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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 05491/2025

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.33616/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] eAngelo [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale presso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12; -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Molisen. 598/2018 , depositata i l 18 settembre 2018 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 dicembre 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. – [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] presentava istanza di rimborso IVA per l’anno 2008 per un importo pari a euro18.000,00, rimborso erogato dall’Agente della Riscossione in data 15 maggio 2009.

L’Agenzia delle entrate, a seguito di un controllo della contabilità richiesta ed esibita, constatava che la parte aveva indebitamente usufruito del rimborso per un importo pari ad euro 12.484,00 in quanto relativo a fatture riferite a ristrutturazioni su beni di terzi detenuti senza titolo.

Con l’avviso di accertamento in contestazione, l’Agenzia delle entrate richiedeva la restituzione del rimborso di euro 12.484,00 e irrogava la relativa sanzione di pari importo.

Avverso tale atto, la società contribuente proponeva ricorso chiedendone l’integrale annullamento.

L’Agenzia delle entrate , non ritenendo l’atto annullabile, notificava la proposta di mediazione con la sola riduzione delle sanzioni.

Non avendo aderito alla proposta dell’Ufficio, la parte depositava ricorso presso la Commissione tributaria provinciale.

Si costituivain giudizio l’Agenzia delle Entrate.

Con la sentenza n. 1104/02/2015, la Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso e, per l’effetto, annullava il provvedimento impugnato, con spese integralmente compensate.

2. –Avverso la suddetta sentenza interponeva appello l’Agenzia delle entrate.

La società resisteva in giudizio depositando proprie controdeduzioni.

Con sentenza n. 598/01/2018, depositata il 18settembre 2018, la Commissione tributaria regionale accoglieva l'appello e dichiarava la legittimità del provvedimento impugnato, compensando integralmente le spese del giudizio.

3. –[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a duemotivi.

L’Agenzia delle entratesi è costituita con controricorso.

4. –Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

Parte ricorrenteha depositato una memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA]

1. –Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 30 del d.P.R. 633/72 con riferimento all’art. 360 c.1 n. 3 cod. proc. civ.

Parte ricorrente - richiama ndo l’intervento delle Sezioni Unite della Cassazione n. 11533/2018, sulla questione oggetto della controversia con la quale è stato confermato il carattere assoluto del principio di neutralità dell’IVA e precisato che, ai fini della detraibilità dell’imposta, deve essere verificata la strumentalità del bene, tenendo conto dell’effettiva destinazione dell’immobile rispetto all’attività d’impresa, a prescindere dalla categoria catastale attribuita all’immobile- osserva che, nel caso di specie, l’Ufficio non ha mai contestato il carattere strumentale del bene immobile sul quale sono stati eseguiti i lavori di ristrutturazione.

Al riguardo, precisa che dalla documentazione prodotta nei precedenti gradi di giudizio è emerso che il bene appartiene ai sigg.ri Meo e Festa, unici soci della società, che tra il proprietario e la società è stato stipulato un contratto di comodato avente data certa, che i lavori sono stati effettuati nel corso del 2008 dopo la conclusione del contratto stesso e prima della richiesta di rimborso.

Con il secondomotivo di ricorso si denunciala violazione e falsa applicazione dell’art. 36, comma 2, n. 3 e 4, del d.lgs. n. 546/92 in relazione all’art. 360 c.1 n. 5 cod. proc. civ.

La ricorrente contesta il punto in cui il collegio giudicante ha richiamato quanto eccepito dall’Agenzia delle entrate in ordine alla registrazione del contratto di comodato, secondo cui la detrazione sarebbe subordinata alla prova di inerenza dell’immobile all’esercizio dell’impresa, nonché alla costituzione di un diritto di comodato in epoca anteriore alla richiesta di rimborso.

Secondo tale prospettazione, la Commissione tributaria regionale, non volendosi allineare ai principi dettati dalle Sezioni Unite, avrebbe cercato di avallare l’operato dell’Ufficio con statuizioni errate.

1.1. – E ntrambi i motivi, da trattarsi congiuntamente, sono fondati.

L'esercente attività d'impresa o professionale ha diritto al rimborso dell'IVA per i lavori di ristrutturazione o manutenzione di immobili dei quali non è proprietario, ma che detiene in virtù di un diritto personale di godimento, purché sia presente un nesso di strumentalità tra tali beni e l'attività svolta ( Cass., Sez.

U n. , 14 maggio 2024, n. 13162; Cass., Sez.

V, 22 settembre 2022 , n. 27813; Cass., Sez.

VI-5, 11 gennaio 2021, n. 215).

In tal senso, l'esecuzione, da parte del comodatario, di opere di ristrutturazione e manutenzione sull'immobile detenuto in comodato, indipendentemente dalla loro autonoma funzionalità o asportabilità al termine del periodo contrattualmente stabilito, dà diritto alla detrazione dell'imposta o, in mancanza, all'alternativo diritto al rimborso, allorquando sussista un nesso di strumentalità con l'attività di impresa o professionale, anche se potenziale o in prospettiva, da questi svolta (Cass., Sez.

V, 22 settembre 2022, n. 27813; Cass., Sez.

VI-5, 11 gennaio 2021, n. 215).

Nel caso di specie la Commissione tributaria regionale non si è conformata ai principi richiamati, affermando - da un lato - che le spese per il miglioramento, trasformazione o ampliamento dei beni di proprietà di terzi e concessi in uso comodato, qualora si estrinsechinoin opere non suscettibili di autonoma utilizzabilità, non risultano iscrivibili tra le i mmobilizzazione materiali perché non possono essere rimosse al termine del periodo di utilizzoe - dall'altr o - ritenendo che le spese siano state so stenute dal proprietario in qualità di comodante e non dalla società comodataria , senza verificare in concreto l'elemento determinante del nesso di strumentalità con l'attività d'impresa.

2. - La sentenza impugnata dev'essere perciò cassata e, per l'effetto, va disposto il rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di litedel giudizio di legittimità .

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.33616/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] eAngelo [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale presso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12; -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Molisen. 598/2018 , depositata i l 18 settembre 2018 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 dicembre 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. – [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] presentava istanza di rimborso IVA per l’anno 2008 per un importo pari a euro18.000,00, rimborso erogato dall’Agente della Riscossione in data 15 maggio 2009. L’Agenzia delle entrate, a seguito di un controllo della contabilità richiesta ed esibita, constatava che la parte aveva indebitamente usufruito del rimborso per un importo pari ad euro 12.484,00 in quanto relativo a fatture riferite a ristrutturazioni su beni di terzi detenuti senza titolo. Con l’avviso di accertamento in contestazione, l’Agenzia delle entrate richiedeva la restituzione del rimborso di euro 12.484,00 e irrogava la relativa sanzione di pari importo. Avverso tale atto, la società contribuente proponeva ricorso chiedendone l’integrale annullamento. L’Agenzia delle entrate , non ritenendo l’atto annullabile, notificava la proposta di mediazione con la sola riduzione delle sanzioni. Non avendo aderito alla proposta dell’Ufficio, la parte depositava ricorso presso la Commissione tributaria provinciale. Si costituivain giudizio l’Agenzia delle Entrate. Con la sentenza n. 1104/02/2015, la Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso e, per l’effetto, annullava il provvedimento impugnato, con spese integralmente compensate. 2. –Avverso la suddetta sentenza interponeva appello l’Agenzia delle entrate. La società resisteva in giudizio depositando proprie controdeduzioni. Con sentenza n. 598/01/2018, depositata il 18settembre 2018, la Commissione tributaria regionale accoglieva l'appello e dichiarava la legittimità del provvedimento impugnato, compensando integralmente le spese del giudizio. 3. –[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a duemotivi. L’Agenzia delle entratesi è costituita con controricorso. 4. –Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. Parte ricorrenteha depositato una memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. –Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 30 del d.P.R. 633/72 con riferimento all’art. 360 c.1 n. 3 cod. proc. civ. Parte ricorrente - richiama ndo l’intervento delle Sezioni Unite della Cassazione n. 11533/2018, sulla questione oggetto della controversia con la quale è stato confermato il carattere assoluto del principio di neutralità dell’IVA e precisato che, ai fini della detraibilità dell’imposta, deve essere verificata la strumentalità del bene, tenendo conto dell’effettiva destinazione dell’immobile rispetto all’attività d’impresa, a prescindere dalla categoria catastale attribuita all’immobile- osserva che, nel caso di specie, l’Ufficio non ha mai contestato il carattere strumentale del bene immobile sul quale sono stati eseguiti i lavori di ristrutturazione. Al riguardo, precisa che dalla documentazione prodotta nei precedenti gradi di giudizio è emerso che il bene appartiene ai sigg.ri Meo e Festa, unici soci della società, che tra il proprietario e la società è stato stipulato un contratto di comodato avente data certa, che i lavori sono stati effettuati nel corso del 2008 dopo la conclusione del contratto stesso e prima della richiesta di rimborso. Con il secondomotivo di ricorso si denunciala violazione e falsa applicazione dell’art. 36, comma 2, n. 3 e 4, del d.lgs. n. 546/92 in relazione all’art. 360 c.1 n. 5 cod. proc. civ. La ricorrente contesta il punto in cui il collegio giudicante ha richiamato quanto eccepito dall’Agenzia delle entrate in ordine alla registrazione del contratto di comodato, secondo cui la detrazione sarebbe subordinata alla prova di inerenza dell’immobile all’esercizio dell’impresa, nonché alla costituzione di un diritto di comodato in epoca anteriore alla richiesta di rimborso. Secondo tale prospettazione, la Commissione tributaria regionale, non volendosi allineare ai principi dettati dalle Sezioni Unite, avrebbe cercato di avallare l’operato dell’Ufficio con statuizioni errate. 1.1. – E ntrambi i motivi, da trattarsi congiuntamente, sono fondati. L'esercente attività d'impresa o professionale ha diritto al rimborso dell'IVA per i lavori di ristrutturazione o manutenzione di immobili dei quali non è proprietario, ma che detiene in virtù di un diritto personale di godimento, purché sia presente un nesso di strumentalità tra tali beni e l'attività svolta ( Cass., Sez. U n. , 14 maggio 2024, n. 13162; Cass., Sez. V, 22 settembre 2022 , n. 27813; Cass., Sez. VI-5, 11 gennaio 2021, n. 215). In tal senso, l'esecuzione, da parte del comodatario, di opere di ristrutturazione e manutenzione sull'immobile detenuto in comodato, indipendentemente dalla loro autonoma funzionalità o asportabilità al termine del periodo contrattualmente stabilito, dà diritto alla detrazione dell'imposta o, in mancanza, all'alternativo diritto al rimborso, allorquando sussista un nesso di strumentalità con l'attività di impresa o professionale, anche se potenziale o in prospettiva, da questi svolta (Cass., Sez. V, 22 settembre 2022, n. 27813; Cass., Sez. VI-5, 11 gennaio 2021, n. 215). Nel caso di specie la Commissione tributaria regionale non si è conformata ai principi richiamati, affermando - da un lato - che le spese per il miglioramento, trasformazione o ampliamento dei beni di proprietà di terzi e concessi in uso comodato, qualora si estrinsechinoin opere non suscettibili di autonoma utilizzabilità, non risultano iscrivibili tra le i mmobilizzazione materiali perché non possono essere rimosse al termine del periodo di utilizzoe - dall'altr o - ritenendo che le spese siano state so stenute dal proprietario in qualità di comodante e non dalla società comodataria , senza verificare in concreto l'elemento determinante del nesso di strumentalità con l'attività d'impresa. 2. - La sentenza impugnata dev'essere perciò cassata e, per l'effetto, va disposto il rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di litedel giudizio di legittimità . P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del M
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