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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 25481/2026

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delricorso.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Con sentenza di cui in epigrafe, la Corte di appello di Trieste riformavaparzialmente la sentenza del tribunale di Gorizia del 13.11.2024, di condanna diDoroftei [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di contrabbando di tabacchi lavorati esteri,assolvendo il coimputato dello stesso [OSCURATO:PERSONA] e confermando nel resto lasentenza impugnata.2.

Avverso la sentenza suindicata, propone ricorso per Cassazione DorofteiVasile mediante il proprio difensore, che solleva quattro motivi di impugnazione.3.

Deduce con il primo il vizio di violazione di legge e di motivazione inordine all’elemento soggettivo del reato, non avendo la Corte tenuto conto, nelvalorizzare ai predetti fini precedenti trasporti del ricorrente presso la medesimadestinazione ritenuta fittizia, quale la sede della società destinataria, delleseguenti circostanze: 1) l’inesistenza dell’obbligo a carico di costui di verificaretale fittizietà, a fronte peraltro di un luogo di consegna distinto dalla sede socialee mai fittizio; 2) la non deducibilità dalla natura fittizia della sede sociale dellaconoscenza della natura illecita della merce trasportata, in assenza anche dellaprova del carattere illecito della merce in precedenza trasportata; 3) il possesso,sull’autoveicolo, di due lettere di vettura, confermativo della buona fede delricorrente; 4) la stretta chiusura delle casse ove era la merce trasportata cheimpediva ogni controllo di essa al ricorrente; 5) la messa a disposizione nellavicenda di un veicolo, del ricorrente, di ingente valore, che non spiegherebbe lascelta di compiere il reato.4.

Con il secondo motivo deduce il vizio di motivazione circa il diniego dellefamiliari e sociali dell’imputato, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] lavoro, del gravepregiudizio subito con il sequestro del suo veicolo, della condotta processuale, dimancata partecipazione alle udienze, giustificata tuttavia solo dalla distanza trala Romania e il tribunale di Gorizia.5.

Con il terzo motivo deduce il vizio di motivazione in ordine al diniego dellasospensione condizionale della pena.

Si contesta la mancata valutazioneprognostica, ai sensi dell’art. 164 cod. pen., essendosi la corte limitata solo aconsiderare la entità della pena.

Non si sarebbero considerati in proposito laassenza di precedenti penali, la capacità a delinquere, la assenza di reati neglianni successivi.6.

Con il quarto motivo deduce il vizio di violazione dell’art. 2 cod. pen. nonessendosi applicato il più favorevole trattamento sanzionatorio ex art. 84 Dlgs.141/2024 in vigore dall’ottobre 2024 (rispetto all’art. 291 bis del DPR n.43/1973) conseguente alla esclusione della pena pecuniaria.7.

Il primo motivo è inammissibile, sia perché, diversamente da quantodedotto dalla difesa, i precedenti viaggi accertati, come quello di cui al presenteprocesso, sono risultati tutti effettuati in un luogo ove era inesistente la societàdestinataria della merce ( come inesistente ne era la differente sede legale), cosìemergendo una circostanza significativa (quanto alla effettuazione di viaggi“camuffati” in ordine ai destinatari reali) che, assieme all’ulteriore datodell’occultamento della merce in casse chiuse, accompagnate da documentazionedi trasporto fittizia e “plausibile” ( cfr. pag. 7 della sentenza) dà conto in manierapiù che ragionevole (e nient’affatto “manifestamente” illogica ex art. 606 lett. e)cod. proc. pen.) del dedotto dolo del reato; sia perché le censure difensive sonomeramente riproduttive del corrispondente motivo di gravame già oggetto diadeguata risposta, oltre a travisare parzialmente gli elementi disponibili ( quantoal tema della destinazione di consegna corrispondente ad un luogo oveeffettivamente era inesistente la ditta interessata alla consegna, altresì privaanche di una reale sede legale).8.

Anche il secondo motivo è inammissibile, essendosi fatta correttaapplicazione del principio per cui il mancato riconoscimento delle circostanzel'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo lariforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito conmodifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini dellaconcessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezzadell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017) Rv. 270986 – 01); esso èinoltre generico, facendo aspecifico richiamo oltre che ancora una volta allaincensuratezza (per legge irrilevante), anche alle “condizioni personali, familiari esociali dell'imputato [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] lavoro”, laddove poi ilriferimento al “grave pregiudizio subito con il sequestro del suo veicolo” è deltutto irrilevante ai fini delle attenuanti in parola oltre che comunque nonillustrato quanto alla ragione della sua citazione, e, analogamente, deve dirsi inordine alla tesi per cui la mancata partecipazione alle udienze sarebbegiustificata alla distanza tra la Romania e il tribunale di Gorizia.9.

Il terzo motivo è generico e in violazione di legge.

L’art. 163 cod. pen.fissa il limite massimo di concedibilità del beneficio in parola, che la Corte harispettato a fronte di pena superiore a 2 anni di reclusione.

Rispetto a talegiudizio non incide l’art. 164 nel senso che la difesa sembra prospettare, ossia lapossibilità di superare il predetto limite attraverso la valutazione dellecircostanze dedotte dal ricorrente, peraltro in maniera generica.

Invero non parein alcun modo riferibile al caso in esame, che fa riferimento ad una primacondanna del ricorrente ad anni 2 e mesi 6, pena già ostativa al beneficio,l’ultimo comma dell’art. 164 citato, secondo il quale “la sospensione condizionaledella pena non può essere concessa più di una volta.

Tuttavia il giudice,nell'infliggere una nuova condanna [c.p.p. 533], può disporre la sospensionecondizionale qualora la pena da infliggere, cumulata con quella irrogata con laprecedente condanna anche per delitto, non superi i limiti stabiliti dall'articolo163”.10.

E’ inammissibile anche l’ultimo motivo, a fronte di una penaapplicata che non contempla quella pecuniaria ma solo della reclusione, pari adanni 2 e mesi 6 di reclusione.

Giova sottolineare che gli artt. 291 bis(“Contrabbando di tabacchi lavorati esteri”) e 291 ter (“Circostanze aggravantidel delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri”), inseriti all’interno deld.P.R. n. 43/1973 nel 2001, sono stati abrogati dal citato decreto delegato n.141 del 2024.

Esso ha parzialmente depenalizzato la condotta consistente nelcontrabbando di tabacchi lavorati, prevedendo la depenalizzazione per iquantitativi traportati inferiori a 15 kg, ora illecito amministrativo, mentre all’art.84 viene preveduta anche dal nuovo testo normativo in materia di disposizioninazionali complementari al codice doganale dell’Unione Europea la sanzionepenale.

Lo stesso ricorrente ha ammesso la sussistenza della piena continuitànormativa tra la vecchia e nuova disposizione penale.

Nella previgente disciplinaera prevista, invero, oltre alla pena detentiva della reclusione da 2 a 5 anni,anche la sanzione pecuniaria della multa di lire 10.000 per ogni grammo ditabacco contrabbandato.

Nel caso di specie, tuttavia, lo si ribadisce, la multa nonè stata irrogata, per cui la doglianza non ha alcun fondamento.11.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritienepertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguenteonere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere lespese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Cortecostituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragionedi ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versila somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della [OSCURATO:PERSONA].

P.Q.Mdichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delleAmmende.Così deciso il 30/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
delricorso.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con sentenza di cui in epigrafe, la Corte di appello di Trieste riformavaparzialmente la sentenza del tribunale di Gorizia del 13.11.2024, di condanna diDoroftei [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di contrabbando di tabacchi lavorati esteri,assolvendo il coimputato dello stesso [OSCURATO:PERSONA] e confermando nel resto lasentenza impugnata.2. Avverso la sentenza suindicata, propone ricorso per Cassazione DorofteiVasile mediante il proprio difensore, che solleva quattro motivi di impugnazione.3. Deduce con il primo il vizio di violazione di legge e di motivazione inordine all’elemento soggettivo del reato, non avendo la Corte tenuto conto, nelvalorizzare ai predetti fini precedenti trasporti del ricorrente presso la medesimadestinazione ritenuta fittizia, quale la sede della società destinataria, delleseguenti circostanze: 1) l’inesistenza dell’obbligo a carico di costui di verificaretale fittizietà, a fronte peraltro di un luogo di consegna distinto dalla sede socialee mai fittizio; 2) la non deducibilità dalla natura fittizia della sede sociale dellaconoscenza della natura illecita della merce trasportata, in assenza anche dellaprova del carattere illecito della merce in precedenza trasportata; 3) il possesso,sull’autoveicolo, di due lettere di vettura, confermativo della buona fede delricorrente; 4) la stretta chiusura delle casse ove era la merce trasportata cheimpediva ogni controllo di essa al ricorrente; 5) la messa a disposizione nellavicenda di un veicolo, del ricorrente, di ingente valore, che non spiegherebbe lascelta di compiere il reato.4. Con il secondo motivo deduce il vizio di motivazione circa il diniego dellefamiliari e sociali dell’imputato, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] lavoro, del gravepregiudizio subito con il sequestro del suo veicolo, della condotta processuale, dimancata partecipazione alle udienze, giustificata tuttavia solo dalla distanza trala Romania e il tribunale di Gorizia.5. Con il terzo motivo deduce il vizio di motivazione in ordine al diniego dellasospensione condizionale della pena. Si contesta la mancata valutazioneprognostica, ai sensi dell’art. 164 cod. pen., essendosi la corte limitata solo aconsiderare la entità della pena. Non si sarebbero considerati in proposito laassenza di precedenti penali, la capacità a delinquere, la assenza di reati neglianni successivi.6. Con il quarto motivo deduce il vizio di violazione dell’art. 2 cod. pen. nonessendosi applicato il più favorevole trattamento sanzionatorio ex art. 84 Dlgs.141/2024 in vigore dall’ottobre 2024 (rispetto all’art. 291 bis del DPR n.43/1973) conseguente alla esclusione della pena pecuniaria.7. Il primo motivo è inammissibile, sia perché, diversamente da quantodedotto dalla difesa, i precedenti viaggi accertati, come quello di cui al presenteprocesso, sono risultati tutti effettuati in un luogo ove era inesistente la societàdestinataria della merce ( come inesistente ne era la differente sede legale), cosìemergendo una circostanza significativa (quanto alla effettuazione di viaggi“camuffati” in ordine ai destinatari reali) che, assieme all’ulteriore datodell’occultamento della merce in casse chiuse, accompagnate da documentazionedi trasporto fittizia e “plausibile” ( cfr. pag. 7 della sentenza) dà conto in manierapiù che ragionevole (e nient’affatto “manifestamente” illogica ex art. 606 lett. e)cod. proc. pen.) del dedotto dolo del reato; sia perché le censure difensive sonomeramente riproduttive del corrispondente motivo di gravame già oggetto diadeguata risposta, oltre a travisare parzialmente gli elementi disponibili ( quantoal tema della destinazione di consegna corrispondente ad un luogo oveeffettivamente era inesistente la ditta interessata alla consegna, altresì privaanche di una reale sede legale).8. Anche il secondo motivo è inammissibile, essendosi fatta correttaapplicazione del principio per cui il mancato riconoscimento delle circostanzel'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo lariforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito conmodifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini dellaconcessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezzadell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017) Rv. 270986 – 01); esso èinoltre generico, facendo aspecifico richiamo oltre che ancora una volta allaincensuratezza (per legge irrilevante), anche alle “condizioni personali, familiari esociali dell'imputato [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] lavoro”, laddove poi ilriferimento al “grave pregiudizio subito con il sequestro del suo veicolo” è deltutto irrilevante ai fini delle attenuanti in parola oltre che comunque nonillustrato quanto alla ragione della sua citazione, e, analogamente, deve dirsi inordine alla tesi per cui la mancata partecipazione alle udienze sarebbegiustificata alla distanza tra la Romania e il tribunale di Gorizia.9. Il terzo motivo è generico e in violazione di legge. L’art. 163 cod. pen.fissa il limite massimo di concedibilità del beneficio in parola, che la Corte harispettato a fronte di pena superiore a 2 anni di reclusione. Rispetto a talegiudizio non incide l’art. 164 nel senso che la difesa sembra prospettare, ossia lapossibilità di superare il predetto limite attraverso la valutazione dellecircostanze dedotte dal ricorrente, peraltro in maniera generica. Invero non parein alcun modo riferibile al caso in esame, che fa riferimento ad una primacondanna del ricorrente ad anni 2 e mesi 6, pena già ostativa al beneficio,l’ultimo comma dell’art. 164 citato, secondo il quale “la sospensione condizionaledella pena non può essere concessa più di una volta. Tuttavia il giudice,nell'infliggere una nuova condanna [c.p.p. 533], può disporre la sospensionecondizionale qualora la pena da infliggere, cumulata con quella irrogata con laprecedente condanna anche per delitto, non superi i limiti stabiliti dall'articolo163”.10. E’ inammissibile anche l’ultimo motivo, a fronte di una penaapplicata che non contempla quella pecuniaria ma solo della reclusione, pari adanni 2 e mesi 6 di reclusione. Giova sottolineare che gli artt. 291 bis(“Contrabbando di tabacchi lavorati esteri”) e 291 ter (“Circostanze aggravantidel delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri”), inseriti all’interno deld.P.R. n. 43/1973 nel 2001, sono stati abrogati dal citato decreto delegato n.141 del 2024. Esso ha parzialmente depenalizzato la condotta consistente nelcontrabbando di tabacchi lavorati, prevedendo la depenalizzazione per iquantitativi traportati inferiori a 15 kg, ora illecito amministrativo, mentre all’art.84 viene preveduta anche dal nuovo testo normativo in materia di disposizioninazionali complementari al codice doganale dell’Unione Europea la sanzionepenale. Lo stesso ricorrente ha ammesso la sussistenza della piena continuitànormativa tra la vecchia e nuova disposizione penale. Nella previgente disciplinaera prevista, invero, oltre alla pena detentiva della reclusione da 2 a 5 anni,anche la sanzione pecuniaria della multa di lire 10.000 per ogni grammo ditabacco contrabbandato. Nel caso di specie, tuttavia, lo si ribadisce, la multa nonè stata irrogata, per cui la doglianza non ha alcun fondamento.11. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritienepertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguenteonere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere lespese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Cortecostituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragionedi ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versila somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della [OSCURATO:PERSONA]. P.Q.Mdichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delleAmmende.Così deciso il 30/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]
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