CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 13178/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 18645del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente - Contro [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore ; -intimata– Oggetto: [OSCURATO:PERSONA]- art. 303 TULDper la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 740/10/2021, depositata il 25 gennaio 2021, non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 aprile2023 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. M aria [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. Rilevato che -l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del Direttore pro tempore,propone ricorso per cassazione affidato a due motiv i avverso la sentenza n. 740/10/2021, depositata il 25 gennaio 2021con la quale la Commissione tributaria regionale della Campania aveva rigettato l’appello nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza n. 11553/31/2019 della Commissione tributaria provinciale di Napoli che aveva accolto parzialmente il ricorso proposto dalla società contribuente avverso: 1) l’avviso di rettifica dell’accertamento n. 39030/RUcon il quale l’Ufficio delle dogane aveva ripreso, a seguito di indagine Olaf e informazioni pervenute tramite la DCAC ([OSCURATO:PERSONA] e Cooperazione amministrativa) maggiori dazi e Iva all’importazione in relazione ad operazioni- risalenti al 2018 - di importazione di biciclette dichiarate di origine Taiwan e risultate successivamente cinesi; 2) l’atto di irrogazione delle sanzioni amministrative n. 39031/RU ai sensi dell’art. 303, comma 3, lett. e) del DPR n. 43/1973 (TULD) -in punto di diritto, il giudice di appello – nel confermare la decisione di primo grado di annullamento delle sanzioni - ha osservato che la società contribuente non poteva avere la consapevolezza della produzione cinese della merce importata atteso che il contratto era stato stipulato con una società di Taiwan che se ne dichiarava produttore, il pagamento era stato effettuato in tale nazione, la merce era stata controllata, in uno ai documenti di accompagnamento, dai funzionari dell’Agenzia delle Dogane al porto di Napoli che nulla di anomalo avevano rilevato; la società importatrice non poteva risalire all’effettiva origine della merce anche considerando che l’Agenzia aveva accertato l’erroneità della dichiarazione doganale, quanto all’origine delle biciclette importate, a seguito di laboriose indagine tramite Olaf e collaborazione delle stesse autorità doganali di Taiwan; pertanto, se era comunque dovuta la maggiore tariffa doganale, rientrando nella normale alea imprenditoriale il rischio di eventuali irregolarità o falsità documentali, rivelatesi tali a seguito di controllo a posteriori, era irragionevole invece l’irrogazione di una sanzione per un fatto non addebitabile alla contribuente; avverso la sentenza di appello, l’Agenzia delle Dogane propone ricorso per cassazione affidato a due motivi; rimane intimata la società contribuente. Considerato che -con il primo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4c.p.c., la nullità della sentenza per omessa o apparente motivazione per avere la CTR affermato illogicamente che la regolarità documentale dei contratti e dei pagamenti relativi all’operazione di importazione in questione fosse sufficiente per escludere il dolo o, comunque, la colpa della contribuente ai fini della irrogazione delle sanzioni; -il motivo è infondato; -invero, si è in presenza di una tipica fattispecie di "motivazione apparente", allorquando la motivazione della sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art.111, comma 6, Cost. (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., Sez. 6^-5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2021, n. 9627; Cass., sez. 6-5, 28829 del 2021). Nella specie, tuttavia, non si può ritenere che la sentenza impugnata sia carente o incoerente sul piano della logica giuridica, contenendo una sufficiente esposizione delle ragioni sottese all'accoglimento dell'appello, ancorché l'illustrazione delle argomentazioni giustificative della decisione (al di là della loro fondatezza) risulti stringata e concisa. Difatti, la [OSCURATO:PERSONA] ha motivato il rigetto dell’appello dell’Ufficio sul rilievo che la regolarità documentale dei contratti e dei pagamenti fosse sostanzialmente sufficiente a comprovare l’assenza di colpa della contribuente e, dunque, del presupposto per l’applicabilità delle sanzioni medesime; -con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 5 del d.lgs. n. 472/1997 per averela CTRconfermato l’annullamento delle sanzioni ancorché la contribuente non avesse provato, non solo cartolarmente, l’assenza di colpa e, quindi, la sua buona fede la quale non poteva essere presunta; - il motivo è fondato; -questa Corte (Cass. civ., 7 febbraio 2019, n. 3594) ha più volte affermato che in materia di dazi doganali, la qualità di una merce rappresenta il coacervo degli elementi distintivi di essa e ricomprende tra i medesimi anche il dato di origine, che assume una connotazione del tutto pregnante sia in relazione alle caratteristiche del bene a fini civilistici, sia in relazione allacorrettezza delle dichiarazioni doganali in funzione della circolazione delle merci e dell'efficienza dei controlli, tanto più in considerazione delle eventuali preferenze tariffarie a taluni prodotti originari di Paesi in via di sviluppo accordate dall'Unione europea, sicchè la sanzioneprevista dall'art. 303 T.U.L.D. riguarda ogni ipotesi di difformità o falsità della dichiarazione doganale in ordine ai suoi elementi essenziali, afferenti, cioè, oltre che a valore, quantità, qualità delle merci, anche, all'origine delle merci stesse, atteso che il comma 3 della norma in esame non pone distinzioni di fattispecie e che il comma 1 menziona le difformità di qualità da interpretarsi estensivamente (e non analogicamente) come comprensive, anche, delle diversità di origine (Cass., Sez. 5, 3.8.2012, n. 14042, Rv. 623866-01). Nè osta ad una simile possibilità di indagine ermeneutica la natura sanzionatoria della norma in questione, essendo finanche le norme penali incriminatrici suscettibili di interpretazione estensiva tale criterio ermeneutico incontrando un limite, unitamente all'analogia, esclusivamente nella natura "eccezionale" della norma (ipotesi che non ricorre nella fattispecie disciplinata dal D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 303) ovvero nel caso in cui il risultato dell'esegesi normativa dovesse incidere, ulteriormente limitandolo, su un diritto costituzionalmente tutelato. Peraltro, neppure rileva, in senso contrario all'applicazione delle sanzioni in commento, l'eventuale inconsapevolezza che l'importatore abbia delle irregolarità della dichiarazione, oggetto di successiva contestazione: in proposito questa Corte ha già chiarito (Cass. civ., 3 febbraio 2012, n. 1583) che, accertata la falsità (ideologica o materiale) del certificato di origine della merce, è irrilevante che il dichiarante abbia agito in buona fede ed in modo diligente, ignorando un'irregolarità che ha comportato la mancata riscossione dei dazi che egli, altrimenti, avrebbe dovuto pagare, non essendo l'Unione europea tenuta a sopportare le conseguenze di comportamenti scorretti dei fornitori dei suoi cittadini rientranti nel rischio dell'attività commerciale, contro il quale gli operatori economici ben possono premunirsi nell'ambito dei loro rapporti negoziali (cfr. Corte di giustizia CE, sent. 17 luglio 1 997, in causa C-97/95; v. anche Cass. sez. 5, n. 25347 del 2020);-va rilevato, infatti, che l'art. 5 d.lgs. n. 472 del 1997 stabilisce che non è sufficiente la mera volontarietà del comportamento sanzionato, ma è richiesta, anche, la consapevolezza del contribuente, al quale deve potersi imputare un comportamento quanto meno negligente, ancorché non necessariamente doloso, sicché pone una presunzione di colpa per l'atto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, gravandolo dell'onere di provare il contrario (v. da ultimo Cass. n. 22329 del 13/09/2018; v. anche Cass. n. 12901 del 15/05/2019, con riguardo alla necessità di provare uno stato di ignoranza incolpevole non superabile con l'ordinaria diligenza; Cass. sez. 5, n. 19633 del 2020). Il D.Lgs. 472 del 1997, art. 5 come per tutte le sanzioni amministrative tributarie, pone una responsabilità per fatto proprio, cioè l'aver utilizzato false attestazioni di origine, contenute nei certificati EUR 1, in violazione dell'art. 98, comma 1, lett. b) Reg. Cee 2454/93e non limita la responsabilità per le sanzioni al solo "dolo o colpa" richiedendosi una indagine completa sul profilo della negligenza dell'autore della violazione anche per l'operato delle persone che da lui dipendono o con lui collaborano. Viene sanzionata dalla normativa in materia non la mera indicazione non veritiera dell'origine della merce ma la utilizzazione di tali false attestazioni da parte dell'importatore per ottenere benefici daziari indebiti, trattandosi di responsabilità per fatto proprio (utilizzazione di false attestazioni di origine) e non per violazione di obblighi altrui. Il D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 5 applicando alla materia fiscale il principio sancito in generale dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 5 stabilisce che non è sufficiente la mera volontarietà del comportamento sanzionato, essendo richiesta anche la consapevolezza del contribuente, cui deve potersi rimproverare di aver tenuto un comportamento, se non necessariamente doloso, quantomeno negligente. Ciò va inteso nel senso della sufficienza della coscienza e della volontà, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa, atteso che la norma pone una presunzione di colpa per l'atto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, lasciando a costuil'onere di provare di aver agito senza colpa, sicché va esclusa la rilevabilità d'ufficio di una presunta carenza dell'elemento soggettivo, sotto il profilo della mancanza assoluta di colpa (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 22890 del 25/10/2006; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 13068del 15/06/2011). Quindi, una volta integrata e provata dall'autorità amministrativa la fattispecie tipica dell'illecito, grava sul trasgressore, in virtù della presunzione di colpa posta dalla L. 24 novembre 1981, n.689, art. 3,l'onere di provare di aver agito in assenza di colpevolezza (Cass. sez. 5, n. 14030 del 2012). Pertanto è necessario che l'Amministrazione provi che la condotta sia cosciente e volontaria, ma non anche il dolo o la colpa (o un intento fraudolento) del contribuente, atteso che la norma pone una presunzione di colpa per l'atto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, ponendogli l'onere di provare il contrario, ossia che l'ignoranza dei presupposti dell'illecito sia incolpevole, cioè non superabile con l'uso della normale diligenza (cfr. Cass. sez. 5, n. 12459 del 2019; Cass. 13 settembre 2018, n. 22329; Cass. 3 agosto 2012, n. 14042); -la CTR, mal governando i suddettiprincipi di diritto, ha escluso la colpa della società ovvero la consapevolezza da parte di quest’ultima della produzione della merce importata non in Taiwan ma in Cina, in considerazione della mera regolarità dei documenti e dei pagamenti relativi all’operazione (“ dai documenti esibiti era emerso che il contratto era stato stipulato con una società di Taiwan che se ne dichiarava produttore, il pagamento era stato effettuato in tale nazione, la merce all’arrivo era stata controllata in uno ai documenti di accompagnamento dai funzionari dell’Agenzia delle Dogane al porto di Napoli che nulla di anomalo avevano rilevato. Non si vedeva quindi come il privato imprenditore poteva risalire all’effettiva origine della merce atteso che la stessa Agenzia delle Dogane vi era giunta solo dopo laboriose indagini …”); -in conclusione, va accolto il secondo motivo, rigettato il primo, con cassazione della sentenzaimpugnata in relazione al motivo accolto e rinvio anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione; P.Q. M. [OSCURATO:PERSONA] il secondo motivo di ricors o, rigetta il primo, cassa la sentenza impugnatain relazione al motivo accolto, e rinvi a , anche per