Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/1990
ECLI:EU:C:1990:420
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61988CJ0039_IT
[OSCURATO:PERSONA] della sentenza
Decisione relativa alle spese
[OSCURATO:PERSONA] causa C-39/88,
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dal sig . P . Oliver, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA], rappresentata dal sig . L.J . [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell' ambasciata d' [OSCURATO:PERSONA], 28, route d' Arlon,
convenuta,
avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che, omettendo di comunicare determinati prezzi relativi al mercato della pesca, l' [OSCURATO:PERSONA] è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi dell' art . 11 del regolamento ( CEE ) del Consiglio 29 dicembre 1981, n . 3796, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca, e degli artt . 1 e 2 del regolamento ( CEE ) della [OSCURATO:PERSONA] 20 dicembre 1983, n . 3598, relativo alla comunicazione dei corsi rilevati ed alla fissazione dell' elenco dei mercati e dei porti rappresentativi per i prodotti del settore della pesca,
LA CORTE,
composta dai signori O . Due, presidente, G.F . Mancini, T.F . [OSCURATO:PERSONA], G.C . [OSCURATO:PERSONA] e M . Díez de Velasco, presidenti di sezione, C.N . Kakouris, R . Joliet, F.A . Schockweiler e P.J.G . Kapteyn, giudici,
avvocato generale : J . Mischo
cancelliere : H.A . Ruehl, amministratore principale
vista la relazione d' udienza e a seguito della trattazione orale del 19 settembre 1990,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 9 ottobre 1990,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 3 febbraio 1988, la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell' art . 169 del Trattato CEE, un ricorso diretto a far dichiarare che, omettendo di comunicare determinati prezzi relativi al mercato della pesca, l' [OSCURATO:PERSONA] è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi dell' art . 11, nn . 1 e 3, del regolamento ( CEE ) del Consiglio 29 dicembre 1981, n . 3796, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca ( GU L 379, pag . 1 ) e degli artt . 1 e 2 del regolamento ( CEE ) della [OSCURATO:PERSONA] 20 dicembre 1983, n . 3598, relativo alla comunicazione dei corsi rilevati ed alla fissazione dell' elenco dei mercati e dei porti rappresentativi per i prodotti della pesca ( GU L 357, pag . 17 ).
2 [OSCURATO:PERSONA] ha formulato due censure contro l' [OSCURATO:PERSONA] .
3 La prima di queste riguarda l' art . 11, n . 1, del regolamento n . 3796/81 e l' art . 1 del regolamento n . 3598/83 . Allo scopo di fissare il prezzo d' orientamento dei prodotti indicati nell' allegato I, lett . A e D, l' art . 11, n . 1, del regolamento n . 3796/81 impone agli Stati membri di comunicare alla [OSCURATO:PERSONA] i corsi rilevati sui mercati all' ingrosso o nei porti rappresentativi per questi prodotti . L' art . 1 del regolamento n . 3598/83 specifica che queste comunicazioni aventi ad oggetto i prezzi comprendono, per ciascuno dei prodotti considerati e ciascun mercato e porto rappresentativo, il prezzo medio del giorno di mercato, i quantitativi complessivi sbarcati e messi in commercio ed infine il quantitativo complessivo ritirato dal mercato . Queste comunicazioni debbono essere inviate alla [OSCURATO:PERSONA], per mezzo di telescritto, il decimo e il venticinquesimo giorno di ogni mese e, quando si delinei il rischio di una situazione di crisi o di perturbazione del mercato, ogni giorno di mercato .
4 Dal momento che il regolamento di attuazione non indica nessun porto rappresentativo irlandese per il commercio dei gamberetti grigi, cui si riferisce l' allegato I, lett . D, del regolamento n . 3796/81, il presente ricorso, nella parte in cui riguarda l' art . 11, n . 1, del detto regolamento, è circoscritto ai prodotti indicati nell' allegato I, lett . A .
5 La seconda censura formulata dalla [OSCURATO:PERSONA] si riferisce all' art . 11, n . 3, del regolamento n . 3796/81 e all' art . 2 del regolamento n . 3598/83 . In forza dell' art . 11, n . 3, del regolamento n . 3796/81, gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla [OSCURATO:PERSONA], ogni trimestre, i prezzi di vendita praticati nella fase del commercio all' ingrosso per i prodotti elencati nell' allegato IV, lett . B, congelati a bordo e per quelli congelati a terra . Rispondendo ad un quesito postole dalla Corte, la [OSCURATO:PERSONA] ha spiegato che queste comunicazioni debbono consentire di fissare il prezzo di riferimento che, in conformità all' art . 21 del regolamento n . 3796/81, deve a sua volta servire a scongiurare le perturbazioni che potrebbero provocare i prodotti importati da paesi terzi . Ai sensi dell' art . 2 del regolamento n . 3598/83, questi dati debbono essere inviati mediante telescritto entro e non oltre la fine della sesta settimana successiva al trimestre considerato .
6 Si deve precisare in via preliminare che, nel corso della fase scritta del procedimento, la [OSCURATO:PERSONA] ha subito limitato la portata di questa seconda censura ai prodotti congelati a bordo . In effetti, essa si è resa conto che la raccolta delle informazioni riguardanti i prodotti congelati a terra dava luogo a difficoltà nella maggior parte degli Stati membri e non era necessaria in modo assoluto per il buon funzionamento dell' organizzazione comune di questo mercato . In seguito, avendo il governo irlandese sottolineato che in [OSCURATO:PERSONA] non esiste un mercato all' ingrosso per i prodotti congelati a bordo, la [OSCURATO:PERSONA] ha altresì rinunciato, all' udienza, a questa seconda parte della censura relativa all' art . 11, n . 3, del regolamento n . 3796/81, di modo che resta da statuire solo sulla prima censura riguardante l' art . 11, n . 1, dello stesso regolamento .
7 Per una più ampia illustrazione degli antefatti, dello svolgimento del procedimento e dei mezzi ed argomenti delle parti si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte .
8 [OSCURATO:PERSONA] ammette di non aver adempiuto l' obbligo derivante dall' art . 11, n . 1, del regolamento n . 3796/81 . Essa sostiene tuttavia di aver sempre inviato le comunicazioni richieste a cadenza annuale e che questa frequenza dovrebbe essere sufficiente per consentire alla [OSCURATO:PERSONA] di fissare, una volta all' anno, il prezzo d' orientamento, in conformità all' art . 10 del citato regolamento . A questo proposito, il governo irlandese sottolinea che il regolamento ( CEE ) della [OSCURATO:PERSONA] 18 aprile 1990, n . 1106, relativo alle comunicazioni attinenti all' organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca ( GU L 111, pag.50 ), destinato a sostituire, a partire dal 1º gennaio 1991, il regolamento n . 3598/83, ha reso sensibilmente meno gravosi gli obblighi che incombono agli Stati . A tenore di questo nuovo regolamento, gli Stati sono infatti tenuti a comunicare solo il prezzo medio mensile dei prodotti indicati nell' allegato I, lett . A .
9 A questo proposito, si deve innanzitutto sottolineare che per il periodo in cui un regolamento era in vigore, la sua portata e il suo carattere obbligatorio non possono essere compromessi dall' emanazione di un regolamento successivo, che sia identico per oggetto al primo, e che preveda obblighi meno gravosi per gli Stati .
10 [OSCURATO:PERSONA] fa inoltre presente che, come aveva ripetutamente sottolineato nel corso delle trattative sui regolamenti in parola, le è impossibile destinare ai porti rappresentativi l' esiguo numero di ispettori della pesca di cui dispone al fine di raccogliere ed inviare alla [OSCURATO:PERSONA], con cadenza quindicinale, le comunicazioni concernenti i prezzi controversi . In effetti, i detti ispettori, oltre a questi porti rappresentativi, dovrebbero controllare circa 900 porti e punti di sbarco .
11 Questa argomentazione non può essere presa in considerazione . Infatti, secondo una costante giurisprudenza ( v ., ad esempio, la sentenza 3 ottobre 1984, [OSCURATO:PERSONA]/Repubblica italiana, causa 254/83, Racc . pag . 3395 ), uno Stato membro non può eccepire situazioni interne per giustificare l' inosservanza degli obblighi e dei termini risultanti dalle norme comunitarie . La Corte ha inoltre ripetutamente statuito ( v . le sentenze 7 febbraio 1973, [OSCURATO:PERSONA]/Repubblica italiana, causa 39/72, Racc . pag . 101 e 7 febbraio 1979, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], causa 128/78, Racc . pag . 419 ), che le difficoltà di ordine pratico rivelatesi in sede di attuazione di un atto comunitario non consentono allo Stato membro di dispensarsi unilateralmente dall' osservanza dei propri obblighi .
12 Di conseguenza, si deve dichiarare che l' [OSCURATO:PERSONA], omettendo di comunicare determinati prezzi relativi al mercato della pesca, è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi dell' art . 11, n . 1, del regolamento n . 3796/81 e dell' art . 1 del regolamento n . 3598/83 .
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
13 Ai sensi dell' art . 69, n . 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese . Tuttavia, in forza del n . 3, primo comma, dello stesso articolo, la Corte può, per motivi eccezionali, compensare in tutto o in parte le spese . Avendo la [OSCURATO:PERSONA] rinunciato ad una delle due censure nel corso del procedimento, si deve applicare questa norma e statuire che ciascuna parte sopporterà le proprie spese .
[OSCURATO:PERSONA] questi motivi,
LA CORTE
dichiara e statuisce :
1 ) [OSCURATO:PERSONA], omettendo di comunicare determinati prezzi relativi al mercato della pesca, è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi dell' art . 11, n . 1, del regolamento ( CEE ) del Consiglio 29 dicembre 1981, n . 3796, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca, e dell' art . 1 del regolamento ( CEE ) della [OSCURATO:PERSONA] 20 dicembre 1983, n . 3598, relativo alla comunicazione dei corsi rilevati ed alla fissazione dell' elenco dei mercati e dei porti rappresentativi per i prodotti della pesca .
2 ) Per il resto il ricorso è respinto .
3 ) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese .