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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 1307/2022

ECLI:EU:C:2022:556
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 14 luglio 2022 ( * ) «Rinvio pregiudiziale – Politica agricola comune – Regolamento (UE) n. 1307/2013 – Regimi di sostegno diretto – Norme comuni – Articolo 30, paragrafo 6, e articolo 50, paragrafo 2 – Domanda di assegnazione dei diritti all’aiuto dalla riserva nazionale per i giovani agricoltori – Autorità nazionale amministrativa che ha dato informazioni errate sulla definizione di una persona come “giovane agricoltore” – Principio della tutela del legittimo affidamento – Azione per risarcimento di un danno basata sull’inosservanza del principio di diritto nazionale di tutela del legittimo affidamento» Nella causa C‑36/21, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal College van Beroep voor het bedrijfsleven (Corte d’appello per il contenzioso amministrativo in materia economica, [OSCURATO:PERSONA]), con decisione del 22 dicembre 2020, pervenuta in cancelleria il 22 gennaio 2021, nel procedimento [OSCURATO:PERSONA] en Handel vof, operante anche con il nome [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, LA CORTE (Terza Sezione), composta da K. Jürimäe (relatrice), presidente di sezione, N. Jääskinen, M. Safjan, N. Piçarra e M. Gavalec, giudici, avvocato generale: L. Medina cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: – per la [OSCURATO:PERSONA] en Handel vof, operante anche con il nome [OSCURATO:PERSONA], da P. Heida e L. Rensema; – per il governo dei [OSCURATO:PERSONA] da M.K.

Bulterman e C.S.

Desjonquères, in qualità di agenti; – per il governo spagnolo, da J. Rodríguez de la [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agente; – per la Commissione europea, da A. Sauka e C. Zois, in qualità di agenti, sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 24 febbraio 2022, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dei principi generali del diritto dell’Unione, in particolare del principio di tutela del legittimo affidamento. 2 Tale domanda è stata formulata nell’ambito di una controversia tra la [OSCURATO:PERSONA] en Handel vof, operante anche con il nome [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), e il [OSCURATO:PERSONA] van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ([OSCURATO:PERSONA] dell’Agricoltura, della Natura e della Qualità degli alimenti, [OSCURATO:PERSONA]) (in prosieguo: il «[OSCURATO:PERSONA]») in merito al risarcimento di un asserito danno subito a causa di informazioni errate che sono state fornite alla [OSCURATO:PERSONA] dal Rijksdienst voor [OSCURATO:PERSONA] (servizio pubblico per le imprese, [OSCURATO:PERSONA]) (in prosieguo: l’«RVO») a proposito dell’applicazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU 2013, L 347, pag. 608).

Contesto normativo Diritto dell ’ Unione 3 L’articolo 30, paragrafi 1, 4, 6 e 11, del regolamento n. 1307/2013 così dispone: «1.

Ogni Stato membro costituisce una riserva nazionale.

A tal fine, nel primo anno di applicazione del regime di pagamento di base, gli [OSCURATO:PERSONA] membri praticano una riduzione percentuale lineare del massimale del regime di pagamento di base a livello nazionale. (...)

4. [OSCURATO:PERSONA] membri assegnano i diritti all’aiuto dalle loro riserve nazionali o regionali secondo criteri oggettivi e in modo da assicurare la parità di trattamento degli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza. (...)

6. [OSCURATO:PERSONA] membri utilizzano le loro riserve nazionali o regionali per assegnare diritti all’aiuto, in via prioritaria, ai giovani agricoltori e agli agricoltori che iniziano a esercitare l’attività agricola. (...)

11. Ai fini del presente articolo si intende per:

a) “giovane agricoltore”: un agricoltore che soddisfa le condizioni stabilite all’articolo 50, paragrafo 2, e se pertinente, le condizioni di cui all’articolo 50, paragrafi 3 e 11; (...)». 4 Ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, del medesimo regolamento: «Ai fini del presente capo, per “giovane agricoltore” si intende una persona fisica:

a) che si insedia per la prima volta in un’azienda agricola in qualità di capo dell’azienda o che sia già insediata in un’azienda agricola nei cinque anni che precedono la prima presentazione di una domanda nell’ambito del regime di pagamento di base o del regime di pagamento unico per superficie a norma dell’articolo 72, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti (CEE) del Consiglio n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU 2013, L 347, pag. 549)]; e

b) che non ha più di 40 anni nell’anno della presentazione della domanda di cui alla lettera a)».

Diritto dei [OSCURATO:PERSONA] 5 L’articolo 2.1 dell’Uitvoeringsregeling rechtstreekse betalingen GLB (decreto ministeriale di attuazione dei regimi di pagamento diretto della politica agricola comune e condizionalità), nella versione applicabile alla controversia di cui al procedimento principale, enunciava quanto segue: «1. [OSCURATO:PERSONA] assegna all’agricoltore, su richiesta, diritti all’aiuto ai sensi (...) dell’articolo 30, paragrafo 4, del [regolamento n. 1307/2013].

2. [OSCURATO:PERSONA] eroga pagamenti diretti in materia di: a. regime di pagamento di base ai sensi dell’articolo 32 del [regolamento n. 1307/2013]; b. pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente; c. pagamento a favore dei giovani agricoltori; (...)». 6 L’articolo 4.2 di tale decreto ministeriale, nella versione applicabile alla controversia di cui al procedimento principale, così recitava: «1.

L’agricoltore che fa valere pretese per i pagamenti diretti di cui all’articolo 2.1, paragrafo 2, utilizza, per la domanda di diritti all’aiuto nonché per l’attivazione dei diritti all’aiuto e per la domanda di pagamento, la domanda unica. (...)

3. Fatta salva l’applicazione dell’articolo 12, primo comma, del [regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014, che integra il regolamento [n. 1306/2013] per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le condizioni di rifiuto o di ritiro dei pagamenti e le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, il sostegno allo sviluppo rurale e la condizionalità (GU 2014, L 181, pag. 48)], la domanda unica è presentata al [OSCURATO:PERSONA] nel periodo compreso tra il 1º marzo e il 15 maggio».

Procedimento principale e questione pregiudiziale 7 [OSCURATO:PERSONA], una società in nome collettivo costituita da due soci, A e B, gestisce dal 2017 un allevamento di suini da ingrasso.

A ha compiuto 41 anni il 21 gennaio 2018. 8 [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto all’RVO, l’ente responsabile dell’attuazione della politica agricola comune nei [OSCURATO:PERSONA], la possibilità di ottenere diritti di pagamento dalla Nationale reserve voor jonge landbouwers (riserva nazionale per i giovani agricoltori, [OSCURATO:PERSONA]) (in prosieguo: la «riserva nazionale»).

In occasione di colloqui telefonici svoltisi il 15 marzo 2018, il 5 aprile 2018 e il 9 gennaio 2019, alcuni collaboratori dell’RVO le hanno comunicato che le si potevano attribuire diritti all’aiuto da tale riserva nazionale, dal momento che A aveva meno di 41 anni in un determinato momento nel corso del 2018.

Tale informazione è stata confermata con un messaggio di posta elettronica inviato da un collaboratore dell’RVO alla [OSCURATO:PERSONA] il 15 gennaio 2019. 9 Il 5 aprile 2018 la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato una dichiarazione combinata, con la quale ha chiesto, da un lato, l’assegnazione di diritti all’aiuto dalla riserva nazionale, in quanto A era una giovane agricoltrice, e, dall’altro, il versamento dei diritti all’aiuto, del pagamento di inverdimento e del pagamento supplementare a favore dei giovani agricoltori. 10 Con decisioni del 2 e del 4 gennaio 2019, il [OSCURATO:PERSONA] ha respinto tali domande. 11 [OSCURATO:PERSONA] ha proposto reclami avverso tali decisioni, i quali sono stati respinti con decisione del [OSCURATO:PERSONA] del 22 marzo 2019.

Secondo il [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] non aveva diritto all’assegnazione di diritti all’aiuto dalla riserva nazionale.

A, poiché aveva superato i 40 anni nel 2018, non avrebbe soddisfatto il requisito dell’età previsto all’articolo 50, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 1307/2013. [OSCURATO:PERSONA], poiché non aveva diritti all’aiuto alla data del 15 maggio 2018, non avrebbe potuto ottenere il versamento dei diritti all’aiuto, del pagamento per l’inverdimento e del pagamento supplementare per i giovani agricoltori. 12 [OSCURATO:PERSONA] ha adito il College van Beroep voor het bedrijfsleven (Corte d’appello per il contenzioso amministrativo in materia economica, [OSCURATO:PERSONA]), che è il giudice del rinvio, chiedendo l’annullamento della decisione del 22 marzo 2019 e il risarcimento del danno economico che essa avrebbe subito. 13 Il giudice del rinvio precisa che l’oggetto della controversia principale non verte sull’assegnazione di diritti all’aiuto dalla riserva nazionale, bensì sulla questione se, non proponendo un risarcimento alla [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] abbia agito in violazione del principio di tutela del legittimo affidamento. 14 A tal riguardo, sarebbe accertato che, nel 2018, alla [OSCURATO:PERSONA] non potevano essere assegnati diritti all’aiuto dalla riserva nazionale in quanto A, dichiarata come giovane agricoltrice, non soddisfaceva il requisito dell’età previsto all’articolo 50, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 1307/2013. 15 Ciò premesso, il giudice del rinvio è dell’avviso che le informazioni fornite dall’RVO alla [OSCURATO:PERSONA] nel corso delle conversazioni telefoniche del 15 marzo e del 5 aprile 2018 abbiano potuto ragionevolmente indurre quest’ultima a ritenere di poter ottenere tale assegnazione nonostante il fatto che A avesse compiuto 41 anni nel corso del 2018.

Ebbene, basandosi su tali informazioni, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe chiesto l’assegnazione di diritti all’aiuto dalla riserva nazionale per l’anno 2018 e avrebbe rinunciato ad acquistare diritti all’aiuto.

Di conseguenza, sarebbe stata privata del versamento del pagamento di base e del pagamento di inverdimento per il 2018, mentre tali pagamenti avrebbero potuto esserle concessi se avesse acquistato diritti all’aiuto. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe quindi subito un danno corrispondente alla perdita di detti pagamenti, al netto dei costi di acquisto dei diritti all’aiuto. 16 Tale giudice sottolinea che, poiché l’assegnazione dei diritti all’aiuto e il versamento dei pagamenti diretti sono soggetti all’applicazione diretta del diritto dell’Unione, occorre applicare il principio di tutela del legittimo affidamento riconosciuto dal diritto dell’Unione.

Orbene, secondo la giurisprudenza della Corte, tale principio non potrebbe essere invocato contro una disposizione precisa del diritto dell’Unione.

Essendo l’articolo 50, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 1307/2013, una disposizione precisa, il comportamento dei collaboratori dell’RVO non ha potuto creare, a favore della [OSCURATO:PERSONA], un legittimo affidamento a beneficiare di un trattamento contrario al diritto dell’Unione. 17 Detto giudice deduce dalla giurisprudenza della Corte che, quando nell’applicazione del diritto dell’Unione gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono tenuti a rispettare il principio della tutela del legittimo affidamento riconosciuto dal diritto dell’Unione, non esiste alcuna possibilità di applicare in aggiunta il principio di tutela del legittimo affidamento riconosciuto dal diritto nazionale.

Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] non potrebbe avvalersi di tale principio al fine di ottenere l’assegnazione di diritti all’aiuto dalla riserva nazionale. 18 Si porrebbe, al contrario, la questione se detta giurisprudenza implichi altresì che la [OSCURATO:PERSONA] non possa ottenere, sulla base del principio di tutela del legittimo affidamento riconosciuto dal diritto nazionale, un risarcimento del danno subito in considerazione del fatto che, sulla base delle informazioni errate che le sono state comunicate, essa ha chiesto l’assegnazione dei diritti all’aiuto dalla riserva nazionale invece di acquistare diritti all’aiuto.

Secondo il giudice del rinvio, la Corte non si è ancora pronunciata su una tale questione. 19 Date tali circostanze, il College van Beroep voor het bedrijfsleven (Corte d’appello per il contenzioso amministrativo in materia economica) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se il diritto dell’Unione osti a che si valuti sulla base del principio nazionale di tutela del legittimo affidamento se un organo amministrativo nazionale abbia suscitato un legittimo affidamento in contrasto con una disposizione di diritto dell’Unione e pertanto abbia agito illegittimamente ai sensi del diritto nazionale non rimborsando il danno subito da un soggetto per tale motivo, qualora detto soggetto non possa invocare con successo il principio fondamentale dell’Unione di tutela del legittimo affidamento, trattandosi di una precisa disposizione di un atto normativo dell’Unione».

Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale 20 [OSCURATO:PERSONA] contesta la ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale.

In primo luogo, mette in dubbio, in sostanza, la pertinenza dei riferimenti fatti dal giudice del rinvio al principio della tutela del legittimo affidamento, giacché, secondo la giurisprudenza della Corte, è pacifico che essa non può trarre alcun diritto dalle aspettative suscitate dall’autorità amministrativa nazionale in violazione del diritto dell’Unione.

Dall’altro, osserva che il giudice del rinvio omette qualsiasi riferimento al principio di proporzionalità, che dovrebbe tuttavia legittimare il risarcimento del danno asserito. 21 Da una giurisprudenza costante della Corte discende che, nell’ambito della cooperazione tra quest’ultima e i giudici nazionali istituita dall’articolo 267 TFUE, spetta esclusivamente al giudice nazionale, investito della controversia e tenuto ad assumere la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze della causa sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria sentenza sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte.

Di conseguenza, se le questioni sollevate riguardano l’interpretazione del diritto dell’Unione, la Corte, in via di principio, è tenuta a statuire (v., in tal senso, sentenze del 1° ottobre 2019, Blaise e a., C‑616/17, EU:C:2019:800, punto 34, nonché giurisprudenza citata, e del 16 ottobre 2019, Agrárminiszter, C‑490/18, EU:C:2019:863, punto 20, nonché giurisprudenza citata). 22 Ne consegue che le questioni relative all’interpretazione del diritto dell’Unione poste dal giudice nazionale nell’ambito del contesto di diritto e di fatto che egli individua sotto la propria responsabilità e del quale non spetta alla Corte verificare l’esattezza, godono di una presunzione di rilevanza.

Il rigetto da parte della Corte di una domanda presentata da un giudice nazionale è possibile soltanto se appare in modo manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcuna relazione con la realtà effettiva o con l’oggetto della controversia principale, qualora il problema sia di natura ipotetica oppure qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per rispondere in modo utile alle questioni che le sono sottoposte (v., in tal senso, sentenze del 1° ottobre 2019, Blaise e a., C‑616/17, EU:C:2019:800, punto 35, nonché giurisprudenza citata, e del 16 ottobre 2019, Agrárminiszter, C‑490/18, EU:C:2019:863, punto 21, nonché giurisprudenza citata). 23 Nel caso di specie, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che il giudice del rinvio si interroga sull’interpretazione dei principi generali del diritto dell’Unione, e più in particolare del principio di tutela del legittimo affidamento, al fine di stabilire se quest’ultimo osti all’invocazione, da parte di un singolo, del solo principio di tutela del legittimo affidamento riconosciuto dal diritto nazionale. 24 Di conseguenza, la domanda di pronuncia pregiudiziale è ricevibile.

Sulla questione pregiudiziale 25 Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il diritto dell’Unione e, in particolare, il principio della tutela del legittimo affidamento debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a che un singolo ottenga, in forza del principio di tutela del legittimo affidamento riconosciuto dal diritto nazionale e sulla sola base di tale diritto, il risarcimento di un danno derivante da un’interpretazione errata di una precisa disposizione del diritto dell’Unione fornita da un’autorità nazionale. 26 Occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza consolidata della Corte, il principio della tutela del legittimo affidamento fa parte dell’ordinamento giuridico dell’Unione ed è vincolante per qualsiasi autorità nazionale incaricata di applicare il diritto dell’Unione (v., in tal senso, sentenze del 26 aprile 1988, Krücken, 316/86, EU:C:1988:201, punto 22, e del 7 agosto 2018, Ministru kabinets, C‑120/17, EU:C:2018:638, punto48). 27 Ne consegue che, nell’attuazione delle disposizioni del regolamento n. 1307/2013, le autorità nazionali sono tenute a rispettare il principio della tutela del legittimo affidamento. 28 Orbene, secondo una giurisprudenza costante della Corte, il principio della tutela del legittimo affidamento non può essere invocato avverso una precisa disposizione di un atto normativo di diritto dell’Unione e il comportamento di un’autorità nazionale incaricata di applicare il diritto dell’Unione, che sia in contrasto con quest’ultimo, non può legittimare, in capo ad un operatore economico, un legittimo affidamento a beneficiare di un trattamento contrario al diritto dell’Unione (sentenze del 26 aprile 1988, Krücken, 316/86, EU:C:1988:201, punto 24; del 20 giugno 2013, Agroferm, C‑568/11, EU:C:2013:407, punto 52 e giurisprudenza citata, nonché del 20 dicembre 2017, [OSCURATO:PERSONA], C‑516/16, EU:C:2017:1011, punto 69). 29 Pertanto, un singolo non può invocare il principio della tutela del legittimo affidamento del diritto dell’Unione o del suo omologo nazionale al fine di ottenere un vantaggio contrario a una precisa disposizione del diritto dell’Unione. 30 L’invocazione del principio di tutela del legittimo affidamento riconosciuto dal diritto nazionale al fine di ottenere un vantaggio contrario al diritto dell’Unione potrebbe, infatti, come ha osservato l’avvocato generale ai paragrafi da 27 a 30 delle sue conclusioni, mettere in discussione il primato, l’efficacia e l’uniformità di applicazione del diritto dell’Unione in tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri, generare distorsioni di concorrenza tra gli stessi nel mercato interno e, qualora il vantaggio in questione sia finanziato dal bilancio dell’Unione, danneggiare gli interessi finanziari dell’Unione. 31 Nel caso di specie, dalle spiegazioni fornite dal giudice del rinvio si evince che la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto, per l’anno 2018, l’assegnazione di diritti all’aiuto dalla riserva nazionale a favore dei «giovani agricoltori», ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, del regolamento n. 1307/2013. 32 Tale disposizione subordina la definizione di un agricoltore come «giovane agricoltore», segnatamente, al requisito dell’età, secondo cui tale definizione è riservata alle persone fisiche «che non ha[nno] più di 40 anni nell’anno» della prima presentazione di una domanda ai sensi del regime di pagamento di base o ai sensi del regime di pagamento unico per superficie. 33 Dal tenore letterale di tale disposizione risulta quindi inequivocabilmente che tale requisito di età richiede che, in nessun momento dell’anno della prima domanda, l’interessato raggiunga l’età di 41 anni. 34 Pertanto, e come convengono del resto il giudice del rinvio, le parti del procedimento principale e gli interessati che hanno depositato osservazioni dinanzi alla Corte, l’articolo 50, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 1307/2013, nella parte in cui fissa un requisito di età, costituisce una disposizione precisa di un testo di diritto dell’Unione, ai sensi della giurisprudenza richiamata al punto 28 della presente sentenza. 35 Ne consegue che il principio della tutela del legittimo affidamento non può essere invocato, da un agricoltore che non soddisfi il requisito di età fissato all’articolo 50, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 1307/2013, contro tale disposizione, ai fini dell’assegnazione dei diritti all’aiuto dalla riserva nazionale e della concessione di pagamenti sulla base di tali diritti. 36 Per contro, il diritto dell’Unione non osta a che, con un’azione di risarcimento intentata esclusivamente sulla base del diritto nazionale, un siffatto agricoltore cerchi di ottenere non un vantaggio contrario al diritto dell’Unione, bensì il risarcimento del presunto danno causato dall’autorità nazionale incaricata dell’attuazione delle disposizioni del regolamento n. 1307/2013 in violazione del principio di tutela del legittimo affidamento riconosciuto dal diritto nazionale, in quanto tale autorità gli avrebbe fornito informazioni errate riguardo all’interpretazione di tali disposizioni (v., per analogia, sentenze del 27 settembre 1988, Asteris e a., da 106/87 a 120/87, EU:C:1988:457, punti 19 e 20, nonché del 16 luglio 1992, Belovo, C 187/91, EU:C:1992:333, punto 20). 37 Infatti, mentre le condizioni per l’attribuzione ai giovani agricoltori di diritti all’aiuto dalla riserva nazionale e per la concessione di pagamenti sulla base di tali diritti all’aiuto sono disciplinate dalle disposizioni del regolamento n. 1307/2013, una tale azione di risarcimento troverebbe il suo fondamento esclusivo nel diritto nazionale dello Stato membro interessato. 38 Orbene, non si può ritenere contrario al diritto dell’Unione il fatto che il diritto nazionale, in materia di risarcimento di un danno causato da un comportamento imputabile all’autorità nazionale incaricata dell’attuazione del diritto dell’Unione, prenda in considerazione il principio della tutela del legittimo affidamento riconosciuto dal diritto nazionale. 39 Ciò premesso, il principio secondo cui l’applicazione del diritto nazionale non deve pregiudicare l’applicazione e l’efficacia del diritto dell’Unione impone che anche l’interesse dell’Unione europea sia preso pienamente in considerazione in sede di applicazione del principio della tutela del legittimo affidamento riconosciuto dal diritto nazionale (v., per analogia, sentenza del 13 marzo 2008, [OSCURATO:PERSONA] e a., da C‑383/06 a C‑385/06, EU:C:2008:165, punto 55 e giurisprudenza citata). 40 Ciò implica, come indicato in sostanza dall’avvocato generale ai paragrafi da 36 a 44 delle sue conclusioni, che il risarcimento che può essere ottenuto in esito a una siffatta azione fondata sul diritto nazionale non deve equivalere alla concessione di un vantaggio contrario al diritto dell’Unione, che esso non può gravare sul bilancio dell’Unione e che non deve essere tale da comportare distorsioni della concorrenza tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri. 41 Fatta salva una valutazione, da parte del giudice del rinvio, di tali condizioni ai fini della controversia di cui al procedimento principale, si deve constatare che dette condizioni appaiono soddisfatte nel caso di un’azione di risarcimento che, nelle circostanze rilevate al punto 36 della presente sentenza, mira esclusivamente al risarcimento di un danno corrispondente, in sostanza, all’importo dei pagamenti diretti che avrebbero potuto essere concessi ad un agricoltore qualora avesse acquistato diritti all’aiuto, dedotti i costi di acquisto di tali diritti all’aiuto, laddove l’agricoltore abbia rinunciato a procedere a una tale acquisto a causa di informazioni errate fornite dall’autorità nazionale competente. 42 Inoltre, come sottolineano il governo dei [OSCURATO:PERSONA] e la Commissione europea e come illustrato dall’avvocato generale al paragrafo 39 delle sue conclusioni, qualsiasi risarcimento derivante da un’azione di risarcimento danni intentata secondo il diritto nazionale e fondata sul comportamento illegittimo di un’autorità nazionale sarebbe esclusivamente a carico del bilancio nazionale.

Di conseguenza, una siffatta azione non può avere un effetto pregiudizievole sui fondi provenienti dal bilancio dell’Unione né incidere sugli interessi finanziari di quest’ultima. 43 Un’azione di tale tipo è quindi idonea a soddisfare le tre condizioni enunciate al punto 40 della presente sentenza, in quanto non può condurre né all’assegnazione dei diritti all’aiuto dalla riserva nazionale ai sensi del regolamento n. 1307/2013 né alla concessione di un pagamento in applicazione di tale regolamento e non pregiudica in alcun altro modo gli interessi finanziari dell’Unione. 44 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che il diritto dell’Unione europea e, in particolare, il principio della tutela del legittimo affidamento devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che un singolo ottenga, in forza del principio di tutela del legittimo affidamento riconosciuto dal diritto nazionale e sulla sola base di tale diritto, il risarcimento di un danno derivante da un’interpretazione errata di una disposizione precisa del diritto dell’Unione, fornita da un’autorità nazionale purché tale risarcimento non equivalga alla concessione di un vantaggio contrario al diritto dell’Unione, non gravi sul bilancio dell’Unione e non sia tale da causare distorsioni della concorrenza tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri.

Sulle spese 45 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara: Il diritto dell’Unione e, in particolare, il principio della tutela del legittimo affidamento devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che un singolo ottenga, in forza del principio di tutela del legittimo affidamento riconosciuto dal diritto nazionale e sulla sola base di tale diritto, il risarcimento di un danno derivante da un’interpretazione errata di una disposizione precisa del diritto dell’Unione fornita da un’autorità nazionale, purché tale risarcimento non equivalga alla concessione di un vantaggio contrario al diritto dell’Unione, non gravi sul bilancio dell’Unione europea e non sia tale da causare distorsioni della concorrenza tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri.

Firme * Lingua processuale: il neerlandese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 14 luglio 2022 ( * ) «Rinvio pregiudiziale – Politica agricola comune – Regolamento (UE) n. 1307/2013 – Regimi di sostegno diretto – Norme comuni – Articolo 30, paragrafo 6, e articolo 50, paragrafo 2 – Domanda di assegnazione dei diritti all’aiuto dalla riserva nazionale per i giovani agricoltori – Autorità nazionale amministrativa che ha dato informazioni errate sulla definizione di una persona come “giovane agricoltore” – Principio della tutela del legittimo affidamento – Azione per risarcimento di un danno basata sull’inosservanza del principio di diritto nazionale di tutela del legittimo affidamento» Nella causa C‑36/21, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal College van Beroep voor het bedrijfsleven (Corte d’appello per il contenzioso amministrativo in materia economica, [OSCURATO:PERSONA]), con decisione del 22 dicembre 2020, pervenuta in cancelleria il 22 gennaio 2021, nel procedimento [OSCURATO:PERSONA] en Handel vof, operante anche con il nome [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, LA CORTE (Terza Sezione), composta da K. Jürimäe (relatrice), presidente di sezione, N. Jääskinen, M. Safjan, N. Piçarra e M. Gavalec, giudici, avvocato generale: L. Medina cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: –        per la [OSCURATO:PERSONA] en Handel vof, operante anche con il nome [OSCURATO:PERSONA], da P. Heida e L. Rensema; –        per il governo dei [OSCURATO:PERSONA] da M.K. Bulterman e C.S. Desjonquères, in qualità di agenti; –        per il governo spagnolo, da J. Rodríguez de la [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agente; –        per la Commissione europea, da A. Sauka e C. Zois, in qualità di agenti, sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 24 febbraio 2022, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dei principi generali del diritto dell’Unione, in particolare del principio di tutela del legittimo affidamento. 2 Tale domanda è stata formulata nell’ambito di una controversia tra la [OSCURATO:PERSONA] en Handel vof, operante anche con il nome [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), e il [OSCURATO:PERSONA] van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ([OSCURATO:PERSONA] dell’Agricoltura, della Natura e della Qualità degli alimenti, [OSCURATO:PERSONA]) (in prosieguo: il «[OSCURATO:PERSONA]») in merito al risarcimento di un asserito danno subito a causa di informazioni errate che sono state fornite alla [OSCURATO:PERSONA] dal Rijksdienst voor [OSCURATO:PERSONA] (servizio pubblico per le imprese, [OSCURATO:PERSONA]) (in prosieguo: l’«RVO») a proposito dell’applicazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU 2013, L 347, pag. 608). Contesto normativo Diritto dell ’ Unione 3 L’articolo 30, paragrafi 1, 4, 6 e 11, del regolamento n. 1307/2013 così dispone: «1.      Ogni Stato membro costituisce una riserva nazionale. A tal fine, nel primo anno di applicazione del regime di pagamento di base, gli [OSCURATO:PERSONA] membri praticano una riduzione percentuale lineare del massimale del regime di pagamento di base a livello nazionale. (...) 4.      [OSCURATO:PERSONA] membri assegnano i diritti all’aiuto dalle loro riserve nazionali o regionali secondo criteri oggettivi e in modo da assicurare la parità di trattamento degli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza. (...) 6.      [OSCURATO:PERSONA] membri utilizzano le loro riserve nazionali o regionali per assegnare diritti all’aiuto, in via prioritaria, ai giovani agricoltori e agli agricoltori che iniziano a esercitare l’attività agricola. (...) 11.      Ai fini del presente articolo si intende per: a)      “giovane agricoltore”: un agricoltore che soddisfa le condizioni stabilite all’articolo 50, paragrafo 2, e se pertinente, le condizioni di cui all’articolo 50, paragrafi 3 e 11; (...)». 4 Ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, del medesimo regolamento: «Ai fini del presente capo, per “giovane agricoltore” si intende una persona fisica: a)      che si insedia per la prima volta in un’azienda agricola in qualità di capo dell’azienda o che sia già insediata in un’azienda agricola nei cinque anni che precedono la prima presentazione di una domanda nell’ambito del regime di pagamento di base o del regime di pagamento unico per superficie a norma dell’articolo 72, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti (CEE) del Consiglio n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU 2013, L 347, pag. 549)]; e b)      che non ha più di 40 anni nell’anno della presentazione della domanda di cui alla lettera a)». Diritto dei [OSCURATO:PERSONA] 5 L’articolo 2.1 dell’Uitvoeringsregeling rechtstreekse betalingen GLB (decreto ministeriale di attuazione dei regimi di pagamento diretto della politica agricola comune e condizionalità), nella versione applicabile alla controversia di cui al procedimento principale, enunciava quanto segue: «1.      [OSCURATO:PERSONA] assegna all’agricoltore, su richiesta, diritti all’aiuto ai sensi (...) dell’articolo 30, paragrafo 4, del [regolamento n. 1307/2013]. 2.      [OSCURATO:PERSONA] eroga pagamenti diretti in materia di: a.      regime di pagamento di base ai sensi dell’articolo 32 del [regolamento n. 1307/2013]; b.      pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente; c.      pagamento a favore dei giovani agricoltori; (...)». 6 L’articolo 4.2 di tale decreto ministeriale, nella versione applicabile alla controversia di cui al procedimento principale, così recitava: «1. L’agricoltore che fa valere pretese per i pagamenti diretti di cui all’articolo 2.1, paragrafo 2, utilizza, per la domanda di diritti all’aiuto nonché per l’attivazione dei diritti all’aiuto e per la domanda di pagamento, la domanda unica. (...) 3. Fatta salva l’applicazione dell’articolo 12, primo comma, del [regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014, che integra il regolamento [n. 1306/2013] per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le condizioni di rifiuto o di ritiro dei pagamenti e le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, il sostegno allo sviluppo rurale e la condizionalità (GU 2014, L 181, pag. 48)], la domanda unica è presentata al [OSCURATO:PERSONA] nel periodo compreso tra il 1º marzo e il 15 maggio». Procedimento principale e questione pregiudiziale 7 [OSCURATO:PERSONA], una società in nome collettivo costituita da due soci, A e B, gestisce dal 2017 un allevamento di suini da ingrasso. A ha compiuto 41 anni il 21 gennaio 2018. 8 [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto all’RVO, l’ente responsabile dell’attuazione della politica agricola comune nei [OSCURATO:PERSONA], la possibilità di ottenere diritti di pagamento dalla Nationale reserve voor jonge landbouwers (riserva nazionale per i giovani agricoltori, [OSCURATO:PERSONA]) (in prosieguo: la «riserva nazionale»). In occasione di colloqui telefonici svoltisi il 15 marzo 2018, il 5 aprile 2018 e il 9 gennaio 2019, alcuni collaboratori dell’RVO le hanno comunicato che le si potevano attribuire diritti all’aiuto da tale riserva nazionale, dal momento che A aveva meno di 41 anni in un determinato momento nel corso del 2018. Tale informazione è stata confermata con un messaggio di posta elettronica inviato da un collaboratore dell’RVO alla [OSCURATO:PERSONA] il 15 gennaio 2019. 9 Il 5 aprile 2018 la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato una dichiarazione combinata, con la quale ha chiesto, da un lato, l’assegnazione di diritti all’aiuto dalla riserva nazionale, in quanto A era una giovane agricoltrice, e, dall’altro, il versamento dei diritti all’aiuto, del pagamento di inverdimento e del pagamento supplementare a favore dei giovani agricoltori. 10 Con decisioni del 2 e del 4 gennaio 2019, il [OSCURATO:PERSONA] ha respinto tali domande. 11 [OSCURATO:PERSONA] ha proposto reclami avverso tali decisioni, i quali sono stati respinti con decisione del [OSCURATO:PERSONA] del 22 marzo 2019. Secondo il [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] non aveva diritto all’assegnazione di diritti all’aiuto dalla riserva nazionale. A, poiché aveva superato i 40 anni nel 2018, non avrebbe soddisfatto il requisito dell’età previsto all’articolo 50, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 1307/2013. [OSCURATO:PERSONA], poiché non aveva diritti all’aiuto alla data del 15 maggio 2018, non avrebbe potuto ottenere il versamento dei diritti all’aiuto, del pagamento per l’inverdimento e del pagamento supplementare per i giovani agricoltori. 12 [OSCURATO:PERSONA] ha adito il College van Beroep voor het bedrijfsleven (Corte d’appello per il contenzioso amministrativo in materia economica, [OSCURATO:PERSONA]), che è il giudice del rinvio, chiedendo l’annullamento della decisione del 22 marzo 2019 e il risarcimento del danno economico che essa avrebbe subito. 13 Il giudice del rinvio precisa che l’oggetto della controversia principale non verte sull’assegnazione di diritti all’aiuto dalla riserva nazionale, bensì sulla questione se, non proponendo un risarcimento alla [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] abbia agito in violazione del principio di tutela del legittimo affidamento. 14 A tal riguardo, sarebbe accertato che, nel 2018, alla [OSCURATO:PERSONA] non potevano essere assegnati diritti all’aiuto dalla riserva nazionale in quanto A, dichiarata come giovane agricoltrice, non soddisfaceva il requisito dell’età previsto all’articolo 50, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 1307/2013. 15 Ciò premesso, il giudice del rinvio è dell’avviso che le informazioni fornite dall’RVO alla [OSCURATO:PERSONA] nel corso delle conversazioni telefoniche del 15 marzo e del 5 aprile 2018 abbiano potuto ragionevolmente indurre quest’ultima a ritenere di poter ottenere tale assegnazione nonostante il fatto che A avesse compiuto 41 anni nel corso del 2018. Ebbene, basandosi su tali informazioni, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe chiesto l’assegnazione di diritti all’aiuto dalla riserva nazionale per l’anno 2018 e avrebbe rinunciato ad acquistare diritti all’aiuto. Di conseguenza, sarebbe stata privata del versamento del pagamento di base e del pagamento di inverdimento per il 2018, mentre tali pagamenti avrebbero potuto esserle concessi se avesse acquistato diritti all’aiuto. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe quindi subito un danno corrispondente alla perdita di detti pagamenti, al netto dei costi di acquisto dei diritti all’aiuto. 16 Tale giudice sottolinea che, poiché l’assegnazione dei diritti all’aiuto e il versamento dei pagamenti diretti sono soggetti all’applicazione diretta del diritto dell’Unione, occorre applicare il principio di tutela del legittimo affidamento riconosciuto dal diritto dell’Unione. Orbene, secondo la giurisprudenza della Corte, tale principio non potrebbe essere invocato contro una disposizione precisa del diritto dell’Unione. Essendo l’articolo 50, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 1307/2013, una disposizione precisa, il comportamento dei collaboratori dell’RVO non ha potuto creare, a favore della [OSCURATO:PERSONA], un legittimo affidamento a beneficiare di un trattamento contrario al diritto dell’Unione. 17 Detto giudice deduce dalla giurisprudenza della Corte che, quando nell’applicazione del diritto dell’Unione gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono tenuti a rispettare il principio della tutela del legittimo affidamento riconosciuto dal diritto dell’Unione, non esiste alcuna possibilità di applicare in aggiunta il principio di tutela del legittimo affidamento riconosciuto dal diritto nazionale. Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] non potrebbe avvalersi di tale principio al fine di ottenere l’assegnazione di diritti all’aiuto dalla riserva nazionale. 18 Si porrebbe, al contrario, la questione se detta giurisprudenza implichi altresì che la [OSCURATO:PERSONA] non possa ottenere, sulla base del principio di tutela del legittimo affidamento riconosciuto dal diritto nazionale, un risarcimento del danno subito in considerazione del fatto che, sulla base delle informazioni errate che le sono state comunicate, essa ha chiesto l’assegnazione dei diritti all’aiuto dalla riserva nazionale invece di acquistare diritti all’aiuto. Secondo il giudice del rinvio, la Corte non si è ancora pronunciata su una tale questione. 19 Date tali circostanze, il College van Beroep voor het bedrijfsleven (Corte d’appello per il contenzioso amministrativo in materia economica) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se il diritto dell’Unione osti a che si valuti sulla base del principio nazionale di tutela del legittimo affidamento se un organo amministrativo nazionale abbia suscitato un legittimo affidamento in contrasto con una disposizione di diritto dell’Unione e pertanto abbia agito illegittimamente ai sensi del diritto nazionale non rimborsando il danno subito da un soggetto per tale motivo, qualora detto soggetto non possa invocare con successo il principio fondamentale dell’Unione di tutela del legittimo affidamento, trattandosi di una precisa disposizione di un atto normativo dell’Unione». Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale 20 [OSCURATO:PERSONA] contesta la ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale. In primo luogo, mette in dubbio, in sostanza, la pertinenza dei riferimenti fatti dal giudice del rinvio al principio della tutela del legittimo affidamento, giacché, secondo la giurisprudenza della Corte, è pacifico che essa non può trarre alcun diritto dalle aspettative suscitate dall’autorità amministrativa nazionale in violazione del diritto dell’Unione. Dall’altro, osserva che il giudice del rinvio omette qualsiasi riferimento al principio di proporzionalità, che dovrebbe tuttavia legittimare il risarcimento del danno asserito. 21 Da una giurisprudenza costante della Corte discende che, nell’ambito della cooperazione tra quest’ultima e i giudici nazionali istituita dall’articolo 267 TFUE, spetta esclusivamente al giudice nazionale, investito della controversia e tenuto ad assumere la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze della causa sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria sentenza sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, se le questioni sollevate riguardano l’interpretazione del diritto dell’Unione, la Corte, in via di principio, è tenuta a statuire (v., in tal senso, sentenze del 1° ottobre 2019, Blaise e a., C‑616/17, EU:C:2019:800, punto 34, nonché giurisprudenza citata, e del 16 ottobre 2019, Agrárminiszter, C‑490/18, EU:C:2019:863, punto 20, nonché giurisprudenza citata). 22 Ne consegue che le questioni relative all’interpretazione del diritto dell’Unione poste dal giudice nazionale nell’ambito del contesto di diritto e di fatto che egli individua sotto la propria responsabilità e del quale non spetta alla Corte verificare l’esattezza, godono di una presunzione di rilevanza. Il rigetto da parte della Corte di una domanda presentata da un giudice nazionale è possibile soltanto se appare in modo manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcuna relazione con la realtà effettiva o con l’oggetto della controversia principale, qualora il problema sia di natura ipotetica oppure qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per rispondere in modo utile alle questioni che le sono sottoposte (v., in tal senso, sentenze del 1° ottobre 2019, Blaise e a., C‑616/17, EU:C:2019:800, punto 35, nonché giurisprudenza citata, e del 16 ottobre 2019, Agrárminiszter, C‑490/18, EU:C:2019:863, punto 21, nonché giurisprudenza citata). 23 Nel caso di specie, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che il giudice del rinvio si interroga sull’interpretazione dei principi generali del diritto dell’Unione, e più in particolare del principio di tutela del legittimo affidamento, al fine di stabilire se quest’ultimo osti all’invocazione, da parte di un singolo, del solo principio di tutela del legittimo affidamento riconosciuto dal diritto nazionale. 24 Di conseguenza, la domanda di pronuncia pregiudiziale è ricevibile. Sulla questione pregiudiziale 25 Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il diritto dell’Unione e, in particolare, il principio della tutela del legittimo affidamento debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a che un singolo ottenga, in forza del principio di tutela del legittimo affidamento riconosciuto dal diritto nazionale e sulla sola base di tale diritto, il risarcimento di un danno derivante da un’interpretazione errata di una precisa disposizione del diritto dell’Unione fornita da un’autorità nazionale. 26 Occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza consolidata della Corte, il principio della tutela del legittimo affidamento fa parte dell’ordinamento giuridico dell’Unione ed è vincolante per qualsiasi autorità nazionale incaricata di applicare il diritto dell’Unione (v., in tal senso, sentenze del 26 aprile 1988, Krücken, 316/86, EU:C:1988:201, punto 22, e del 7 agosto 2018, Ministru kabinets, C‑120/17, EU:C:2018:638, punto48). 27 Ne consegue che, nell’attuazione delle disposizioni del regolamento n. 1307/2013, le autorità nazionali sono tenute a rispettare il principio della tutela del legittimo affidamento. 28 Orbene, secondo una giurisprudenza costante della Corte, il principio della tutela del legittimo affidamento non può essere invocato avverso una precisa disposizione di un atto normativo di diritto dell’Unione e il comportamento di un’autorità nazionale incaricata di applicare il diritto dell’Unione, che sia in contrasto con quest’ultimo, non può legittimare, in capo ad un operatore economico, un legittimo affidamento a beneficiare di un trattamento contrario al diritto dell’Unione (sentenze del 26 aprile 1988, Krücken, 316/86, EU:C:1988:201, punto 24; del 20 giugno 2013, Agroferm, C‑568/11, EU:C:2013:407, punto 52 e giurisprudenza citata, nonché del 20 dicembre 2017, [OSCURATO:PERSONA], C‑516/16, EU:C:2017:1011, punto 69). 29 Pertanto, un singolo non può invocare il principio della tutela del legittimo affidamento del diritto dell’Unione o del suo omologo nazionale al fine di ottenere un vantaggio contrario a una precisa disposizione del diritto dell’Unione. 30 L’invocazione del principio di tutela del legittimo affidamento riconosciuto dal diritto nazionale al fine di ottenere un vantaggio contrario al diritto dell’Unione potrebbe, infatti, come ha osservato l’avvocato generale ai paragrafi da 27 a 30 delle sue conclusioni, mettere in discussione il primato, l’efficacia e l’uniformità di applicazione del diritto dell’Unione in tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri, generare distorsioni di concorrenza tra gli stessi nel mercato interno e, qualora il vantaggio in questione sia finanziato dal bilancio dell’Unione, danneggiare gli interessi finanziari dell’Unione. 31 Nel caso di specie, dalle spiegazioni fornite dal giudice del rinvio si evince che la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto, per l’anno 2018, l’assegnazione di diritti all’aiuto dalla riserva nazionale a favore dei «giovani agricoltori», ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, del regolamento n. 1307/2013. 32 Tale disposizione subordina la definizione di un agricoltore come «giovane agricoltore», segnatamente, al requisito dell’età, secondo cui tale definizione è riservata alle persone fisiche «che non ha[nno] più di 40 anni nell’anno» della prima presentazione di una domanda ai sensi del regime di pagamento di base o ai sensi del regime di pagamento unico per superficie. 33 Dal tenore letterale di tale disposizione risulta quindi inequivocabilmente che tale requisito di età richiede che, in nessun momento dell’anno della prima domanda, l’interessato raggiunga l’età di 41 anni. 34 Pertanto, e come convengono del resto il giudice del rinvio, le parti del procedimento principale e gli interessati che hanno depositato osservazioni dinanzi alla Corte, l’articolo 50, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 1307/2013, nella parte in cui fissa un requisito di età, costituisce una disposizione precisa di un testo di diritto dell’Unione, ai sensi della giurisprudenza richiamata al punto 28 della presente sentenza. 35 Ne consegue che il principio della tutela del legittimo affidamento non può essere invocato, da un agricoltore che non soddisfi il requisito di età fissato all’articolo 50, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 1307/2013, contro tale disposizione, ai fini dell’assegnazione dei diritti all’aiuto dalla riserva nazionale e della concessione di pagamenti sulla base di tali diritti. 36 Per contro, il diritto dell’Unione non osta a che, con un’azione di risarcimento intentata esclusivamente sulla base del diritto nazionale, un siffatto agricoltore cerchi di ottenere non un vantaggio contrario al diritto dell’Unione, bensì il risarcimento del presunto danno causato dall’autorità nazionale incaricata dell’attuazione delle disposizioni del regolamento n. 1307/2013 in violazione del principio di tutela del legittimo affidamento riconosciuto dal diritto nazionale, in quanto tale autorità gli avrebbe fornito informazioni errate riguardo all’interpretazione di tali disposizioni (v., per analogia, sentenze del 27 settembre 1988, Asteris e a., da 106/87 a 120/87, EU:C:1988:457, punti 19 e 20, nonché del 16 luglio 1992, Belovo, C 187/91, EU:C:1992:333, punto 20). 37 Infatti, mentre le condizioni per l’attribuzione ai giovani agricoltori di diritti all’aiuto dalla riserva nazionale e per la concessione di pagamenti sulla base di tali diritti all’aiuto sono disciplinate dalle disposizioni del regolamento n. 1307/2013, una tale azione di risarcimento troverebbe il suo fondamento esclusivo nel diritto nazionale dello Stato membro interessato. 38 Orbene, non si può ritenere contrario al diritto dell’Unione il fatto che il diritto nazionale, in materia di risarcimento di un danno causato da un comportamento imputabile all’autorità nazionale incaricata dell’attuazione del diritto dell’Unione, prenda in considerazione il principio della tutela del legittimo affidamento riconosciuto dal diritto nazionale. 39 Ciò premesso, il principio secondo cui l’applicazione del diritto nazionale non deve pregiudicare l’applicazione e l’efficacia del diritto dell’Unione impone che anche l’interesse dell’Unione europea sia preso pienamente in considerazione in sede di applicazione del principio della tutela del legittimo affidamento riconosciuto dal diritto nazionale (v., per analogia, sentenza del 13 marzo 2008, [OSCURATO:PERSONA] e a., da C‑383/06 a C‑385/06, EU:C:2008:165, punto 55 e giurisprudenza citata). 40 Ciò implica, come indicato in sostanza dall’avvocato generale ai paragrafi da 36 a 44 delle sue conclusioni, che il risarcimento che può essere ottenuto in esito a una siffatta azione fondata sul diritto nazionale non deve equivalere alla concessione di un vantaggio contrario al diritto dell’Unione, che esso non può gravare sul bilancio dell’Unione e che non deve essere tale da comportare distorsioni della concorrenza tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri. 41 Fatta salva una valutazione, da parte del giudice del rinvio, di tali condizioni ai fini della controversia di cui al procedimento principale, si deve constatare che dette condizioni appaiono soddisfatte nel caso di un’azione di risarcimento che, nelle circostanze rilevate al punto 36 della presente sentenza, mira esclusivamente al risarcimento di un danno corrispondente, in sostanza, all’importo dei pagamenti diretti che avrebbero potuto essere concessi ad un agricoltore qualora avesse acquistato diritti all’aiuto, dedotti i costi di acquisto di tali diritti all’aiuto, laddove l’agricoltore abbia rinunciato a procedere a una tale acquisto a causa di informazioni errate fornite dall’autorità nazionale competente. 42 Inoltre, come sottolineano il governo dei [OSCURATO:PERSONA] e la Commissione europea e come illustrato dall’avvocato generale al paragrafo 39 delle sue conclusioni, qualsiasi risarcimento derivante da un’azione di risarcimento danni intentata secondo il diritto nazionale e fondata sul comportamento illegittimo di un’autorità nazionale sarebbe esclusivamente a carico del bilancio nazionale. Di conseguenza, una siffatta azione non può avere un effetto pregiudizievole sui fondi provenienti dal bilancio dell’Unione né incidere sugli interessi finanziari di quest’ultima. 43 Un’azione di tale tipo è quindi idonea a soddisfare le tre condizioni enunciate al punto 40 della presente sentenza, in quanto non può condurre né all’assegnazione dei diritti all’aiuto dalla riserva nazionale ai sensi del regolamento n. 1307/2013 né alla concessione di un pagamento in applicazione di tale regolamento e non pregiudica in alcun altro modo gli interessi finanziari dell’Unione. 44 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che il diritto dell’Unione europea e, in particolare, il principio della tutela del legittimo affidamento devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che un singolo ottenga, in forza del principio di tutela del legittimo affidamento riconosciuto dal diritto nazionale e sulla sola base di tale diritto, il risarcimento di un danno derivante da un’interpretazione errata di una disposizione precisa del diritto dell’Unione, fornita da un’autorità nazionale purché tale risarcimento non equivalga alla concessione di un vantaggio contrario al diritto dell’Unione, non gravi sul bilancio dell’Unione e non sia tale da causare distorsioni della concorrenza tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri. Sulle spese 45 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara: Il diritto dell’Unione e, in particolare, il principio della tutela del legittimo affidamento devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che un singolo ottenga, in forza del principio di tutela del legittimo affidamento riconosciuto dal diritto nazionale e sulla sola base di tale diritto, il risarcimento di un danno derivante da un’interpretazione errata di una disposizione precisa del diritto dell’Unione fornita da un’autorità nazionale, purché tale risarcimento non equivalga alla concessione di un vantaggio contrario al diritto dell’Unione, non gravi sul bilancio dell’Unione europea e non sia tale da causare distorsioni della concorrenza tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri. Firme * Lingua processuale: il neerlandese.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 1307/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris