CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 02265/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che conclude per la inammissibilità del ricorso; vista la rinuncia al ricorso, depositata dal difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Napoli, decidendo sull’istanza di riesame avanzata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], con cui era stata applicata al [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere, confermava l’impugnata ordinanza e condannava il ricorrente al pagamento delle spese della procedura incidentale. 2. Avverso l’ordinanza del Tribunale di Napoli propone ricorso il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse dell’indagato, articolando due motivi con cui deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., “nullità dell’ordinanza” impugnata, rispettivamente, per violazione dell’art. 273 cod. proc. pen. e per violazione dell’art. 274 cod. proc. pen. 2.1. In data 4 dicembre 2025 il difensore ha depositato rinuncia al ricorso, sottoscritta dal ricorrente, rappresentando la sopravvenuta carenza di interesse. [OSCURATO:PERSONA] 1. Essendo intervenuta rinuncia al ricorso a norma dell’art. 589 cod. proc. pen., sottoscritta da [OSCURATO:PERSONA], con sottoscrizione autenticata dal suo difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso. Il ricorrente ha altresì allegato la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, di talché alla pronuncia di inammissibilità non può conseguire condanna al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, non configurandosi un'ipotesi di soccombenza (Sez. 5, n. 30253 del 15/07/2025, S., Rv. 288594 – 01; Sez. 1, n. 15908 del 22/02/2024, Storti, Rv. 286244 – 01). P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso. Così è deciso,