Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 novembre 2021

Cassazione n. 01442/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Firenze ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per furto aggravato di una bicicletta; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, denunciando una violazione di legge e una mancanza di motivazione riguardo alla mancata concessione delle attenuanti generiche; [OSCURATO:PERSONA] 1) - che il ricorso va dichiarato inammissibile, giacché l'attenuante di cui all'art.62- bis c.p. risponde alla funzione di adeguare la pena al caso concreto, considerato nella globalità degli elementi soggettivi ed oggettivi.

Pertanto, il riferimento alla adeguatezza della pena è sufficiente a motivare il diniego delle circostanze suddette.

Nella specie, invece, non solo vi è stato il chiaro riferimento alla congruità della pena, ma è pure stato spiegato che l'imputato non ne è meritevole, perché è pluri recidivo e perché ha commesso il reato mentre era sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Peraltro, le doglianze del ricorrente trascurano, per un verso, la motivazione offerta sul punto dalla Corte territoriale e, per altro verso, non contengono alcuna apprezzabile indicazione circa le specifiche ragioni che avrebbero dovuto dar luogo alla chiesta concessione, salvo riferirsi a giurisprudenza pacifica e non conferente e salvo dolersi di una mancanza di motivazione, in evidente contrasto col contenuto della decisione; 2) - che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende; P. T. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 19/11/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]Kesidente (AntOnid S terb

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Firenze ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per furto aggravato di una bicicletta; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, denunciando una violazione di legge e una mancanza di motivazione riguardo alla mancata concessione delle attenuanti generiche; [OSCURATO:PERSONA] 1) - che il ricorso va dichiarato inammissibile, giacché l'attenuante di cui all'art.62- bis c.p. risponde alla funzione di adeguare la pena al caso concreto, considerato nella globalità degli elementi soggettivi ed oggettivi. Pertanto, il riferimento alla adeguatezza della pena è sufficiente a motivare il diniego delle circostanze suddette. Nella specie, invece, non solo vi è stato il chiaro riferimento alla congruità della pena, ma è pure stato spiegato che l'imputato non ne è meritevole, perché è pluri recidivo e perché ha commesso il reato mentre era sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Peraltro, le doglianze del ricorrente trascurano, per un verso, la motivazione offerta sul punto dalla Corte territoriale e, per altro verso, non contengono alcuna apprezzabile indicazione circa le specifiche ragioni che avrebbero dovuto dar luogo alla chiesta concessione, salvo riferirsi a giurisprudenza pacifica e non conferente e salvo dolersi di una mancanza di motivazione, in evidente contrasto col contenuto della decisione; 2) - che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende; P. T. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 19/11/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]Kesidente (AntOnid S terb
Sentenza Cassazione n. 01442/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris