Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 2Decisione del 10 marzo 2023

Cassazione n. 08572/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.31835/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 122, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentatae difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatiin [OSCURATO:PERSONA] 107, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentatie difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti e ricorrentiincidentali- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 3926/2017 depositata il27/09/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/03/2023 dal Consiglieredr. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] Gerardo ed [OSCURATO:PERSONA] convenivano [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avanti il Tribunale di Nola.

Esponevano che il loro fondo, sito in Mariglianella, era stato sottoposto ad occupazione d’urgenza da parte di Enel, a cui non era seguito –nei cinque anni previsti dal decreto –né il pagamento dell’indennità, né il provvedimento di esproprio o la cessione volontaria.

Chiedevano pertanto la declaratoria di sopravvenuta illegittimità dell’occupazione, con la restituzione del bene, il pagamento delle indennità dovute ed il risarcimento del danno.

Si costituiva [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., sollecitando – in via riconvenzionale – la costituzione della servitù di elettrodotto, con determinazione della relativa indennità.

In esito all’istruzione probatoria, il giudice adito accoglieva la domanda dei [OSCURATO:PERSONA], respingendo quella riconvenzionale.

Su gravame principale di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ed incidentale delle controparti, con sentenza n. 3926, depositata il 27 settembre 2017, la Corte d’appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza impugnata, rigettava la richiesta di restituzione del fondo, condannando [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. al pagamento della minor somma di € 19.769,65.

Accoglieva altresì l’appello incidentale, negando la costituzione di fatto della servitù di elettrodotto.

Il giudice di secondo grado sosteneva come la condotta tenuta dall’Enel dovesse rientrare nel novero deicomportamenti materiali illeciti, stante la mancanza di una dichiarazione di pubblica utilità, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario e superamento dei principi in tema di “accessione invertita”.

In ordine al quantum dell’indennità, ferma restando la condivisione del calcolo del C.T.U. rispetto al valore ed al deprezzamento dell’area asservita, la Corte d’appello calcolava l’incidenza dell’intero fondo in via equitativa in €

15.000. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, sulla scorta di un unico motivo.

Resistono con controricorso Gerardo ed [OSCURATO:PERSONA], proponendo a loro volta ricorso incidentale, affidato ad un motivo.

In prossimità dell’udienza camerale, entrambe le parti hanno depositato memoria ex art.378 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1) Con l’unica doglianza, proposta ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione degli artt.1224, 1226, 2043, 2056, 2697, 2727 e 2729 c.c., 123 T.U. 1775/33, leggi 2359/1865, 865/71, 327/01, nonché la violazione degli artt. 112, 113, 115, 116 c.p.c.

Con riguardo alla somma considerata per il deprezzamento dell’intero fondo, la sentenza impugnata non sarebbe stata congruamente motivata né conforme a diritto circa la prova dell’asserito danno, sia perché il precedente richiamato non si attaglierebbe al caso di specie, sia perché la linea avrebbe interessato una modesta superficie di mq. 26 per la superficie e mq. 220 per la percorrenza, a fronte di un fondo esteso per mq.

55.261. Inoltre, mai nei giudizi di merito la controparte avrebbe allegato la sussistenza di dinieghi alla compravendita per effetto del passaggio della linea.

Il motivo è infondato. 1.a) La Corte d’appello ha ancorato il pregiudizio derivante dalla diminuzionedel valore di mercato della superficie residua del fondo espropriato alle valutazioni del CTU, il quale, a sua volta, ha considerato il valore venale agricolo del terreno, il deprezzamento dell’area asservita e poi dell’intero fondo per la mera presenza del manufatto.

In tal modo, il risarcimento del danno non è stato riconosciuto per l'incidenza negativa del campo di forze elettromagnetiche conseguente alla costruzione di un elettrodotto – incidenza suscettibile di essere indennizzata, solo ove opportunamente documentata, senza che dall'installazione dell'elettrodotto potesse farsi discendere, in via automatica, un deprezzamento collegato alla non provata nocività dei campi magnetici (Sez. 1, n. 19686 del 3 ottobre 2016) –quanto piuttosto per il diminuito valore del fondo sul mercato immobiliare, determinato dalla presenza dell’elettrodotto e dal conseguente asservimento dell’intero immobile. 1.b) D’altronde, spetta all'apprezzamento valutativo del giudice di merito (in base alle risultanze istruttorie acquisite) stabilire quale criterio normativo debba essere recepito per liquidare il danno in modo autonomo, rispetto al mancato godimento per l'occupazione autorizzata, non potendo ritenersi legittimo il ricorso, sic et simpliciter, al "giusto prezzo" che il bene avrebbe avuto in una libera contrattazione di compravendita, tanto più che nel caso di specie, la Corte territoriale – ai fini della valutazione del deprezzamento - ha dato conto delle presunzioni adottate, degli apprezzamenti di probabilità e delle ragioni che hanno indotto a ritenere il risarcimento coincidente con i detti interessi (Sez. 1, n. 18577 del 7 settembre 2020). 2) A loro volta, i ricorrenti incidentali denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2058 c.c., violazione e mancata applicazione dell’art. 1 protocollo CEDU artt. 948 e 949 c.c. a tutela della proprietà.

Affermano che, di fronte ad un’occupazione riconosciuta illegittima, la Corte d’appello avrebbe dovuto concedere la tutela reale, ossia la restituzione della parte di fondo sottratta, come avevano sempre richiesto i [OSCURATO:PERSONA], unitamente al risarcimento dei danni, in via concorrente e non alternativa. 2.a) Va premesso che l’eccezione di inammissibilità del ricorso incidentale tardivo, avanzata da [OSCURATO:PERSONA], sul presupposto della diversità di titolo rispetto a quello di cui al ricorso, è infondata.

Infatti, è ammessa l'impugnazione incidentale tardiva anche quando sia scaduto il termine per l'impugnazione principale, e persino se la parte abbia prestato acquiescenza alla sentenza, indipendentemente dal fatto che si tratti di un capo autonomo della sentenza stessa e che, quindi, l'interesse ad impugnare fosse preesistente, dato che nessuna distinzione in proposito è contenuta nella disposizione di cui all’art. 371 c.p.c., dovendosi individuare, quale unica conseguenza sfavorevole dell'impugnazione cosiddetta tardiva, che essa perde efficacia se l'impugnazione principale è dichiarata inammissibile (Sez. 6-2, n. 36167 del 23 novembre 2021;Sez. 5, n. 29593 del 16 novembre 2018).

Il motivo è però inammissibile. 2.b) Non essendo stata portata a termine la procedura espropriativa, i [OSCURATO:PERSONA] sono sempre rimasti titolari del diritto di proprietà sull’intero loro fondo, sicché la tutela reale avrebbe potuto tradursi esclusivamente nella rimozione delle strutture dell’elettrodotto.

Orbene, essendo logicamente incompatibile la predetta rimozione con l’attribuzione di un ristoro a titolo definitivo, i ricorrenti incidentali avrebbero dovuto dimostrare che la Corte d’appello aveva errato nel riconoscere il secondo invece che il primo.

Tuttavia, la sentenza impugnata ha chiaramente affermato “è l’opzione del proprietario per una tutela risarcitoria, in luogo della pur possibile tutela restitutoria, a comportare un’implicita rinuncia al diritto dominicale sul fondo irreversibilmente trasformato”, facendo intendere che questa fosse la volontà degli originari attori.

Infatti, è ben vero che, atteso il carattere assoluto dei diritti reali, la tutela degli stessi mediante reintegrazione in forma specifica non è soggetta al limite ex art. 2058, comma 2, c.c., ma viene fatta salva la circostanza che lo stesso titolare danneggiato chieda il risarcimento per equivalente (Sez.

U, n. 10499 del 20 maggio 2016; Sez. 2, n. 1607 del 20 gennaio 2017). 2.c) In definitiva, i ricorrenti incidentali avrebbero dovuto riportare con chiarezza il contenuto (non delle comparse conclusionali ma) del loro atto introduttivo di secondo grado, per ribadire l’interesse esclusivo alla declaratoria di rimozione delle infrastrutture.

In mancanza di ciò, e non potendo la Corte esaminare gli atti in considerazione dell’error in iudicando evocato, il motivo è carente di autosufficienza.

Consegue il rigetto del ricorso principale e la declaratoria di inammissibilità del ricorso incidentale.

Attesa la reciproca soccombenza, le spese di lite del presente giudiziovanno dichiarate interamente compensate.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente e dei controricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione civile, rigetta il ricorso principale di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e dichiara inammissibile il ricorso incidentale di Gerardo ed [OSCURATO:PERSONA].

Compensa interamente le spese di lite.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente e dei controricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.31835/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 122, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentatae difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatiin [OSCURATO:PERSONA] 107, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentatie difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti e ricorrentiincidentali- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 3926/2017 depositata il27/09/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/03/2023 dal Consiglieredr. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] Gerardo ed [OSCURATO:PERSONA] convenivano [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avanti il Tribunale di Nola. Esponevano che il loro fondo, sito in Mariglianella, era stato sottoposto ad occupazione d’urgenza da parte di Enel, a cui non era seguito –nei cinque anni previsti dal decreto –né il pagamento dell’indennità, né il provvedimento di esproprio o la cessione volontaria. Chiedevano pertanto la declaratoria di sopravvenuta illegittimità dell’occupazione, con la restituzione del bene, il pagamento delle indennità dovute ed il risarcimento del danno. Si costituiva [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., sollecitando – in via riconvenzionale – la costituzione della servitù di elettrodotto, con determinazione della relativa indennità. In esito all’istruzione probatoria, il giudice adito accoglieva la domanda dei [OSCURATO:PERSONA], respingendo quella riconvenzionale. Su gravame principale di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ed incidentale delle controparti, con sentenza n. 3926, depositata il 27 settembre 2017, la Corte d’appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza impugnata, rigettava la richiesta di restituzione del fondo, condannando [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. al pagamento della minor somma di € 19.769,65. Accoglieva altresì l’appello incidentale, negando la costituzione di fatto della servitù di elettrodotto. Il giudice di secondo grado sosteneva come la condotta tenuta dall’Enel dovesse rientrare nel novero deicomportamenti materiali illeciti, stante la mancanza di una dichiarazione di pubblica utilità, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario e superamento dei principi in tema di “accessione invertita”. In ordine al quantum dell’indennità, ferma restando la condivisione del calcolo del C.T.U. rispetto al valore ed al deprezzamento dell’area asservita, la Corte d’appello calcolava l’incidenza dell’intero fondo in via equitativa in € 15.000. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, sulla scorta di un unico motivo. Resistono con controricorso Gerardo ed [OSCURATO:PERSONA], proponendo a loro volta ricorso incidentale, affidato ad un motivo. In prossimità dell’udienza camerale, entrambe le parti hanno depositato memoria ex art.378 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1) Con l’unica doglianza, proposta ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione degli artt.1224, 1226, 2043, 2056, 2697, 2727 e 2729 c.c., 123 T.U. 1775/33, leggi 2359/1865, 865/71, 327/01, nonché la violazione degli artt. 112, 113, 115, 116 c.p.c. Con riguardo alla somma considerata per il deprezzamento dell’intero fondo, la sentenza impugnata non sarebbe stata congruamente motivata né conforme a diritto circa la prova dell’asserito danno, sia perché il precedente richiamato non si attaglierebbe al caso di specie, sia perché la linea avrebbe interessato una modesta superficie di mq. 26 per la superficie e mq. 220 per la percorrenza, a fronte di un fondo esteso per mq. 55.261. Inoltre, mai nei giudizi di merito la controparte avrebbe allegato la sussistenza di dinieghi alla compravendita per effetto del passaggio della linea. Il motivo è infondato. 1.a) La Corte d’appello ha ancorato il pregiudizio derivante dalla diminuzionedel valore di mercato della superficie residua del fondo espropriato alle valutazioni del CTU, il quale, a sua volta, ha considerato il valore venale agricolo del terreno, il deprezzamento dell’area asservita e poi dell’intero fondo per la mera presenza del manufatto. In tal modo, il risarcimento del danno non è stato riconosciuto per l'incidenza negativa del campo di forze elettromagnetiche conseguente alla costruzione di un elettrodotto – incidenza suscettibile di essere indennizzata, solo ove opportunamente documentata, senza che dall'installazione dell'elettrodotto potesse farsi discendere, in via automatica, un deprezzamento collegato alla non provata nocività dei campi magnetici (Sez. 1, n. 19686 del 3 ottobre 2016) –quanto piuttosto per il diminuito valore del fondo sul mercato immobiliare, determinato dalla presenza dell’elettrodotto e dal conseguente asservimento dell’intero immobile. 1.b) D’altronde, spetta all'apprezzamento valutativo del giudice di merito (in base alle risultanze istruttorie acquisite) stabilire quale criterio normativo debba essere recepito per liquidare il danno in modo autonomo, rispetto al mancato godimento per l'occupazione autorizzata, non potendo ritenersi legittimo il ricorso, sic et simpliciter, al "giusto prezzo" che il bene avrebbe avuto in una libera contrattazione di compravendita, tanto più che nel caso di specie, la Corte territoriale – ai fini della valutazione del deprezzamento - ha dato conto delle presunzioni adottate, degli apprezzamenti di probabilità e delle ragioni che hanno indotto a ritenere il risarcimento coincidente con i detti interessi (Sez. 1, n. 18577 del 7 settembre 2020). 2) A loro volta, i ricorrenti incidentali denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2058 c.c., violazione e mancata applicazione dell’art. 1 protocollo CEDU artt. 948 e 949 c.c. a tutela della proprietà. Affermano che, di fronte ad un’occupazione riconosciuta illegittima, la Corte d’appello avrebbe dovuto concedere la tutela reale, ossia la restituzione della parte di fondo sottratta, come avevano sempre richiesto i [OSCURATO:PERSONA], unitamente al risarcimento dei danni, in via concorrente e non alternativa. 2.a) Va premesso che l’eccezione di inammissibilità del ricorso incidentale tardivo, avanzata da [OSCURATO:PERSONA], sul presupposto della diversità di titolo rispetto a quello di cui al ricorso, è infondata. Infatti, è ammessa l'impugnazione incidentale tardiva anche quando sia scaduto il termine per l'impugnazione principale, e persino se la parte abbia prestato acquiescenza alla sentenza, indipendentemente dal fatto che si tratti di un capo autonomo della sentenza stessa e che, quindi, l'interesse ad impugnare fosse preesistente, dato che nessuna distinzione in proposito è contenuta nella disposizione di cui all’art. 371 c.p.c., dovendosi individuare, quale unica conseguenza sfavorevole dell'impugnazione cosiddetta tardiva, che essa perde efficacia se l'impugnazione principale è dichiarata inammissibile (Sez. 6-2, n. 36167 del 23 novembre 2021;Sez. 5, n. 29593 del 16 novembre 2018). Il motivo è però inammissibile. 2.b) Non essendo stata portata a termine la procedura espropriativa, i [OSCURATO:PERSONA] sono sempre rimasti titolari del diritto di proprietà sull’intero loro fondo, sicché la tutela reale avrebbe potuto tradursi esclusivamente nella rimozione delle strutture dell’elettrodotto. Orbene, essendo logicamente incompatibile la predetta rimozione con l’attribuzione di un ristoro a titolo definitivo, i ricorrenti incidentali avrebbero dovuto dimostrare che la Corte d’appello aveva errato nel riconoscere il secondo invece che il primo. Tuttavia, la sentenza impugnata ha chiaramente affermato “è l’opzione del proprietario per una tutela risarcitoria, in luogo della pur possibile tutela restitutoria, a comportare un’implicita rinuncia al diritto dominicale sul fondo irreversibilmente trasformato”, facendo intendere che questa fosse la volontà degli originari attori. Infatti, è ben vero che, atteso il carattere assoluto dei diritti reali, la tutela degli stessi mediante reintegrazione in forma specifica non è soggetta al limite ex art. 2058, comma 2, c.c., ma viene fatta salva la circostanza che lo stesso titolare danneggiato chieda il risarcimento per equivalente (Sez. U, n. 10499 del 20 maggio 2016; Sez. 2, n. 1607 del 20 gennaio 2017). 2.c) In definitiva, i ricorrenti incidentali avrebbero dovuto riportare con chiarezza il contenuto (non delle comparse conclusionali ma) del loro atto introduttivo di secondo grado, per ribadire l’interesse esclusivo alla declaratoria di rimozione delle infrastrutture. In mancanza di ciò, e non potendo la Corte esaminare gli atti in considerazione dell’error in iudicando evocato, il motivo è carente di autosufficienza. Consegue il rigetto del ricorso principale e la declaratoria di inammissibilità del ricorso incidentale. Attesa la reciproca soccombenza, le spese di lite del presente giudiziovanno dichiarate interamente compensate. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente e dei controricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione civile, rigetta il ricorso principale di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e dichiara inammissibile il ricorso incidentale di Gerardo ed [OSCURATO:PERSONA]. Compensa interamente le spese di lite. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente e dei controricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
Decreto Cassazione n. 08572/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris