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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 agosto 1983

Cassazione n. 09509/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 24/08/1983 avverso la sentenza del 27/01/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesl:a l'insufficienza di motivazione, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto formula censure sull'affermazione di responsabilità per la prima volta in sede di legittimità, ricadendo, pertanto, nella sanzione di inammissibilità ai sensi dell'art. 609 cod. proc. pen.; che, infatti, con il gravame di merito l'imputato si era limitato alla unicamente alla deduzione di censure rivolte al diniego delle circ:ostanze attenuanti generiche ed alla determinazione del trattamento sanzionatorio; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, tenuto conto dei profili di colpa emersi.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 24/08/1983 avverso la sentenza del 27/01/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesl:a l'insufficienza di motivazione, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto formula censure sull'affermazione di responsabilità per la prima volta in sede di legittimità, ricadendo, pertanto, nella sanzione di inammissibilità ai sensi dell'art. 609 cod. proc. pen.; che, infatti, con il gravame di merito l'imputato si era limitato alla unicamente alla deduzione di censure rivolte al diniego delle circ:ostanze attenuanti generiche ed alla determinazione del trattamento sanzionatorio; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, tenuto conto dei profili di colpa emersi. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2024 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 09509/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris