CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 25072/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e, previa esclusione della recidiva, ha rideterminato la pena in mesi nove di reclusione per il reato di cui all'art. 5 d.P.R. n. 74 del 2000, articolando tre motivi di ricorso: deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., alla mancata declaratoria di prescrizione del reato, nonché al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nella massima estensione ed alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena; Il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'applicazione della speciale causa di non punibilità ex art. 131-bis cod.pen., non è proponibile per la prima volta nel giudizio di cassazione ostandovi il disposto di cui all'art. 609, comma terzo, cod. proc. pen., poiché il predetto articolo era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza d'appello. Nel caso in esame la sentenza impugnata è stata pronunciata successivamente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 16 marzo 2015, n. 28, e il ricorrente non aveva chiesto l'applicazione né nei motivi di appello e neppure sollecitata in sede di conclusioni del giudizio di secondo grado (Sez. 6, n. 20270 del 27/04/2016 Gravina, Rv. 266678). Rilevato che il terzo motivo di ricorso, con cui il ricorrente contesta la mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 163 cod.pen., è inammissibile perché nuovo. Deve rilevarsi che l'imputato non aveva chiesto con i motivi di appello la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, sicchè ora non può dolersi della mancata concessione. In tema di sospensione condizionale della pena, fermo l'obbligo del giudice d'appello di motivare circa il mancato esercizio del potere-dovere di applicazione di detto beneficio in presenza delle condizioni che ne consentono il riconoscimento, l'imputato non può dolersi, con ricorso per cassazione, della sua mancata concessione, qualora non ne abbia fatto richiesta nel corso del giudizio di merito (Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018, Salerno, Rv. 275376 - 01). Rilevato che il secondo motivo di ricorso eccepisce la prescrizione del reato, commesso il 27/12/2013, è inammissibile perché, tenuto conto della sospensione del corso della prescrizione (381 giorni) e dei termini di cui agli artt. 157-161 cod.pen., il reato si è prescritto dopo la pronuncia della sentenza impugnata, il 12/1/2025. Peraltro, va ricordato che, nella consolidata interpretazione di questa Corte, un ricorso per cassazione inammissibile, per manifesta infondatezza dei motivi o per altra ragione, "non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p." (Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Ciaffoni, Rv. 256463, Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv 217266; Sez. 4, n. 18641 del 20/01/2004, Tricorni) cosicché è preclusa la dichiarazione di prescrizione del reato maturato dopo la pronuncia della sentenza in grado di appello (Sez. 5, n. 15599 del 19/11/2014, Zagarella, Rv. 263119); Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Rom