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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 ottobre 2023

Cassazione n. 42650/2023

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/06/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza di cui in epigrafe, pronunciata ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p., il Giudice dell'udienza preliminare di Bologna applicava al ricorrente, riconosciute le circostanze attenuanti e la diminuente per la scelta del rito, la pena di anni tre di reclusione e di Euro 1.200,00 di multa, in relazione ai fatti di reato ascritti al capo di imputazione, avvinti dal vincolo della continuazione.

2. Avverso tale sentenza, il GHEORGHII propone, mediante il difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], un unico motivo di doglianza lamentando la mancanza di motivazione in ordine all'insussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod.proc.pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, atteso che, come questa Corte ha ormai ripetutamente chiarito, in tema di patteggiamento è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., in quanto l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 7 novembre 2019 (dep. 13 gennaio 2020), Rv. 278337 - 01; Sez. 2, n. 4727 dell'Il gennaio 2018 (dep. 10 febbraio 2018) Rv. 272014 - 01).

2. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che il ricorso è stato esperito per ragioni non più consentite dalla legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 6 ottobre 2023 Il Consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/06/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza di cui in epigrafe, pronunciata ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p., il Giudice dell'udienza preliminare di Bologna applicava al ricorrente, riconosciute le circostanze attenuanti e la diminuente per la scelta del rito, la pena di anni tre di reclusione e di Euro 1.200,00 di multa, in relazione ai fatti di reato ascritti al capo di imputazione, avvinti dal vincolo della continuazione. 2. Avverso tale sentenza, il GHEORGHII propone, mediante il difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], un unico motivo di doglianza lamentando la mancanza di motivazione in ordine all'insussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod.proc.pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, atteso che, come questa Corte ha ormai ripetutamente chiarito, in tema di patteggiamento è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., in quanto l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 7 novembre 2019 (dep. 13 gennaio 2020), Rv. 278337 - 01; Sez. 2, n. 4727 dell'Il gennaio 2018 (dep. 10 febbraio 2018) Rv. 272014 - 01). 2. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che il ricorso è stato esperito per ragioni non più consentite dalla legge. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 6 ottobre 2023 Il Consigliere
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