CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 01277/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/05/2025 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che, in parziale riforma della sentenza del G.U.P. del Tribunale di Bari che ne aveva affermato la penale responsabilità per il delitto di cui agli artt. 110, 624-bis, primo e terzo comma, e 625, n. 2 cod. pen., ha rideterminato la pena a lui inflitta nella misura ritenuta di giustizia, riconosciute le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza sulle contestate aggravanti e sulla ritenuta recidiva specifica infraquinquennale e a pena eseguita; - Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso - che denunciano rispettivamente violazione di legge e vizio di motivazione poiché la Corte di appello non avrebbe motivato sulla norma applicata nella determinazione della pena base, a fronte della deduzione difensiva che sottolineava che all'epoca dei fatti in contestazione non fosse applicabile l'inasprimento di pena previsto dall'art. 624- bis così come novellato dalla legge 26 aprile 2019, n. 36; e violazione di legge e vizio di motivazione poiché la Corte avrebbe omesso di motivare con riguardo alle ragioni sottese all'individuazione della pena base in misura superiore al minimo edittale - non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità e sono manifestamente infondati perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione alla determinazione della pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che nel caso di specie ha assolto al connesso onere argomentativo mediante il riferimento alla spiccata capacità a delinquere dell'imputato, desumibile dai molteplici precedenti penali e giudiziari, anche di natura specifica, e dovendosi inoltre conseguentemente osservare che la pena base così individuata si inserisce correttamente nella cornice edittale prevista all'epoca dei fatti; - Considerato che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C