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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 23961/2026

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Visti gli atti e la sentenza impugnata con la quale la Corte di appello di Bari ha ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], all'esito di giudizio abbreviato, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari con sentenza del 19 giugno 2024 per i reati di cui agli artt. 23 legge n. 110 del 1975 e 648 cod. pen.; letto il ricorso con il quale sono stati articolati tre motivi di ricorso per travisamento della prova, vizi di motivazione derivanti dalla mancata ammissione di perizia dattiloscopica e dalla omessa valutazione del mancato arresto in flagranza dell'imputato quale elemento idoneo a metterne in dubbio la penale responsabilità; rilevato che: «il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico» (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516; Sez. 6, n. 10951 del 15/03/2006; Casula, Rv. 233708); considerato che: nel caso di specie, la censura che riguarda il travisamento della prova si traduce nella istanza di rivalutazione di elementi di fatto (stato dei luoghi ed accertamenti di polizia giudiziaria) già ampiamente valutati dai giudici di merito che sono pervenuti alla riconducibilità della disponibilità dell'arma da parte del ricorrente con un percorso logico e immune dai vizi enunciati; sul punto rileva il principio di diritto per cui «nel caso di cosiddetta "doppia conforme", il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti, con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado» (fra le molte, Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022, M., Rv. 283777 - 01); 2il mancato espletamento della perizia è stato ricondotto, di fatto, al vizio di omessa effettuazione di un accertamento istruttorio decisivo ed il correlato motivo di ricorso non è ammissibile alla luce dell'orientamento consolidato per cui «non può costituire motivo di ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., la mancata effettuazione di un accertamento peritale, in quanto esso non rientra nel concetto di prova decisiva, trattandosi di mezzo di prova "neutro", rimesso alla discrezionalità del giudice e, pertanto, sottratto alla disponibilità delle parti a mente dell'art. 495, comma 2, cod. proc. pen., che si riferisce esclusivamente alle prove a discarico aventi carattere di decisività» (fra le molte, Sez. 4, n. 9455 del 09/01/2025, Lettieri, Rv. 287734 - 01); né, sul punto, sono state individuate fratture motivazionali decisive derivanti dal mancato espletamento della perizia sulla quale la sentenza di appello si è ampiamente soffermata; manifestamente infondato è il motivo (anch'esso già valutato nel merito dalla Corte barese) relativo al presunto dubbio che dovrebbe potersi ricavare dal mancato arresto in flagranza dell'imputato, stante l'evidente diversità dei requisiti per l'arresto e per la condanna al di là di ogni ragionevole dubbio; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiar P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Visti gli atti e la sentenza impugnata con la quale la Corte di appello di Bari ha ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], all'esito di giudizio abbreviato, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari con sentenza del 19 giugno 2024 per i reati di cui agli artt. 23 legge n. 110 del 1975 e 648 cod. pen.; letto il ricorso con il quale sono stati articolati tre motivi di ricorso per travisamento della prova, vizi di motivazione derivanti dalla mancata ammissione di perizia dattiloscopica e dalla omessa valutazione del mancato arresto in flagranza dell'imputato quale elemento idoneo a metterne in dubbio la penale responsabilità; rilevato che: «il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico» (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516; Sez. 6, n. 10951 del 15/03/2006; Casula, Rv. 233708); considerato che: nel caso di specie, la censura che riguarda il travisamento della prova si traduce nella istanza di rivalutazione di elementi di fatto (stato dei luoghi ed accertamenti di polizia giudiziaria) già ampiamente valutati dai giudici di merito che sono pervenuti alla riconducibilità della disponibilità dell'arma da parte del ricorrente con un percorso logico e immune dai vizi enunciati; sul punto rileva il principio di diritto per cui «nel caso di cosiddetta "doppia conforme", il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti, con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado» (fra le molte, Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022, M., Rv. 283777 - 01); 2il mancato espletamento della perizia è stato ricondotto, di fatto, al vizio di omessa effettuazione di un accertamento istruttorio decisivo ed il correlato motivo di ricorso non è ammissibile alla luce dell'orientamento consolidato per cui «non può costituire motivo di ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., la mancata effettuazione di un accertamento peritale, in quanto esso non rientra nel concetto di prova decisiva, trattandosi di mezzo di prova "neutro", rimesso alla discrezionalità del giudice e, pertanto, sottratto alla disponibilità delle parti a mente dell'art. 495, comma 2, cod. proc. pen., che si riferisce esclusivamente alle prove a discarico aventi carattere di decisività» (fra le molte, Sez. 4, n. 9455 del 09/01/2025, Lettieri, Rv. 287734 - 01); né, sul punto, sono state individuate fratture motivazionali decisive derivanti dal mancato espletamento della perizia sulla quale la sentenza di appello si è ampiamente soffermata; manifestamente infondato è il motivo (anch'esso già valutato nel merito dalla Corte barese) relativo al presunto dubbio che dovrebbe potersi ricavare dal mancato arresto in flagranza dell'imputato, stante l'evidente diversità dei requisiti per l'arresto e per la condanna al di là di ogni ragionevole dubbio; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiar P.Q.M
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