CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 novembre 2024
Cassazione n. 46082/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/04/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p., è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ne ha negato il riconoscimento con corretti argomenti logico giuridici, tenendo conto della natura plurioffensiva del delitto di rapina contestato (si veda, in particolare, pag. 6 sulla valutazione complessiva del pregiudizio cagionato che prendeva in considerazione non solo il valore economico del provento del reato ma anche le modalità del fatto e i danni all'integrità fisica e morale cagionati dall'imputato alle persone offese); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 5 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente