CassazionesentenzaSezione LDecisione del 12 giugno 2024
Cassazione n. 22349/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 7282-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 108, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in proprio e in qualità di soci amministratori e legali rappresentanti pro tempore della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - Oggetto Agenzia – giusta causa di recesso R.G.N.7282/2020 Cron. Rep. Ud.12/06/2024 CC nonché contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 18, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 6489/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 24/12/2019 R.G.N. 578/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/06/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATOCHE 1. con sentenza 24 dicembre 2019, la Corte d’appello di Napoli ha rigettato il gravame principale di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di primo grado, di “condanna solidale delle altre parti” al pagamento, in suo favore, della somma complessiva di € 63.064,45 (a fronte di quella ben maggiore richiesta a vari titoli) e, in accoglimento del“l’appello incidentale … in riforma parziale della sentenza impugnata”, dichiarato la sussistenza del“la legittimazione passiva dell’Agenzia Generale di [OSCURATO:PERSONA] e, ricorrendo la giusta causa di recesso” – confermata la spettanza al primo delle somme di € 6.352,03 per provvigioni fino al 31 dicembre 2005, di € 19.411,33 per provvigioni in delega ramo danni e di € 1.265,00 per provvigioni polizze in delega ramo vita –“non dovute somme ex art. 1751 c.c. al di fuori di quelle già riconosciute come dovute e pari a € 3.549,41”, spontaneamente offerte; 2. in via preliminare, essa ha riconosciuto la fondatezza dell’eccezione di carenza di legittimazione passiva dell’appellato [OSCURATO:PERSONA] in proprio, ma quale agente generale di Generale Assicurazioni (ex [OSCURATO:PERSONA]) s.p.a., per avere agito, in relazione ai fatti di causa, quale suo mandatario; 3. nel merito, la Corte ha ritenuto la giusta causa di recesso dell’agenzia preponente (per ingiustificato rifiuto, integrante grave inadempimento, opposto da [OSCURATO:PERSONA], responsabile dell’agenzia di Aversa, di trasferirsi all’agenzia di Caserta per accorpamento delle due agenzie, in ragione di motivi di riorganizzazione aziendale), comportante l’esclusione, a norma dell’art. 1751, secondo comma c.c., dell’indennità di cessazione del rapporto; 4. inoltre, essa ha negato la differenza sulle provvigioni RCA maturate nel periodo 2000 –2005, ridotte a seguito della nota 27 giugno 2000 con effetti dal 1° luglio 2000, non avendo l’agente attivato l’articolato procedimento al riguardo previsto e dovendosi pertanto intendere tacitamente accettata la modifica unilaterale peggiorativa. E così pure ha negato il risarcimento del danno richiesto per la risoluzione del rapporto di agenzia, per avere dovuto la preponente fare ricorso, quale extrema ratio per ottenere la riconsegna dell’agenzia a fronte del rifiuto opposto da Grimaldi, all’affissione alle bacheche dell’agenzia di Aversa dell’avviso di revoca del mandato; neppure risultando specifiche deduzioni istruttorie sul danno paventato; 5. con atto notificato il 19 febbraio 2020, l’agente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, cui Vincenzo e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quali soci di [OSCURATO:SOCIETA]. (già appellanti incidentali) e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con distinticontroricorsi; 6. il ricorrente e i controricorrenti fratelli Berrino hanno comunicato memoria ai sensi dell’art. 380bis1 c.p.c.; 7. il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art.2119 c.c. in riferimento agli artt. 1751 e 2697 c.c., per avere la Corte territoriale, diversamente dal Tribunale, riconosciuto una giusta causa di recesso, in assenza di alcun inadempimento del ricorrente, rifiutatosi di ottemperare alla chiusura della sub-agenzia, ma prospettato la volontà di individuare soluzioni alternative, avendo essa in particolare equivocato: sulla propria qualità di responsabile dell’agenzia di Aversa, in quanto non agente di Inassitalia ma sub-agente dei suoi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], né essendo stato il rapporto risolto dalla prima, ma dai secondi (con i quali soli intrattenuto) ed avendo quella deciso l’accorpamento delle agenzie di Aversa e di Caserta, ma non anche la chiusura di alcune sub-agenzie, invece dipesa dagli [OSCURATO:PERSONA]; sull’effettiva incidenza (e non mera strumentalità, come erroneamente ritenuto dalla Corte) della propria disponibilità al pagamento del canone di locazione dei locali dell’agenzia, da sempre a carico degli [OSCURATO:PERSONA]. E per avere essa, inoltre, introdotto elementi di valutazione privi di riscontro documentale in atti, né sottoposti al contraddittorio, senza tener conto delle ristrettezza dei tempi imposti dai predetti nella vicenda risolutiva (primo motivo); omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, quale la mancata considerazione del materiale probatorio acquisito in giudizio, con la valorizzazione di elementi ad esso estranei, in relazione alla sequenza cronologica tra il termine assegnato per la chiusura dell’agenzia di Aversa (30 giugno 2005) e la comunicazione di recesso (secondo motivo);2. essi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono inammissibili; 3. in via di premessa, giova ribadire che l'istituto del recesso per giusta causa, previsto dall'art. 2119, primo comma c.c. in relazione al contratto di lavoro subordinato, sia applicabile anche al contratto di agenzia, dovendosi tuttavia tener conto, per la valutazione della gravità della condotta, che in quest'ultimo ambito il rapporto di fiducia – in corrispondenza della maggiore autonomia di gestione dell'attività per luoghi, tempi, modalità e mezzi, in funzione del conseguimento delle finalità aziendali – assume maggiore intensità rispetto al rapporto di lavoro subordinato; con la conseguenza che, ai fini di legittimità del recesso, è sufficiente un fatto di minore consistenza, secondo una valutazione rimessa al giudice di merito insindacabile, se adeguatamente e congruamente argomentata come nel caso di specie (dall’ultimo capoverso di pg. 3 al terz’ultimo di pg. 4della sentenza), in sede di legittimità (Cass. 26 maggio 2014, n. 11728; Cass. 12 novembre 2019, n. 29290); 3.1. inoltre, in materia di responsabilità contrattuale, la valutazione della gravità dell'inadempimentoai fini della risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive ai sensi dell'art. 1455 c.c. costituisce questione di fatto, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice delmerito, ed è insindacabile in sede di legittimità ove sorretta da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici (Cass. 28 giugno 2009, n. 14974; Cass. 30 marzo 2015, n. 6401; Cass. 22 giugno 2020, n. 12182); 3.2. nel caso di specie, non si configura la violazione delle norme di legge denunciata, in assenza di errori di diritto, neppure sotto il profilo del vizio di sussunzione (Cass. 30 aprile 2018, n.10320; Cass. 25 settembre 2019, n. 23851). Il ricorrente si duole piuttosto di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerente alla tipica valutazione del giudice di merito, censurabile in sede di legittimità solo sotto l'aspetto del vizio di motivazione (Cass. 11 gennaio 2016, n. 195; Cass. 13 ottobre 2017, n. 24155; Cass. 29 ottobre 2020, n. 23927), oggi peraltro nei rigorosi limiti del novellato art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.; 3.3. d’altro canto, nella denunciata omissione di esame di fatti è assente il carattere della decisività proprio per la deduzione della loro pluralità, che esclude ex se la portata risolutiva di ciascuno (Cass. 5 luglio 2016, n. 13676; Cass. 28 maggio 2018, n. 13625; Cass. 3 maggio 2019, n. 11705): il vizio si colloca pertanto al di fuori del nuovo paradigma normativo dell'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.; né esso ha ad oggetto un fatto storico (Cass. S.U. 7 aprile 2014, n. 8053), ma la diversa valutazione probatoria di una sequenza cronologica di fatti, intesa ad una loro diversa ricostruzione; 3.4. le censure si risolvono allora in una diversainterpretazione e valutazione delle risultanze processuali e ricostruzione della fattispecie operata dalla Corte territoriale, insindacabili in sede di legittimità (Cass. 7 dicembre 2017, n. 29404; Cass. s.u. 27 dicembre 2019, n. 34476; Cass. 4 marzo 2021, n. 5987), in quanto spettanti esclusivamente al giudice delmerito, autore di un accertamento in fatto, argomentato in modo pertinente e adeguato a giustificare il ragionamento logico-giuridico alla base della decisione; 4. il ricorrente ha poi dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 75, 81 e 99 c.p.c., per avere la Corte territoriale equivocato l’eccezione formulata in comparsa di costituzione in appello da [OSCURATO:PERSONA], non già di difetto della propria legittimazione passiva quale agente generale di Inassitalia, bensì di revoca del suo mandato agenziale (terzo motivo); 5. anch’esso è inammissibile; 6.il motivo difetta di specificità, in violazione della prescrizione dell’art. 366, n. 4 e n. 6 c.p.c., a pena di inammissibilità, per la mancata trascrizione della comparsa di risposta in appello, secondo il principio di specificità dei motivi, anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021, da interpretare in modo non eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, non potendo tradursi in un ineluttabile onere di integraletrascrizione degli atti e documenti posti a fondame nto del ricorso, insussistente laddove nelricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (Cass. S.U. 18 marzo 2022, n. 8950). E l’osservanza del principio è prevista anche nel caso di denuncia di un error in procedendo, quale quello in questione per difetto di attività del giudice, inammissibilmente denunciato come error in iudicando(Cass. 27 gennaio 2006, n. 1755; Cass.27 ottobre 2014, n. 22759; Cass. 13 ottobre 2022, n. 29952), in assenza, al di là della sua corretta formulazione nella rubrica del motivo, di alcun riferimento alla nullità della sentenza (Cass.24 luglio 2013, n. 17931; Cass. 7 maggio 2018, n. 10862); 7. il ricorrente ha infine dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. in riferimento all’art. 331 c.p.c., per non avere la Corte territoriale, “se non avesse erroneamente ritenuto di accogliere l’infondata eccezione di difetto di legittimazione passiva del Golia” dato “atto che … il capo di sentenza che riconosceva l’illegittimità del recesso per giusta causa … doveva ritenersi passata in giudicato per il sig. [OSCURATO:PERSONA]”, non avendo egli proposto appello incidentale, a differenza dei fratelli Berrino (quarto motivo); 8. esso è inammissibile; 9. la doglianza, prospettata in via meramente ipotetica, non è sorretta da un interesse, in difetto della possibilità per il ricorrente di conseguire con essa un risultato pratico favorevole (Cass. 8 giugno 2017, n. 14279; Cass. 19 luglio 2023, n. 21230) per effetto della pronuncia, pregiudiziale rispetto a quella di merito in questione, di difetto di legittimazione di [OSCURATO:PERSONA] in proprio, rimasta ferma per la ritenuta inammissibilità del precedente motivo; 10. pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e le spese del giudizio regolate secondo il regime di soccombenza, con distrazione ai difensori antistatari dei controricorrenti [OSCURATO:PERSONA], secondo la loro richiesta e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535) P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna l’agente ricorrente alla rifusione, in favore delle parti controricorrenti, alle spese del giudizio, che liquida: per Vincenzo e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quali soci di [OSCURATO:SOCIETA]., in € 200,00 per esborsi e € 5.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali in misura del 15% e accessori di legge, con distrazione ai difensori antistatari; per [OSCURATO:PERSONA], in € 200,00 per esborsi e € 5.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali in misura del 15% e accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1quaterdel d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unif