CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 31 luglio 1983
Cassazione n. 05733/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 31/07/1983 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17/08/1978 avverso la sentenza del 09/07/2024 della Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto dei ricorsi; ci lette le conclusioni del difensore della parte civileA(Avv.7/14,&[OSCURATO:PERSONA] del foro di Torino, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del grado; letta memoria di replica del difensore del Terruli, Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Torino, che ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso; lette la memoria di replica del difensore del MazzQtto, Avv. 1:90u.=-1-6- NAT4LÌ del foro di Torino, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 09/07/2024 la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza assolutoria del Tribunale di Torino emessa il 21/10/2022, appellata dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili ai soli effetti civili del fatto loro contestato nell'imputazione di truffa in concorso e li ha condannati al risarcimento dei danni, liquidati equitativamente in euro 9.000. In sintesi, la corte territoriale ha ritenuto che il Terruli e il Mazzetto iin data 30 marzo 2017 avessero venduto al Clerici, al prezzo di euro 7.900, un camper, rassicurandolo in merito alla bontà dell'affare e al buono stato del mezzo, in realtà assolutamente inidoneo alla circolazione per difetti strutturali del telaio; che il primo giudice aveva erroneamente basato la propria decisione sul certificato di revisione eseguita in data 23 gennaio 2017, attestante l'idoneità del mezzo alla circolazione, ritenendo inattendibile la testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta che aveva proceduto ai controlli e che in dibattimento aveva escluso la sussistenza dei vizi occulti al momento della verifica tecnica; che, in realtà, la versione del Lancetti doveva considerarsi credibile, alla luce del complesso delle risultanze istruttorie, con conseguente esclusione di dubbi in ordine all'attività ingannatoria posta in essere sia in fase di revisione sia in fase di vendita da parte del Terrulli (proprietario del caravan) e del Mazzetto (incaricato della trattativa). 2. Avverso la sentenza di secondo grado propongono ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], tramite i rispettivi difensori di fiducia e procuratori speciali, con separati atti. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] articola due motivi di ricorso, eccependo: il vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità, basato in realtà sugli stessi elementi probatori, correttamente valutati dal tribunale, che aveva ritenuto dirimente la revisione del mezzo al fine di ritenere quanto meno dubbia la conoscenza da parte degli imputati del vizio occulto; la corte di appello, invece, aveva basato il proprio convincimento su una mera ipotesi (apposizione di un dispositivo per celare il difetto del telaio, senza considerare che il Mazzetto non era mai stato proprietario del mezzo e che non vi era prova che ne avesse la disponibilità); il vizio di motivazione in ordine alla determinazione equitativa del danno patrimoniale e l'erronea applicazione dell'art. 1226 cod. civ., non essendo stato considerato che il mezzo era stato riparato e poi venduto dal Clerici al prezzo di euro 4.000, come riferito dal teste Lena, somma che doveva, quindi, essere detratta dall'importo liquidato. 2.2. Nell'interesse di Terruli, premessa la ricostruzione processuale della vicenda, è proposto un unico motivo di ricorso con il quale si contesta il ragionamento della corte di appello sulla conoscenza dei vizi che avevano impedito l'utilizzo del mezzo e sulla rilevanza della funzione di garanzia della revisione, con travisamento della testimonianza del soggetto che aveva proceduto al controllo della funzionalità del veicolo.[OSCURATO:PERSONA] SObtO 1. 1 ricorsi Vfondatii. Occorre richiamare il principio di diritto formulato dalle sezioni unite secondo cui il giudice di appello che riformi, ai soli fini civili, la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, è tenuto, anche d'ufficio, a rinnovare l'istruzione dibattimentale anche successivamente all'introduzione del comma 3-bis dell'art.603 cod. proc. pen., ad opera dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 (Sez. U, n. 22065 del 28/01/2021, Cremonini, Rv. 281228-02). 2. Nella fattispecie in esame, il tribunale ha basato l'assoluzione dei ricorrenti perché "come emerge dal certificato di revisione prodotto in atti, è stata effettuata la revisione del mezzo in data 23.1.2017 presso l'officina [OSCURATO:PERSONA], che ha attestato l'idoneità del mezzo di circolazione, attestazione peraltro confermata dal sig. [OSCURATO:PERSONA], sentito in qualità di testimone all'udienza del 5.11.2021", con la conseguenza che "non è pertanto verosimile che il mezzo di divenuto inidoneo alla circolazione e che la ruggine del telaio si sia estesa...ma si deve ritenere che tale situazione sussistesse già al momento della revisione" e che "ciò comporta che il mezzo è stato valutato idoneo alla circolazione da un soggetto autorizzato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e che pertanto i venditori, facendo affidamento su tale attestazione, avessero ragione di ritenere il mezzo vendibile" (pag.7). Quanto alla testimonianza del Lucetti ha ritenuto inverosimile che alla data di revisione il telaio non fosse interessato da una grave ruggine tale da renderlo inidoneo alla circolazione, con trasmissione degli atti all'autorità giudiziaria requirente per l'accertamento di eventuali responsabilità a riguardo, penalmente rilevanti. Il Tribunale, in definitiva, pur ravvisando gli estremi dell'inadempimento di natura civilistica, ha escluso la truffa, ritenendo gli imputati in buona fede circa le condizioni del mezzo, alla stregua degli esiti della revisione, e inattendibile il responsabile dell'officina che aveva prospettato una situazione esente da rilievi di idoneità all'atto della verifica tecnica. La Corte di appello, al contrario, ha ritenuto credibile il teste, accedendo alla versione da costui prospettata circa l'occultamento del vizio da parte dei ricorrenti; ha sostenuto sul punto che "appare decisamente illogico e privo di ogni valida motivazione che il Lucetti abbia fatto superare la revisione al camper in esame se davvero il mezzo, al momento del controllo, si fosse trovato in quelle condizioni: il teste, difatti, non aveva alcun interesse a mentire a riguardo...molto più ragionevole è la spiegazione fornita dal teste, il quale, evidentemente, deve essere stato tratto in inganno dai rei grazie alla apposizione di materiale plastico (antirombo) sulla parte sottostante del mezzo per occultare i danni" (pag. 7 della sentenza impugnata). 2.1. Come è agevole rilevare, il fatto contestato in termini di artifici e raggiri è escluso dal Tribunale e affermato dalla corte di merito, ritenendo il primo giudice che la revisione avesse ad oggetto il caravan così come venduto alla parte civile ed il secondo che l'inganno abbia coinvolto anche il Lucetti, in fase di verifica di idoneità del mezzo, con diversa valutazione di attendibilità di costui. La testimonianza, richiamata da entrambe le sentenze, è decisiva perché tende a stabilire la rilevanza del certificato di revisione: se, cioè, esso fu ottenuto fraudolentemente dai ricorrenti (come afferma la corte di merito) o rilasciato impropriamente del collaudatore (come ha ritenuto il tribunale), con evidente incidenza determinante ai finì dell'accertamento della condotta truffaldina. 3. Il diverso apprezzamento della prova dichiarativa ritenuta decisiva avrebbe dovuto imporre la rinnovazione di ufficio dell'istruttoria dibattimentale, in conformità con il principio di diritto richiamato in precedenza, al quale la Corte di appello non si è attenuta. La sentenza impugnata va pertanto annullata. Trattandosi di annullamento agli effetti civili della sentenza che, in accoglimento dell'appello della parte civile avverso la sentenza di assoluzione di primo grado, ha condannato gli imputati al risarcimento dei danni senza procedere alla rinnovazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva, il rinvio per il nuovo giudizio va disposto dinanzi al giudice civile competente per valore in grado di appello (Sez. U, n. 22065 del 28/01/2021, Cremonini, Rv. 281228 - 01). P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio avanti al giudice civile competente per valore in grado di appello. Spese della parte civile