva, ad esempio, le decisioni che riconoscono una particolare valenza all'indicatore logico della 'non eccessiva distanza temporale' tra le violazioni realizzano un’opportuna autolimitazione della discrezionalità affidandosi a una massima di esperienza che può essere ritenuta ragionevole (cfr. Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, dep. 2016, Esposti, Rv. 266413 – 01; Sez. 2, n. 7555 del 22/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258543 - 01 Ciò perché l'elemento teleologico richiesto dal legislatore non può coincidere con un finalismo del tutto generico -come in ipotesi l'obiettivo dell'agente di realizzare profitti illeciti attraverso una tendenziale dedizione al crimine sì da soddisfare in tal modo, per un tempo consistente, i propri bisogni di vita- posto che ciò finirebbe con il contraddire la natura stessa dell'istituto quale norma di favore, tesa a mitigare il rigore del cumulo materiale nei confronti dell'agente che abbia mostrato una ridotta capacità criminale. Da ciò deriva che un consistente intervallo temporale tra un episodio e quello successivo, salve le ipotesi in cui si rinvenga una chiara ragione giustificatrice di una attuazione temporalmente frazionata di un fine specifico, è indicatore logico di una successione di azioni sorrette da ideazione autonome o comunque orientate a realizzare più che una finalità circoscritta (come richiesto dalla norma) una tendenza soggettiva indeterminata ed ampia. 2.2. In una valutazione complessiva al fine di verificare l’esistenza del medesimo disegno criminoso può inoltre assumere rilievo lo stato di tossicodipendenza del condannato all’epoca di commissione dei reati. Tale situazione, d’altro canto, seppure il giudice sia tenuto a motivare sul punto qualora la difesa abbia adempiuto all’onere di allegazione, non determina l’automatico riconoscimento della continuazione (cfr. Sez. 1, n. 30909 del 22/2/2022, Iacobbe, n.m.; Sez. 1, n. 4094 del 03/12/2019, dep. 2020, Stante, Rv. 278187 – 01; Sez. 2, n. 22493 del 21/03/2019, Avanzini, Rv. 275420 – 01; Sez. 1, n. 50716 del 07/10/2014, Iannella, Rv. 261490 – 01, quanto all’onere di allegazione cfr. Sez. 1, n. 881 del 29/09/2015, dep. 2016, Filippone, Rv. 265716 – 01). La scelta legislativa di inserire il riferimento alla condizione di tossicodipendenza nel corpo dell'art. 671 cod. proc. pen., infatti, non esprime la volontà di una modifica delle caratteristiche dell'istituto (restando il presupposto della continuazione quello descritto nel corpo dell'art. 81 cod.pen.) ma opera esclusivamente sul terreno probatorio, come fattore di possibile riconoscimento dell'ideazione comune. Ragione questa per la quale, laddove gli altri indicatori esprimano una manifesta valenza contraria, è corretto ritenere che il dato della tossicodipendenza non possa di per sé consentire l'applicazione della norma di favore 2.2. Nel caso di specie il giudice dell’esecuzione si è conformato ai principi indicati. La motivazione del provvedimento impugnato, infatti, con lo specifico riferimento alle modalità dei fatti (la cui omogeneità è solo nel titolo di reato ma non nella condotta) e alla distanza temporale di commissione degli stessi (comunque indicata in alcuni mesi), ha dato adeguato conto dell’assenza dei presupposti di cui all’art. 81 cod. pen., così evidenziando in termini coerenti la natura estemporanea degli stessi e come questi si inseriscano piuttosto in una scelta di vita. Ciò senza che possa assumere alcun rilievo l’assenza di una puntuale considerazione dello stato di tossicodipendenza -in ordine al quale il giudice non era tenuto a motivare in quanto tale condizione era stata solo affermata e non compiutamente allegata dal ricorrente (cfr. pag. 7 del ricorso)- che può comunque assumere rilievo solo laddove gli altri indici, come invece ritenuto nel caso di specie, non escludano l’operatività dell’istituto invocato. 3. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. Così è deciso, 10/06/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]
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