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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19698/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 43526/23 - [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. è inammissibile perché privo di effetti favorevoli per il ricorrente.

In particolare, il ricorso denuncia l'errore materiale cui è incorso il giudice di appello in relazione al calcolo della pena (nella motivazione si trattava di mesi 5 e giorni 10 di reclusione mentre nel dispositivo venivano indicati mesi 8 di reclusione).

L'errore materiale, tuttavia, è stato corretto con apposita ordinanza emessa e depositata contestualmente alla sentenza impugnata, sicché il ricorso della difesa non presenta alcuna deduzione potenzialmente favorevole per il ricorrente.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 43526/23 - [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. è inammissibile perché privo di effetti favorevoli per il ricorrente. In particolare, il ricorso denuncia l'errore materiale cui è incorso il giudice di appello in relazione al calcolo della pena (nella motivazione si trattava di mesi 5 e giorni 10 di reclusione mentre nel dispositivo venivano indicati mesi 8 di reclusione). L'errore materiale, tuttavia, è stato corretto con apposita ordinanza emessa e depositata contestualmente alla sentenza impugnata, sicché il ricorso della difesa non presenta alcuna deduzione potenzialmente favorevole per il ricorrente. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 19698/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris