CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 02645/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C *)( _)‹ ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19613/2020 R.G., proposto DA D'[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, ove elettivamente domiciliato, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente giudizio; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliate; [OSCURATO:PERSONA] --' la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Campania il 18 novembre 2019 n. 8610/20/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17 dicembre 2021 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: D'[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Campania il 18 novembre 2019 n. 8610/20/2019, che, in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per IRPEF relativa all'anno 2012, in dipendenza della quota di compartecipazione nella "Farine e bontà S.r.l.", società a ristretta base partecipativa con sede in Pastorano (CE), ha accolto l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate nei confronti del medesimo avverso la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Napoli il 30 novembre 2018 n. 15674/38/2018, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali. [OSCURATO:PERSONA] ha riformato la decisione di prime cure sul presupposto che l'avviso di accertamento emanato nei confronti della società partecipata era divenuto definitivo per omessa impugnazione dinanzi al giudice tributario. L'Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., la proposta formulata dal relatore è stata notificata ai difensori delle parti con il decreto di fissazione dell'adunanza della Corte. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]: Con unico motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, 8 della Legge 20 novembre 1982 n. 890, 140 e 145 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che la notifica dell'atto impositivo alla società partecipata dal contribuente si fosse perfezionata per irreperibilità assoluta della destinataria, senza tener conto che il messo notificatore non aveva eseguito le opportune ricerche presso il luogo di ubicazione della sede sociale. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Il motivo è inammissibile per carenza di autosufficienza. 1.1 Difatti, il ricorso per cassazione - per il principio di autosufficienza - deve contenere in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito, sicché il ricorrente ha l'onere di indicarne specificamente, a pena di inammissibilità, oltre al luogo in cui ne è avvenuta la produzione, gli atti processuali ed i documenti su cui il ricorso è fondato mediante la riproduzione diretta del contenuto che sorregge la censura oppure attraverso la riproduzione indiretta di esso con specificazione della parte del documento cui corrisponde l'indiretta riproduzione (tra le altre: Cass., Sez. 5^, 15 luglio 2015, n. 14784; Cass., Sez. 6^-1, 27 luglio 2017, n. 18679; Cass., Sez. 5^, 30 dicembre 2019, n. 34593; Cass., Sez. 6^-5, 15 dicembre 2020, n. 28537; Cass., Sez. 5^, 21 luglio 2021, n. 20974; Cass., Sez. 5^, 28 settembre 2021, n. 26220). 1.2 Peraltro, in tema di ricorso per cassazione, ove sia denunciato il vizio di una relata di notifica, con riguardo sia ad atti processuali che ad atti procedimentali, il principio di autosufficienza del ricorso esige la trascrizione integrale di quest'ultima, che, se omessa, determina l'inammissibilità del motivo (Cass., Sez. 5^, 28 febbraio 2017, n. 5185; Cass., Sez. 5^, 30 novembre 2018, n. 31038; Cass., Sez. 5^, 16 marzo 2021, n. 7173; Cass., Sez. 6^-5, 12 maggio 2021, n. 12518;Cass., Sez. 5^, 15 luglio 2021, n. 20152; Cass., Sez. 6^-5, 22 ottobre 2021, n. 29568; Cass., Sez. 5^, 29 ottobre 2021, n. 30971). Per accertare la sussistenza o meno della dedotta violazione, quindi, non basta un generico richiamo ai documenti relativi alla notifica, ma per il principio dell'autosufficienza è necessaria la sua integrale trascrizione, onde consentire al giudice il preventivo esame della rilevanza del vizio denunziato (Cass., Sez. 6^-5, 22 ottobre 2021, n. 29568). 1.3 Nella specie, a ben vedere, il ricorrente non ha riprodotto, né allegato, né richiamato la relata di notifica dell'avviso di accertamento nei confronti della "Farine e bontà S.r.l." con l'attestazione degli adempimenti ex art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, per cui ne è preclusa al collegio la verifica della relativa regolarità. 2. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo. 3. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso; condanna il ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore della controricorrente, liquidandole nella misura di C 2.300,00 per compensi, oltre a spese prenotate a debito; dà atto dell'obbligo, a carico del ricorrente, di pagare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.Così deciso a Roma nell'adunanza cam