CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 32115/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
orte d'appello di Napolivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], con cui si èchiesto pronunciare l’inammissibilità del ricorso;letta la nota difensiva a firma dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], nell’interessedell’imputato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli haconfermato la decisione di primo grado, che dichiarava [OSCURATO:PERSONA] del delitto di cui all’art. 648 bis cod. pen., condannandolo alla penaritenuta di giustizia.2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, per iltramite del proprio difensore, affidando le proprie censure ai motivi di seguitoenunciati nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con un unico motivo, si duole di violazione di legge e vizio dimotivazione, in relazione agli artt. 110 e 648 bis cod. pen. La ritenutaconsapevolezza, da parte dell’imputato, della provenienza illecita dell’autoveicolosarebbe incompatibile con la ricostruzione della vicenda offerta dal medesimo econ le modalità della sua condotta. Con motivazione illogica, la Corte d’appelloavrebbe ritenuto del tutto inattendibile la versione difensiva, senza considerarecome il Caputo intervenisse soltanto nella fase finale della venditadell’autovettura, gestita, per il resto, interamente dal concorrente Bianco;inoltre, la Corte territoriale avrebbe omesso di ricostruire l’intera catena delleoperazioni finalizzate a ostacolare la provenienza illecita del veicolo. Insubordine, la difesa insiste affinché l’ascritto reato sia riqualificato nellafattispecie di ricettazione, atteso che l’imputato sarebbe intervenuto soltantonella fase di vendita dell’autovettura e non anche nelle precedenti operazioni,poste in essere da terzi, volte a ostacolare la provenienza illecita del bene.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito indicate.2. Il motivo unico è aspecifico, in quanto, eludendo il confronto, critico edeffettivo, con la motivazione, reitera le medesime doglianze già efficacementedisattese dalla Corte di appello per il tramite di argomentazioni scevre dai dedottivizi.In premessa, occorre ribadire il principio, ripetutamente affermato da questaCorte, secondo cui integra il delitto di riciclaggio il compimento di operazioniconsapevolmente volte ad impedire in modo definitivo, od anche a renderedifficile, l'accertamento della provenienza dei beni, del denaro ovvero di altreutilità (Sez. 2, n. 52549 del 20/10/2017, P.g. in proc. Venuti e altro, Rv. 271530- 01). In altri termini, affinché sia realizzata la condotta di riciclaggio, non ènecessario che sia efficacemente impedita la tracciabilità del percorso dei beniprovento di reato, ma è sufficiente anche che essa sia solo, de facto, ostacolata(Sez. 2, n. 23774 del 13/07/2020, Aatifi, Rv. 279586 – 01; n. 1422 del 14dicembre 2012, dep. 2103, Atzori, Rv. 254050).Tanto puntualizzato, appare chiara la conformità della decisione impugnataai consolidati principi posti dalla giurisprudenza di legittimità: peraltro, nel casodi specie, diversamente da quanto contestato, l’implausibilità della versioneofferta dall’imputato è stata argomentata proprio attraverso la puntualericostruzione dell’intera catena di operazioni poste in essere dall’imputato(segnatamente: la pubblicazione su un sito on line dell’annuncio di venditadell’auto, l’interfacciarsi con l’acquirente, l’aver mantenuto, sul proprio piazzaledi vendita, l’auto oggetto di compravendita, l’aver ricevuto gli acconti, l’aversolto il ruolo di intermediario per il finanziamento presso due istituti bancari diGallipoli, l’aver posto, sul contratto di assicurazione, il nome della propriaconcessionaria), finalizzate a ostacolare la provenienza illecita del veicolo.Operazioni che, nel loro graduale progredire, sortiscono proprio l’effetto direndere più difficile l’identificazione della provenienza delittuosa del bene.Tanto è stato dimostrato sia sulla base di una corretta analisi del compendioprobatorio, di natura documentale, sia della prova logica. Più in particolare, siosserva come, tra le varie, decisive osservazioni della Corte d’appello,significativamente non contrastate dal ricorrente, vi è quella secondo cui, sulcontratto di vendita dell’auto Nissan (apparentemente immatricolata all’estero),mai compariva la dicitura “[OSCURATO:PERSONA]”, vale a dire l’azienda di cui era titolare talBianco Luciano (la persona che, in tesi difensiva, l’imputato avrebbe soltantoaiutato nella vendita dell’auto). D’altra parte, il dato che il ricorrente tenta divalorizzare, vale a dire l’intestazione della fattura emessa dalla “[OSCURATO:PERSONA]”, è statorazionalmente minimizzato dalla Corte con due dirimenti argomentazioni: da unlato, la mancata prova che tale documento fosse stato consegnato all’acquirente;dall’altro, con apprezzamento logico e non adeguatamente contrastato dalricorrente, la Corte distrettuale ha evidenziato come proprio tale operazionesimulata (la fattura emessa dalla “[OSCURATO:PERSONA]”) contribuisse a rendere difficili i varipassaggi di proprietà.L’invocata riqualificazione è stata denegata, quindi, sulla base diosservazioni logiche, avendo la Corte d’appello adeguatamente dimostrato chel’imputato non si limitava a ricevere un bene, la cui provenienza illecita era diimmediata verificabilità, adoprandosi, bensì, per il tramite delle operazioni sopraindicate, al fine di ostacolarne l’identificazione (v. ad es. Sez. 2, n. 56391 del23/11/2017, Quattrocchi, Rv. 271553 – 01). Mette conto notare, infine, larazionale notazione della Corte territoriale circa quanto riferito dal ricorrente aproposito del non ricordare di aver controllato il telaio dell’autovettura: non puòche condividersi il rilievo, espresso in motivazione, relativo al fatto che unsemplice controllo, imposto al ricorrente dalla natura della sua stessa attività nelsettore del commercio di autoveicoli, gli avrebbe consentito di verificare lacorrispondenza dei dati identificativi del veicolo e, quindi, l’eventualeprovenienza furtiva del bene.3. Per le ragioni illustrate, il Collegio ritiene che il ricorso vada dichiaratoinammissibile. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché ‒ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilitàdell’impugnazione (cfr. Corte cost., n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) ‒ al versamento, in favore della Cassa delleammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equodeterminare in euro 3.000,00. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 26/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]