CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 34130/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to di dichiarare inammissibile il ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza del 18 marzo 2026, il Tribunale di sorveglianza diMessina revocava la misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi socialiconcessa a XXXXXXXXXXXXXX e la sostituiva con quella della detenzionedomiciliare. La sostituzione era motivata dalla denuncia presentata dallacompagna convivente del ricorrente, la quale aveva riferito ai Carabinieri diessere stata ripetutamente maltrattata verbalmente. La narrazione della donnaera stata riscontrata dalla nipote della stessa. Su questa base, il Tribunaleriteneva che la misura dell’affidamento in prova non fosse sufficiente a limitare lapericolosità sociale del ricorrente (detenuto in esecuzione di pena inflitta per ilreato di maltrattamenti in famiglia) e che, tenuto conto dell’avvenutotrasferimento in altra regione della persona offesa, fosse idonea la misura delladetenzione domiciliare con prescrizioni.2. Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione la difesa delricorrente articolando quattro motivi di ricorso che, ai sensi dell’art. 173 disp.motivazione.2.1 Con il primo motivo, la difesa censura la decisione per essersifondata esclusivamente su una denuncia, all’epoca ancora non vagliata insede giurisdizionale, e, quindi, su meri sospetti.2.2 Con il secondo motivo, lamenta che, nonostante l’ordinanzaabbia dato atto che le condotte non hanno avuto connotati di violenza, ilTribunale abbia ritenuto, senza fornirne adeguata spiegazione, che talecondotta sia dotata dei caratteri di gravità tali da rendere impossibile laprosecuzione della misura alternativa.2.3 Con il terzo motivo, lamenta che, con la decisione impugnata, siastato violato il principio di gradualità, omettendo il tribunale di valutaremisure intermedie più adeguate.2.4 Con il quarto motivo, lamenta contradditorietà della motivazioneper avere il Tribunale applicato la misura alternativa più afflittiva,nonostante abbia dato atto della cessazione del pericolo per essersi lapersona offesa trasferita in altra regione.Da ultimo, rappresenta che, nelle more, il Pubblico ministero hadepositato istanza di archiviazione del procedimento penale scaturito dalladenuncia della persona offesa, circostanza che esclude il fatto posto afondamento della revoca della misura alternativa.3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha concluso chiedendo di dichiarareinammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.2. L’art. 47, comma 11, Ord. pen. dispone che l’affidamento in provasia revocato qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge oalle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione dellaprova.I presupposti sui quali la norma fonda la revoca sono, pertanto, due:una violazione commessa dal condannato, e l’incompatibilità di taleviolazione con la prosecuzione della prova.3. Con riferimento alla violazione costituita da fatto reato, questaCorte ha ripetutamente chiarito che «La revoca della misura alternativadell'affidamento in prova al servizio sociale può conseguire anche allacommissione di un fatto costituente reato rispetto al quale non èintervenuta sentenza irrevocabile, sempre che lo stesso sia ritenuto, sullabase di adeguata motivazione, in concreto incompatibile con laprosecuzione della prova, in quanto al Tribunale di sorveglianza spetta unpotere di valutazione incidentale di tale accadimento nel contesto deldoveroso controllo continuativo in ordine alla insussistenza del pericolo direcidiva per tutta la durata della misura». (Sez. 1, n. 104 del 21/11/2025,dep. 2026, Rv. 289064 – 01).Ne consegue che la censura relativa al fatto che l’ordinanzaimpugnata avrebbe revocato la misura alternativa sulla base di un fattonon ancora accertato con sentenza irrevocabile è infondata perché larevoca della misura alternativa può essere determinata anche da un fattointegrante reato ancora sub iudice (Sez. 7, n. 27546 del 10/07/2025, P.,n.m.; Sez. 1, n. 22012 del 30/04/2025, D., n.m.; Sez. 1, n. 2418 del30/10/2024, dep. 2025, Senneca, n.m.), in quanto al Tribunale disorveglianza spetta un potere di valutazione incidentale di tale fatto nelcontesto del controllo continuativo che il Tribunale deve mantenere sullosvolgimento di una misura alternativa. La stessa giurisprudenzacostituzionale (v., per tutte, Corte cost. n. 24 del 7 marzo 2025) valorizzala libera valutazione del magistrato di sorveglianza che deve potervalutare autonomamente le evidenze relative a condotte costituenti reatosenza essere vincolato da una decisione giudiziaria non ancora definitiva,e persino da una condanna definitiva. Nel caso in esame, il Tribunale havagliato l’attendibilità della denuncia e ha riferito di un riscontro allanarrazione della persona offesa, compiendo, quindi, l’accertamentodevolutole sulla sussistenza di una causa di revoca della misura. Il primomotivo di ricorso è, quindi, infondato.4. Quanto alla valutazione di compatibilità della violazione con laprosecuzione della misura, si osserva che è connotata da profili didiscrezionalità. Con sentenza della Sez. 1, n. 13376 del 18/02/2019,Castelluzzo, Rv. 275239 – 01, si è affermato che la revoca della misuraalternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale non consegueautomaticamente al mero riscontro di violazioni della legge penale o delleprescrizioni dettate dalla disciplina della misura stessa, in quanto spetta algiudice valutare, fornendo adeguata motivazione, se tali violazionicostituiscano, in concreto, un fatto incompatibile con la prosecuzione dellaprova, ed il controllo dell’esercizio della discrezionalità avviene attraversoil giudizio sulla logicità ed adeguatezza della motivazione della ordinanzadi revoca (conforme: Sez. 1, Sentenza n. 27711 del 06/06/2013, DeMartino, Rv. 256479 – 01: la revoca della misura alternativadell'affidamento in prova al servizio sociale, pur in presenza di uncomportamento del soggetto contrario alle prescrizioni, è rimessa alladiscrezionalità del Tribunale di sorveglianza, che ha l'obbligo di giustificarel'uso del potere conferitogli, con motivazione logica, adeguata e nonviziata).La valutazione discrezionale, in particolare, ha ad oggetto la prognosisulla adeguatezza della misura a contribuire alla rieducazione delcondannato e ad assicurare la prevenzione da nuovi reati. Tale prognosifavorevole non deve sussistere solo all’atto della concessione dellamisura, ma deve permanere per tutta la sua durata. Ne consegue che ovela condotta tenuta dall’affidato nel corso della misura alternativadetermini, nella valutazione del Tribunale di sorveglianza, un giudizio dipericolosità attuale del condannato, la revoca può ritenersi congruamentemotivata.Nel caso in esame, il Tribunale, effettuata una valutazione sullasussistenza della condotta violativa della norma, ed osservato chel’odierno ricorrente sta espiando una pena per delitto della stessa indole,ovvero per maltrattamenti in famiglia, ne ha logicamente desunto lapersistenza della pericolosità e l’inadeguatezza della misura a contenerla.5. Connesso a tale motivo è quello relativo al mancato rispetto delprincipio di gradualità e progressività. Sul punto, si osserva che lavalutazione di gradualità e progressività è insita nella valutazione diadeguatezza della misura a contenere il pericolo di recidiva. Nel caso dispecie, il Tribunale, proprio valutando la proporzionalità della reazionedell’ordinamento alla violazione di legge e alla evoluzione della vicenda(con allontanamento della persona offesa), ha ritenuto, con motivazioneimmune da vizi logici, che la pericolosità, pur persistente, poteva esserecontenuta con la misura gradata della detenzione domiciliare, anziché conla revoca tout court della misura alternativa.6. Quanto infine, al quarto motivo, si osserva che non è ravvisabilealcuna contraddizione nella decisione del Tribunale. La misura alternativanon è equiparabile ad una misura cautelare, nonostante richieda,comunque, una valutazione di idoneità a contenere il pericolo di recidiva,ma riguarda anche la idoneità alla rieducazione del condannato e,comunque, il pericolo di recidiva in generale e non con specificoriferimento all’illecito commesso. Ne consegue che ben può il Tribunale,senza incorrere in motivazione contraddittoria, ritenere sussistenti ipresupposti per la revoca, pur se, in concreto, la specifica violazione dilegge non è reiterabile.Quanto, infine, alla richiesta di archiviazione in relazione ai fatti, nonallegata, si osserva che si ignora, comunque, l’esito della richiesta.7. Alla luce di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato concondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 09/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.