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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 17096/2026

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a Corte d'appello di Roma;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la memoria depositata dal Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorsoe l’annullamento della sentenza, limitatamente alla conferma delle statuizionirelative alla confisca, con le conseguenze di legge.Ritenuto in fatto1.

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Roma, in riformadella pronuncia del Tribunale della medesima sede del 10 maggio 2017, hadichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reatoprevisto dall’art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990 ascrittogli, perché estinto perprescrizione, confermando nel resto la pronuncia di primo grado.2.

La Corte territoriale è pervenuta a tale decisione dopo aver rilevato che ildifensore dell’imputato aveva chiesto, in via principale, la riforma della sentenzadi primo grado con assoluzione perché il fatto non sussiste e, in subordine, laderubricazione della fattispecie in quella di lieve entità di cui all’art. 73, comma 5,d.P.R. n. 309 del 1990, insistendo ulteriormente per la riduzione della pena e larevoca della confisca.3.

La sentenza di primo grado, oltre alla condanna dell’imputato ritenutoresponsabile del reato ascritto, aveva infatti disposto, tra l’altro, la confisca e lavendita dell’autovettura Lancia Y targata [OSCURATO:TARGA] e del motoveicolo Hondatargato BY73404, nonché la confisca e la destinazione al F.U.G. del denarosottoposto a sequestro.4.

Avverso la sentenza della Corte d’appello, ha proposto ricorso percassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo – ai sensidell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. – i motivi di seguito sintetizzati.4.1.

Con il primo motivo, è dedotta violazione di legge e omessa motivazionein relazione alla richiesta di revoca della confisca facoltativa dei due veicoli,disposta in primo grado ai sensi dell’art. 240, comma 1, cod. pen., confisca nonmantenibile dopo la declaratoria di prescrizione, in violazione degli artt. 240 cod.pen. e 125 cod. proc. pen., nonché dei principi regolatori della decisione sui motividi appello.Il ricorrente evidenzia che il giudice di primo grado aveva disposto la confiscaqualificando l’autovettura e il motoveicolo quali mezzi utilizzati per la commissionedel reato, ritenendoli corpo del reato stesso; tuttavia, per come motivata e per lanatura lecita e non intrinsecamente illecita dei beni, tale statuizione rientrerebbepacificamente nell’ambito della confisca facoltativa ex art. 240, comma 1, cod.pen., applicabile solo in caso di condanna e non operante automaticamente nelcaso di estinzione per prescrizione dichiarata in appello.La difesa ricorda di aver devoluto espressamente il punto con specifico motivodi appello, insistendo per la revoca della confisca dei veicoli e ribadendo, consuccessiva memoria, che, una volta dichiarata la prescrizione, la confiscafacoltativa non poteva sopravvivere alla pronuncia estintiva, richiamandoconsolidata giurisprudenza di legittimità.

Nondimeno, la Corte territoriale, purdichiarando la prescrizione, aveva omesso qualsiasi statuizione sul tema,limitandosi, nel dispositivo, a confermare la sentenza “nel resto”.Ciò integrerebbe, secondo il ricorrente, il vizio di omessa pronuncia sui motividi gravame, nonché violazione di legge sostanziale, atteso che la confiscafacoltativa non è mantenibile a seguito di sentenza di proscioglimento perprescrizione, secondo principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità.4.2.

Con il secondo motivo di ricorso, è dedotta violazione di legge e omessamotivazione in relazione alla richiesta di revoca della confisca del denaro, dispostain primo grado quale provento del reato, in forma facoltativa ai sensi dell’art. 240,comma 1, cod. pen., anch’essa non mantenibile dopo la declaratoria diprescrizione.

Il motivo ricalca le censure svolte con riferimento alla confisca deiveicoli: la sentenza di primo grado aveva qualificato il denaro come proventodell’attività illecita senza richiamare ipotesi di confisca obbligatoria o speciale,sicché anche tale ablazione sarebbe riconducibile alla confisca facoltativa e,pertanto, non poteva essere mantenuta dopo l’estinzione del reato.

Anche suquesto punto la difesa, sia con l’atto di appello sia con successiva memoria, avevaformulato una specifica richiesta di revoca, rimasta priva di risposta.4.3.

Con il terzo motivo di ricorso, si deduce violazione di legge e omessamotivazione in punto di confisca del denaro, prospettandone l’illegittimità ancheladdove ipotizzata come confisca obbligatoria ai sensi dell’art. 73, comma 7-bis,d.P.R. n. 309 del 1990, per insussistenza del presupposto del profitto.

In ognicaso, si deduce l’inapplicabilità della confisca obbligatoria ex art. 240 cod. pen.nell’ipotesi di mera detenzione di sostanza stupefacente, secondo costantegiurisprudenza di legittimità.Si deduce inoltre violazione di legge per erronea applicazione della misuraablativa anche ove intesa come confisca per sproporzione ex art. 240-bis cod.pen., in assenza dei presupposti normativi e della necessaria motivazione, ecomunque la sua non sopravvivenza in caso di prescrizione, per inapplicabilità,ratione temporis, delle disposizioni di cui all’art. 12-sexies, comma 4-septies, d.l.n. 306 del 1992, all’art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990 e all’art. 578-bis cod. proc.pen., sopravvenute rispetto alla sentenza di primo grado del 10 maggio 2017, nelrispetto del principio del tempus regit actum in materia di misure di sicurezzapatrimoniali.Il ricorrente osserva che, anche a voler erroneamente riqualificare la confiscadel denaro come confisca obbligatoria del prezzo o del profitto del reato ex art.73, comma 7-bis, d.P.R. n. 309 del 1990, la sentenza di primo grado si era limitataad affermare in modo apodittico che la somma costituisce provento dell’attività dispaccio, mentre, secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza dilegittimità, nel caso di sola detenzione di stupefacente ai fini di spaccio, non èconfigurabile un profitto o prezzo attuale, non essendosi ancora realizzato ilvantaggio economico derivante dall’eventuale futura cessione.Sotto altro profilo, il ricorrente rileva che la confisca per sproporzione nonpotrebbe comunque sopravvivere alla prescrizione alla luce del regime normativoapplicabile ratione temporis, richiamando le Sezioni Unite n. 8052 del 2024 e n.4145 del 2022 (dep. 2023).

In ogni caso, la sentenza di primo grado non harichiamato alcuna base normativa riconducibile alla confisca per sproporzione néha svolto gli accertamenti tipici dell’istituto, mancando qualsiasi motivazione inordine alla sproporzione tra patrimonio e redditi leciti e alle giustificazioni offerte.Ne consegue che, anche seguendo l’impostazione della confisca quale misuradi sicurezza patrimoniale, difetta il presupposto intertemporale per consentire ladecisione sui soli effetti della confisca dopo la declaratoria di prescrizione,trattandosi di norme sopravvenute rispetto al regime applicabile al tempo dellasentenza di primo grado.Il ricorrente conclude, pertanto, chiedendo l’annullamento senza rinvio dellasentenza impugnata limitatamente alle statuizioni di confisca, con conseguenterevoca dell’ablazione e restituzione dei veicoli e del denaro all’avente diritto, nonessendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.5.

La Procura generale ha depositato memoria concludendo perl’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla confisca, con leconseguenze di legge.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

In via preliminare, va osservato che il primo e il terzo motivo diricorso, riguardanti l’omessa pronuncia sul motivo d’appello relativo alla confiscadei mezzi di trasporto e del denaro, sono fondati e tale rilievo determinal’assorbimento delle altre questioni sollevate in ricorso.2.

È palese la totale omissione di motivazione in punto dimantenimento della misura della confisca dei mezzi di trasporto e del denaro aseguito della pronuncia di prescrizione del reato contestato e il vizio è assorbenterispetto alle ulteriori censure prospettate in ricorso, perché la disamina dellestesse non può prescindere dalla qualificazione della natura delle disposteconfische, qualificazione radicalmente omessa dalla pronuncia impugnata.

Ciò,essendo necessario procedere alla valutazione concreta dei fatti sottesiall’originario sequestro, determina l’annullamento con rinvio della sentenzaimpugnata, limitatamente alla confisca.3.

Nell'atto di appello era stata chiesta la revoca della confisca che il Tribunale(pag. 5) aveva disposto ex art. 240 cod. pen., relativamente non solo alla sostanzastupefacente, ma anche al denaro, ritenendolo profitto del reato, e ai mezzi ditrasporto.

Sulla richiesta di revoca della confisca la Corte di appello non si èpronunciata, limitandosi a confermare in dispositivo la decisione del Tribunale.4.

Dal silenzio della sentenza impugnata sul punto non è possibile trarrealcuna motivazione relativa al mantenimento della confisca, anche considerandoche non può farsi riferimento implicito alla motivazione della sentenza di primogrado perché la confisca confermata dalla Corte d’appello, al contrario di quantoavvenuto all’esito del giudizio di primo grado, non si accompagna ad una pronunciadi condanna, ma ad una pronuncia di estinzione del reato per prescrizione.Ciò comporta, per il giudice procedente, a cui era stata pure devoluta laquestione, l’obbligo di provvedere esplicitamente sul mantenimento o meno dellagià disposta confisca, essendo da escludere qualsiasi automatismo.5.

E’ stato affermato, infatti, il principio secondo il quale il giudice, neldichiarare l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione, può disporre, anorma dell'art. 240, comma 2, n. 1 c.p., la confisca del prezzo e, ai sensi dell'art.322- ter cod.pen., la confisca "diretta" del prezzo o del profitto del reato acondizione che vi sia stata una precedente pronuncia di condanna e chel'accertamento relativo alla sussistenza del reato, alla penale responsabilitàdell'imputato e alla qualificazione del bene da confiscare come prezzo o profittorimanga inalterato nel merito nei successivi gradi di giudizio ( Sez.

U, n. 31617 del26/06/2015, Lucci, Rv. 264434 - 01, p. 4.3.).6.

Come osservato, le Sezioni Unite, con la sentenza del 2015, hannosostanzialmente esteso i principi interpretativi sostanzialistici accreditati in sedeconvenzionale e costituzionale per sostenere la confisca-sanzione di cui al D.P.R.n. 380 del 2001, art. 44, comma 2, (nel caso Varvara v.

Italia), anche in caso diprescrizione, alla confisca-misura di sicurezza avente ad oggetto il prezzo del reatoovvero il profitto, nel caso previsto dall'art. 322-ter, cod.pen.

Ciò, in virtù di unasorta di rapporto di continenza, dove ciò che vale per il caso più "grave" (confiscasanzione penale), non può non valere per il caso "meno grave" (confisca-misuradi sicurezza), tenuto conto del fondamentale punto di contatto fra le duefattispecie, rappresentato dall'apprezzamento preventivo della pericolosità delbene ablato, tradotta nella "obbligatorietà" di entrambe le misure; sia pure col nonsecondario correttivo che la prescrizione dovesse seguire ad un accertamentopieno di primo grado" (Sez. 5, n. 52 del 15/10/2020 Ud., dep. 2021, Rv. 280140).7.

Il riferimento, tuttavia, va limitato alle ipotesi di confisca obbligatoria comeanche successivamente confermato dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez.2,n.29043 del 7/06/2023, Gjorgjevik, non mass.) secondo cui “[..] nel caso didichiarazione di estinzione del reato per prescrizione in grado di appello, non èconsentito confermare la confisca facoltativa diretta dei beni strumentali allaconsumazione del reato, di cui all'art. 240, comma primo, cod. pen., chepresuppone la pronuncia di un giudicato formale di condanna, non essendo ad essaestensibili, in ossequio al principio di legalità, le disposizioni relative ad altri tipi diconfisca, per i quali il contenuto della sentenza di proscioglimento per estinzionedel reato, normativamente vincolato all'accertamento della responsabilità del suoautore, può tener luogo del giudicato di condanna [..]”.8.

Dunque, il principio stabilito dalle Sezioni Unite Lucci è operativo soloquando si verte in un caso di confisca obbligatoria del profitto o del prezzo nei casitassativamente disciplinati dall'art. 322-ter c.p. e non un principio generaleestensibile ad altre ipotesi di confisca e, in specie a quella facoltativa ex art. 240,comma 1, cod.pen.9.

Nel caso in esame, non risulta effettuata la doverosa e preliminare verificacirca la natura della confisca adottata relativamente al denaro, né quella relativaall’autovettura e al motociclo.

Come correttamente evidenziato nel ricorso, lasentenza impugnata non si confronta con le indicazioni di questa Corte soprarichiamate.10.

Il giudice del rinvio, alla luce di quanto argomentato, dovrà motivare inordine al tipo di confisca ravvisabile nel caso in esame e quindi confrontarsi con iprincipi fissati da questa Corte in tema di conseguenze che derivano dalla sentenzadi estinzione per prescrizione in ragione della diversa natura della confisca.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente al punto inerente alla confiscadell'autovettura lancia Y tg. [OSCURATO:TARGA], del motociclo Honda SH 150 tg.

BY73404 edel denaro in sequestro, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezionedella Corte di appello di Roma.Così è deciso, 21/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a Corte d'appello di Roma;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la memoria depositata dal Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorsoe l’annullamento della sentenza, limitatamente alla conferma delle statuizionirelative alla confisca, con le conseguenze di legge.Ritenuto in fatto1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Roma, in riformadella pronuncia del Tribunale della medesima sede del 10 maggio 2017, hadichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reatoprevisto dall’art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990 ascrittogli, perché estinto perprescrizione, confermando nel resto la pronuncia di primo grado.2. La Corte territoriale è pervenuta a tale decisione dopo aver rilevato che ildifensore dell’imputato aveva chiesto, in via principale, la riforma della sentenzadi primo grado con assoluzione perché il fatto non sussiste e, in subordine, laderubricazione della fattispecie in quella di lieve entità di cui all’art. 73, comma 5,d.P.R. n. 309 del 1990, insistendo ulteriormente per la riduzione della pena e larevoca della confisca.3. La sentenza di primo grado, oltre alla condanna dell’imputato ritenutoresponsabile del reato ascritto, aveva infatti disposto, tra l’altro, la confisca e lavendita dell’autovettura Lancia Y targata [OSCURATO:TARGA] e del motoveicolo Hondatargato BY73404, nonché la confisca e la destinazione al F.U.G. del denarosottoposto a sequestro.4. Avverso la sentenza della Corte d’appello, ha proposto ricorso percassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo – ai sensidell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. – i motivi di seguito sintetizzati.4.1. Con il primo motivo, è dedotta violazione di legge e omessa motivazionein relazione alla richiesta di revoca della confisca facoltativa dei due veicoli,disposta in primo grado ai sensi dell’art. 240, comma 1, cod. pen., confisca nonmantenibile dopo la declaratoria di prescrizione, in violazione degli artt. 240 cod.pen. e 125 cod. proc. pen., nonché dei principi regolatori della decisione sui motividi appello.Il ricorrente evidenzia che il giudice di primo grado aveva disposto la confiscaqualificando l’autovettura e il motoveicolo quali mezzi utilizzati per la commissionedel reato, ritenendoli corpo del reato stesso; tuttavia, per come motivata e per lanatura lecita e non intrinsecamente illecita dei beni, tale statuizione rientrerebbepacificamente nell’ambito della confisca facoltativa ex art. 240, comma 1, cod.pen., applicabile solo in caso di condanna e non operante automaticamente nelcaso di estinzione per prescrizione dichiarata in appello.La difesa ricorda di aver devoluto espressamente il punto con specifico motivodi appello, insistendo per la revoca della confisca dei veicoli e ribadendo, consuccessiva memoria, che, una volta dichiarata la prescrizione, la confiscafacoltativa non poteva sopravvivere alla pronuncia estintiva, richiamandoconsolidata giurisprudenza di legittimità. Nondimeno, la Corte territoriale, purdichiarando la prescrizione, aveva omesso qualsiasi statuizione sul tema,limitandosi, nel dispositivo, a confermare la sentenza “nel resto”.Ciò integrerebbe, secondo il ricorrente, il vizio di omessa pronuncia sui motividi gravame, nonché violazione di legge sostanziale, atteso che la confiscafacoltativa non è mantenibile a seguito di sentenza di proscioglimento perprescrizione, secondo principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità.4.2. Con il secondo motivo di ricorso, è dedotta violazione di legge e omessamotivazione in relazione alla richiesta di revoca della confisca del denaro, dispostain primo grado quale provento del reato, in forma facoltativa ai sensi dell’art. 240,comma 1, cod. pen., anch’essa non mantenibile dopo la declaratoria diprescrizione. Il motivo ricalca le censure svolte con riferimento alla confisca deiveicoli: la sentenza di primo grado aveva qualificato il denaro come proventodell’attività illecita senza richiamare ipotesi di confisca obbligatoria o speciale,sicché anche tale ablazione sarebbe riconducibile alla confisca facoltativa e,pertanto, non poteva essere mantenuta dopo l’estinzione del reato. Anche suquesto punto la difesa, sia con l’atto di appello sia con successiva memoria, avevaformulato una specifica richiesta di revoca, rimasta priva di risposta.4.3. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce violazione di legge e omessamotivazione in punto di confisca del denaro, prospettandone l’illegittimità ancheladdove ipotizzata come confisca obbligatoria ai sensi dell’art. 73, comma 7-bis,d.P.R. n. 309 del 1990, per insussistenza del presupposto del profitto. In ognicaso, si deduce l’inapplicabilità della confisca obbligatoria ex art. 240 cod. pen.nell’ipotesi di mera detenzione di sostanza stupefacente, secondo costantegiurisprudenza di legittimità.Si deduce inoltre violazione di legge per erronea applicazione della misuraablativa anche ove intesa come confisca per sproporzione ex art. 240-bis cod.pen., in assenza dei presupposti normativi e della necessaria motivazione, ecomunque la sua non sopravvivenza in caso di prescrizione, per inapplicabilità,ratione temporis, delle disposizioni di cui all’art. 12-sexies, comma 4-septies, d.l.n. 306 del 1992, all’art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990 e all’art. 578-bis cod. proc.pen., sopravvenute rispetto alla sentenza di primo grado del 10 maggio 2017, nelrispetto del principio del tempus regit actum in materia di misure di sicurezzapatrimoniali.Il ricorrente osserva che, anche a voler erroneamente riqualificare la confiscadel denaro come confisca obbligatoria del prezzo o del profitto del reato ex art.73, comma 7-bis, d.P.R. n. 309 del 1990, la sentenza di primo grado si era limitataad affermare in modo apodittico che la somma costituisce provento dell’attività dispaccio, mentre, secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza dilegittimità, nel caso di sola detenzione di stupefacente ai fini di spaccio, non èconfigurabile un profitto o prezzo attuale, non essendosi ancora realizzato ilvantaggio economico derivante dall’eventuale futura cessione.Sotto altro profilo, il ricorrente rileva che la confisca per sproporzione nonpotrebbe comunque sopravvivere alla prescrizione alla luce del regime normativoapplicabile ratione temporis, richiamando le Sezioni Unite n. 8052 del 2024 e n.4145 del 2022 (dep. 2023). In ogni caso, la sentenza di primo grado non harichiamato alcuna base normativa riconducibile alla confisca per sproporzione néha svolto gli accertamenti tipici dell’istituto, mancando qualsiasi motivazione inordine alla sproporzione tra patrimonio e redditi leciti e alle giustificazioni offerte.Ne consegue che, anche seguendo l’impostazione della confisca quale misuradi sicurezza patrimoniale, difetta il presupposto intertemporale per consentire ladecisione sui soli effetti della confisca dopo la declaratoria di prescrizione,trattandosi di norme sopravvenute rispetto al regime applicabile al tempo dellasentenza di primo grado.Il ricorrente conclude, pertanto, chiedendo l’annullamento senza rinvio dellasentenza impugnata limitatamente alle statuizioni di confisca, con conseguenterevoca dell’ablazione e restituzione dei veicoli e del denaro all’avente diritto, nonessendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.5. La Procura generale ha depositato memoria concludendo perl’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla confisca, con leconseguenze di legge.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. In via preliminare, va osservato che il primo e il terzo motivo diricorso, riguardanti l’omessa pronuncia sul motivo d’appello relativo alla confiscadei mezzi di trasporto e del denaro, sono fondati e tale rilievo determinal’assorbimento delle altre questioni sollevate in ricorso.2. È palese la totale omissione di motivazione in punto dimantenimento della misura della confisca dei mezzi di trasporto e del denaro aseguito della pronuncia di prescrizione del reato contestato e il vizio è assorbenterispetto alle ulteriori censure prospettate in ricorso, perché la disamina dellestesse non può prescindere dalla qualificazione della natura delle disposteconfische, qualificazione radicalmente omessa dalla pronuncia impugnata. Ciò,essendo necessario procedere alla valutazione concreta dei fatti sottesiall’originario sequestro, determina l’annullamento con rinvio della sentenzaimpugnata, limitatamente alla confisca.3. Nell'atto di appello era stata chiesta la revoca della confisca che il Tribunale(pag. 5) aveva disposto ex art. 240 cod. pen., relativamente non solo alla sostanzastupefacente, ma anche al denaro, ritenendolo profitto del reato, e ai mezzi ditrasporto. Sulla richiesta di revoca della confisca la Corte di appello non si èpronunciata, limitandosi a confermare in dispositivo la decisione del Tribunale.4. Dal silenzio della sentenza impugnata sul punto non è possibile trarrealcuna motivazione relativa al mantenimento della confisca, anche considerandoche non può farsi riferimento implicito alla motivazione della sentenza di primogrado perché la confisca confermata dalla Corte d’appello, al contrario di quantoavvenuto all’esito del giudizio di primo grado, non si accompagna ad una pronunciadi condanna, ma ad una pronuncia di estinzione del reato per prescrizione.Ciò comporta, per il giudice procedente, a cui era stata pure devoluta laquestione, l’obbligo di provvedere esplicitamente sul mantenimento o meno dellagià disposta confisca, essendo da escludere qualsiasi automatismo.5. E’ stato affermato, infatti, il principio secondo il quale il giudice, neldichiarare l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione, può disporre, anorma dell'art. 240, comma 2, n. 1 c.p., la confisca del prezzo e, ai sensi dell'art.322- ter cod.pen., la confisca "diretta" del prezzo o del profitto del reato acondizione che vi sia stata una precedente pronuncia di condanna e chel'accertamento relativo alla sussistenza del reato, alla penale responsabilitàdell'imputato e alla qualificazione del bene da confiscare come prezzo o profittorimanga inalterato nel merito nei successivi gradi di giudizio ( Sez. U, n. 31617 del26/06/2015, Lucci, Rv. 264434 - 01, p. 4.3.).6. Come osservato, le Sezioni Unite, con la sentenza del 2015, hannosostanzialmente esteso i principi interpretativi sostanzialistici accreditati in sedeconvenzionale e costituzionale per sostenere la confisca-sanzione di cui al D.P.R.n. 380 del 2001, art. 44, comma 2, (nel caso Varvara v. Italia), anche in caso diprescrizione, alla confisca-misura di sicurezza avente ad oggetto il prezzo del reatoovvero il profitto, nel caso previsto dall'art. 322-ter, cod.pen. Ciò, in virtù di unasorta di rapporto di continenza, dove ciò che vale per il caso più "grave" (confiscasanzione penale), non può non valere per il caso "meno grave" (confisca-misuradi sicurezza), tenuto conto del fondamentale punto di contatto fra le duefattispecie, rappresentato dall'apprezzamento preventivo della pericolosità delbene ablato, tradotta nella "obbligatorietà" di entrambe le misure; sia pure col nonsecondario correttivo che la prescrizione dovesse seguire ad un accertamentopieno di primo grado" (Sez. 5, n. 52 del 15/10/2020 Ud., dep. 2021, Rv. 280140).7. Il riferimento, tuttavia, va limitato alle ipotesi di confisca obbligatoria comeanche successivamente confermato dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez.2,n.29043 del 7/06/2023, Gjorgjevik, non mass.) secondo cui “[..] nel caso didichiarazione di estinzione del reato per prescrizione in grado di appello, non èconsentito confermare la confisca facoltativa diretta dei beni strumentali allaconsumazione del reato, di cui all'art. 240, comma primo, cod. pen., chepresuppone la pronuncia di un giudicato formale di condanna, non essendo ad essaestensibili, in ossequio al principio di legalità, le disposizioni relative ad altri tipi diconfisca, per i quali il contenuto della sentenza di proscioglimento per estinzionedel reato, normativamente vincolato all'accertamento della responsabilità del suoautore, può tener luogo del giudicato di condanna [..]”.8. Dunque, il principio stabilito dalle Sezioni Unite Lucci è operativo soloquando si verte in un caso di confisca obbligatoria del profitto o del prezzo nei casitassativamente disciplinati dall'art. 322-ter c.p. e non un principio generaleestensibile ad altre ipotesi di confisca e, in specie a quella facoltativa ex art. 240,comma 1, cod.pen.9. Nel caso in esame, non risulta effettuata la doverosa e preliminare verificacirca la natura della confisca adottata relativamente al denaro, né quella relativaall’autovettura e al motociclo. Come correttamente evidenziato nel ricorso, lasentenza impugnata non si confronta con le indicazioni di questa Corte soprarichiamate.10. Il giudice del rinvio, alla luce di quanto argomentato, dovrà motivare inordine al tipo di confisca ravvisabile nel caso in esame e quindi confrontarsi con iprincipi fissati da questa Corte in tema di conseguenze che derivano dalla sentenzadi estinzione per prescrizione in ragione della diversa natura della confisca. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente al punto inerente alla confiscadell'autovettura lancia Y tg. [OSCURATO:TARGA], del motociclo Honda SH 150 tg. BY73404 edel denaro in sequestro, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezionedella Corte di appello di Roma.Così è deciso, 21/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]
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