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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 settembre 2022

Cassazione n. 34346/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/5/2021 della Corte di appello di Bologna visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati í motivi del ricorso; sentite le parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttivi di censure esaminate e risolte sulla base di corretti criteri di valutazione della prova dal giudice di merito sul punto dell'attribuibilità anche all'odierno ricorrente di frasi oltraggiose dirette agli agenti di polizia amministrativa incaricati del controllo dei biglietti (art. 341-bis cod. pen.) e sul giudizio di gravità del fatto (che aveva determinato l'interruzione della corsa del mezzo pubblico, con grave disagio per i restanti passeggeri) incompatibile con l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., argomentazione all'evidenza non illogica; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 9 settembre 2022 Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/5/2021 della Corte di appello di Bologna visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati í motivi del ricorso; sentite le parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttivi di censure esaminate e risolte sulla base di corretti criteri di valutazione della prova dal giudice di merito sul punto dell'attribuibilità anche all'odierno ricorrente di frasi oltraggiose dirette agli agenti di polizia amministrativa incaricati del controllo dei biglietti (art. 341-bis cod. pen.) e sul giudizio di gravità del fatto (che aveva determinato l'interruzione della corsa del mezzo pubblico, con grave disagio per i restanti passeggeri) incompatibile con l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., argomentazione all'evidenza non illogica; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 settembre 2022 Il P
Sentenza Cassazione n. 34346/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris