CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 novembre 2025
Cassazione n. 40179/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha assolto il ricorrente per i reati di cui ai capi 1 e 2, relativi all'omessa presentazione della dichiarazione annuale relativa alle imposte, al fine di evadere le imposte sul valore aggiunto e ha rideterminato la pena in anni uno e mesi sei di reclusione, per il reato di cui all'art. 10 del d. Igs. n. 74/2000, per aver l'imputato, nella qualità di titolare della ditta individuale "Autogi di [OSCURATO:PERSONA]", occultato o distrutto le scritture contabili o i documenti di cui era obbligatoria la conservazione, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume d'affari (capo 3). Il ricorrente deduce tre motivi di ricorso. Con la prima doglianza lamenta vizio di motivazione in relazione all'art. 10 del d.lgs. 74/2000, con particolare riguardo alla valutazione della prova riguardante la ritenuta sussistenza della condotta di occultamento da parte dell'imputato, non avendo il giudice a quo spiegato le ragioni per le quali la denuncia di smarrimento delle scritture, presentata nel 2017, un anno prima dell'intervento della guardia di finanza, confermi l'integrazione del reato di occultamento, determinando la cessazione della permanenza Con il secondo motivo lamenta violazione di legge in ordine alla penale responsabilità dell'imputato. Con il terzo lamenta vizio di motivazione in ordine all'asserita condotta di distruzione o di occultamento delle scritture obbligatorie da parte dell'imputato. Il difensore del ricorrente ha depositato memoria difensiva. Tutte le doglianze sono inammissibili. Il ricorrente, riproponendo le medesime censure avanzate alla Corte territoriale, sostanzialmente in punto di fatto, tende ad ottenere in questa sede una diversa lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione in fatto diversa e più favorevole, non consentita alla Corte di legittimità, peraltro, neppure scandita da specifica criticità dell'argomentazione a base della sentenza impugnata. Le doglianze, inoltre, trascurano che la Corte di appello ha redatto una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019 - dep. 24/06/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 27697001). Nel caso di specie, il giudice a quo ha rilevato che il reato di occultamento di documenti contabili si consuma con la semplice indisponibilità, anche temporanea, delle scritture, configurandosi così un reato permanente e che la presentazione della denuncia di smarrimento nel 2017, segna piuttosto la cessazione della permanenza, poiché attesta l'esistenza e la disponibilità in capo al ricorrente della documentazione contabile, pertanto, il giudice a quo ha affermato la responsabilità penale dell'imputato ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 74/2000, per aver occultato le scritture contabili. Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 28/11/2025 Il consigliere estens