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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 04691/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ( ' [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] considerato che l'unico motivo di ricorso - presentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in data 16 giugno 2022 con la quale la Corte di appello di Genova ha confermato la pronuncia del Tribunale di Genova che ne aveva affermato la responsabilità per il reato di tentato furto aggravato - è manifestamente infondato, poiché: - «la circostanza attenuante del danno economico di speciale tenuità è applicabile ad ogni tipo di delitto, indipendentemente dalla natura giuridica del bene oggetto di tutela, purché il fatto risulti commesso per motivi di lucro - e cioè per acquisire, mediante l'azione delittuosa, un vantaggio patrimoniale - e purché la speciale tenuità riguardi sia il lucro (prefigurato o conseguito) sia l'evento dannoso o pericoloso» (Sez. 5, n. 27874 del 27/01/2016, Rapicano, Rv. 267357 - 01; cfr. pure Sez. 5, n. 36790 del 22/06/2015, Palermo, Rv. 264745 - 01), senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241); - «l'attenuante del danno di speciale tenuità presuppone un giudizio complesso che prenda in considerazione tutti gli elementi della fattispecie concreta necessari per accertare non il solo danno patrimoniale, ma il danno criminale nella sua globalità» (Sez. 5 , n. 344 del 26/11/2021 - dep. 2022, Ghirasam, Rv. 282402 - 01), dovendosi avere riguardo «anche al pregiudizio complessivo e al disvalore sociale recati con la condotta dell'imputato, in termini effettivi o potenziali» (Sez. 3, n. 18013 del 05/02/2019, Loussaief, Rv. 275950 - 01); - e la Corte territoriale ha escluso i presupposti della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. evidenziando che nel caso in esame il valore della merce oggetto materiale del reato era superiore a euro 200 - come esposto pure nel ricorso -, che dunque non ha considerato irrisorio, così argomentando compiutamente e conformemente ai princìpi appena richiamati; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ( ' [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] considerato che l'unico motivo di ricorso - presentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in data 16 giugno 2022 con la quale la Corte di appello di Genova ha confermato la pronuncia del Tribunale di Genova che ne aveva affermato la responsabilità per il reato di tentato furto aggravato - è manifestamente infondato, poiché: - «la circostanza attenuante del danno economico di speciale tenuità è applicabile ad ogni tipo di delitto, indipendentemente dalla natura giuridica del bene oggetto di tutela, purché il fatto risulti commesso per motivi di lucro - e cioè per acquisire, mediante l'azione delittuosa, un vantaggio patrimoniale - e purché la speciale tenuità riguardi sia il lucro (prefigurato o conseguito) sia l'evento dannoso o pericoloso» (Sez. 5, n. 27874 del 27/01/2016, Rapicano, Rv. 267357 - 01; cfr. pure Sez. 5, n. 36790 del 22/06/2015, Palermo, Rv. 264745 - 01), senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241); - «l'attenuante del danno di speciale tenuità presuppone un giudizio complesso che prenda in considerazione tutti gli elementi della fattispecie concreta necessari per accertare non il solo danno patrimoniale, ma il danno criminale nella sua globalità» (Sez. 5 , n. 344 del 26/11/2021 - dep. 2022, Ghirasam, Rv. 282402 - 01), dovendosi avere riguardo «anche al pregiudizio complessivo e al disvalore sociale recati con la condotta dell'imputato, in termini effettivi o potenziali» (Sez. 3, n. 18013 del 05/02/2019, Loussaief, Rv. 275950 - 01); - e la Corte territoriale ha escluso i presupposti della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. evidenziando che nel caso in esame il valore della merce oggetto materiale del reato era superiore a euro 200 - come esposto pure nel ricorso -, che dunque non ha considerato irrisorio, così argomentando compiutamente e conformemente ai princìpi appena richiamati; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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