CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 gennaio 2023
Cassazione n. 20506/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], inerente il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 131 bis cod. pen., prospetta enunciati in contrasto con il dato normativo e la giurisprudenza di legittimità e riguarda profili già correttamente vagliati, posto che i giudici hanno rinvenuto il dato ostativo alla fattispecie invocata, costituito dalla abitualità delle cessioni ( alla luce di dichiarazioni di acquirenti assunti a sit riguardanti più cessioni articolatesi in ampio spazio temporale, tra il settembre 2018 ed il settembre 2019 ), in linea con l'indirizzo per cui la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131-bis cod. pen., non sussistendo alcuna identificazione tra continuazione e abitualità, può essere dichiarata anche in presenza di più reati legati dal vincolo della continuazione, purché gli stessi non siano stati commessi in contesti spazio-temporali diversi, in quanto, in tal caso, la volizione criminosa non appare unitaria e circoscritta (Sez. 3 - n. 35630 del 13/07/2021 Rv. 282034 - 01); considerato che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] per violazione di legge in relazione agli artt. 81 ultimo comma e 99 cod. pen. attiene a profili già vagliati e validamente disattesi oltre che in contrasto con le previsioni normative e di legittimità, atteso che l'aumento per la continuazione, come rilevato dalla corte di appello, anche a fronte di un intervenuto bilanciamento tra la recidiva e le attenuanti generiche, è stato disposto sin dal primo grado non già ai sensi dell'art. 81 ultimo comma cod. pen. bensì per valutazioni sulla negativa personalità dell'imputato; rilevato pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 13 gennaio 2023 Il csigliere estensore (2 Il Presidente