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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 26738/2024

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.7419/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 38, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende, -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]; AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che li rappresenta e difende, -controricorrenti- avverso SENTENZA di COMM.

TRIB.

REG.

NAPOLI n. 6400/2022 depositata il 30/09/2022; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, in particolare, che il termine per proporre opposizione è scaduto il 3.6.2024, e che solo in data 25.9.2024 (e quindi oltre il termine di 40 gg. dalla comunicazione ex art. 380-bis, comma 2, c.p.c.) è stata depositato un atto con il quale il ricorrente richiede l’accoglimento del ricorso, senza peraltro allegare una nuova procura speciale; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, comma 2, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, comma 2 , c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 3.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.7419/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 38, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende, -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]; AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che li rappresenta e difende, -controricorrenti- avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. NAPOLI n. 6400/2022 depositata il 30/09/2022; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, in particolare, che il termine per proporre opposizione è scaduto il 3.6.2024, e che solo in data 25.9.2024 (e quindi oltre il termine di 40 gg. dalla comunicazione ex art. 380-bis, comma 2, c.p.c.) è stata depositato un atto con il quale il ricorrente richiede l’accoglimento del ricorso, senza peraltro allegare una nuova procura speciale; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, comma 2, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, comma 2 , c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 3.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.