CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 37759/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente; SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2019 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con sentenza in data 13 dicembre 2019, la corte di appello di Messina, confermava la pronuncia del tribunale di Messina datata 26-2-2019 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 5, mesi 10 di reclusione perché ritenuto colpevole di concorso in tentata estorsione aggravata ex art. 416bis1 cod.pen.. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato tramite il proprio difensore avv.to [OSCURATO:PERSONA] il quale deduceva, con distinti motivi, ivi riassunti ex art. 173 disp. att. cod.proc.pen.: - violazione di legge e motivazione illogica, travisamento della prova in relazione alla affermata responsabilità per il delitto di tentata estorsione aggravata posto che le dichiarazioni della persona offesa erano gli unici elementi a carico dell'imputato che non aveva partecipato a colloqui con lo stesso né ad intercettazioni telefoniche; peraltro la supposta vittima Paone era soggetto interessato per motivi economici personali e del figlio ad accusare l'imputato, aveva reso dichiarazioni discordanti e contraddittorie, era smentito dalla ricostruzione dei fatti del coimputato [OSCURATO:PERSONA] dalla quale risultava che l'imputato, il quale aveva prestato la somma di 5.000 C, non era a conoscenza che il denaro in questione sarebbe stato utilizzato per l'acquisto di sostanza stupefacente da parte del figlio del Paone. Doveva pertanto ritenersi che le supposte minacce del [OSCURATO:PERSONA] nulla avevano a che fare con la restituzione del denaro utilizzato per l'acquisto della droga e dalle stesse dichiarazioni della vittima non risultavano interferenze tra il rapporto con il [OSCURATO:PERSONA] e quello con il [OSCURATO:PERSONA]; - violazione di legge ed illogicità della motivazione in relazione all'aggravante di mafia essendo necessario che il soggetto agisca con il fine specifico di agevolare l'organizzazione criminale ovvero sfruttando il potere di assoggettamento alla cosca mafiosa dovendo ritenersi che l'individuazione della metodologia mafiosa nella condotta dell'agente deve essere il risultato di una specifica ed oggettiva caratterizzazione senza che potesse attribuirsi a tale aggravante una automaticità ambientale; nella sentenza impugnata, invece, mancava l'indicazione delle emergenze dalle quali ritenere che la vittima fosse rimasta condizionata dalla forza di organismi mafiosi e la corte di appello aveva ritenuto configurata l'aggravante sulla semplice circostanza che [OSCURATO:PERSONA] in passato aveva ricoperto un ruolo preminente nel contesto della criminalità locale pur prescindendo dalla attuale affiliazione dello stesso ad un'associazione mafiosa con conclusioni assunte in violazione di legge nella misura in cui era mancata la caratterizzazione della condotta di tipo mafioso da parte dell'imputato; -motivazione mancante in relazione alla ritenuta recidiva benchè fosse stato proposto specifico motivo di appello avverso la sentenza di primo grado. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 n primo motivo di ricorso si risolve in una lettura alternativa di elementi di prova non deducibile nel presente giudizio di legittimità. Deve infatti essere rammentato che in tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758). E nel caso in esame alcun travisamento decisivo e radicale può ritenersi configurabile posto che i giudici di merito, con valutazione conforme, hanno proceduto ad analizzare le dichiarazioni della vittima, la cui attendibilità risulta certamente particolarmente rafforzata dall'avere la stessa accusato anche il figlio di gravi fatti di reato, nonché individuato plurimi riscontri alla ricostruzione dei fatti esposta dal Paone costituiti sia dal ritrovamento dello stupefacente che dall'accertata frequentazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Deve pertanto ritenersi che il percorso argomentativo seguito dai giudici di merito appare conforme ai criteri dettati da questa Corte e secondo cui le dichiarazioni della persona offesa - cui non si applicano le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. - possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone e corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto (Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Rv. 265104). Inoltre si è anche affermato come in tema di valutazione della prova testimoniale, l'attendibilità della persona offesa dal reato è una questione di fatto, che ha la sua chiave di lettura nell'insieme di una motivazione logica, che non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni (Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Rv. 262575) nel caso di specie evidentemente non ravvisabili posto che il ricorso non ha evidenziato elementi di contraddizione od inverosimiglianza della dichiarazione accusatoria resa spontaneamente dal Paone tali da potere disarticolare la portata probatoria di tale mezzo di prova. Ne consegue affermare che in relazione all'affermazione di responsabilità non sussistono né la denunciata violazione di legge, essendo stata osto a sostegno della condanna una precisa dichiarazione d'accusa proveniente da un soggetto individuato quale persona offesa, né il denunciato travisamento della prova in quanto i giudici di merito hanno ritenuto a fronte della ricostruzione dei fatti operata dal Paone evidentemente prive di rilievo decisivo le dichiarazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA]. 2.2 Anche il secondo motivo non è fondato e deve pertanto essere respinto; secondo l'orientamento più recente di questa Corte di cassazione ricorre la circostanza aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso, di cui all'art. 416 - bis. 1 cod. pen., quando l'azione incriminata, posta in essere evocando la contiguità ad una associazione mafiosa, sia funzionale a creare nella vittima una condizione di assoggettamento, come riflesso del prospettato pericolo di trovarsi a fronteggiare le istanze prevaricatrici di un gruppo criminale mafioso, piuttosto che di un criminale comune (Sez. 2, n. 39424 del 09/09/2019, Rv. 277222). Orbene, nel caso in esame, i giudici di merito con valutazione conforme hanno sottolineato come la minaccia provenisse da un soggetto, il [OSCURATO:PERSONA], già ritenuto responsabile del delitto di partecipazione ad associazione mafiosa e fosse portata alla vittima attraverso l'intermediazione di altro coimputato, [OSCURATO:PERSONA], così che il Paone dichiarava espressamente che tale gruppo sarebbe stato capace di compiere qualunque azione di ritorsione ai danni suoi e dei familiari. Ne deriva pertanto affermare che avuto riguardo anche al luogo di consumazione dei fatti avvenuti in un territorio ad alta densità mafiosa, corretta appare la valutazione della corte di appello che ha ritenuto come le minacce siano state portate evocando alla vittima il potere coercitivo ed intimidatorio del gruppo criminale mafioso di appartenenza del ricorrente. 2.3 Fondato è il terzo motivo del ricorso; difatti, con il terzo motivo di appello la difesa dell'imputato chiedeva l'esclusione della recidiva contestata senza che su tale punto già la sentenza di primo grado contenesse una specifica motivazione. Orbene il giudice di appello ha omesso di confrontarsi con tale doglianza confermando la pena senza dedicare alcuna motivazione alla sussistenza di una maggiore pericolosità manifestata dalla ricaduta nel reato. Ne consegue che l'impugnata sentenza deve essere annullata con rinvio limitatamente a tale aspetto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al riconoscimento della recidiva con rinvio alla corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] per nuovo giudizio sul punto. Rigetta nel resto il ricorso e dichiara definitiva l'affermazione di responsabilità dell'imputato. Roma, 21 set