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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 14672/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

/04/2025 della CORTE di APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento senza rinvio dellasentenza impugnata e quella di primo grado, con trasmissione degli atti alTribunale di [OSCURATO:PERSONA] per nuovo giudizio;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza resa in data 16 aprile 2025 la Corte d’Appello di Napoliconfermava la sentenza emessa il 5 novembre 2015 dal Tribunale di TorreAnnunziata con la quale l’imputato [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiaratocolpevole del reato di ricettazione di un ciclomotore e condannato alle pene dilegge.2.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato, per iltramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento e articolando ununico motivo di doglianza con il quale deduceva mancanza o manifesta illogicitàdella motivazione nonché inosservanza di norme processuali stabilite a pena dinullità in relazione agli artt. 420-ter e 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.Rassegnava che con l’atto di appello era stata eccepita, ai sensi dell’art.178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. la nullità di tutta l’attività processualecompiuta all’udienza del 5 novembre 2016, nel corso della quale il Tribunaleaveva rigettato la richiesta della difesa di rinvio dell’udienza per legittimoimpedimento dell’imputato, che si trovava ristretto in regime di arrestidomiciliari per altra causa e non era stato tradotto per la detta udienza, cosìche era stato leso il diritto del medesimo di partecipare al processo.Esponeva che sul punto la Corte d’Appello aveva affermato che, essendostato dichiarato contumace, l’imputato non poteva far valere un impedimento acomparire in udienza senza avere previamente manifestato esplicitamente lavolontà di partecipare al processo.Deduceva che secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte ladetenzione per altra causa, sopravvenuta nel corso del processo e comunicatasolo in udienza, integrava un legittimo impedimento a comparire dell’imputatoche imponeva al giudice di rinviare ad una nuova udienza e disporne latraduzione.Rassegnava altresì che il diritto dell’imputato di partecipare al processotrovava considerazione e tutela anche nell’art. 6 della Convenzione europea deidiritti dell’uomo e nell’art. 14, comma 3, lett. d), e) ed f) del Pattointernazionale sui diritti civili e politici adottato a [OSCURATO:PERSONA] il 16 dicembre 1966ed entrato in vigore per l’Italia il 15 dicembre 1978.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato.Secondo l’orientamento, ormai consolidato, del Giudice di legittimità,espresso dalle Sezioni Unite e condiviso da questo Collegio, la restrizionedell'imputato agli arresti domiciliari per altra causa, documentata o, comunque,comunicata al giudice procedente, in qualunque tempo, integra un impedimentolegittimo a comparire che impone il rinvio del procedimento ad una nuovaudienza e la traduzione dell'imputato stesso (Sez.

U, n. 7635 del 30/09/2021,Costantino, Rv. 282806 – 01).L’osservanza di tale principio è prescritta a pena di nullità, ai sensi dell’art.178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., poiché concerne l’interventodell’imputato nel processo.Nel caso di specie il legittimo impedimento a comparire dell’imputato è statoeccepito dal difensore, così che il Tribunale, ai sensi dell’art. 420-ter, comma 1,cod. proc. pen., avrebbe dovuto rinviare con ordinanza ad una nuova udienzadisponendo la notificazione dell’ordinanza medesima all’imputato.2.

Sussistono, pertanto, le violazioni di legge denunciate, che impongonol’annullamento senza rinvio sia della sentenza impugnata che di quella di primogrado, con trasmissione degli atti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per l’ulteriorecorso.

P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado,disponendosi la trasmissione degli atti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] perl’ulteriore corso.Così deciso il 29/01/2026Il Consigliere estensore La PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/04/2025 della CORTE di APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento senza rinvio dellasentenza impugnata e quella di primo grado, con trasmissione degli atti alTribunale di [OSCURATO:PERSONA] per nuovo giudizio;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza resa in data 16 aprile 2025 la Corte d’Appello di Napoliconfermava la sentenza emessa il 5 novembre 2015 dal Tribunale di TorreAnnunziata con la quale l’imputato [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiaratocolpevole del reato di ricettazione di un ciclomotore e condannato alle pene dilegge.2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato, per iltramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento e articolando ununico motivo di doglianza con il quale deduceva mancanza o manifesta illogicitàdella motivazione nonché inosservanza di norme processuali stabilite a pena dinullità in relazione agli artt. 420-ter e 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.Rassegnava che con l’atto di appello era stata eccepita, ai sensi dell’art.178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. la nullità di tutta l’attività processualecompiuta all’udienza del 5 novembre 2016, nel corso della quale il Tribunaleaveva rigettato la richiesta della difesa di rinvio dell’udienza per legittimoimpedimento dell’imputato, che si trovava ristretto in regime di arrestidomiciliari per altra causa e non era stato tradotto per la detta udienza, cosìche era stato leso il diritto del medesimo di partecipare al processo.Esponeva che sul punto la Corte d’Appello aveva affermato che, essendostato dichiarato contumace, l’imputato non poteva far valere un impedimento acomparire in udienza senza avere previamente manifestato esplicitamente lavolontà di partecipare al processo.Deduceva che secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte ladetenzione per altra causa, sopravvenuta nel corso del processo e comunicatasolo in udienza, integrava un legittimo impedimento a comparire dell’imputatoche imponeva al giudice di rinviare ad una nuova udienza e disporne latraduzione.Rassegnava altresì che il diritto dell’imputato di partecipare al processotrovava considerazione e tutela anche nell’art. 6 della Convenzione europea deidiritti dell’uomo e nell’art. 14, comma 3, lett. d), e) ed f) del Pattointernazionale sui diritti civili e politici adottato a [OSCURATO:PERSONA] il 16 dicembre 1966ed entrato in vigore per l’Italia il 15 dicembre 1978.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.Secondo l’orientamento, ormai consolidato, del Giudice di legittimità,espresso dalle Sezioni Unite e condiviso da questo Collegio, la restrizionedell'imputato agli arresti domiciliari per altra causa, documentata o, comunque,comunicata al giudice procedente, in qualunque tempo, integra un impedimentolegittimo a comparire che impone il rinvio del procedimento ad una nuovaudienza e la traduzione dell'imputato stesso (Sez. U, n. 7635 del 30/09/2021,Costantino, Rv. 282806 – 01).L’osservanza di tale principio è prescritta a pena di nullità, ai sensi dell’art.178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., poiché concerne l’interventodell’imputato nel processo.Nel caso di specie il legittimo impedimento a comparire dell’imputato è statoeccepito dal difensore, così che il Tribunale, ai sensi dell’art. 420-ter, comma 1,cod. proc. pen., avrebbe dovuto rinviare con ordinanza ad una nuova udienzadisponendo la notificazione dell’ordinanza medesima all’imputato.2. Sussistono, pertanto, le violazioni di legge denunciate, che impongonol’annullamento senza rinvio sia della sentenza impugnata che di quella di primogrado, con trasmissione degli atti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per l’ulteriorecorso. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado,disponendosi la trasmissione degli atti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] perl’ulteriore corso.Così deciso il 29/01/2026Il Consigliere estensore La PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA]
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