CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 08497/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] il Comune di Formia (LT), in persona del Sindaco pro tempore; INTIMATO avverso la sentenza depositata dalla Comm issione t ributaria regionale delLazio il 31 maggio 2019, n. 3355 /0 5 /201 9 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15 marzo 20 2 3 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; RILEVATOCHE: 1.l a “ [OSCURATO:PERSONA] S.r.l .” ha proposto ricorso la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale del Lazio il 31 maggio 2019, n. 3355/05/2019, che, ICI ACCERTAMENTOin controversia su impugnazione diun avviso di accertamento per il parziale versamento dell’ICI relativa all’anno 2008, con riguardo ad un immobile sito in Formia (LT) ed adibito ad attività turistico-alberghiera, del quale essa era proprietaria, ha rigettato l’appello proposto dalla medesimanei confronti del Comune di Formia (LT) avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Latina il 16 marzo 2015, n. 474/02/2015, con compensazione delle spese giudiziali; 2. l a Comm issione tr ibutaria r egionale ha confermato l a decisione di prime curesul presupposto che la rideterminazione della rendita catastale nella misura di € 127.502,88, sulla base di giudicato formatosi con riguardo all’ICI relativa all’anno 2000 sul medesimo immobile, fosse vincolante per il calcolo della base imponibile e prevalente rispetto all’attribuzione della rendita catastale nella misura di € 45.625,40 da parte dell’Agenzia del Territorio; 3. il Comune di Formia (LT) è rimasto intimato; 4. il ricorso è affidato a tremotivi; 4.1 c on il primo m otivo , si de nuncia violazione o falsa applicazionedell’art. 2909 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 , cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che il giudicato formatosi sulla sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Latina il 12 luglio 2005, n. 239/03/2005, con riguardo all’impugnazione dell’avviso di classamento dell’immobile con l ’attribuzione dell a nuova rendita catastale,che era stata rideterminata ope iudicis nella misura di € 45.625,40, potesse essere disatteso sulla base della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale del Lazio il31 dicembre 2007, n. 776/40/2007, con riguardo all’impugnazione dell’avviso di accertamento per il parziale versamento dell’ICI relativa all’anno 2000, la quale aveva ricalcolato il dovuto sulla base della rendita catastale nella misura di € 127.502,88, stante la diversità di thema decidendumtra i due procedimenti; 4.2 con il secondo motivo, si denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che il giudicato formatosi sulla sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Latina il 20 maggio 2016, n. 794/03/2016, con riguardo all’impugnazione dell’avviso di accertamento per il parziale versamento dell’ICI relativa all’anno 2010, la quale aveva ricalcolato il dovuto sulla base della rendita catastale nella misura di € 45.625,40, potesse essere disatteso sulla base della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale del Lazio il 31 dicembre 2007, n. 776/40/2007, con riguardo all’impugnazione dell’avviso di accertamento per il parziale versamento dell’ICI relativa all’anno 2000, la quale aveva ricalcolato il dovuto sulla base della rendita catastale nella misura di € 127.502,88; 4.3 con il terzo motivo, si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 2909 cod. civ. e 5, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che il giudicato formatosi sulla sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale del Lazio il 31 dicembre 2007, n. 776/40/2007, con riguardo all’impugnazione dell’avviso di accertamento per il parziale versamento dell’ICI relativa all’anno 2000, la quale aveva ricalcolato il dovuto sulla base della rendita catastale nella misura di € 127.502,88, potesse essere vincolante per la rideterminazione della rendita catastale in tale misura. [OSCURATO:PERSONA]: 1.i motivi - la cui stretta ed intima connessione consiglia la trattazione congiunta -sono fondati. 1.1 preliminarmente, si rammenta che , i n tema di ICI, la competenza per l'attribuzione dellarendita catastale è riservata dall'ordinamento vigente all'amministrazione centrale dello Stato, in quanto la previsione generale di cui all'art. 2 del r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249,non è stata derogata dalla normativa successiva sul decentramento di alcune funzioni agli enti locali, sicché è illegittimo l'avviso di accertamentobasato su una rendita catastale autonomamente stabilita dall’amministrazione comunale (Cass., Sez. 5^, 14 marzo 2019, n. 7275; Cass., Sez. 5^, 26 gennaio 2021, n. 1571; Cass., Sez. 5^, 24 marzo 2021, n. 8289; Cass., Sez. 5^, 15 marzo 2022, nn. 8280 e 8281; Cass., Sez. 5^, 16 marzo 2022, n. 8501; Cass., Sez. 5^, 21 ottobre 2022, nn. 31261 e 31266); 1.2 ciò non è contraddetto dal fatto che l'ordinamen to riconosca al Comune rilevanti attribuzioni in materia catastale, dal momento che tali prerogative, effettivamente sussistenti, non si spingono fino alla determinazione ed attribuzione della rendita catastale, limitandosi ad operare, da un lato, sul piano dell'impulso dell'ente comunale alla conformazione dell'accatastamento allo stato di fatto degli immobili dislocati sul proprio territorio e, dall'altro, sul piano della partecipazione informativa ed istruttoria al relativo procedimento; la cui definizione provvedimentale, tuttavia, permane in capo all'amministrazione centrale(Cass., Sez. 5^, 14 marzo 2019, n. 7275);1.3 così l'art.3, comma 58, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, prevede una potestà partecipativa degli uffici tributari comunali all'attività di accertamento fiscale in collaborazione con le strutture dell'amministrazione finanziaria, nonché la facoltà per il Comune di “richiedere” all'UTEla riclassificazione di immobili il cui classamento risulti non aggiornato, ovvero palesemente incongruo rispetto a fabbricati similari; 1.4 l'art. 66, co mma 1, del d.lgs . 31 marzo 1998, n. 112 , attribuisce ai Comuni, tra il resto, le funzioni concernenti la conservazione, l'utilizzazione e l'aggiornamento degli atti catastali con partecipazione al processo di determinazione degli estimi catastali, senza tuttavia conferire ad essi la potestà di attribuzione della rendita, mentre l’art. 1, commi 335 e 336 , della legge 30 dicembre 2004, n. 311, stabilisce che i Comuni possano “richiedere” agli uffici provinciali dell ' A genzia del Territorio (a cui spetta l'attivazione del relativo procedimento) la revisione parziale di microzona del classamento delle unità immobiliari private e riconosce ai C omuni, in presenza di immobili privati non accatastati ovvero accatastati con classamenti non più coerenti con la situazione di fatto, di richiedere ai titolari di diritti reali su tali immobili la presentazione di atti di aggiornamento secondo quanto prescritto dal regolamento di cui al d.m. 19 aprile 1994, n. 701, ferma restando la competenza in merito dell'Agenzia del Territorio (Cass., Sez. 5^, 14 marzo 2019, n. 7275); 1.5 l'art.19, comma 5, del d.l. 31 maggio 2010, n. 7 8 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, attribuisce ai Comuni, al fine di accelerare il processo di aggiornamento e allineamento delle banche dati catastali, le funzioni connesse all'accettazione ed alla registrazione degli atti di aggiornamento secondo regole tecniche uniformi; là dove il comma 10 della medesima disposizione conferma a sua volta che, in caso di omessa presentazione delle dichiarazioni di adeguamento da parte dei titolari degli immobili, spetta all'Agenzia del Territorio, e soltanto a questa, di procedere all'attribuzione della rendita catastale presunta, previo espletamento di accertamenti per i quali la medesima Agenzia del Territorio può avvalersi degli elementi tecnici forniti dai Comuni, per cui è evidente come l'ordinamento abbia valorizzato il ruolo partecipativo, informativo e propulsivo dei Comuni in ambito catastale, senza tuttavia attribuire ad essi la competenza in materia di determinazione della rendita(Cass., Sez. 5^, 14 marzo 2019, n. 7275); 1.6 ciò posto, l’originario atto di classamento, che era stato messo in atti dall’Agenzia del Territorio il 23 dicembre 1999 e pubblicato nell’albo pretorio del Comune di Formia (LT) il 28 dicembre 1999, aveva attributo all’immobile in questione la rendita catastale nella misura di € 127.502,88; 1.7 tale atto era stato annullato dalla sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Latina il 12 luglio 2005, n. 239/03/2005, il cui passaggio in giudicato aveva definitivamente rideterminato la rendita catastale nella minor misura di € 45.625,40; 1.8 secondo la giurisprudenza costante d i questa Corte , i n tema di ICI, in caso di impugnazione dell'atto di attribuzione dellarendita catastale, la sentenza che ne determina la misura, ancorché passata in giudicato nel corso del giudizio avente ad oggetto ladeterminazione dell'imposta dovuta dal contribuente, rappresenta l'unico dato da prendere in considerazione ai fini dell'individuazione della base imponibile, dovendosi ritenere, a seguito dell’accertamento giudiziale definitivo, che essa costituisca l'unicarendita val ida ed efficace ai fini dell'applicazione dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504,fin dal momento dell'attribuzione da parte dell'UTE (e, poi, d e ll’Agenzia del Territorio) , atteso che gli effetti di ogni provvedimento giurisdizionale retroagiscono al momento della domanda (in termini: Cass., Sez. 5^, 1 giugno 2006, n. 13069; Cass., Sez. 5^, 12 maggio 2010, n. 11439; Cass., Sez. 5^, 4 marzo 2015, n. 4334; Cass., Sez. 5^, 31 luglio 2015, nn. 16242 e 16243; Cass., Sez. 5^, 29 gennaio 2019, n. 2392; Cass., Sez. 5^, 29 marzo 2019, nn. 8837, 8838, 8839 e 8840; Cass., Sez. 5^, 10 aprile 2019, nn. 10000, 10001, 10002, 10003 e 10004; Cass., Sez. 6^-5, 27 novembre 2020, n. 27109; Cass., Sez. 5^, 26 gennaio 2021, n. 1569; Cass., Sez. 5^, 9 giugno 2022, n. 18637); 1.9 peraltro, un recente arresto di questa Corte ha puntualmenteribadito che, in tema di ICI, la sentenza passata in giudicato che determina la misura della rendita catastale rappresenta l'unico dato da prendere in considerazione ai fini dell'individuazione della base imponibile, in quanto, a seguito dell'accertamento giudiziale definitivo, essa costituisce l'unica rendita valida ed efficace ai fini dell'applicazione dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, fin dal momento dell'attribuzione della rendita impugnata, atteso che gli effetti di ogni provvedimento giurisdizionale retroagiscono al momento della domanda, con la conseguenza che per l’annualità in cui interviene il giudicato, ove si accerti che a tale momento esistevano già le condizioni richieste per l'emanazione del provvedimento, la base imponibile è quella determinata con il provvedimento giudiziale (Cass., Sez. 5^, 9 giugno 2022, n. 18637); 1.10 su tali premesse, quindi, il giudicato formatosi sulla sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale del Lazio il 31 dicembre 2007, n. 776/40/2007, con riguardo all’impugnazione dell’avviso di accertamento per il parziale versamento dell’ICI relativa all’anno 2000, la quale aveva ricalcolato il dovuto sulla base della rendita catastale nella misura di € 127.502,88 , oltre ad essere stato cronologicamente superato dal giudicato formatosi sulla sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Latina il 20 maggio 2016, n. 794/03/2016, con riguardo all’impugnazione dell’avviso di accertamento per il parziale versamento dell’ICI relativa all’anno 2010, la quale aveva ricalcolato il dovuto sulla base della rendita catastale nella misura di € 45.625,40, faceva stato ex art. 2909 cod. civ. in ordine alla sola liquidazione dell’imposta per l’anno di riferimento, ma non vincolava l’ Agenzia del Territorio, che , peraltro,era estranea a tale procedimento, alla messa in atti di una nuova rendita catastale; 1.9 nella specie, il giudice di appello ha contravvenuto a tali principi, non avendo tenuto in alcun conto il giudicato specificamente formatosi sull’impugnazione dell’atto di classamento con attribuzione di rendita catastale, il cui ammontare era stato irrevocabilmente rideterminato in minus dal giudice tributario. 2. v a lutandosi la fondatezza de i motivi dedotti, alla stregua delle suesposte argomentazioni,dunque, il ricorso può e ssere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto; non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, primo comma, ultima parte, cod. proc. civ., con l’accoglimento del ricorso originario della contribuente ed il conseguente annullamento dell’attoimpositivo;3. Le spese dei giudizi di merito possono essere compensate in ragione del loro andamento, mentre le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e , decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario del la contribuente; compensa le spese dei giudizi di merito; condanna l’ente impositore alla rifusione delle spese del giudiziodi legittimità in favore della contribuente, liquidandole nella misura di € 200,00 per esborsi e di € 6.000,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge. Così deciso a Roma ne l l a camera di consiglio del 15 marzo 2023. [OSCURATO:PERSONA]