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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 02447/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 01NS9E7 nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova, che ha confermato la pronuncia del giudice di prime cure, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di lesioni aggravate; Considerato che il primo e unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge ed erronea applicazione della legge penale in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 585 cod. pen,, è manifestamente infondato, perché costituisce consolidato, e qui condiviso, indirizzo della giurisprudenza di questa Corte che "in tema di lesioni personali volontarie, ricorre la circostanza aggravante dell'uso di uno strumento atto ad offendere di cui all'art. 585, comma secondo, n. 2, cod. pen., laddove la condotta lesiva sia in concreto realizzata adoperando qualsiasi oggetto, anche di uso comune e privo di apparente idoneità all'offesa" (sez.5, n. 8640 del 20/01/2016, P.G. in proc.

R., Rv.267713; sez.5, n. 26059 del 02/05/2019, G., Rv. 276132; sez.5, n. 17942 del 07/02/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279174); né varrebbe ad escludere la sussistenza della citata circostanza aggravante, che possa o meno, in ipotesi, trattarsi di "oggetto atto ad offendere", il cui porto in luogo pubblico è vietato soltanto qualora privo di "giustificato motivo" ai sensi dell'art. 4 comma 2, seconda parte, L. in. 110 del 1975, dal momento che il possesso di un oggetto qualsiasi cessa di essere "giustificato" quando esso sia utilizzato come strumento di aggressione fisica (così in parte motiva Cass. sez.5, n. 46482 del 20/06/2014, A., Ry.261017); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 01NS9E7 nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova, che ha confermato la pronuncia del giudice di prime cure, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di lesioni aggravate; Considerato che il primo e unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge ed erronea applicazione della legge penale in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 585 cod. pen,, è manifestamente infondato, perché costituisce consolidato, e qui condiviso, indirizzo della giurisprudenza di questa Corte che "in tema di lesioni personali volontarie, ricorre la circostanza aggravante dell'uso di uno strumento atto ad offendere di cui all'art. 585, comma secondo, n. 2, cod. pen., laddove la condotta lesiva sia in concreto realizzata adoperando qualsiasi oggetto, anche di uso comune e privo di apparente idoneità all'offesa" (sez.5, n. 8640 del 20/01/2016, P.G. in proc. R., Rv.267713; sez.5, n. 26059 del 02/05/2019, G., Rv. 276132; sez.5, n. 17942 del 07/02/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279174); né varrebbe ad escludere la sussistenza della citata circostanza aggravante, che possa o meno, in ipotesi, trattarsi di "oggetto atto ad offendere", il cui porto in luogo pubblico è vietato soltanto qualora privo di "giustificato motivo" ai sensi dell'art. 4 comma 2, seconda parte, L. in. 110 del 1975, dal momento che il possesso di un oggetto qualsiasi cessa di essere "giustificato" quando esso sia utilizzato come strumento di aggressione fisica (così in parte motiva Cass. sez.5, n. 46482 del 20/06/2014, A., Ry.261017); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così de
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