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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 settembre 2025

Cassazione n. 14659/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/05/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza Corte di appello di Firenze che ha confermato la condanna dell'imputato per i reati di violenza privata e minaccia grave; rilevato che con il primo motivo il ricorso deduce la maturata prescrizione del reato e dato che, nella specie, è stata ritenuta la recidiva reiterata ai sensi dell'art 99, comma 4, seconda parte, cod. pen. e che il reato violenza privata è stato commesso in data 30/06/2015, per cui, operato l'aumento di due terzi della pena massima di 4 anni e l'aumento di ulteriori due terzi ai sensi dell'art. 161 cod. pen., la prescrizione è destinata a maturare il 9 agosto 2026, essendo il termine massimo pari a 11 anni, 1 mese e 10 giorni: e considerato che il reato di minaccia, anch'esso commesso in data 30 giugno 2015, è destinato a prescriversi, tenuto conto dell'aumento di due terzi della pena massima di 1 anno e dell'aumento di ulteriori due terzi ai sensi dell'art. 161 cod. pen., il 30 settembre 2025, essendo il termine massimo è pari a 10 anni; ritenuto, pertanto, che il primo motivo sia manifestamente infondato; rilevato, inoltre, che il ricorso censura la sussistenza della recidiva e ritenuto, tuttavia, che anche sotto tale profilo il ricorso sia manifestamente infondato, atteso che il Giudice di merito, lungi dal fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, ha esaminato in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando che la pregressa condotta criminosa era effettivamente indicativa di una perdurante inclinazione al delitto, tale da influire quale fattore criminogeno per la commissione del reato oggetto di giudizio; ritenuto, conclusivamente, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/05/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza Corte di appello di Firenze che ha confermato la condanna dell'imputato per i reati di violenza privata e minaccia grave; rilevato che con il primo motivo il ricorso deduce la maturata prescrizione del reato e dato che, nella specie, è stata ritenuta la recidiva reiterata ai sensi dell'art 99, comma 4, seconda parte, cod. pen. e che il reato violenza privata è stato commesso in data 30/06/2015, per cui, operato l'aumento di due terzi della pena massima di 4 anni e l'aumento di ulteriori due terzi ai sensi dell'art. 161 cod. pen., la prescrizione è destinata a maturare il 9 agosto 2026, essendo il termine massimo pari a 11 anni, 1 mese e 10 giorni: e considerato che il reato di minaccia, anch'esso commesso in data 30 giugno 2015, è destinato a prescriversi, tenuto conto dell'aumento di due terzi della pena massima di 1 anno e dell'aumento di ulteriori due terzi ai sensi dell'art. 161 cod. pen., il 30 settembre 2025, essendo il termine massimo è pari a 10 anni; ritenuto, pertanto, che il primo motivo sia manifestamente infondato; rilevato, inoltre, che il ricorso censura la sussistenza della recidiva e ritenuto, tuttavia, che anche sotto tale profilo il ricorso sia manifestamente infondato, atteso che il Giudice di merito, lungi dal fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, ha esaminato in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando che la pregressa condotta criminosa era effettivamente indicativa di una perdurante inclinazione al delitto, tale da influire quale fattore criminogeno per la commissione del reato oggetto di giudizio; ritenuto, conclusivamente, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
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