CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 febbraio 2025
Cassazione n. 24046/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/08/1978Parte civile: [OSCURATO:PERSONA] in persona del leg. rappr. pro-temporeavverso la sentenza del 12/11/2025 della Corte di appello di CaltanissettaEsaminati gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] cheha chiesto il rigetto dei ricorsi;lette le conclusioni del difensore del [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro diGela, che ha insistito nell’accoglimento dei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 12 novembre 2025 la Corte di appello di Caltanissetta haconfermato la sentenza emessa dal Tribunale di Gela in data 25 febbraio 2025,con la quale gli imputati appellanti [OSCURATO:PERSONA] e EmanueleLauretta erano stati condannati, ciascuno, alla pena di mesi dieci di reclusione edeuro 200,00 di multa – previo riconoscimento di circostanze attenuanti generiche– perché ritenuti responsabili dei reati di invasione di terreni di proprietàdell’associazione religiosa denominata “[OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA]” (art. 633 cod.pen.) e di pascolo abusivo (art. 636 cod. pen.), di cui ai capi 2 e 3 delleimputazioni.2. Avverso la sentenza di appello propongono ricorso per cassazione irispettivi difensori di fiducia degli imputati.2.1. Nell’interesse dell’[OSCURATO:PERSONA] sono articolati tre motivi di ricorso con iquali si eccepisce:il vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità per i duereati contestati (le dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA] dovevano ritenersireticenti e inaffidabili; i testi presentati dalla difesa avevano smentito l’assuntoaccusatorio; nessuna prova confermava la presenza dell’imputato sui terreni inquestione);violazione di legge con riferimento al diniego dell’applicazione della causa dinon punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis cod. pen.), basato solosui precedenti penali, in assenza di valutazione sulla concreta offensività dei fatti;violazione di legge circa la determinazione della pena (artt. 132 e 133 cod.pen.), essendosi il tribunale discostato dal minimo edittale senza adeguatamotivazione e avendo la Corte di appello omesso di riscontrare le censure ariguardo della difesa.2.2. Il ricorso proposto nell’interesse del [OSCURATO:PERSONA] è anch’esso articolato in tremotivi, con i quali si lamenta:violazione di legge (artt. 110 cod. pen. e 192, comma 2, cod. proc. pen.) evizio di motivazione per travisamento della prova, per essere stati equivocati glielementi ritenuti sintomatici del rafforzamento del proposito criminoso delcoimputato [OSCURATO:PERSONA] (le dichiarazioni del teste Turrito nulla riferivano ariguardo; lo stesso, inoltre, aveva smentito la circostanza nel corso dell’istruttoriadibattimentale);violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla distinzione tra concorsomorale e connivenza non punibile per la mancanza di elementi dai quali desumerel’incidenza causale della presenza del ricorrente sull’azione delittuosa del complice;violazione di legge con riferimento al diniego dell’applicazione della causa dinon punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis cod. pen.), basato solosui precedenti penali, in assenza di valutazione sulle modalità della condotta.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo del ricorso del ricorso dell’[OSCURATO:PERSONA] nonché il primo ed ilsecondo motivo del ricorso del [OSCURATO:PERSONA], con i quali gli imputati censuranol’affermazione di responsabilità per i reati ascritti perché basata su dati probatoritravisati e, comunque, per la manifesta illogicità della motivazione, sono fondati eassorbenti.Sebbene ricorra nel caso di specie, ai fini del controllo di legittimitàsul vizio di motivazione, la cd. "doppia conforme" e le due sentenze di meritopossono essere lette congiuntamente, costituendo un unico complessivo corpodecisionale, la corte territoriale non ha riscontrato adeguatamente i motivi diappello e ha fornito, al pari del tribunale, conclusioni distoniche rispetto ai datiprobatori riportati.Il vizio di travisamento della prova può essere dedotto, infatti, quandoentrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento dellerisultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenzada imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza dellemotivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorioacquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 35963 del 03/12/2020, Tassoni,Rv. 280155 – 01).2. I ricorrenti sono stati condannati per aver posto in essere, in concorso traloro, le condotte delittuose di invasione di terreni e di pascolo abusivo, descrittenei capi 2 e 3 delle imputazioni.Il Tribunale assume che l’autore materiale sia stato l’[OSCURATO:PERSONA] sulla basedelle dichiarazioni testimoniali di [OSCURATO:PERSONA] che, “in parte reticenti”confermavano “che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe chiesto di ivi pascolare ilgregge” (nel terreno della missione [OSCURATO:PERSONA]); per il resto, è riportato che lateste Manfrè “era venuta a sapere che i terreni di sua proprietà (nella qualità)erano stati occupati dalle greggi di [OSCURATO:PERSONA]” (pag. 6).La Corte di appello – in riscontro alle censure relative all’insufficienza delquadro probatorio – ha altresì sostenuto (pag.6) che il nipote della Monfrè, SantoTurrito, aveva riferito di “essere andato a parlare con l’[OSCURATO:PERSONA] il quale si èprotestato proprietario del terreno in presenza di [OSCURATO:PERSONA]”; inoltre, cheil teste [OSCURATO:PERSONA], “nel corso della sua deposizione, pur apparendo vago e riferendodi non ricordare, non ha comunque misconosciuto le precedenti dichiarazioni rese”(ossia che “aveva visto una persona dell’apparente età di quarant’anni che sipresentava con il nome di [OSCURATO:PERSONA] che gli proponeva di vendergliuna delle case in sua proprietà al fine di poterla utilizzare come casolare per ilproprio lavoro di pastore, considerato che teneva il gregge di pecore poco distanteda queste case, ma all’interno di un terrendo di proprietà dell’[OSCURATO:PERSONA]”).3. Le dichiarazioni rese dalle persone informate sui fatti durante la fase delleindagini preliminari, utilizzate, in fase dibattimentale, per le contestazioni altestimone e da questi non confermate, sono valutabili solo per apprezzare lacredibilità del dichiarante e non come elemento di riscontro, né come prova deifatti con esse rappresentati, neanche nel caso in cui sia ritenuta inattendibile laloro ritrattazione in base a circostanze istruttorie acquisite aliunde (Sez. 3, n.26387 del 17/04/2025, Marranghella, Rv. 288386 – 01).Il fatto che il [OSCURATO:PERSONA] non abbia “comunque misconosciuto le precedentidichiarazioni rese” non implica che le abbia confermate, ancorché in terminilaconici, specie a fronte delle reticenze riportate da entrambi i giudici di merito,che non è dato intendere se siano riferite a tutte le circostanze oggetto dellatestimonianza (e delle contestazioni) o ad una parte di esse e se si siano tradottein una vera e propria ritrattazione o in una parziale conferma di quanto inprecedenza dichiarato.Tale analisi dovrà essere effettuata con precisione di analisi posto che daltesto delle sentenze di merito risulta che la testimonianza del [OSCURATO:PERSONA] costituiscel’elemento fondamentale di riscontro dell’accusa, nel senso che attribuisce i fattiaccertati all’imputato (quanto riferito dal teste Turrito – ossia che l’[OSCURATO:PERSONA] sisarebbe dichiarato proprietario del terreno in questione – non conferma in sé lecondotte delittuose contestate).Inoltre, contraddittoriamente, la corte territoriale afferma (pag. 3) che vi èstato consenso delle parti per acquisizione agli atti del procedimento del verbaledi sommarie informazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], esaminando poi il contenutodelle dichiarazioni testimoniali da costui rese in dibattimento; dalla sentenza diprimo grado risulta, invece, che l’acquisizione al consenso riguardava il teste Violae non il [OSCURATO:PERSONA] (pag.5).4. Il vizio motivazionale riscontrato è ancora più evidente nei confronti delLauretta, che sarebbe stato presente alla conversazione tra l’[OSCURATO:PERSONA] e ilTurrito, senza che la corte di merito dia conto delle modalità del contributoconcorsuale, affermato in via apodittica (pag. 6).5. Si impone pertanto l’annullamento della sentenza impugnata per un nuovogiudizio sull’appello degli imputati, da effettuarsi nel rispetto dei canonimotivazionali ai quali si è fatto riferimento in precedenza. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezionedella Corte di appello di Caltanissetta.Così deciso in Roma il 27 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]