CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 3 febbraio 2026
Cassazione n. 08640/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 207/2026 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 35239/2025 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] (CUI O45EZSN), avverso la sentenza del 15/11/2024 della Corte di appello di Bologna, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, D.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza perché il reato è estinto per prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Modena del 22/04/2022, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi 9 di reclusione e 2.000,00 euro di multa in relazione al reato di cui all’articolo 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, riduceva la pena inflitta a mesi 4 di reclusione ed euro 688,00 di multa. 2. Avverso tale provvedimento ricorre l’imputato lamentando difetto di motivazione in relazione all’articolo 131-bis cod. pen.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Dal riepilogo dei motivi di appello emerge chiaramente che il proscioglimento per particolare tenuità del fatto aveva costituito oggetto del secondo motivo di appello, in merito al quale nulla viene detto in sentenza. Né, del resto, può rinvenirsi alcuna ipotesi di motivazione implicita, posto che la stessa sentenza, nel riconoscere la sussistenza delle circostanze attenuanti atipiche, motiva in ordine alla sussistenza di un solo precedente, peraltro estinto. 2. la sentenza deve quindi essere annullata limitatamente alla causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto. 3. La costituzione di un valido rapporto di impugnazione impone al Collegio di verificare l’eventuale sussistenza di cause estintive del reato, che nel caso di specie – come correttamente evidenziato dal Procuratore generale - conduce ad esito positivo, essendo la prescrizione massima maturata in data 01/01/2025. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 8640/2026 Roma, lì, 05/03/2026 La sentenza deve quindi essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione. 4. La presente motivazione viene redatta in forma semplificata ai sensi del decreto n. 68 del 28/4/2016 del [OSCURATO:PERSONA] Presidente della Corte di cassazione. P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perche' il reato e' estinto per prescrizione. Così è deciso, 03/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]