CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 18731/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l seguente DE C R E T O sul ricorso iscritto al n° 683del ruolo generale dell'anno 2025, proposto da [OSCURATO:PERSONA] per l’Italia [OSCURATO:SOCIETA]., con sede in Roma, via [OSCURATO:PERSONA]- gamini 50, cod. fisc. 07516911000, inpersona del legale rappre- sentante pro tempore ing. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata edifesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] (cod. fisc. PZZGPP 60H15 H224O – p.e.c. pizzonia@ cert.virtax.it), prof. [OSCURATO:PERSONA] (cod. fisc. TRC LSU57D55 C352N – p.e.c. luisatorchia @ ordineavvocatiroma.org), [OSCURATO:PERSONA] (cod. fisc.[OSCURATO:PERSONA] 74D60 H501T – p.e.c. trimarchi @cert.virtax.it) e [OSCURATO:PERSONA] (cod. fisc. [OSCURATO:PERSONA] 82E12H501W – p.e.c. francescogiovannialbisinni @ ordineavvoca- tiroma.org), con elezione del domiciliodigitale per ogni comunica- zione, avviso e/o notificazione del presente giudizio presso l’indi- rizzo PEC dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] pizzonia@ cert.virtax.it (con- sultabile edestraibile dal Registro Generale degli [OSCURATO:PERSONA]- nici - ReGIndE), co n studio in Roma, Via della Consulta 1/B, cap 00184 (fax 06/32.44.940), giusta procura specialeallegata al ri- corso. Ricorrente contro I.C.A. –[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, Presidente del Consiglio di Ammini- strazione, Rag. [OSCURATO:PERSONA], con Sede legale in Roma, Via di No- vella, 22 e Sede amministrativa alla [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Italia, 136, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] e [OSCURATO:PARTITA_IVA], nella sua qualità di concessionaria per l’accertamento, la liquidazione e la riscossione del Canone di Occupazione degli Spazi ed [OSCURATO:PERSONA] (COSAP), vigente ratione temporis, in nome e per conto del Comune di Ra- pallo (GE), ed ai fini del presente procedimento per cassazione rap- presentata, assistita e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 69R08 E463M) del Foro della [OSCURATO:PERSONA], il quale dichiara, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 366, comma 4, c.p.c., che le comunicazioni che la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione vorrà effettuare all’esponente potranno essere eseguite presso il domicilio digitale eletto, alla casella PEC alessandro.car- [OSCURATO:EMAIL], intestata al sottoscritto difensore e ritual- mente comunicata all’Ordine degli Avvocati della [OSCURATO:PERSONA], territorial- mente competente ai fini dell’inserimento nel Re.G.Ind.E., ai sensi di quanto previsto dall’articolo 7, D.M. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.44, ed infine elettivamente domiciliata ai fini del presente grado di legittimità, assieme al proprio difensore, alla [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Italia, 381, come da procura speciale alle liti posta in calce alcontroricorso. Controricorrente nonché contro Comune di Rapallo. Intimato avverso la sentenza della Corte d’appello di Genovan° 773 depo- sitata il 3 giugno 2024. Rilevato che: questo Consigliere delegato ha depositato una proposta di deci- sione accelerata del giudizio, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. che è stata comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni da tale comunicazione, senza che la parte ricorrente abbia chiesto la deci- sione dell’impugnazione; ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380 - bis , secondo comma, del codice di rito –il ricorso deve considerarsi rinunciato; che, dunque, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio, ai sensi dell’art. 391 del codice predetto; che, sempre ai sensi del citato art. 391, deve provvedersi sulle spese processuali; che le spese predette – da porre a carico del ricorrente soccom- bente –vengono liquidate come da dispositivo che segue, in base al valore della lite (euro 18,2 mila) ed al d.m. n° 55 del 2014, come modificato dal d.m. n° 147 del 2022; P.Q.M la Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Condanna il ricorrente a rifondere al resistente le spese del presente giudizio, che liquida in euro 2.400,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi , oltre al rimborso forfettario delle spese in ragione del 15%, o