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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 46165/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito il difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA che, riportandosi ai motivi del ricorso, ha concluso per l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Catanzaro, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la pronuncia di condanna emessa, a seguito di rito abbreviato, il 30/11/2018 dal Tribunale di Cosenza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato previsto dall'art. 187 d.

Igs. 30 aprile 1992, n. 285 per essersi posto alla guida dell'autoveicolo [OSCURATO:PERSONA] trovandosi in • stato di alterazione psicofisic.,a per aver assunto sostanze stupefacenti del tipo cannabinoidi.

Fatto commesso in Rende il 28 agosto 2018.

2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione articolato in tre motivi.

Con un primo motivo, deduce questione di legittimità costituzionale dell'art. 187 cod. strada in relazione agli artt.3, comma 2, 25, comma 2, 27, comma 3, 117, comma 1, Cost. in relazione all'art. 7 CEDU, ritenendo che vi sia disparità di trattamento e violazione del principio di tassatività laddove la norma applicata non indica quale sia il limite quantitativo che comprovi lo stato di alterazione oggettiva, non essendo così possibile in anticipo verificare in quali casi, facendo uso di sostanze stupefacenti, non ci si possa porre alla guida.

La difesa ritiene che le pronunce della Corte costituzionale che hanno in passato rigettato analoga questione non influiscano su un possibile diverso giudizio, tenuto conto del fatto che ora è previsto l'accertamento strumentale su campioni di mucosa del cavo orale prelevati a cura di personale sanitario afferente la polizia giudiziaria per la rilevazione dello stato di alterazione da sostanze stupefacenti; tale accertamento consente di prevedere con oggettiva attendibilità il quantitativo di stupefacente presente nell'organismo del soggetto analizzato.

2.1. Con un secondo motivo deduce violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen. relazione all'art. 192, comma 1, cod. proc. pen. per avere la sentenza impugnata omesso di motivare o comunque per avere illogicamente motivato in merito alla prova dell'elemento materiale del reato.

La difesa sostiene che gli elementi sintomatici degli occhi lucidi e rossi e del linguaggio sconnesso rilevati dalla polizia giudiziaria non fossero idonei a dimostrare lo stato di alterazione; inoltre, nei due verbali redatti a diverse ore l'uno dall'altro, la polizia giudiziaria ha effettuato una differente valutazione sintomatica, avendo nel primo verbale indicato esclusivamente «stato di agitazione»; nè sarebbe certo il dato risultante dalle analisi in quanto, mentre il primo prelievo contenente le urine e una percentuale di acqua inserita dall'indagato aveva dato esito positivo ai cannabinoidi, il secondo prelievo, contenente solo urine, aveva dato esito negativo; la Corte ha, in definitiva, illogicamente dedotto lo stato di alterazione solo dal dato emergente dai verbali di polizia giudiziaria, senza dare credito scientifico né efficacia probatoria indiziaria ai risultati di laboratorio.

2.2. Con il terzo motivo deduce violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen. per avere la sentenza impugnata omesso di motivare in replica ai motivi dedotti nell'atto di appello inerenti all'errata metodica promossa dalla polizia giudiziaria nel rilevare lo stato di alterazione, alla mancata analisi del materiale ritrovato dalla polizia giudiziaria durante la perquisizione dell'autovettura, al mancato riscontro in sentenza di ciò che era emerso dai contraddittori risultati delle urine, all'assenza di una visita medica successiva al fine di corroborare il contestato stato di alterazione psicofisica, alla divergente rappresentazione sintomatologica da parte della polizia giudiziaria nei due verbali delle 3:25 e delle 8.30.

3. Il primo motivo di ricorso non supera il vaglio di ammissibilità in quanto manifestamente infondato.

Come già osservato in una precedente pronuncia della Corte di legittimità (Sez. 4, n. 9458 del 20/11/2012, dep. 2013, Peggiani, Rv. 254398), il legislatore, nella sua discrezionalità, può stabilire una disciplina differenziata per situazioni che, a prima vista, si presentino analoghe, sempre che tale differenza rispetti il principio di ragionevolezza.

Sulla questione si è già pronunciata in due occasioni la Corte Costituzionale, osservando che le differenti modalità tecniche previste per gli accertamenti degli stati di alterazione psico- fisica derivanti dall'influenza dell'alcool e dall'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope trovano giustificazione nell'attuale stato delle conoscenze tecnico- scientifiche che non permettono di avvalersi, per l'acquisizione della prova dell'uso di sostanze stupefacenti, di una strumentazione tecnica analoga a quella utilizzata per il rilevamento dello stato di ebbrezza al-colica, che assicura, grazie all'esame spirometrico, attendibili riscontri del tasso alcolemico nell'aria alveolare espirata. [OSCURATO:PERSONA] ha, inoltre, precisato trattarsi di fattispecie incriminatrice sufficientemente determinata, risultando essa integrata dalla concorrenza di due elementi: l'uno, obiettivamente rilevabile dagli agenti di polizia giudiziaria (lo stato di alterazione); l'altro, consistente nell'accertamento della presenza, nei liquidi fisiologici del conducente, di tracce di sostanze stupefacenti o psicotrope, a prescindere dalla quantità delle stesse, essendo rilevante non il dato quantitativo, ma gli effetti che l'assunzione di quelle sostanze può provocare in concreto nei singoli soggetti. (Corte Cost. ord. n.306 del 12 luglio 2001; Corte Cost. ord. n.277 del 12 maggio 2004).

Pertanto c'è ragionevolezza nella scelta del legislatore di differenziare i due regimi sanzionatori, ancorando solo quello previsto dall'art. 186 cod. strada a un dato percentuale.

Infatti, il tasso alcolemico può essere rilevato immediatamente con valutazioni percentuali, il che consente una differenziazione di gravità.

Invece la rilevazione della «alterazione» di cui all'art.187 cod. strada non può essere agevolmente graduata (salvo l'accertamento della positività), anche per la eterogeneità delle sostanze stupefacenti assumibili.

La dedotta evoluzione delle tecniche strumentali per l'accertamento del quantitativo di sostanza stupefacente assunta non potrebbe, peraltro, condurre ad una pronuncia di incostituzionalità della norma vigente in quanto è preclusa la proposizione di questioni di legittimità che comportino la creazione di nuove fattispecie incriminatrici (sulla impossibilità per la Corte Costituzionale di creare nuove fattispecie criminose, ex plurimis, ordinanze n. 317 del 11 luglio 2000 e n.337 del 14 luglio 1999).

4. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto inerente alla valutazione del fatto.

Con la decisione impugnata la Corte ha fondato la conferma della pronuncia di condanna facendo riferimento tanto all'esito dei prelievi da liquidi biologici quanto allo stato di alterazione fisica e psichica in cui versava l'imputato al momento della guida.

Il ricorrente, riconducendo la doglianza nell'alveo del vizio di manifesta illogicità della motivazione chiede in realtà, in questa sede, una inammissibile rivalutazione di tali emergenze istruttorie, contestando la riconducibiliià certa dei sintomi accertati dagli agenti di polizia giudiziaria all'alterazione da cannabinoidi e l'esattezza degli esami di laboratorio.

4.1. La Corte territoriale ha espressamente dato atto delle doglianze dell'appellante ribadendo quanto già affermato nella sentenza di primo grado, ossia l'esistenza della prova circa l'esito positivo delle analisi sui liquidi biologici e dell'effettivo stato di alterazione idoneo a compromettere l'idoneità alla guida, peraltro pienamente in linea con l'orientamento interpretativo espresso dalla Corte di legittimità, a mente del quale ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art.187 cod. strada, è necessario l'accertamento, oltre che dell'assunzione di sostanze stupefacenti, di uno stato di alterazione psicofisica derivante da tale assunzione (ex plurimis, Sez. 4 , n. 41376 del 18/07/2018, Basso, Rv. 27471201).

In entrambe le conformi sentenze di merito i giudici hanno ritenuto, con motivazione non manifestamente illogica, che l'esistenza della condizione sintomatica dell'alterazione fosse stata adeguatamente provata da quanto indicato nei verbali di polizia giudiziaria, rimarcando anche che lo Spezzano avesse «invano» tentato di alterare l'esito dell'esame effettuato.

4.2. Va ricordato, con specifico riguardo all'asserita manifesta illogicità della motivazione, che tale vizio deve risultare di spessore tale da risultare percepibile ictu ()culi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 22607401; Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 21479401).

A tal riguardo, deve tuttora escludersi la possibilità di «un'analisi orientata ad esaminare in modo separato ed atomistico i singoli atti, nonché i motivi di ricorso su di essi imperniati ed a fornire risposte circoscritte ai diversi atti ed ai motivi ad essi relativi» (Sez. 2, n. 18163 del 22/04/2008, Ferdico, Rv. 23978901), e la possibilità per il giudice di legittimità di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 25309901).

4.3. La mancata rispondenza delle considerazioni svolte nella motivazione alle acquisizioni processuali può, peraltro, essere dedotta quale motivo di ricorso a condizione che comporti il cosiddetto travisamento della prova e purché siano indicate in maniera specifica ed inequivoca le prove che si pretende essere state travisate, nelle forme di volta in volta adeguate alla natura degli atti in considerazione, in modo che non ne sia effettuato un esame parcellizzato.

Travisamento che, nel caso in esame, non risulta dedotto.

5. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile.

E' ripetutamente affermato nella giurisprudenza della Corte di Cassazione il principio secondo il quale nella motivazione della sentenza il giudice del gravame di merito non è tenuto a compiere un'esplicita analisi di tutte le deduzioni delle parti né a fornire espressa spiegazione in merito al valore probatorio di tutte le emergenze istruttorie, essendo necessario e sufficiente che spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dalle quali si dovranno ritenere implicitamente disattese le opposte deduzioni difensive ancorchè non apertamente confutate.

In altre parole, non rappresenta vizio censurabile l'omesso esame critico di ogni questione sottoposta all'attenzione del giudice di merito qualora dal complessivo contesto argomentativo sia desumibile che alcune questioni siano state implicitamente rigettate o ritenute non decisive, essendo a tal fine sufficiente che la pronuncia enunci con adeguatezza e logicità gli argomenti che si sono ritenuti determinanti per la formazione del convincimento del giudice (Sez.1, n.46566 del 21/02/2017, M, Rv. 27122701; Sez.2, n.9242 del 8/02/2013, Reggio, Rv.25498801; Sez.6, n.49970 del 19/10/2012, Muià, Rv.25410701; Sez.4, n.34747 del 17/05/2012, Parisi, Rv.25351201; Sez.4, n.45126 del 6/11/2008, Ghisellini, Rv.24190701).

6. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito il difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA che, riportandosi ai motivi del ricorso, ha concluso per l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Catanzaro, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la pronuncia di condanna emessa, a seguito di rito abbreviato, il 30/11/2018 dal Tribunale di Cosenza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato previsto dall'art. 187 d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285 per essersi posto alla guida dell'autoveicolo [OSCURATO:PERSONA] trovandosi in • stato di alterazione psicofisic.,a per aver assunto sostanze stupefacenti del tipo cannabinoidi. Fatto commesso in Rende il 28 agosto 2018. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione articolato in tre motivi. Con un primo motivo, deduce questione di legittimità costituzionale dell'art. 187 cod. strada in relazione agli artt.3, comma 2, 25, comma 2, 27, comma 3, 117, comma 1, Cost. in relazione all'art. 7 CEDU, ritenendo che vi sia disparità di trattamento e violazione del principio di tassatività laddove la norma applicata non indica quale sia il limite quantitativo che comprovi lo stato di alterazione oggettiva, non essendo così possibile in anticipo verificare in quali casi, facendo uso di sostanze stupefacenti, non ci si possa porre alla guida. La difesa ritiene che le pronunce della Corte costituzionale che hanno in passato rigettato analoga questione non influiscano su un possibile diverso giudizio, tenuto conto del fatto che ora è previsto l'accertamento strumentale su campioni di mucosa del cavo orale prelevati a cura di personale sanitario afferente la polizia giudiziaria per la rilevazione dello stato di alterazione da sostanze stupefacenti; tale accertamento consente di prevedere con oggettiva attendibilità il quantitativo di stupefacente presente nell'organismo del soggetto analizzato. 2.1. Con un secondo motivo deduce violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen. relazione all'art. 192, comma 1, cod. proc. pen. per avere la sentenza impugnata omesso di motivare o comunque per avere illogicamente motivato in merito alla prova dell'elemento materiale del reato. La difesa sostiene che gli elementi sintomatici degli occhi lucidi e rossi e del linguaggio sconnesso rilevati dalla polizia giudiziaria non fossero idonei a dimostrare lo stato di alterazione; inoltre, nei due verbali redatti a diverse ore l'uno dall'altro, la polizia giudiziaria ha effettuato una differente valutazione sintomatica, avendo nel primo verbale indicato esclusivamente «stato di agitazione»; nè sarebbe certo il dato risultante dalle analisi in quanto, mentre il primo prelievo contenente le urine e una percentuale di acqua inserita dall'indagato aveva dato esito positivo ai cannabinoidi, il secondo prelievo, contenente solo urine, aveva dato esito negativo; la Corte ha, in definitiva, illogicamente dedotto lo stato di alterazione solo dal dato emergente dai verbali di polizia giudiziaria, senza dare credito scientifico né efficacia probatoria indiziaria ai risultati di laboratorio. 2.2. Con il terzo motivo deduce violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen. per avere la sentenza impugnata omesso di motivare in replica ai motivi dedotti nell'atto di appello inerenti all'errata metodica promossa dalla polizia giudiziaria nel rilevare lo stato di alterazione, alla mancata analisi del materiale ritrovato dalla polizia giudiziaria durante la perquisizione dell'autovettura, al mancato riscontro in sentenza di ciò che era emerso dai contraddittori risultati delle urine, all'assenza di una visita medica successiva al fine di corroborare il contestato stato di alterazione psicofisica, alla divergente rappresentazione sintomatologica da parte della polizia giudiziaria nei due verbali delle 3:25 e delle 8.30. 3. Il primo motivo di ricorso non supera il vaglio di ammissibilità in quanto manifestamente infondato. Come già osservato in una precedente pronuncia della Corte di legittimità (Sez. 4, n. 9458 del 20/11/2012, dep. 2013, Peggiani, Rv. 254398), il legislatore, nella sua discrezionalità, può stabilire una disciplina differenziata per situazioni che, a prima vista, si presentino analoghe, sempre che tale differenza rispetti il principio di ragionevolezza. Sulla questione si è già pronunciata in due occasioni la Corte Costituzionale, osservando che le differenti modalità tecniche previste per gli accertamenti degli stati di alterazione psico- fisica derivanti dall'influenza dell'alcool e dall'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope trovano giustificazione nell'attuale stato delle conoscenze tecnico- scientifiche che non permettono di avvalersi, per l'acquisizione della prova dell'uso di sostanze stupefacenti, di una strumentazione tecnica analoga a quella utilizzata per il rilevamento dello stato di ebbrezza al-colica, che assicura, grazie all'esame spirometrico, attendibili riscontri del tasso alcolemico nell'aria alveolare espirata. [OSCURATO:PERSONA] ha, inoltre, precisato trattarsi di fattispecie incriminatrice sufficientemente determinata, risultando essa integrata dalla concorrenza di due elementi: l'uno, obiettivamente rilevabile dagli agenti di polizia giudiziaria (lo stato di alterazione); l'altro, consistente nell'accertamento della presenza, nei liquidi fisiologici del conducente, di tracce di sostanze stupefacenti o psicotrope, a prescindere dalla quantità delle stesse, essendo rilevante non il dato quantitativo, ma gli effetti che l'assunzione di quelle sostanze può provocare in concreto nei singoli soggetti. (Corte Cost. ord. n.306 del 12 luglio 2001; Corte Cost. ord. n.277 del 12 maggio 2004). Pertanto c'è ragionevolezza nella scelta del legislatore di differenziare i due regimi sanzionatori, ancorando solo quello previsto dall'art. 186 cod. strada a un dato percentuale. Infatti, il tasso alcolemico può essere rilevato immediatamente con valutazioni percentuali, il che consente una differenziazione di gravità. Invece la rilevazione della «alterazione» di cui all'art.187 cod. strada non può essere agevolmente graduata (salvo l'accertamento della positività), anche per la eterogeneità delle sostanze stupefacenti assumibili. La dedotta evoluzione delle tecniche strumentali per l'accertamento del quantitativo di sostanza stupefacente assunta non potrebbe, peraltro, condurre ad una pronuncia di incostituzionalità della norma vigente in quanto è preclusa la proposizione di questioni di legittimità che comportino la creazione di nuove fattispecie incriminatrici (sulla impossibilità per la Corte Costituzionale di creare nuove fattispecie criminose, ex plurimis, ordinanze n. 317 del 11 luglio 2000 e n.337 del 14 luglio 1999). 4. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto inerente alla valutazione del fatto. Con la decisione impugnata la Corte ha fondato la conferma della pronuncia di condanna facendo riferimento tanto all'esito dei prelievi da liquidi biologici quanto allo stato di alterazione fisica e psichica in cui versava l'imputato al momento della guida. Il ricorrente, riconducendo la doglianza nell'alveo del vizio di manifesta illogicità della motivazione chiede in realtà, in questa sede, una inammissibile rivalutazione di tali emergenze istruttorie, contestando la riconducibiliià certa dei sintomi accertati dagli agenti di polizia giudiziaria all'alterazione da cannabinoidi e l'esattezza degli esami di laboratorio. 4.1. La Corte territoriale ha espressamente dato atto delle doglianze dell'appellante ribadendo quanto già affermato nella sentenza di primo grado, ossia l'esistenza della prova circa l'esito positivo delle analisi sui liquidi biologici e dell'effettivo stato di alterazione idoneo a compromettere l'idoneità alla guida, peraltro pienamente in linea con l'orientamento interpretativo espresso dalla Corte di legittimità, a mente del quale ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art.187 cod. strada, è necessario l'accertamento, oltre che dell'assunzione di sostanze stupefacenti, di uno stato di alterazione psicofisica derivante da tale assunzione (ex plurimis, Sez. 4 , n. 41376 del 18/07/2018, Basso, Rv. 27471201). In entrambe le conformi sentenze di merito i giudici hanno ritenuto, con motivazione non manifestamente illogica, che l'esistenza della condizione sintomatica dell'alterazione fosse stata adeguatamente provata da quanto indicato nei verbali di polizia giudiziaria, rimarcando anche che lo Spezzano avesse «invano» tentato di alterare l'esito dell'esame effettuato. 4.2. Va ricordato, con specifico riguardo all'asserita manifesta illogicità della motivazione, che tale vizio deve risultare di spessore tale da risultare percepibile ictu ()culi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 22607401; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 21479401). A tal riguardo, deve tuttora escludersi la possibilità di «un'analisi orientata ad esaminare in modo separato ed atomistico i singoli atti, nonché i motivi di ricorso su di essi imperniati ed a fornire risposte circoscritte ai diversi atti ed ai motivi ad essi relativi» (Sez. 2, n. 18163 del 22/04/2008, Ferdico, Rv. 23978901), e la possibilità per il giudice di legittimità di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 25309901). 4.3. La mancata rispondenza delle considerazioni svolte nella motivazione alle acquisizioni processuali può, peraltro, essere dedotta quale motivo di ricorso a condizione che comporti il cosiddetto travisamento della prova e purché siano indicate in maniera specifica ed inequivoca le prove che si pretende essere state travisate, nelle forme di volta in volta adeguate alla natura degli atti in considerazione, in modo che non ne sia effettuato un esame parcellizzato. Travisamento che, nel caso in esame, non risulta dedotto. 5. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile. E' ripetutamente affermato nella giurisprudenza della Corte di Cassazione il principio secondo il quale nella motivazione della sentenza il giudice del gravame di merito non è tenuto a compiere un'esplicita analisi di tutte le deduzioni delle parti né a fornire espressa spiegazione in merito al valore probatorio di tutte le emergenze istruttorie, essendo necessario e sufficiente che spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dalle quali si dovranno ritenere implicitamente disattese le opposte deduzioni difensive ancorchè non apertamente confutate. In altre parole, non rappresenta vizio censurabile l'omesso esame critico di ogni questione sottoposta all'attenzione del giudice di merito qualora dal complessivo contesto argomentativo sia desumibile che alcune questioni siano state implicitamente rigettate o ritenute non decisive, essendo a tal fine sufficiente che la pronuncia enunci con adeguatezza e logicità gli argomenti che si sono ritenuti determinanti per la formazione del convincimento del giudice (Sez.1, n.46566 del 21/02/2017, M, Rv. 27122701; Sez.2, n.9242 del 8/02/2013, Reggio, Rv.25498801; Sez.6, n.49970 del 19/10/2012, Muià, Rv.25410701; Sez.4, n.34747 del 17/05/2012, Parisi, Rv.25351201; Sez.4, n.45126 del 6/11/2008, Ghisellini, Rv.24190701). 6. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del
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