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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2006

ECLI:EU:T:2006:36
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62003TJ0273_IT

[OSCURATO:PERSONA] della sentenza [OSCURATO:PERSONA] causa T‑273/03, [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA], con sede a Hoddesdon ([OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA] BV, con sede a Haarlem ([OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA]-Chibret , con sede a Parigi (Francia), MSD [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA] GmbH, con sede a Haar (Germania), [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA] (Italia) SpA , con sede a Roma, [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA], L da , con sede a Paço de Arcos (Portugal), [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA] de España , SA , con sede a Madrid (Spagna), [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA] GmbH, con sede a Vienna (Austria), Vianex SA, con sede a [OSCURATO:PERSONA] (Grecia), rappresentate dagli avv.ti G. Berrisch e P. Bogaert, ricorrenti, contro [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee, rappresentata dai sigg.

L. Flynn e B. Stromsky, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, convenuta, avente ad oggetto una domanda d’annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 21 maggio 2003, C (2003) 1752, concernente l’immissione in commercio di medicinali per uso umano contenenti la sostanza enalapril, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (Quinta Sezione), composto dal sig.

M. Vilaras, presidente, dalle sig.re E. [OSCURATO:PERSONA] e K. Jürimäe, giudici, cancelliere: sig.ra K. Andová, amministratore vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 13 settembre 2005, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza Contesto normativo

1. La disciplina relativa alla commercializzazione dei medicinali per uso umano nell’Unione europea è stata codificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 novembre 2001, 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311, pag. 67; in prosieguo: il «codice HUM» o «HUM»).

Ai sensi del suo art. 129, il codice HUM è entrato in vigore il 18 dicembre 2001.

2. Il codice HUM codifica, segnatamente, le disposizioni della seconda direttiva del Consiglio 20 maggio 1975, 75/319/CEE, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alle specialità medicinali (GU L 147, pag. 13; in prosieguo: la «direttiva 75/319»), come modificata, in particolare, dalla direttiva del Consiglio 26 ottobre 1983, 83/570/CEE (GU L 332, pag. 1), e dalla direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/39/CEE (GU L 214, pag. 22) (in prosieguo: la «direttiva 75/319 modificata»).

3. Dall’art. 6 HUM risulta che nessun medicinale per uso umano può essere immesso in commercio in uno Stato membro senza un’autorizzazione all’immissione in commercio (in prosieguo: l’«AIC») rilasciata dalle autorità competenti del detto Stato membro, a norma del codice HUM, oppure dalla [OSCURATO:PERSONA], a norma del regolamento (CEE) del Consiglio 22 luglio 1993, n. 2309, che stabilisce le procedure comunitarie per l’autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce un’Agenzia europea di valutazione dei medicinali (GU L 214, pag. 1).

Ai sensi del suo art. 74, la parte essenziale delle disposizioni del regolamento n. 2309/93 è entrata in vigore il 1° gennaio 1995.

Procedure di AIC

4. Esistono tre procedure di AIC in materia di medicinali per uso umano: la procedura comunitaria decentralizzata, la procedura comunitaria centralizzata e la procedura nazionale.

5. La procedura comunitaria decentralizzata è stata istituita dalla direttiva 93/39 a partire dal 1° gennaio 1995. Essa è disciplinata dagli artt. 28 e 29 HUM (corrispondenti agli artt. 9 e 10 della direttiva 75/319 modificata) e si basa sul principio del mutuo riconoscimento.

6. Tale procedura inizia con una domanda di AIC nazionale indirizzata ad uno Stato membro (in prosieguo: lo «Stato membro di riferimento»).

Il rilascio di tale AIC viene effettuato a livello nazionale, a condizioni armonizzate, stabilite in origine dalla direttiva del Consiglio 26 gennaio 1965, 65/65/CEE, per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alle specialità medicinali (GU 22, pag. 369), condizioni ormai essenzialmente codificate nei capi 1 («Autorizzazione all’immissione in commercio») e 3 («Procedimento per l’autorizzazione all’immissione in commercio») del titolo [OSCURATO:PERSONA] («Immissione in commercio»).

7. Il titolare dell’AIC nazionale così rilasciata ne sollecita quindi il riconoscimento in uno o più [OSCURATO:PERSONA] membri, ai sensi dell’art. 28 HUM, contenuto nel capo 4 («Mutuo riconoscimento delle autorizzazioni») del titolo [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: il «capo 4 del titolo [OSCURATO:PERSONA]» ovvero il «capo 4 HUM»).

Questo o questi [OSCURATO:PERSONA] membri possono negare tale riconoscimento solamente per motivi basati su un rischio per la sanità pubblica (art. 28, n. 4, e art. 29, n. 1, HUM).

Se viene fatto valere un tale rischio, e se gli [OSCURATO:PERSONA] membri interessati non trovano un accordo sulle misure da assumere in merito alla domanda di riconoscimento, il Comitato per le specialità medicinali (cosidetto Committee for [OSCURATO:PERSONA]; in prosieguo: il «CPMP»), che fa parte dell’Agenzia europea di valutazione dei medicinali (AEVM o EMEA), è investito di una procedura per il rilascio di un parere (art. 29, n. 2, e art. 32 HUM) cui fa seguito l’assunzione di una decisione vincolante ad opera della [OSCURATO:PERSONA] o del Consiglio (artt. 33, 34 e art. 121, n. 2, HUM).

8. La procedura comunitaria centralizzata è stata istituita dal regolamento n. 2309/93.

Secondo tale procedura, la domanda di AIC è indirizzata all’EMEA e porta alla concessione di un’AIC, con decisione della [OSCURATO:PERSONA] o del Consiglio, assunta su parere del CPMP.

Tale procedura è obbligatoria per i medicinali derivanti da taluni processi biotecnologici ed è opzionale per altri medicinali innovativi.

Essa non riguarda il presente ricorso.

9. La procedura nazionale risulta dal ravvicinamento delle legislazioni nazionali avviato dalla direttiva 65/65 e approfondito dalla direttiva 75/319.

Unica procedura esistente prima dell’entrata in vigore, in data 1° gennaio 1995, delle procedure comunitarie centralizzata e decentralizzata, essa non è più applicabile a partire dal 1° gennaio 1998, salvo il caso in cui il medicinale sia destinato ad essere commercializzato in un solo Stato membro [art. 7 bis della direttiva 65/65 (corrispondente all’art. 18 HUM), come introdotto dall’art. 1, punto 7, della direttiva 93/39].

Ormai, il deposito, per un medicinale già autorizzato in uno Stato membro, di una domanda di AIC in un altro Stato membro comporta automaticamente l’avvio della procedura di mutuo riconoscimento.

La concessione di un’AIC nell’ambito della procedura nazionale avviene alle condizioni armonizzate di cui al precedente punto

6. Disposizioni rilevanti nella presente causa

10. Il capo 4 («Mutuo riconoscimento delle autorizzazioni») del titolo [OSCURATO:PERSONA] («Immissione in commercio») contiene le seguenti disposizioni: «Articolo 27 [corrispondente all’art. 8 della direttiva 75/319 modificata]

1. Allo scopo di agevolare l’adozione di decisioni comuni da parte degli [OSCURATO:PERSONA] membri riguardo all’autorizzazione di medicinali sulla base di criteri scientifici di qualità, sicurezza ed efficacia e allo scopo di realizzare in tal modo la libera circolazione dei medicinali nella [OSCURATO:PERSONA], è istituito un [CPMP].

Detto [CPMP] fa parte dell’[EMEA].

2. Oltre agli altri compiti conferitigli dal diritto comunitario, il [CPMP] esamina tutte le questioni riguardanti il rilascio, la modificazione, la sospensione o la revoca dell’[AIC] di un medicinale, ad esso sottoposte conformemente alla presente direttiva. (...) Articolo 28 [corrispondente all’art. 9 della direttiva 75/319 modificata]

1. Prima di presentare una domanda di riconoscimento dell’[AIC], il titolare dell’[AIC] informa lo Stato membro che ha rilasciato l’autorizzazione su cui si basa la domanda (in prosieguo: “lo Stato membro di riferimento”) che sarà presentata una domanda a norma della presente direttiva, comunicando inoltre le eventuali aggiunte al fascicolo originale (…).

Inoltre, il titolare dell’autorizzazione chiede allo Stato membro di riferimento di preparare una relazione di valutazione in merito al medicinale di cui trattasi o, eventualmente, di aggiornare le relazioni di valutazione che già esistessero (…) All’atto della presentazione della domanda conformemente al paragrafo 2, lo Stato membro di riferimento trasmette la relazione di valutazione allo Stato membro o agli [OSCURATO:PERSONA] membri interessati alla domanda.

2. Affinché un’autorizzazione all’immissione in commercio rilasciata da uno Stato membro sia riconosciuta da uno o più [OSCURATO:PERSONA] membri in base alla procedura prevista dal presente capo, il titolare dell’autorizzazione presenta domanda alle autorità competenti degli [OSCURATO:PERSONA] membri interessati, allegandovi le informazioni e i documenti di cui all’articolo 8, all’articolo 10, paragrafo 1 e all’articolo

11. Egli dichiara che tale fascicolo è identico a quello accettato dallo Stato membro di riferimento, ovvero indica qualsiasi eventuale aggiunta o modificazione (…)

3. Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio comunica all’[EMEA] la domanda e le segnala gli [OSCURATO:PERSONA] membri interessati nonché le date di presentazione della domanda, inviandole altresì copia dell’autorizzazione rilasciata dallo Stato membro di riferimento.

Egli invia inoltre all’[EMEA] copia di tutte le [AIC] rilasciate da altri [OSCURATO:PERSONA] membri per il medesimo medicinale e specifica se una domanda di autorizzazione è attualmente all’esame di uno Stato membro.

4. Tranne nel caso eccezionale previsto all’articolo 29, paragrafo 1, ciascuno Stato membro riconosce l’[AIC] rilasciata dal primo Stato membro di riferimento entro novanta giorni dalla ricezione della domanda e della relazione di valutazione.

Esso ne informa lo Stato membro di riferimento, gli altri [OSCURATO:PERSONA] membri interessati alla domanda, l’[EMEA] e il titolare dell’[AIC].

Articolo 29 [corrispondente all’art. 10 della direttiva 75/319 modificata]

1. Quando uno Stato membro ritenga che vi siano fondati motivi di presumere che l’[AIC] del medicinale interessato presenti un rischio per la sanità pubblica, esso ne informa immediatamente il richiedente, lo Stato membro di riferimento, gli altri [OSCURATO:PERSONA] membri interessati alla domanda e l’[EMEA].

Lo Stato membro fornisce una motivazione approfondita della propria posizione ed indica i provvedimenti idonei a correggere le insufficienze della domanda.

2. Tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri interessati si adoperano per giungere ad un accordo sulle misure da prendere in merito alla domanda (…).

Tuttavia, se entro il termine di cui all’articolo 28, paragrafo 4, non hanno raggiunto un accordo, gli [OSCURATO:PERSONA] membri ne informano senza indugio l’[EMEA] allo scopo di adire il [CPMP] per l’applicazione della procedura di cui all’articolo 32.

3. Entro il termine di cui all’articolo 28, paragrafo 4, gli [OSCURATO:PERSONA] membri interessati trasmettono al [CPMP] una relazione particolareggiata delle questioni sulle quali non hanno raggiunto un accordo, specificando i motivi del disaccordo (…).

Articolo 30 [corrispondente all’art. 11 della direttiva 75/319 modificata] Quando uno stesso medicinale è stato oggetto di varie domande di [AIC], presentate a norma dell’articolo 8, dell’articolo 10, paragrafo 1 e dell’articolo 11, e quando gli [OSCURATO:PERSONA] membri hanno emesso decisioni divergenti in merito all’autorizzazione di detto medicinale, alla sospensione o alla revoca della medesima, uno Stato membro o la [OSCURATO:PERSONA] o il titolare dell’[AIC] possono adire il [CPMP] ai fini dell’applicazione della procedura di cui all’articolo

32. Lo Stato membro interessato, il titolare dell’[AIC] o la [OSCURATO:PERSONA] specificano chiaramente la questione sottoposta al parere del [CPMP] e, se del caso, ne informano il titolare. [OSCURATO:PERSONA] membri e il titolare dell’[AIC] trasmettono al [CPMP] tutte le informazioni disponibili riguardanti la questione.

Articolo 31 [corrispondente all’art. 12 della direttiva 75/319 modificata] In casi particolari aventi interesse comunitario, gli [OSCURATO:PERSONA] membri o la [OSCURATO:PERSONA] oppure il richiedente o il titolare dell’[AIC] possono adire il [CPMP] ai fini dell’applicazione della procedura di cui all’articolo 32 prima che sia stata presa una decisione sulla domanda, la sospensione o la revoca di un’[AIC], oppure su qualsiasi altra modificazione delle condizioni di [AIC] rivelatasi necessaria in particolare per tener conto delle informazioni raccolte conformemente al titolo

IX. Lo Stato membro interessato o la [OSCURATO:PERSONA] specificano chiaramente la questione sottoposta al parere del [CPMP] e ne informano il titolare dell’[AIC]. [OSCURATO:PERSONA] membri e il titolare dell’autorizzazione trasmettono al [CPMP] tutte le informazioni disponibili riguardanti la questione.

Articolo 32 [corrispondente all’art. 13 della direttiva 75/319 modificata]

1. Quando è fatto riferimento alla procedura di cui al presente articolo, il [CPMP] esamina la questione ed emette un parere motivato entro novanta giorni dalla data in cui gli è stata sottoposta. (...)

3. Nei casi di cui agli articoli 29 e 30 il [CPMP], prima di emettere un parere, dà facoltà al titolare dell’[AIC] di presentare esplicazioni scritte o orali.

Nel caso di cui all’articolo 31, il titolare dell’[AIC] può essere invitato a presentare esplicazioni orali o scritte. (...)

4. L’[EMEA] informa immediatamente il titolare dell’[AIC] se dal parere del [CPMP] risulta una delle seguenti circostanze: – la domanda non è conforme ai criteri di autorizzazione, – il riassunto delle caratteristiche del prodotto presentato dal richiedente a norma dell’articolo 11 deve essere modificato, – l’autorizzazione deve essere subordinata a determinate condizioni, con riferimento alle condizioni considerate fondamentali per l’uso sicuro ed efficace del medicinale, inclusa la farmacovigilanza, – un’[AIC] deve essere sospesa, modificata o revocata. (…) [I]l titolare dell’autorizzazione può comunicare per iscritto all’[EMEA] che intende presentare ricorso. (…) [I]l [CPMP] decide [quindi] se rivedere il proprio parere e le conclusioni sul ricorso devono essere allegate alla relazione di valutazione di cui al paragrafo 5.

5. Entro trenta giorni dalla sua emissione, l’[EMEA] trasmette il parere definitivo del [CPMP] agli [OSCURATO:PERSONA] membri, alla [OSCURATO:PERSONA] e al titolare dell’[AIC] unitamente ad una relazione contenente la valutazione del medicinale e la motivazione delle conclusioni raggiunte. (...) Articolo 33 [corrispondente all’art. 14 della direttiva 75/319 modificata] Entro trenta giorni dalla ricezione del parere, la [OSCURATO:PERSONA] elabora un progetto di decisione riguardante la domanda, tenendo conto della normativa comunitaria. (...) Qualora eccezionalmente il progetto di decisione si discosti dal parere dell’[EMEA], la [OSCURATO:PERSONA] allega le precise motivazioni delle divergenze.

Il progetto di decisione è trasmesso agli [OSCURATO:PERSONA] membri e al richiedente.

Articolo 34 [corrispondente all’art. 14, nn. 2‑4, della direttiva 75/319 modificata]

1. La decisione definitiva sulla domanda è adottata secondo la procedura di cui all’articolo 121, paragrafo 2. (...)

3. La decisione di cui al paragrafo 1 è inviata agli [OSCURATO:PERSONA] membri interessati e al titolare dell’[AIC]. [OSCURATO:PERSONA] membri rilasciano o revocano l’[AIC], ovvero ne modificano le condizioni secondo quanto previsto dalla decisione, entro trenta giorni dalla notificazione.

Essi ne informano la [OSCURATO:PERSONA] e l’[EMEA].

Articolo 35 [corrispondente all’art. 15 della direttiva 75/319 modificata]

1. Le domande di modificazione dell’[AIC] rilasciata secondo le disposizioni del presente capo, presentate dal titolare della medesima, sono sottoposte a tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri che hanno precedentemente autorizzato il medicinale in oggetto. (...)

2. In caso di arbitrato sottoposto alla [OSCURATO:PERSONA], le procedure di cui agli articoli 32, 33 e 34 si applicano, per analogia, alle modificazioni delle [AIC]. Articolo 36 [corrispondente all’art. 15 bis della direttiva 75/319 modificata]

1. Se uno Stato membro ritiene necessario, per la tutela della sanità pubblica, modificare un’[AIC] rilasciata secondo le disposizioni del presente capo, oppure sospendere o revocare l’autorizzazione, esso ne informa immediatamente l’[EMEA], ai fini dell’applicazione delle procedure di cui agli articoli 32, 33 e 34.

2. Salvo il disposto dell’articolo 31, in casi eccezionali, quando è indispensabile un provvedimento urgente a tutela della sanità pubblica e fino a quando non sia stata presa una decisione definitiva, uno Stato membro può sospendere l’immissione in commercio e l’uso del medicinale interessato nel suo territorio.

Esso informa la Commi ssione e gli altri [OSCURATO:PERSONA] membri, non oltre il giorno feriale successivo, dei motivi che lo hanno indotto a prendere tale decisione».

Fatti all’origine della controversia

11. Le ricorrenti, che fanno tutte parte (eccetto la Vianex SA) del gruppo [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: «MSD»), sono titolari di AIC, rilasciate secondo la procedura nazionale, per medicinali per uso umano commercializzati con la denominazione Renitec e con denominazioni commerciali associate (in prosieguo: il «Renitec»).

12. Con lettera 31 ottobre 2000, l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (Agenzia francese di sicurezza dei prodotti sanitari; in prosieguo: l’«Afssaps») ha notificato al CPMP una richiesta di adizione ai sensi dell’art. 11 della direttiva 75/319 modificata (corrispondente all’art. 30 HUM), in merito al Renitec.

Il CPMP veniva adito in quanto il Renitec non aveva lo stesso riassunto delle caratteristiche del prodotto (in prosieguo: l’«RCP») in tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri e in quanto, a parere dell’Afssaps, era necessario, per ragioni di sanità pubblica, che gli RCP relativi al Renitec fossero armonizzati a livello comunitario.

13. Con telefax 23 febbraio 2001, l’Afssaps ha notificato all’EMEA una richiesta ufficiale di arbitrato della Repubblica francese, ai sensi dell’art. 11 della direttiva 75/319 modificata, in relazione al Renitec.

14. Il 19 settembre 2002 il CPMP ha adottato il parere previsto dall’art. 32, n. 1, HUM. Con tale parere, il CPMP ha proposto talune modifiche dell’RCP per il Renitec, relativamente, in particolare, alla formulazione della sua sezione 4.1 («Indicazioni terapeutiche»).

15. Il 3 ottobre 2002 l’MSD ha informato l’EMEA della sua intenzione di presentare ricorso avverso tale parere dinanzi al CPMP, in applicazione dell’art. 32, n. 4, ultimo comma, HUM. Con lettera 15 novembre 2002, la MSD ha inviato al CPMP le motivazioni del suo ricorso.

16. Il 18 dicembre 2002 il CPMP, dopo aver riesaminato il suo parere iniziale, ha adottato il suo parere definitivo, nel quale ha mantenuto, salve talune marginali modifiche, la formulazione della sezione 4.1 dell’RCP proposta nel suo parere iniziale.

Tale parere definitivo è stato trasmesso alla [OSCURATO:PERSONA].

17. Il 21 maggio 2003 la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato, ai sensi degli artt. 33 e 34 HUM, la decisione C (2003) 1752, relativa all’immissione in commercio di medicinali per uso umano concernenti la sostanza enalapril (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

Con tale decisione, la [OSCURATO:PERSONA] ha ordinato agli [OSCURATO:PERSONA] membri interessati, elencati all’art. 5 della decisione citata, di modificare gli RCP delle AIC nazionali del Renitec indicate all’allegato I della decisione citata. [OSCURATO:PERSONA] ha informato la MSD di tale decisione con posta elettronica del 26 maggio 2003.

Procedimento e conclusioni delle parti

18. Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 1° agosto 2003, le ricorrenti hanno proposto il ricorso in oggetto.

19. Le ricorrenti hanno sollecitato talune misure di organizzazione del procedimento ai fini della produzione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], di vari documenti.

20. Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Quinta Sezione) ha deciso di avviare la fase orale senza assumere misure di organizzazione del procedimento.

21. Le parti hanno svolto osservazioni orali e risposto ai quesiti del Tribunale all’udienza del 13 settembre 2005.

22. Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia: – annullare la decisione impugnata; – condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.

23. [OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia: – dichiarare il ricorso infondato; – condannare le ricorrenti alle spese. Diritto

24. Le ricorrenti fanno valere quattro motivi di annullamento.

Il primo motivo è basato sull’illegittimità dell’adizione del CPMP in base all’art. 30 HUM e su uno sviamento di potere.

Il secondo motivo, fondato sull’incompetenza della [OSCURATO:PERSONA] ad adottare la decisione impugnata, si suddivide in tre parti.

La prima parte è basata sull’incompetenza della [OSCURATO:PERSONA] ad adottare, all’esito di un procedimento in cui viene adito il CPMP ai sensi dell’art. 30 HUM, una decisione basata sugli artt. 33 e 34 HUM.

La seconda parte è basata sull’impossibilità, per il CPMP, di proporre un RCP nel suo parere quando non siano messi in discussione la concessione ovvero il mantenimento dell’AIC.

La terza parte è basata sull’assenza, nella fattispecie, di motivi di sanità pubblica che consentano di adottare la decisione impugnata.

Il terzo motivo è fondato sull’illegittimità della politica detta «delle indicazioni chiare» ([OSCURATO:PERSONA]), sulla violazione del principio di parità di trattamento e su un manifesto errore di valutazione.

Il quarto motivo è basato sulla violazione delle norme procedurali.

25. Il Tribunale ritiene che sia necessario effettuare, innanzi tutto, l’esame della prima parte del secondo motivo, basato sull’incompetenza della [OSCURATO:PERSONA] ad adottare, all’esito di un procedimento in cui viene adito il CPMP ai sensi dell’art. 30 HUM, una decisione basata sugli artt. 33 e 34 HUM.

Argomenti delle parti

26. Le ricorrenti sostengono che dalla sentenza del Tribunale 26 novembre 2002, cause riunite T‑74/00, T‑76/00, T‑83/00, T‑84/00, T‑85/00, T‑132/00, T‑137/00 e T‑141/00, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag.

II‑4945; in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA]»), le cui valutazioni non sono state a loro parere confutate dalla sentenza pronunciata dalla Corte, su impugnazione, il 24 luglio 2003 (causa C‑39/03 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e a., Racc. pag.

I‑7885), emerge che la [OSCURATO:PERSONA] non era competente ad assumere la decisione impugnata dopo aver adito il CPMP ai sensi dell’art. 30 HUM.

Le ricorrenti osservano, in proposito, che la sentenza [OSCURATO:PERSONA] riguarda non solo l’art. 12 della direttiva 75/319 modificata, ma anche l’art. 11 della stessa (corrispondente all’art. 30 HUM), il quale è rilevante nella fattispecie.

27. Contrariamente a quanto affermato dalla [OSCURATO:PERSONA], il fatto che la Corte, nella sua sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e a., citata supra al punto 26, non abbia esaminato i motivi rilevanti della sentenza [OSCURATO:PERSONA] non renderebbe tali motivi obiter dicta.

Inoltre, la Corte non avrebbe neppure messo in discussione tali motivi.

28. La storia del processo di armonizzazione, che sarebbe trascurata dagli argomenti della [OSCURATO:PERSONA], dimostrerebbe che la procedura di cui all’art. 30 HUM può contribuire alla tutela della sanità pubblica e alla libera circolazione dei medicinali senza con ciò condurre ad una decisione vincolante della [OSCURATO:PERSONA].

Infatti, l’art. 30 HUM, nella sua versione precedente alla codificazione, avrebbe già avuto ad oggetto la promozione di siffatti interessi.

Non vi sarebbe nulla di illogico nel ritenere che le procedure di cui agli artt. 30 e 31 HUM abbiano carattere meramente consultivo.

Esse riguarderebbero medicinali non recenti che sarebbero già stati oggetto, nel passato, di procedure consultive e che dovrebbero diventare, di fatto, sempre meno rilevanti rispetto alla globalità dei medicinali, man mano che saranno approvati nuovi prodotti in base alle procedure decentralizzata e centralizzata, entrate in vigore nel 1995.

29. Inoltre, il quarto ‘considerando’ della direttiva 93/39 (il dodicesimo ‘considerando’ HUM) si riferirebbe in modo specifico alla necessità di una decisione vincolante in caso di disaccordo tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri nel contesto della procedura di mutuo riconoscimento.

Non vi sarebbe invece alcun analogo ‘considerando’ con riferimento alle procedure di cui agli artt. 30 e 31 HUM.

30. Quanto all’art. 27 HUM, la [OSCURATO:PERSONA] sottolineerebbe il riferimento di quest’ultimo all’adozione di decisioni comuni, ma ignorerebbe il fatto che l’obiettivo dell’istituzione del CPMP è di agevolare l’adozione di decisioni comuni da parte degli [OSCURATO:PERSONA] membri, il che non richiederebbe né implicherebbe decisioni vincolanti della [OSCURATO:PERSONA].

31. Quanto al secondo e al terzo ‘considerando’ HUM, anch’essi richiamati dalla [OSCURATO:PERSONA], sarebbero sostanzialmente identici ai due primi ‘considerando’ della direttiva 65/65, la quale non conterrebbe alcun riferimento a decisioni vincolanti, come neppure a consultazioni tra [OSCURATO:PERSONA] membri.

32. L’argomento della [OSCURATO:PERSONA], secondo cui sarebbe illogico che solamente i titolari di AIC abbiano la facoltà di avviare un procedimento che conduce ad una decisione vincolante, segnatamente introducendo una procedura di mutuo riconoscimento per un prodotto non recente, rappresenterebbe un argomento de lege ferenda e si riferirebbe, in ogni caso, ad una situazione altamente teorica.

33. Quanto all’argomento della [OSCURATO:PERSONA], secondo cui i tentativi di armonizzazione non vincolanti relativamente a decisioni aventi ad oggetto prodotti specifici sarebbero incompatibili con una legislazione di armonizzazione basata sull’art. 95 CE, le ricorrenti osservano che le direttive anteriori al codice HUM erano tutte basate sull’art. 95 CE, senza tuttavia prevedere decisioni vincolanti.

Non sarebbe infrequente che, in settori complessi, quale è quello delle AIC, una misura di armonizzazione stabilisca criteri uniformi, lasciando agli [OSCURATO:PERSONA] membri la loro applicazione in casi specifici.

Sarebbe del pari abituale che, nell’assumere decisioni individuali, gli [OSCURATO:PERSONA] membri tengano conto di pareri scientifici di origine comunitaria.

34. [OSCURATO:PERSONA] afferma innanzi tutto che la sentenza [OSCURATO:PERSONA] aveva ad oggetto decisioni pronunciate in base a un’adizione motivata dall’interesse comunitario (art. 12 della direttiva 75/319 modificata, corrispondente all’art. 31 HUM), e non in base a un’adizione motivata da decisioni divergenti (art. 11 della direttiva 75/319 modificata, corrispondente all’art. 30 HUM).

35. [OSCURATO:PERSONA] sostiene inoltre che l’impugnazione avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] è stata risolta dalla Corte, nella sua sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e a., citata supra al punto 26, su un punto di diritto riguardante l’interpretazione da darsi all’art. 15 bis della direttiva 75/319 modificata (corrispondente all’art. 36 HUM).

La Corte non si sarebbe pronunciata in merito alla questione se la [OSCURATO:PERSONA] potesse basare una decisione vincolante sull’art. 12 della direttiva stessa.

Infatti, la causa che ha dato origine alla sentenza [OSCURATO:PERSONA] avrebbe avuto ad oggetto una procedura diversa, che non interesserebbe in alcun modo il Tribunale nella fattispecie in esame.

I motivi della sentenza [OSCURATO:PERSONA] riguardanti la procedura di cui al citato art. 12 e, più in generale, quelli relativi al sistema del capo III della direttiva 75/319 modificata sarebbero quindi obiter dicta.

36. Al di là di tali argomenti concernenti la rilevanza della sentenza [OSCURATO:PERSONA] ai fini della presente causa, la [OSCURATO:PERSONA] invita il Tribunale a discostarsi dalla soluzione adottata in tale sentenza.

37. Nell’ambito di tale sentenza il Tribunale avrebbe esaminato la questione dell’interpretazione dell’art. 12 della direttiva 75/319 modificata in termini di competenza.

Orbene, un esame di tal genere dovrebbe essere intrapreso solo con la massima prudenza.

Infatti, non sarebbero gli [OSCURATO:PERSONA] membri, pur essendo i soggetti maggiormente interessati alla conservazione delle loro competenze, che avrebbero sollevato tale questione di competenza nella presente fattispecie, bensì i titolari di AIC interessati dalla decisione impugnata.

In realtà, i titolari di AIC tenterebbero indirettamente di riservarsi la facoltà di decidere se e quando un RCP debba essere armonizzato.

38. [OSCURATO:PERSONA] rileva, basandosi sul secondo e sul terzo ‘considerando’ HUM, nonché sull’art. 27, n. 1, HUM, da essa considerato come una disposizione fondamentale del capo 4 HUM, che la finalità del codice HUM è non solo quella di salvaguardare la sanità pubblica, ma anche di consentire la libera circolazione dei medicinali nell’ambito della [OSCURATO:PERSONA].

39. Le decisioni comuni, la cui adozione ad opera degli [OSCURATO:PERSONA] membri dovrebbe essere agevolata ai sensi dell’art. 27, n. 1, HUM, non sarebbero solamente quelle relative alla procedura di mutuo riconoscimento.

Nulla, nell’ambito dell’art. 27, n. 1, HUM, indicherebbe che per talune delle procedure di cui al capo 4 HUM (artt. 28, 29, 35 e 36 HUM), le autorità comunitarie avrebbero ritenuto necessario prevedere una decisione vincolante della [OSCURATO:PERSONA], mentre, per altre procedure del medesimo capo (artt. 30 e 31 HUM), non sarebbe possibile imporre una tale decisione comune, ma sarebbe solamente possibile aspirare alla stessa.

Quanto al verbo «agevolare», utilizzato nell’art. 27, n. 1, HUM, esso non significherebbe, contrariamente a quanto suggerito dalle ricorrenti, che i pareri del CPMP non devono essere automaticamente seguiti da una decisione vincolante, ma rifletterebbe semplicemente il fatto che non è il CPMP ad adottare la decisione vincolante.

40. [OSCURATO:PERSONA], basandosi su considerazioni relative al meccanismo di codificazione, suggerisce che il titolo del capo 4 HUM, cioè «Mutuo riconoscimento delle autorizzazioni», che sostituisce il precedente titolo «Comitato per le specialità medicinali», dovrebbe essere inteso, come il detto titolo precedente, in un senso ampio, cioè che non riguarda esclusivamente la procedura di cui all’art. 28 HUM, la quale rappresenterebbe solamente un meccanismo specifico di mutuo riconoscimento introdotto su iniziativa del titolare dell’AIC, bensì, del pari, le altre procedure di cui al capo 4 HUM, tra cui quella prevista dall’art. 30 HUM.

41. Oltretutto, la [OSCURATO:PERSONA] non vede come l’efficacia della procedura di cui all’art. 30 HUM possa essere garantita da un’interpretazione che limiti il suo campo d’applicazione alla consultazione del CPMP, lasciando a ciascuno Stato membro la libertà di decidere quali misure assumere in base al parere del CPMP. [OSCURATO:PERSONA] rileva che sarebbero numerosi i casi in cui gli [OSCURATO:PERSONA] membri avrebbero opinioni diverse quanto alle misure da assumersi. [OSCURATO:PERSONA] si interroga sulla compatibilità della nozione di «armonizzazione volontaria» con uno strumento basato sull’art. 95 CE, e che ha ad oggetto l’instaurazione e il funzionamento del mercato interno.

42. Per tutti questi motivi, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che l’efficacia pratica della procedura di cui all’art. 30 HUM implica che la stessa sia accompagnata da una decisione vincolante.

Le considerazioni che avrebbero condotto il Tribunale, nella sentenza [OSCURATO:PERSONA], a ritenere che, per essere efficace, la procedura di mutuo riconoscimento doveva essere accompagnata da una decisione vincolante, troverebbero applicazione precisamente con riferimento alla procedura di cui all’art. 30 HUM.

43. Quanto all’argomento delle ricorrenti riguardante la storia del processo di armonizzazione, la [OSCURATO:PERSONA] osserva che il fatto, incontestabile, che prima del 1995 l’armonizzazione passava per la fissazione di norme comuni la cui attuazione spettava altri [OSCURATO:PERSONA] membri non può essere interpretato nel senso che ciò impedisce qualsivoglia evoluzione del diritto comunitario nel senso di un’armonizzazione effettuata col ricorso a decisioni vincolanti.

44. Peraltro, sarebbe infondato l’argomento delle ricorrenti secondo cui sarebbe logico che le procedure di cui agli artt. 30 e 31 HUM siano meramente consultive, in quanto avrebbero ad oggetto prodotti non recenti.

Infatti, tali procedure non si applicherebbero solamente alle AIC non recenti, bensì, del pari, alle AIC che sono state rilasciate in base al mutuo riconoscimento.

45. Inoltre, dall’assenza, nell’ambito del codice HUM, di ‘considerando’ che facciano riferimento alla natura vincolante delle adizioni ai sensi di tale articolo non si potrebbe dedurre la natura consultiva della procedura di cui all’art. 30 HUM.

Quanto alla formulazione dell’art. 27 HUM, secondo cui il CPMP è stato istituito allo scopo di agevolare l’adozione di decisioni comuni, ciò non significherebbe in alcun modo che l’esito di un arbitrato non abbia carattere vincolante.

46. La perplessità delle ricorrenti sulle riserve espresse dalla [OSCURATO:PERSONA] con riferimento ad una normativa che, ancorché basata sull’art. 95 CE, ridurrebbe l’armonizzazione ad una coincidenza, risulterebbe dal fatto che le ricorrenti non ammettono che il codice HUM mira a far progredire la situazione rispetto a quella precedente al 1995.

Giudizio del Tribunale

47. Con la prima parte del secondo motivo di annullamento, le ricorrenti contestano la competenza della [OSCURATO:PERSONA] ad assumere, dopo aver adito il CPMP in base all’art. 30 HUM, una decisione vincolante nei confronti degli [OSCURATO:PERSONA] membri in applicazione degli artt. 33 e 34 HUM.

48. Va rilevato che tale questione è stata esaminata nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] e nella sentenza del Tribunale 28 gennaio 2003, causa T-147/00, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag.

II‑85; in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA]»), in occasione di procedure simili a quella ora in esame.

49. [OSCURATO:PERSONA] sentenza [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha annullato tre decisioni della [OSCURATO:PERSONA] che disponevano il ritiro di AIC, concesse secondo la procedura nazionale, per taluni medicinali anoressizzanti.

50. Tale sentenza riguardava, in particolare, la direttiva 75/319 modificata.

51. Le AIC nazionali di cui si trattava in tale causa erano state oggetto di modifica ad opera degli [OSCURATO:PERSONA] membri interessati, a seguito di una decisione della [OSCURATO:PERSONA] datata 9 dicembre 1996, basata sull’art. 14 della direttiva 75/319 modificata (corrispondente agli artt. 33 e 34 HUM) ed assunta a seguito del parere del CPMP, adito in base all’art. 12 della direttiva stessa (corrispondente all’art. 31 HUM) (in prosieguo: la «decisione 9 dicembre 1996») (punti 17 e 20‑25 della sentenza [OSCURATO:PERSONA]).

52. La C ommissione, ritenendo che le citate AIC fossero state parzialmente armonizzate con la decisione 9 dicembre 1996 (punti 107 e 120 della sentenza [OSCURATO:PERSONA]), ha ritenuto che esse non rientrassero più nell’esclusiva competenza degli [OSCURATO:PERSONA] membri, e che tale decisione avesse ormai avuto l’effetto di trasferire alla [OSCURATO:PERSONA] la competenza a decidere in merito alla loro revoca, modifica o sospensione.

53. Così, con varie decisioni datate 9 marzo 2000 (in prosieguo: le «decisioni 9 marzo 2000»), che rappresentano le decisioni impugnate nella causa che ha dato origine alla sentenza [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA], agendo in base a procedure di adizione avviate da [OSCURATO:PERSONA] membri ai sensi dell’art. 15 bis della direttiva 75/319 modificata, e all’esito della procedura disciplinata dagli artt. 13 e 14 di tale direttiva (corrispondenti, rispettivamente, all’art. 32 HUM e agli artt. 33 e 34 HUM), ha disposto, per motivi di sanità pubblica, il ritiro delle citate AIC.

54. Con la sentenza [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha annullato tali decisioni.

55. Il Tribunale ha innanzi tutto rilevato che era pacifico fra le parti che le AIC dei medicinali di cui alle decisioni 9 marzo 2000 erano state rilasciate e, all’occorrenza, rinnovate, in base alle procedure nazionali rispettivamente applicabili nei vari [OSCURATO:PERSONA] membri interessati, e non in base alla procedura di mutuo riconoscimento accompagnata dalla procedura arbitrale, prevista dal capitolo III della direttiva 75/319 modificata (punto 113 della sentenza [OSCURATO:PERSONA]).

56. Il Tribunale ne ha dedotto che, «[a] prescindere dalla decisione 9 dicembre 1996, tali autorizzazioni rivestivano quindi un carattere meramente nazionale» e che «la loro sospensione, modifica o revoca rientravano pertanto, all’epoca dell’adozione delle decisioni [9 marzo 2000], nella competenza esclusiva degli [OSCURATO:PERSONA] membri interessati, la quale, in linea di principio, ha carattere residuale dopo l’istituzione della procedura di mutuo riconoscimento ad opera della direttiva 93/39» (punto 114 della sentenza [OSCURATO:PERSONA]).

Secondo l’interpretazione data dal Tribunale alla disciplina comunitaria, tale competenza esclusiva degli [OSCURATO:PERSONA] membri «si limita, dal 1° gennaio 1995, da una parte, al rilascio e alla gestione delle AIC di medicinali commercializzati unicamente in un solo Stato membro e, dall’altra, alla gestione delle autorizzazioni puramente nazionali rilasciate prima di tale data o durante il periodo transitorio compreso tra il 1° gennaio 1995 e il 31 dicembre 1997» (punto 116 della sentenza [OSCURATO:PERSONA]).

57. Il Tribunale ha quindi verificato se, in seguito alla loro modifica conformemente alla decisione 9 dicembre 1996, le AIC dei medicinali in questione rientrassero nell’ambito d’applicazione dell’art. 15 bis, n. 1, della direttiva 75/319 modificata, che rappresenta il fondamento normativo sulla cui base la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato le decisioni 9 marzo 2000.

Rilevando che tale disposizione riguarda solamente le AIC rilasciate conformemente alle disposizioni del capitolo III di tale direttiva, cioè secondo la procedura di mutuo riconoscimento, il Tribunale l’ha interpretata nel senso che «la modifica, la sospensione o la revoca di tali [AIC], su iniziativa di uno Stato membro al fine di assicurare la tutela della sanità pubblica, rientrano nella competenza esclusiva della [OSCURATO:PERSONA], la quale decide previo parere del CPMP conformemente alle procedure disciplinate dagli artt. 13 e 14 della direttiva 75/319 [modificata]», mentre, «[v]iceversa, la modifica, la sospensione e la revoca delle AIC che non rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 15 bis restano, in linea di principio, di esclusiva competenza degli [OSCURATO:PERSONA] membri» (punto 121 della sentenza [OSCURATO:PERSONA]).

58. Il Tribunale ha ritenuto che, poiché il dettato degli artt. 12 e 15 bis della direttiva 75/319 modificata non fornisce indicazioni precise, era necessario verificare se, nel sistema del capitolo III di tale direttiva, e alla luce degli obiettivi da essa perseguiti, l’art. 15 bis, n. 1, potesse essere interpretato in combinato disposto con l’art. 12 nel senso che esso concerne anche le AIC nazionali armonizzate nell’ambito dell’art. 12 (punto 125 della sentenza [OSCURATO:PERSONA]).

59. A tal fine, il Tribunale ha verificato quale autorità fosse competente a decidere previo parere del CPMP, adito ai sensi dell’art. 12 della direttiva 75/319 modificata, articolo che si limita a prevedere espressamente l’applicazione della procedura consultiva disciplinata dall’art. 13 della stessa direttiva e non riguarda l’art. 14 della medesima.

Esso ha stabilito, in proposito, che l’art. 12 della direttiva 75/319 modificata «è destinato ad applicarsi nell’ambito residuale della competenza esclusiva degli [OSCURATO:PERSONA] membri, oppure in sede di rilascio dell’AIC iniziale di un medicinale da parte dello Stato membro di riferimento» (punto 142 della sentenza [OSCURATO:PERSONA]) e che «non può essere interpretato nel senso che esso autorizza implicitamente la [OSCURATO:PERSONA] ad adottare una decisione vincolante, ai sensi della procedura di cui all’art. 14» della stessa direttiva (punto 147 della sentenza [OSCURATO:PERSONA]), e ciò contrariamente all’art. 10, n. 2, il quale, ancorché rinvii a sua volta alla procedura consultiva di cui all’art. 13, si inserisce tuttavia in un contesto diverso, cioè quello della procedura di mutuo riconoscimento (punti 130‑133 della sentenza [OSCURATO:PERSONA]).

Il Tribunale è giunto a tali conclusioni in base ad un processo interpretativo fondato, segnatamente, sul sistema del capo III della direttiva 75/319 modificata e sugli obiettivi di quest’ultima.

60. Quanto all’art. 11 della direttiva 75/319 modificata (corrispondente all’art. 30 HUM), di cui trattasi nella presente causa, il Tribunale è giunto alla stessa conclusione (punti 140 e 146 della sentenza [OSCURATO:PERSONA]).

L’art. 11 della direttiva 75/319 modificata, esattamente come l’art. 12 della direttiva stessa, instaura una procedura meramente consultiva.

61. Prendendo atto del fatto che la decisione 9 dicembre 1996 era stata attuata dagli [OSCURATO:PERSONA] membri interessati, il Tribunale ha ritenuto, in conclusione, che fosse comunque necessario verificare se, nel sistema del capitolo III di tale direttiva, le AIC armonizzate da questi ultimi, previa consultazione del CPMP ai sensi dell’art. 12 della direttiva 75/319, potessero ugualmente essere assimilate alle AIC rilasciate ai sensi delle disposizioni del citato capitolo III (punto 148 della sentenza [OSCURATO:PERSONA]).

62. Il Tribunale ha ritenuto in proposito che, «in mancanza di esplicite disposizioni, il principio sancito dall’art. 5, primo comma, CE, in forza del quale la [OSCURATO:PERSONA] agisce nei limiti delle competenze che le sono conferite, osta all’interpretazione dell’art. 15 bis, n. 1, della direttiva 75/319 [modificata] nel senso che l’armonizzazione di determinate AIC, conformemente a un parere non vincolante del CPMP ai sensi dell’art. 12 di tale direttiva, può avere l’effetto di privare gli [OSCURATO:PERSONA] membri interessati della loro competenza, comportando l’applicazione della procedura arbitrale prevista dall’art. 15 bis ai fini dell’adozione di qualunque ulteriore decisione sulla sospensione o sulla revoca di tali autorizzazioni» (punto 150 della sentenza [OSCURATO:PERSONA]).

Esso ha quindi stabilito che, «nel sistema della direttiva 75/319 [modificata], la nozione di AIC rilasciata ai sensi delle disposizioni del capitolo III di tale direttiva, di cui all’art. 15 bis, n. 1, non può essere interpretata nel senso che essa include anche le autorizzazioni armonizzate previa consultazione del CPMP ai sensi dell’art. 12» (punto 155 della sentenza [OSCURATO:PERSONA]).

63. Il Tribunale ne ha concluso che le decisioni 9 marzo 2000 erano prive di fondamento normativo e che il motivo relativo all’incompetenza della [OSCURATO:PERSONA] era fondato.

64. [OSCURATO:PERSONA] sentenza [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha applicato, in una situazione analoga, la soluzione elaborata nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] (v., in particolare, i punti 57‑63 della sentenza [OSCURATO:PERSONA], che fanno riferimento alla sentenza [OSCURATO:PERSONA]).

65. Le sentenze [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono state oggetto di impugnazioni presentate dalla [OSCURATO:PERSONA], la quale contestava al Tribunale, segnatamente, di averle negato la competenza ad assumere, all’esito di una procedura instaurata ai sensi dell’art. 12 della direttiva 75/319 modificata, una decisione in applicazione dell’art. 14 della direttiva medesima.

66. Con la sua sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e a., citata supra al punto 26, la Corte, in seduta plenaria, ha respinto il ricorso avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA], basando la sua valutazione non sull’art. 12 della direttiva 75/319 modificata, bensì sull’art. 15 bis di tale direttiva, che rappresenta il fondamento normativo delle decisioni 9 marzo 2000.

La Corte ha stabilito quanto segue: «44 (…) occorre rilevare che le decisioni [9 marzo 2000] sono state [prese] sul solo fondamento dell’art. 15 bis della direttiva 75/319 [modificata]. 45 Secondo la sua formulazione, l’art. 15 bis della direttiva 75/319 [modificata] si applica alle AIC rilasciate conformemente alle disposizioni del capitolo III della detta direttiva. 46 Ora, il Tribunale ha dichiarato, senza che la [OSCURATO:PERSONA] lo contesti, che le AIC la cui revoca è stata ordinata dalle decisioni [9 marzo 2000] sono state inizialmente concesse nell’ambito di procedimenti puramente nazionali. 47 Supponendo che la finalità dell’art. 15 bis della direttiva 75/319 [modificata] imponga un’interpretazione ampia che consenta di applicarla ad AIC non rilasciate nell’ambito del capitolo III, ma che hanno formato oggetto di un’altra procedura di armonizzazione, diventa necessario nella fattispecie ricercare se la decisione del [9 dicembre] 1996 possa essere considerata all’origine di una siffatta armonizzazione. 48 Ora, è pacifico che la decisione del [9 dicembre] 1996 si è limitata ad ordinare la modifica di taluni termini delle AIC iniziali, cioè il contenuto delle informazioni cliniche che debbono figurare, tra gli altri dati, nel riassunto delle caratteristiche del prodotto, conformemente all’art. 4 bis, punto 5, della direttiva 65/65. 49 Una siffatta modifica parziale non può equivalere ad un’autorizzazione rilasciata conformemente alle disposizioni del capitolo III della direttiva 75/319 [modificata]. 50 Pertanto, poco importa che tale modifica parziale delle AIC dei medicinali di cui trattasi sia risultata dall’esecuzione di una decisione vincolante o da un’armonizzazione attuata in maniera volontaria dagli [OSCURATO:PERSONA] membri. 51 Ne consegue che l’art. 15 bis della direttiva 75/319 [modificata] non poteva servire di fondamento normativo alle decisioni [9 marzo 2000]. 52 Pertanto, e senza che occorra pronunciarsi sugli altri motivi e argomenti addotti dalla [OSCURATO:PERSONA], si deve constatare che con ragione il Tribunale ha dichiarato che la [OSCURATO:PERSONA] era incompetente ad adottare le decisioni [9 marzo 2000] e che queste ultime dovevano pertanto essere annullate».

67. Con la sua ordinanza 1° aprile 2004, causa C‑156/03 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (non pubblicata nella Raccolta), la Corte, seguendo il ragionamento sviluppato nella sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e a., citata supra al punto 26, ha respinto, per le stesse ragioni, il ricorso avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] in quanto manifestamente infondato (punti 38‑48 dell’ordinanza).

68. Il Tribunale rileva, per un verso, che, essendo stato respinto il ricorso introdotto avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA], quest’ultima sentenza è ormai definitiva.

Emerge dai motivi di tale sentenza che le procedure in cui il CPMP viene adito ai sensi degli artt. 30 e 31 HUM non possono sfociare in decisioni finali vincolanti della [OSCURATO:PERSONA] ai sensi degli artt. 33 e 34 HUM, bensì solamente in un parere del CPMP.

69. Il Tribunale rileva tuttavia che la Corte non ha espressamente preso posizione su tali motivi della sentenza [OSCURATO:PERSONA].

70. È in questo contesto che la [OSCURATO:PERSONA] mette in discussione la rilevanza della soluzione elaborata nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] ai fini della presente causa, e sostiene che sarebbe comunque opportuno ritornare sulla posizione espressa in tale sentenza.

71. Si deve innanzi tutto esaminare l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui la sentenza [OSCURATO:PERSONA] è irrilevante ai fini della fattispecie in esame, in quanto la procedura oggetto di tale sentenza era basata sull’art. 15 bis della direttiva 75/319 modificata e non sull’art. 12 della direttiva medesima.

72. È certamente vero che le decisioni 9 marzo 2000, impugnate nella causa [OSCURATO:PERSONA], sono state assunte sulla base dell’art. 15 bis della direttiva 75/319 modificata, e che la Corte non ha affrontato la questione relativa alla competenza della [OSCURATO:PERSONA] ad adottare la decisione 9 dicembre 1996, dopo che il CPMP è stato adito ai sensi dell’art. 12 della direttiva 75/319 modificata.

73. Tuttavia, se ciò può significare che, a parere della Corte, i motivi della sentenza [OSCURATO:PERSONA] riguardanti la mancanza di competenza decisionale della [OSCURATO:PERSONA] nel contesto dell’art. 12 della direttiva 75/319 modificata non erano indispensabili alla soluzione della controversia nella causa [OSCURATO:PERSONA], ma rappresentavano obiter dicta, ciò non implica che essa abbia ritenuto erronei tali motivi, né che gli stessi non siano pertinenti ai fini della presente fattispecie.

74. Invero, il fatto che la Corte abbia stabilito, al punto 50 della sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e a., citata supra al punto 26, che «poco importa[va] che [la] modifica parziale delle AIC dei medicinali di cui trattasi [effettuata a seguito della decisione 9 dicembre 1996] sia risultata dall’esecuzione di una decisione vincolante o da un’armonizzazione attuata in maniera volontaria dagli [OSCURATO:PERSONA] membri» non significa che la Corte abbia messo in discussione il ragionamento svolto dal Tribunale con riferimento all’incompetenza della [OSCURATO:PERSONA] ad assumere una decisione finale dopo avere adito il CPMP in base all’art. 12 della direttiva 75/319 modificata.

Tale considerazione della Corte significa semplicemente che essa, in sede di esame del ricorso, non ha affrontato tale questione.

75. Quanto al fatto che, al punto 47 della sua sentenza, la Corte abbia preso in considerazione, oltre alle AIC concesse nell’ambito capo III della direttiva 75/319 modificata, l’eventualità di AIC che siano state oggetto «di un’altra procedura di armonizzazione», ciò non significa che la Corte abbia dissentito dal ragionamento del Tribunale.

La Corte, dopo aver rilevato che le AIC in questione nella causa che ha dato origine alla sentenza [OSCURATO:PERSONA] non erano state concesse nell’ambito del capo III della direttiva 75/319 modificata (punto 46 della sentenza della Corte), si è limitata ad effettuare una semplice supposizione, secondo la quale la finalità dell’art. 15 bis di tale direttiva potrebbe richiedere un’interpretazione ampia di tale disposizione, che consentirebbe di applicare la disposizione stessa ad AIC non concesse nell’ambito del capo III, bensì che siano state oggetto di una diversa procedura di armonizzazione.

In tal modo, la Corte non ha assolutamente inteso dissentire dal ragionamento del Tribunale.

76. Quanto all’argomento della [OSCURATO:PERSONA], secondo cui la sentenza [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata pronunciata con riferimento a decisioni assunte in base a un’adizione del CPMP motivata dall’interesse comunitario (art. 12 della direttiva 75/319 modificata, corrispondente all’art. 31 HUM), e non da decisioni divergenti (art. 11 della direttiva 75/319 modificata, corrispondente all’art. 30 HUM), esso non è assolutamente tale da escludere la rilevanza della sentenza stessa.

Infatti, il Tribunale ha ritenuto che, proprio come l’art. 12 della direttiva 75/319 modificata, l’art. 11 di tale direttiva «non rientra fra le disposizioni che disciplinano la procedura di mutuo riconoscimento» (punto 140 della sentenza [OSCURATO:PERSONA]) e che la procedura istituita dall’art. 11 è, come quella dell’art. 12, puramente consultiva (punto 146 della sentenza [OSCURATO:PERSONA]).

Il Tribunale ha quindi espressamente posto le due procedure sullo stesso piano.

Al massimo, si può ritenere che tali affermazioni della sentenza [OSCURATO:PERSONA], relative all’art. 11 della direttiva 75/319 modificata, rappresentino semplicemente obiter dicta.

77. Risulta quindi che i motivi della sentenza [OSCURATO:PERSONA], per quanto siano obiter dicta (quanto all’art. 11 della direttiva 75/319 modificata) o possano sembrare tali alla luce della sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e a., citata supra al punto 26 (quanto all’art. 12 della stessa direttiva), essi non vengono smentiti da quest’ultima e risultano rilevanti ai fini della presente causa.

78. L’argomento della [OSCURATO:PERSONA] basato sull’irrilevanza, per la presente causa, della sentenza [OSCURATO:PERSONA] dev’essere quindi respinto.

79. Si deve, in secondo luogo, verificare se, come sostiene la [OSCURATO:PERSONA], l’art. 30 HUM (corrispondente all’art. 11 della direttiva 75/319 modificata) debba essere interpretato nel senso che consente a quest’ultima di assumere, in base agli artt. 33 e 34 HUM (corrispondenti all’art. 14 della direttiva 75/319 modificata), una decisione vincolante nei confronti degli [OSCURATO:PERSONA] membri, con riferimento ad AIC meramente nazionali.

80. [OSCURATO:PERSONA] sentenza [OSCURATO:PERSONA] il Tribunale ha dato una soluzione negativa, stabilendo che né dalla formulazione né dalla finalità dell’art. 12 della direttiva 75/319 modificata (corrispondente all’art. 31 HUM), come neppure dal sistema istituito dal capitolo III di tale direttiva (corrispondente al capo 4 HUM), emergeva che la [OSCURATO:PERSONA] era competente ad assumere una decisione all’esito di una procedura di adizione instaurata ai sensi del citato art. 12.

Il Tribunale ha rilevato che tale disposizione era destinata ad applicarsi nell’ambito della competenza residuale degli [OSCURATO:PERSONA] membri, cioè con riferimento alle AIC puramente nazionali, e che era quindi logico che tale articolo prevedesse unicamente la possibilità di consultare il CPMP ai sensi dell’art. 13 della direttiva 75/319 modificata (corrispondente all’art. 32 HUM) (punto 142 della sentenza [OSCURATO:PERSONA]).

Il Tribunale ha ritenuto che lo stesso potesse dirsi per l’art. 11 della direttiva 75/319 modificata (corrispondente all’art. 30 HUM) (punto 146 della sentenza [OSCURATO:PERSONA]).

81. Il Tribunale ritiene che non vi sia motivo di mettere in discussione tale interpretazione.

82. Innanzi tutto, le modifiche apportate dalla direttiva 93/39 alla formulazione dell’art. 11 della direttiva 75/319 come modificata dalla direttiva 83/570 non consentono di ritenere che tale articolo, così modificato, abbia introdotto una procedura arbitrale.

83. Infatti, le modifiche dell’art. 11 della direttiva 75/319 (corrispondente all’art. 30 HUM) rappresentano solamente adattamenti di carattere essenzialmente redazionale, e ciò al di là, per un verso, dell’estensione del diritto di adire il CPMP al «soggetto responsabile dell’immissione in commercio del medicinale» (il «titolare dell’autorizzazione» nella versione codificata all’art. 30 HUM) e, per altro verso, dell’indicazione che il soggetto che adisce il CPMP deve individuare chiaramente la questione per la quale chiede un parere.

Da tali modifiche non emerge in alcun modo che vi sia stato un trasferimento di competenza decisionale a vantaggio della [OSCURATO:PERSONA].

84. Tenuto conto delle considerazioni che precedono, dalle quali emerge che le modifiche apportate dalla direttiva 93/39 alla formulazione dell’art. 11 della direttiva 75/319 non consentono di ritenere sussistente un trasferimento di competenza a vantaggio della [OSCURATO:PERSONA] per quanto riguarda le AIC meramente nazionali, va rilevato, in conformità alle valutazioni espresse dal Tribunale nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] (punto 139 di tale sentenza), che una simile competenza può essere riconosciuta alla [OSCURATO:PERSONA] solamente qualora essa emerga chiaramente dalla finalità dell’art. 30 HUM (corrispondente all’art. 11 della direttiva 75/319 modificata) ovvero risulti in modo esplicito dal sistema definito nell’ambito del capo 4 HUM (corrispondente al capitolo III della direttiva 75/319 modificata).

85. Il Tribunale rileva in proposito, come ha già precisato nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] con riferimento alla direttiva 75/319 modificata (punto 140 della sentenza [OSCURATO:PERSONA]), che, a differenza dell’art. 29, n. 2, HUM (corrispondente all’art. 10, n. 2, della direttiva 75/319 modificata), che si riferisce alla procedura di mutuo riconoscimento e, perciò, va interpretato conformemente all’obiettivo di tale procedura, come specificamente definito al dodicesimo ‘considerando’ HUM, l’art. 30 HUM, proprio come l’art. 31 HUM, non rientra fra le disposizioni che disciplinano la procedura di mutuo riconoscimento.

Quest’ultima è infatti disciplinata in special modo dagli artt. 28 e 29 HUM (corrispondenti agli artt. 9 e 10 della direttiva 75/319 modificata), per quanto concerne il rilascio delle AIC, e dagli artt. 35 e 36 HUM (corrispondenti agli artt. 15 e 15 bis della direttiva 75/319 modificata), per quanto concerne la loro gestione.

86. Tale valutazione del Tribunale r elativamente alla portata dell’art. 30 HUM non è messa in discussione dall’argomento della [OSCURATO:PERSONA], basato su considerazioni relative al meccanismo di codificazione e al significato da attribuirsi, in tale ambito, al titolo del capo 4 HUM (v. precedente punto 40).

87. Infatti, la formulazione del titolo del capo 4 HUM, in cui è inserito l’art. 30 HUM, nonché il fatto che tale titolo sostituisca un titolo precedente per il quale si presume accettata un’interpretazione ampia, non portano in alcun modo alla conclusione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA], secondo cui la procedura dell’art. 30 HUM dovrebbe sfociare in una decisione vincolante della [OSCURATO:PERSONA].

In realtà, il fatto che l’art. 30 HUM sia inserito in un capitolo che è stato rinominato «Mutuo riconoscimento delle autorizzazioni» non implica che tale disposizione debba intendersi come un meccanismo di mutuo riconoscimento, basato su un obbligo di riconoscimento qualora ne ricorrano le condizioni.

Se la procedura degli artt. 28 e 29 HUM rappresenta effettivamente un siffatto meccanismo vincolante (v. precedente punto 85 e punto 140 della sentenza [OSCURATO:PERSONA]), l’art. 30 HUM prevede solamente, da parte sua, un meccanismo inteso a facilitare l’adozione di decisioni comuni da parte degli [OSCURATO:PERSONA] membri, nel settore della loro competenza esclusiva in materia di AIC meramente nazionali e nell’ipotesi di decisioni divergenti.

88. Neppure la valutazione del Tribunale in ordine alla portata dell’art. 30 HUM può essere messa in discussione dalle considerazioni della [OSCURATO:PERSONA] relative alla portata dell’art. 27 HUM (corrispondente all’art. 8 della direttiva 75/319 modificata) (v. i precedenti punti 38 e 39).

89. In proposito il Tribunale ritiene, per un verso, e in conformità alle valutazioni già svolte nell’ambito della sentenza [OSCURATO:PERSONA] (punto 141 di tale sentenza), che l’art. 27 HUM non consente di interpretare l’art. 30 HUM, come l’art. 31 HUM, nel senso che esso istituisce una procedura arbitrale comunitaria ovvero che il parere rilasciato dal CPMP vincola gli [OSCURATO:PERSONA] membri.

Infatti, l’art. 27 HUM si limita a stabilire che il CPMP è stato istituito al fine di agevolare l’adozione di decisioni comuni da parte degli [OSCURATO:PERSONA] membri riguardo all’AIC dei medicinali.

90. Il Tribunale osserva, per altro verso, che tali considerazioni della [OSCURATO:PERSONA] non incidono in alcun modo sul fatto che il codice HUM, ancorché miri effettivamente ad assicurare la tutela della sanità pubblica avvalendosi di mezzi che non ostacolino lo sviluppo dell’industria farmaceutica e gli scambi dei medicinali nella [OSCURATO:PERSONA], non può tuttavia, in mancanza di disposizioni esplicite in tal senso e tenuto conto del principio sancito dall’art. 5, primo comma, CE, ai sensi del quale la [OSCURATO:PERSONA] agisce nei limiti delle competenze che le sono conferite, privare gli [OSCURATO:PERSONA] membri della loro competenza esclusiva in merito alle AIC concesse nell’ambito di procedure meramente nazionali.

Così, in mancanza di tali esplicite disposizioni, l’art. 30 HUM dev’essere inteso nel senso che lo stesso non mette in discussione le competenze esclusive degli [OSCURATO:PERSONA] membri, bensì mira, ricorrendo alla procedura consultiva da esso prevista, a livello comunitario, ad orientare l’esercizio di tali competenze nazionali in un senso comune.

91. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], l’efficacia della procedura di cui all’art. 30 HUM non può essere garantita da un’interpretazione che limiti il suo ambito di applicazione alla consultazione del CPMP, lasciando a ciascuno Stato membro la libertà di decidere in ordine alle misure da assumersi a seguito del parere del CPMP (v. precedente punto 41).

92. È vero che potrebbe ipotizzarsi che la [OSCURATO:PERSONA] sia competente ad assumere una decisione vincolante, ancorché l’avvio della procedura sia una semplice facoltà e che tale facoltà possa essere esercitata non solo dagli [OSCURATO:PERSONA] membri, bensì anche dalla [OSCURATO:PERSONA] stessa, o ancora dal titolare dell’AIC di cui trattasi.

93. Tuttavia, tenuto conto delle conseguenze di tale impostazione e, in particolare, del fatto che la procedura dell’art. 30 HUM comporterebbe in tal caso trasferimenti di competenza a vantaggio della [OSCURATO:PERSONA] in condizioni che possono sfuggire totalmente agli [OSCURATO:PERSONA] membri, il Tribunale ritiene che sarebbero quanto meno necessarie disposizioni esplicite in tal senso.

In mancanza di tali disposizioni, gli [OSCURATO:PERSONA] membri non possono essere privati della loro competenza esclusiva, in modo imprevedibile, quale effetto di un’adizione consultiva effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA] ovvero dal titolare dell’AIC.

94. Tale considerazione è supportata dal fatto che, nella procedura di cui all’art. 30 HUM e a differenza della procedura di mutuo riconoscimento (v. art. 29, n. 2, HUM), il CPMP viene adito senza alcuna concertazione preliminare che potrebbe consentire agli [OSCURATO:PERSONA] membri di trovare tra loro un accordo e quindi di evitare il ricorso all’arbitrato vincolante della [OSCURATO:PERSONA].

95. Peraltro, il fatto che la direttiva 93/39 e il codice HUM siano stati adottati in base a disposizioni del Trattato relative al ravvicinamento delle legislazioni degli [OSCURATO:PERSONA] membri e che hanno per oggetto l’instaurazione ed il funzionamento del mercato interno, cioè, per la direttiva 93/39, l’art. 100 A del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 95 CE), inserito nel 1987 nel Trattato ad opera dell’Atto unico europeo, e, per il codice HUM, l’art. 95 CE, non implica in alcun modo, di per sé, che alla [OSCURATO:PERSONA] debba riconoscersi una competenza decisionale a seguito dell’adizione del CPMP in applicazione dell’art. 30 HUM.

La risposta alla questione relativa all’esistenza di una competenza di tal genere dipende dai termini stessi delle disposizioni della direttiva 93/39 e del codice HUM.

Il Tribunale rileva, peraltro, che una siffatta competenza comunitaria non è stata introdotta neppure dalle direttive 75/319 e 83/570, ancorché esse siano fondate sull’art. 100 del Trattato CE (divenuto art. 94 CE), relativo al ravvicinamento delle legislazioni degli [OSCURATO:PERSONA] membri.

96. Il Tribunale rileva, infine, che seguire la posizione della [OSCURATO:PERSONA] e pertanto riconoscere alla stessa la competenza ad assumere una decisione vincolante all’esito della procedura basata sull’art. 30 HUM porterebbe alla conseguenza che la [OSCURATO:PERSONA], essendo essa stessa legittimata ad adire il CPMP in base a tale disposizione, potrebbe ricondurre nell’ambito della competenza comunitaria tutti i casi di AIC nazionali per cui essa rilevi l’esistenza di decisioni divergenti.

97. Tale prospettiva disconoscerebbe la competenza residuale esclusiva degli [OSCURATO:PERSONA] membri in materia di AIC meramente nazionali.

98. In definitiva, risultano conciliati l’obiettivo del codice HUM, cioè la tutela della sanità pubblica col ricorso a mezzi che non ostacolino lo sviluppo dell’industria farmaceutica e gli scambi dei medicinali nella [OSCURATO:PERSONA], e il mantenimento, in assenza di disposizioni esplicite in senso contrario, di una competenza residuale esclusiva degli [OSCURATO:PERSONA] membri quanto alla concessione e alla gestione delle AIC meramente nazionali.

99. Tenuto conto delle considerazioni che precedono, si deve concludere che l’art. 30 HUM non può essere interpretato nel senso che autorizza implicitamente la [OSCURATO:PERSONA] ad adottare una decisione vincolante secondo la procedura prevista dagli artt. 33 e 34 HUM.

100. Di conseguenza, risulta che nella presente causa la [OSCURATO:PERSONA], dopo aver adito il CPMP ai sensi dell’art. 11 della direttiva 75/319 modificata (corrispondente all’art. 30 HUM), ha illegittimamente adottato la decisione impugnata, in base agli artt. 33 e 34 HUM.

101. Si deve quindi accogliere il secondo motivo di annullamento, nella sua prima parte, ed annullare la decisione impugnata, senza che si debbano esaminare gli altri motivi di annullamento. Sulle spese

102. Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

Poiché le ricorrenti ne hanno fatto domanda, la convenuta, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, IL TRIBUNALE (Quinta Sezione) dichiara e statuisce: 1) La decisione della [OSCURATO:PERSONA] 21 maggio 2003, C (2003) 1752, riguardante l’immissione in commercio di medicinali per uso umano contenenti la sostanza enalapril, è annullata. 2) [OSCURATO:PERSONA] è condannata alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62003TJ0273_IT [OSCURATO:PERSONA] della sentenza [OSCURATO:PERSONA] causa T‑273/03, [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA], con sede a Hoddesdon ([OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA] BV, con sede a Haarlem ([OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA]-Chibret , con sede a Parigi (Francia), MSD [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA] GmbH, con sede a Haar (Germania), [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA] (Italia) SpA , con sede a Roma, [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA], L da , con sede a Paço de Arcos (Portugal), [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA] de España , SA , con sede a Madrid (Spagna), [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA] GmbH, con sede a Vienna (Austria), Vianex SA, con sede a [OSCURATO:PERSONA] (Grecia), rappresentate dagli avv.ti G. Berrisch e P. Bogaert, ricorrenti, contro [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee, rappresentata dai sigg. L. Flynn e B. Stromsky, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, convenuta, avente ad oggetto una domanda d’annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 21 maggio 2003, C (2003) 1752, concernente l’immissione in commercio di medicinali per uso umano contenenti la sostanza enalapril, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (Quinta Sezione), composto dal sig. M. Vilaras, presidente, dalle sig.re E. [OSCURATO:PERSONA] e K. Jürimäe, giudici, cancelliere: sig.ra K. Andová, amministratore vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 13 settembre 2005, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza Contesto normativo 1. La disciplina relativa alla commercializzazione dei medicinali per uso umano nell’Unione europea è stata codificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 novembre 2001, 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311, pag. 67; in prosieguo: il «codice HUM» o «HUM»). Ai sensi del suo art. 129, il codice HUM è entrato in vigore il 18 dicembre 2001. 2. Il codice HUM codifica, segnatamente, le disposizioni della seconda direttiva del Consiglio 20 maggio 1975, 75/319/CEE, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alle specialità medicinali (GU L 147, pag. 13; in prosieguo: la «direttiva 75/319»), come modificata, in particolare, dalla direttiva del Consiglio 26 ottobre 1983, 83/570/CEE (GU L 332, pag. 1), e dalla direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/39/CEE (GU L 214, pag. 22) (in prosieguo: la «direttiva 75/319 modificata»). 3. Dall’art. 6 HUM risulta che nessun medicinale per uso umano può essere immesso in commercio in uno Stato membro senza un’autorizzazione all’immissione in commercio (in prosieguo: l’«AIC») rilasciata dalle autorità competenti del detto Stato membro, a norma del codice HUM, oppure dalla [OSCURATO:PERSONA], a norma del regolamento (CEE) del Consiglio 22 luglio 1993, n. 2309, che stabilisce le procedure comunitarie per l’autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce un’Agenzia europea di valutazione dei medicinali (GU L 214, pag. 1). Ai sensi del suo art. 74, la parte essenziale delle disposizioni del regolamento n. 2309/93 è entrata in vigore il 1° gennaio 1995. Procedure di AIC 4. Esistono tre procedure di AIC in materia di medicinali per uso umano: la procedura comunitaria decentralizzata, la procedura comunitaria centralizzata e la procedura nazionale. 5. La procedura comunitaria decentralizzata è stata istituita dalla direttiva 93/39 a partire dal 1° gennaio 1995. Essa è disciplinata dagli artt. 28 e 29 HUM (corrispondenti agli artt. 9 e 10 della direttiva 75/319 modificata) e si basa sul principio del mutuo riconoscimento. 6. Tale procedura inizia con una domanda di AIC nazionale indirizzata ad uno Stato membro (in prosieguo: lo «Stato membro di riferimento»). Il rilascio di tale AIC viene effettuato a livello nazionale, a condizioni armonizzate, stabilite in origine dalla direttiva del Consiglio 26 gennaio 1965, 65/65/CEE, per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alle specialità medicinali (GU 22, pag. 369), condizioni ormai essenzialmente codificate nei capi 1 («Autorizzazione all’immissione in commercio») e 3 («Procedimento per l’autorizzazione all’immissione in commercio») del titolo [OSCURATO:PERSONA] («Immissione in commercio»). 7. Il titolare dell’AIC nazionale così rilasciata ne sollecita quindi il riconoscimento in uno o più [OSCURATO:PERSONA] membri, ai sensi dell’art. 28 HUM, contenuto nel capo 4 («Mutuo riconoscimento delle autorizzazioni») del titolo [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: il «capo 4 del titolo [OSCURATO:PERSONA]» ovvero il «capo 4 HUM»). Questo o questi [OSCURATO:PERSONA] membri possono negare tale riconoscimento solamente per motivi basati su un rischio per la sanità pubblica (art. 28, n. 4, e art. 29, n. 1, HUM). Se viene fatto valere un tale rischio, e se gli [OSCURATO:PERSONA] membri interessati non trovano un accordo sulle misure da assumere in merito alla domanda di riconoscimento, il Comitato per le specialità medicinali (cosidetto Committee for [OSCURATO:PERSONA]; in prosieguo: il «CPMP»), che fa parte dell’Agenzia europea di valutazione dei medicinali (AEVM o EMEA), è investito di una procedura per il rilascio di un parere (art. 29, n. 2, e art. 32 HUM) cui fa seguito l’assunzione di una decisione vincolante ad opera della [OSCURATO:PERSONA] o del Consiglio (artt. 33, 34 e art. 121, n. 2, HUM). 8. La procedura comunitaria centralizzata è stata istituita dal regolamento n. 2309/93. Secondo tale procedura, la domanda di AIC è indirizzata all’EMEA e porta alla concessione di un’AIC, con decisione della [OSCURATO:PERSONA] o del Consiglio, assunta su parere del CPMP. Tale procedura è obbligatoria per i medicinali derivanti da taluni processi biotecnologici ed è opzionale per altri medicinali innovativi. Essa non riguarda il presente ricorso. 9. La procedura nazionale risulta dal ravvicinamento delle legislazioni nazionali avviato dalla direttiva 65/65 e approfondito dalla direttiva 75/319. Unica procedura esistente prima dell’entrata in vigore, in data 1° gennaio 1995, delle procedure comunitarie centralizzata e decentralizzata, essa non è più applicabile a partire dal 1° gennaio 1998, salvo il caso in cui il medicinale sia destinato ad essere commercializzato in un solo Stato membro [art. 7 bis della direttiva 65/65 (corrispondente all’art. 18 HUM), come introdotto dall’art. 1, punto 7, della direttiva 93/39]. Ormai, il deposito, per un medicinale già autorizzato in uno Stato membro, di una domanda di AIC in un altro Stato membro comporta automaticamente l’avvio della procedura di mutuo riconoscimento. La concessione di un’AIC nell’ambito della procedura nazionale avviene alle condizioni armonizzate di cui al precedente punto 6. Disposizioni rilevanti nella presente causa 10. Il capo 4 («Mutuo riconoscimento delle autorizzazioni») del titolo [OSCURATO:PERSONA] («Immissione in commercio») contiene le seguenti disposizioni: «Articolo 27 [corrispondente all’art. 8 della direttiva 75/319 modificata] 1. Allo scopo di agevolare l’adozione di decisioni comuni da parte degli [OSCURATO:PERSONA] membri riguardo all’autorizzazione di medicinali sulla base di criteri scientifici di qualità, sicurezza ed efficacia e allo scopo di realizzare in tal modo la libera circolazione dei medicinali nella [OSCURATO:PERSONA], è istituito un [CPMP]. Detto [CPMP] fa parte dell’[EMEA]. 2. Oltre agli altri compiti conferitigli dal diritto comunitario, il [CPMP] esamina tutte le questioni riguardanti il rilascio, la modificazione, la sospensione o la revoca dell’[AIC] di un medicinale, ad esso sottoposte conformemente alla presente direttiva. (...) Articolo 28 [corrispondente all’art. 9 della direttiva 75/319 modificata] 1. Prima di presentare una domanda di riconoscimento dell’[AIC], il titolare dell’[AIC] informa lo Stato membro che ha rilasciato l’autorizzazione su cui si basa la domanda (in prosieguo: “lo Stato membro di riferimento”) che sarà presentata una domanda a norma della presente direttiva, comunicando inoltre le eventuali aggiunte al fascicolo originale (…). Inoltre, il titolare dell’autorizzazione chiede allo Stato membro di riferimento di preparare una relazione di valutazione in merito al medicinale di cui trattasi o, eventualmente, di aggiornare le relazioni di valutazione che già esistessero (…) All’atto della presentazione della domanda conformemente al paragrafo 2, lo Stato membro di riferimento trasmette la relazione di valutazione allo Stato membro o agli [OSCURATO:PERSONA] membri interessati alla domanda. 2. Affinché un’autorizzazione all’immissione in commercio rilasciata da uno Stato membro sia riconosciuta da uno o più [OSCURATO:PERSONA] membri in base alla procedura prevista dal presente capo, il titolare dell’autorizzazione presenta domanda alle autorità competenti degli [OSCURATO:PERSONA] membri interessati, allegandovi le informazioni e i documenti di cui all’articolo 8, all’articolo 10, paragrafo 1 e all’articolo 11. Egli dichiara che tale fascicolo è identico a quello accettato dallo Stato membro di riferimento, ovvero indica qualsiasi eventuale aggiunta o modificazione (…) 3. Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio comunica all’[EMEA] la domanda e le segnala gli [OSCURATO:PERSONA] membri interessati nonché le date di presentazione della domanda, inviandole altresì copia dell’autorizzazione rilasciata dallo Stato membro di riferimento. Egli invia inoltre all’[EMEA] copia di tutte le [AIC] rilasciate da altri [OSCURATO:PERSONA] membri per il medesimo medicinale e specifica se una domanda di autorizzazione è attualmente all’esame di uno Stato membro. 4. Tranne nel caso eccezionale previsto all’articolo 29, paragrafo 1, ciascuno Stato membro riconosce l’[AIC] rilasciata dal primo Stato membro di riferimento entro novanta giorni dalla ricezione della domanda e della relazione di valutazione. Esso ne informa lo Stato membro di riferimento, gli altri [OSCURATO:PERSONA] membri interessati alla domanda, l’[EMEA] e il titolare dell’[AIC]. Articolo 29 [corrispondente all’art. 10 della direttiva 75/319 modificata] 1. Quando uno Stato membro ritenga che vi siano fondati motivi di presumere che l’[AIC] del medicinale interessato presenti un rischio per la sanità pubblica, esso ne informa immediatamente il richiedente, lo Stato membro di riferimento, gli altri [OSCURATO:PERSONA] membri interessati alla domanda e l’[EMEA]. Lo Stato membro fornisce una motivazione approfondita della propria posizione ed indica i provvedimenti idonei a correggere le insufficienze della domanda. 2. Tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri interessati si adoperano per giungere ad un accordo sulle misure da prendere in merito alla domanda (…). Tuttavia, se entro il termine di cui all’articolo 28, paragrafo 4, non hanno raggiunto un accordo, gli [OSCURATO:PERSONA] membri ne informano senza indugio l’[EMEA] allo scopo di adire il [CPMP] per l’applicazione della procedura di cui all’articolo 32. 3. Entro il termine di cui all’articolo 28, paragrafo 4, gli [OSCURATO:PERSONA] membri interessati trasmettono al [CPMP] una relazione particolareggiata delle questioni sulle quali non hanno raggiunto un accordo, specificando i motivi del disaccordo (…). Articolo 30 [corrispondente all’art. 11 della direttiva 75/319 modificata] Quando uno stesso medicinale è stato oggetto di varie domande di [AIC], presentate a norma dell’articolo 8, dell’articolo 10, paragrafo 1 e dell’articolo 11, e quando gli [OSCURATO:PERSONA] membri hanno emesso decisioni divergenti in merito all’autorizzazione di detto medicinale, alla sospensione o alla revoca della medesima, uno Stato membro o la [OSCURATO:PERSONA] o il titolare dell’[AIC] possono adire il [CPMP] ai fini dell’applicazione della procedura di cui all’articolo 32. Lo Stato membro interessato, il titolare dell’[AIC] o la [OSCURATO:PERSONA] specificano chiaramente la questione sottoposta al parere del [CPMP] e, se del caso, ne informano il titolare. [OSCURATO:PERSONA] membri e il titolare dell’[AIC] trasmettono al [CPMP] tutte le informazioni disponibili riguardanti la questione. Articolo 31 [corrispondente all’art. 12 della direttiva 75/319 modificata] In casi particolari aventi interesse comunitario, gli [OSCURATO:PERSONA] membri o la [OSCURATO:PERSONA] oppure il richiedente o il titolare dell’[AIC] possono adire il [CPMP] ai fini dell’applicazione della procedura di cui all’articolo 32 prima che sia stata presa una decisione sulla domanda, la sospensione o la revoca di un’[AIC], oppure su qualsiasi altra modificazione delle condizioni di [AIC] rivelatasi necessaria in particolare per tener conto delle informazioni raccolte conformemente al titolo IX. Lo Stato membro interessato o la [OSCURATO:PERSONA] specificano chiaramente la questione sottoposta al parere del [CPMP] e ne informano il titolare dell’[AIC]. [OSCURATO:PERSONA] membri e il titolare dell’autorizzazione trasmettono al [CPMP] tutte le informazioni disponibili riguardanti la questione. Articolo 32 [corrispondente all’art. 13 della direttiva 75/319 modificata] 1. Quando è fatto riferimento alla procedura di cui al presente articolo, il [CPMP] esamina la questione ed emette un parere motivato entro novanta giorni dalla data in cui gli è stata sottoposta. (...) 3. Nei casi di cui agli articoli 29 e 30 il [CPMP], prima di emettere un parere, dà facoltà al titolare dell’[AIC] di presentare esplicazioni scritte o orali. Nel caso di cui all’articolo 31, il titolare dell’[AIC] può essere invitato a presentare esplicazioni orali o scritte. (...) 4. L’[EMEA] informa immediatamente il titolare dell’[AIC] se dal parere del [CPMP] risulta una delle seguenti circostanze: – la domanda non è conforme ai criteri di autorizzazione, – il riassunto delle caratteristiche del prodotto presentato dal richiedente a norma dell’articolo 11 deve essere modificato, – l’autorizzazione deve essere subordinata a determinate condizioni, con riferimento alle condizioni considerate fondamentali per l’uso sicuro ed efficace del medicinale, inclusa la farmacovigilanza, – un’[AIC] deve essere sospesa, modificata o revocata. (…) [I]l titolare dell’autorizzazione può comunicare per iscritto all’[EMEA] che intende presentare ricorso. (…) [I]l [CPMP] decide [quindi] se rivedere il proprio parere e le conclusioni sul ricorso devono essere allegate alla relazione di valutazione di cui al paragrafo 5. 5. Entro trenta giorni dalla sua emissione, l’[EMEA] trasmette il parere definitivo del [CPMP] agli [OSCURATO:PERSONA] membri, alla [OSCURATO:PERSONA] e al titolare dell’[AIC] unitamente ad una relazione contenente la valutazione del medicinale e la motivazione delle conclusioni raggiunte. (...) Articolo 33 [corrispondente all’art. 14 della direttiva 75/319 modificata] Entro trenta giorni dalla ricezione del parere, la [OSCURATO:PERSONA] elabora un progetto di decisione riguardante la domanda, tenendo conto della normativa comunitaria. (...) Qualora eccezionalmente il progetto di decisione si discosti dal parere dell’[EMEA], la [OSCURATO:PERSONA] allega le precise motivazioni delle divergenze. Il progetto di decisione è trasmesso agli [OSCURATO:PERSONA] membri e al richiedente. Articolo 34 [corrispondente all’art. 14, nn. 2‑4, della direttiva 75/319 modificata] 1. La decisione definitiva sulla domanda è adottata secondo la procedura di cui all’articolo 121, paragrafo 2. (...) 3. La decisione di cui al paragrafo 1 è inviata agli [OSCURATO:PERSONA] membri interessati e al titolare dell’[AIC]. [OSCURATO:PERSONA] membri rilasciano o revocano l’[AIC], ovvero ne modificano le condizioni secondo quanto previsto dalla decisione, entro trenta giorni dalla notificazione. Essi ne informano la [OSCURATO:PERSONA] e l’[EMEA]. Articolo 35 [corrispondente all’art. 15 della direttiva 75/319 modificata] 1. Le domande di modificazione dell’[AIC] rilasciata secondo le disposizioni del presente capo, presentate dal titolare della medesima, sono sottoposte a tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri che hanno precedentemente autorizzato il medicinale in oggetto. (...) 2. In caso di arbitrato sottoposto alla [OSCURATO:PERSONA], le procedure di cui agli articoli 32, 33 e 34 si applicano, per analogia, alle modificazioni delle [AIC]. Articolo 36 [corrispondente all’art. 15 bis della direttiva 75/319 modificata] 1. Se uno Stato membro ritiene necessario, per la tutela della sanità pubblica, modificare un’[AIC] rilasciata secondo le disposizioni del presente capo, oppure sospendere o revocare l’autorizzazione, esso ne informa immediatamente l’[EMEA], ai fini dell’applicazione delle procedure di cui agli articoli 32, 33 e 34. 2. Salvo il disposto dell’articolo 31, in casi eccezionali, quando è indispensabile un provvedimento urgente a tutela della sanità pubblica e fino a quando non sia stata presa una decisione definitiva, uno Stato membro può sospendere l’immissione in commercio e l’uso del medicinale interessato nel suo territorio. Esso informa la Commi ssione e gli altri [OSCURATO:PERSONA] membri, non oltre il giorno feriale successivo, dei motivi che lo hanno indotto a prendere tale decisione». Fatti all’origine della controversia 11. Le ricorrenti, che fanno tutte parte (eccetto la Vianex SA) del gruppo [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: «MSD»), sono titolari di AIC, rilasciate secondo la procedura nazionale, per medicinali per uso umano commercializzati con la denominazione Renitec e con denominazioni commerciali associate (in prosieguo: il «Renitec»). 12. Con lettera 31 ottobre 2000, l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (Agenzia francese di sicurezza dei prodotti sanitari; in prosieguo: l’«Afssaps») ha notificato al CPMP una richiesta di adizione ai sensi dell’art. 11 della direttiva 75/319 modificata (corrispondente all’art. 30 HUM), in merito al Renitec. Il CPMP veniva adito in quanto il Renitec non aveva lo stesso riassunto delle caratteristiche del prodotto (in prosieguo: l’«RCP») in tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri e in quanto, a parere dell’Afssaps, era necessario, per ragioni di sanità pubblica, che gli RCP relativi al Renitec fossero armonizzati a livello comunitario. 13. Con telefax 23 febbraio 2001, l’Afssaps ha notificato all’EMEA una richiesta ufficiale di arbitrato della Repubblica francese, ai sensi dell’art. 11 della direttiva 75/319 modificata, in relazione al Renitec. 14. Il 19 settembre 2002 il CPMP ha adottato il parere previsto dall’art. 32, n. 1, HUM. Con tale parere, il CPMP ha proposto talune modifiche dell’RCP per il Renitec, relativamente, in particolare, alla formulazione della sua sezione 4.1 («Indicazioni terapeutiche»). 15. Il 3 ottobre 2002 l’MSD ha informato l’EMEA della sua intenzione di presentare ricorso avverso tale parere dinanzi al CPMP, in applicazione dell’art. 32, n. 4, ultimo comma, HUM. Con lettera 15 novembre 2002, la MSD ha inviato al CPMP le motivazioni del suo ricorso. 16. Il 18 dicembre 2002 il CPMP, dopo aver riesaminato il suo parere iniziale, ha adottato il suo parere definitivo, nel quale ha mantenuto, salve talune marginali modifiche, la formulazione della sezione 4.1 dell’RCP proposta nel suo parere iniziale. Tale parere definitivo è stato trasmesso alla [OSCURATO:PERSONA]. 17. Il 21 maggio 2003 la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato, ai sensi degli artt. 33 e 34 HUM, la decisione C (2003) 1752, relativa all’immissione in commercio di medicinali per uso umano concernenti la sostanza enalapril (in prosieguo: la «decisione impugnata»). Con tale decisione, la [OSCURATO:PERSONA] ha ordinato agli [OSCURATO:PERSONA] membri interessati, elencati all’art. 5 della decisione citata, di modificare gli RCP delle AIC nazionali del Renitec indicate all’allegato I della decisione citata. [OSCURATO:PERSONA] ha informato la MSD di tale decisione con posta elettronica del 26 maggio 2003. Procedimento e conclusioni delle parti 18. Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 1° agosto 2003, le ricorrenti hanno proposto il ricorso in oggetto. 19. Le ricorrenti hanno sollecitato talune misure di organizzazione del procedimento ai fini della produzione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], di vari documenti. 20. Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Quinta Sezione) ha deciso di avviare la fase orale senza assumere misure di organizzazione del procedimento. 21. Le parti hanno svolto osservazioni orali e risposto ai quesiti del Tribunale all’udienza del 13 settembre 2005. 22. Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia: – annullare la decisione impugnata; – condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese. 23. [OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia: – dichiarare il ricorso infondato; – condannare le ricorrenti alle spese. Diritto 24. Le ricorrenti fanno valere quattro motivi di annullamento. Il primo motivo è basato sull’illegittimità dell’adizione del CPMP in base all’art. 30 HUM e su uno sviamento di potere. Il secondo motivo, fondato sull’incompetenza della [OSCURATO:PERSONA] ad adottare la decisione impugnata, si suddivide in tre parti. La prima parte è basata sull’incompetenza della [OSCURATO:PERSONA] ad adottare, all’esito di un procedimento in cui viene adito il CPMP ai sensi dell’art. 30 HUM, una decisione basata sugli artt. 33 e 34 HUM. La seconda parte è basata sull’impossibilità, per il CPMP, di proporre un RCP nel suo parere quando non siano messi in discussione la concessione ovvero il mantenimento dell’AIC. La terza parte è basata sull’assenza, nella fattispecie, di motivi di sanità pubblica che consentano di adottare la decisione impugnata. Il terzo motivo è fondato sull’illegittimità della politica detta «delle indicazioni chiare» ([OSCURATO:PERSONA]), sulla violazione del principio di parità di trattamento e su un manifesto errore di valutazione. Il quarto motivo è basato sulla violazione delle norme procedurali. 25. Il Tribunale ritiene che sia necessario effettuare, innanzi tutto, l’esame della prima parte del secondo motivo, basato sull’incompetenza della [OSCURATO:PERSONA] ad adottare, all’esito di un procedimento in cui viene adito il CPMP ai sensi dell’art. 30 HUM, una decisione basata sugli artt. 33 e 34 HUM. Argomenti delle parti 26. Le ricorrenti sostengono che dalla sentenza del Tribunale 26 novembre 2002, cause riunite T‑74/00, T‑76/00, T‑83/00, T‑84/00, T‑85/00, T‑132/00, T‑137/00 e T‑141/00, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. II‑4945; in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA]»), le cui valutazioni non sono state a loro parere confutate dalla sentenza pronunciata dalla Corte, su impugnazione, il 24 luglio 2003 (causa C‑39/03 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e a., Racc. pag. I‑7885), emerge che la [OSCURATO:PERSONA] non era competente ad assumere la decisione impugnata dopo aver adito il CPMP ai sensi dell’art. 30 HUM. Le ricorrenti osservano, in proposito, che la sentenza [OSCURATO:PERSONA] riguarda non solo l’art. 12 della direttiva 75/319 modificata, ma anche l’art. 11 della stessa (corrispondente all’art. 30 HUM), il quale è rilevante nella fattispecie. 27. Contrariamente a quanto affermato dalla [OSCURATO:PERSONA], il fatto che la Corte, nella sua sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e a., citata supra al punto 26, non abbia esaminato i motivi rilevanti della sentenza [OSCURATO:PERSONA] non renderebbe tali motivi obiter dicta. Inoltre, la Corte non avrebbe neppure messo in discussione tali motivi. 28. La storia del processo di armonizzazione, che sarebbe trascurata dagli argomenti della [OSCURATO:PERSONA], dimostrerebbe che la procedura di cui all’art. 30 HUM può contribuire alla tutela della sanità pubblica e alla libera circolazione dei medicinali senza con ciò condurre ad una decisione vincolante della [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, l’art. 30 HUM, nella sua versione precedente alla codificazione, avrebbe già avuto ad oggetto la promozione di siffatti interessi. Non vi sarebbe nulla di illogico nel ritenere che le procedure di cui agli artt. 30 e 31 HUM abbiano carattere meramente consultivo. Esse riguarderebbero medicinali non recenti che sarebbero già stati oggetto, nel passato, di procedure consultive e che dovrebbero diventare, di fatto, sempre meno rilevanti rispetto alla globalità dei medicinali, man mano che saranno approvati nuovi prodotti in base alle procedure decentralizzata e centralizzata, entrate in vigore nel 1995. 29. Inoltre, il quarto ‘considerando’ della direttiva 93/39 (il dodicesimo ‘considerando’ HUM) si riferirebbe in modo specifico alla necessità di una decisione vincolante in caso di disaccordo tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri nel contesto della procedura di mutuo riconoscimento. Non vi sarebbe invece alcun analogo ‘considerando’ con riferimento alle procedure di cui agli artt. 30 e 31 HUM. 30. Quanto all’art. 27 HUM, la [OSCURATO:PERSONA] sottolineerebbe il riferimento di quest’ultimo all’adozione di decisioni comuni, ma ignorerebbe il fatto che l’obiettivo dell’istituzione del CPMP è di agevolare l’adozione di decisioni comuni da parte degli [OSCURATO:PERSONA] membri, il che non richiederebbe né implicherebbe decisioni vincolanti della [OSCURATO:PERSONA]. 31. Quanto al secondo e al terzo ‘considerando’ HUM, anch’essi richiamati dalla [OSCURATO:PERSONA], sarebbero sostanzialmente identici ai due primi ‘considerando’ della direttiva 65/65, la quale non conterrebbe alcun riferimento a decisioni vincolanti, come neppure a consultazioni tra [OSCURATO:PERSONA] membri. 32. L’argomento della [OSCURATO:PERSONA], secondo cui sarebbe illogico che solamente i titolari di AIC abbiano la facoltà di avviare un procedimento che conduce ad una decisione vincolante, segnatamente introducendo una procedura di mutuo riconoscimento per un prodotto non recente, rappresenterebbe un argomento de lege ferenda e si riferirebbe, in ogni caso, ad una situazione altamente teorica. 33. Quanto all’argomento della [OSCURATO:PERSONA], secondo cui i tentativi di armonizzazione non vincolanti relativamente a decisioni aventi ad oggetto prodotti specifici sarebbero incompatibili con una legislazione di armonizzazione basata sull’art. 95 CE, le ricorrenti osservano che le direttive anteriori al codice HUM erano tutte basate sull’art. 95 CE, senza tuttavia prevedere decisioni vincolanti. Non sarebbe infrequente che, in settori complessi, quale è quello delle AIC, una misura di armonizzazione stabilisca criteri uniformi, lasciando agli [OSCURATO:PERSONA] membri la loro applicazione in casi specifici. Sarebbe del pari abituale che, nell’assumere decisioni individuali, gli [OSCURATO:PERSONA] membri tengano conto di pareri scientifici di origine comunitaria. 34. [OSCURATO:PERSONA] afferma innanzi tutto che la sentenza [OSCURATO:PERSONA] aveva ad oggetto decisioni pronunciate in base a un’adizione motivata dall’interesse comunitario (art. 12 della direttiva 75/319 modificata, corrispondente all’art. 31 HUM), e non in base a un’adizione motivata da decisioni divergenti (art. 11 della direttiva 75/319 modificata, corrispondente all’art. 30 HUM). 35. [OSCURATO:PERSONA] sostiene inoltre che l’impugnazione avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] è stata risolta dalla Corte, nella sua sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e a., citata supra al punto 26, su un punto di diritto riguardante l’interpretazione da darsi all’art. 15 bis della direttiva 75/319 modificata (corrispondente all’art. 36 HUM). La Corte non si sarebbe pronunciata in merito alla questione se la [OSCURATO:PERSONA] potesse basare una decisione vincolante sull’art. 12 della direttiva stessa. Infatti, la causa che ha dato origine alla sentenza [OSCURATO:PERSONA] avrebbe avuto ad oggetto una procedura diversa, che non interesserebbe in alcun modo il Tribunale nella fattispecie in esame. I motivi della sentenza [OSCURATO:PERSONA] riguardanti la procedura di cui al citato art. 12 e, più in generale, quelli relativi al sistema del capo III della direttiva 75/319 modificata sarebbero quindi obiter dicta. 36. Al di là di tali argomenti concernenti la rilevanza della sentenza [OSCURATO:PERSONA] ai fini della presente causa, la [OSCURATO:PERSONA] invita il Tribunale a discostarsi dalla soluzione adottata in tale sentenza. 37. Nell’ambito di tale sentenza il Tribunale avrebbe esaminato la questione dell’interpretazione dell’art. 12 della direttiva 75/319 modificata in termini di competenza. Orbene, un esame di tal genere dovrebbe essere intrapreso solo con la massima prudenza. Infatti, non sarebbero gli [OSCURATO:PERSONA] membri, pur essendo i soggetti maggiormente interessati alla conservazione delle loro competenze, che avrebbero sollevato tale questione di competenza nella presente fattispecie, bensì i titolari di AIC interessati dalla decisione impugnata. In realtà, i titolari di AIC tenterebbero indirettamente di riservarsi la facoltà di decidere se e quando un RCP debba essere armonizzato. 38. [OSCURATO:PERSONA] rileva, basandosi sul secondo e sul terzo ‘considerando’ HUM, nonché sull’art. 27, n. 1, HUM, da essa considerato come una disposizione fondamentale del capo 4 HUM, che la finalità del codice HUM è non solo quella di salvaguardare la sanità pubblica, ma anche di consentire la libera circolazione dei medicinali nell’ambito della [OSCURATO:PERSONA]. 39. Le decisioni comuni, la cui adozione ad opera degli [OSCURATO:PERSONA] membri dovrebbe essere agevolata ai sensi dell’art. 27, n. 1, HUM, non sarebbero solamente quelle relative alla procedura di mutuo riconoscimento. Nulla, nell’ambito dell’art. 27, n. 1, HUM, indicherebbe che per talune delle procedure di cui al capo 4 HUM (artt. 28, 29, 35 e 36 HUM), le autorità comunitarie avrebbero ritenuto necessario prevedere una decisione vincolante della [OSCURATO:PERSONA], mentre, per altre procedure del medesimo capo (artt. 30 e 31 HUM), non sarebbe possibile imporre una tale decisione comune, ma sarebbe solamente possibile aspirare alla stessa. Quanto al verbo «agevolare», utilizzato nell’art. 27, n. 1, HUM, esso non significherebbe, contrariamente a quanto suggerito dalle ricorrenti, che i pareri del CPMP non devono essere automaticamente seguiti da una decisione vincolante, ma rifletterebbe semplicemente il fatto che non è il CPMP ad adottare la decisione vincolante. 40. [OSCURATO:PERSONA], basandosi su considerazioni relative al meccanismo di codificazione, suggerisce che il titolo del capo 4 HUM, cioè «Mutuo riconoscimento delle autorizzazioni», che sostituisce il precedente titolo «Comitato per le specialità medicinali», dovrebbe essere inteso, come il detto titolo precedente, in un senso ampio, cioè che non riguarda esclusivamente la procedura di cui all’art. 28 HUM, la quale rappresenterebbe solamente un meccanismo specifico di mutuo riconoscimento introdotto su iniziativa del titolare dell’AIC, bensì, del pari, le altre procedure di cui al capo 4 HUM, tra cui quella prevista dall’art. 30 HUM. 41. Oltretutto, la [OSCURATO:PERSONA] non vede come l’efficacia della procedura di cui all’art. 30 HUM possa essere garantita da un’interpretazione che limiti il suo campo d’applicazione alla consultazione del CPMP, lasciando a ciascuno Stato membro la libertà di decidere quali misure assumere in base al parere del CPMP. [OSCURATO:PERSONA] rileva che sarebbero numerosi i casi in cui gli [OSCURATO:PERSONA] membri avrebbero opinioni diverse quanto alle misure da assumersi. [OSCURATO:PERSONA] si interroga sulla compatibilità della nozione di «armonizzazione volontaria» con uno strumento basato sull’art. 95 CE, e che ha ad oggetto l’instaurazione e il funzionamento del mercato interno. 42. Per tutti questi motivi, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che l’efficacia pratica della procedura di cui all’art. 30 HUM implica che la stessa sia accompagnata da una decisione vincolante. Le considerazioni che avrebbero condotto il Tribunale, nella sentenza [OSCURATO:PERSONA], a ritenere che, per essere efficace, la procedura di mutuo riconoscimento doveva essere accompagnata da una decisione vincolante, troverebbero applicazione precisamente con riferimento alla procedura di cui all’art. 30 HUM. 43. Quanto all’argomento delle ricorrenti riguardante la storia del processo di armonizzazione, la [OSCURATO:PERSONA] osserva che il fatto, incontestabile, che prima del 1995 l’armonizzazione passava per la fissazione di norme comuni la cui attuazione spettava altri [OSCURATO:PERSONA] membri non può essere interpretato nel senso che ciò impedisce qualsivoglia evoluzione del diritto comunitario nel senso di un’armonizzazione effettuata col ricorso a decisioni vincolanti. 44. Peraltro, sarebbe infondato l’argomento delle ricorrenti secondo cui sarebbe logico che le procedure di cui agli artt. 30 e 31 HUM siano meramente consultive, in quanto avrebbero ad oggetto prodotti non recenti. Infatti, tali procedure non si applicherebbero solamente alle AIC non recenti, bensì, del pari, alle AIC che sono state rilasciate in base al mutuo riconoscimento. 45. Inoltre, dall’assenza, nell’ambito del codice HUM, di ‘considerando’ che facciano riferimento alla natura vincolante delle adizioni ai sensi di tale articolo non si potrebbe dedurre la natura consultiva della procedura di cui all’art. 30 HUM. Quanto alla formulazione dell’art. 27 HUM, secondo cui il CPMP è stato istituito allo scopo di agevolare l’adozione di decisioni comuni, ciò non significherebbe in alcun modo che l’esito di un arbitrato non abbia carattere vincolante. 46. La perplessità delle ricorrenti sulle riserve espresse dalla [OSCURATO:PERSONA] con riferimento ad una normativa che, ancorché basata sull’art. 95 CE, ridurrebbe l’armonizzazione ad una coincidenza, risulterebbe dal fatto che le ricorrenti non ammettono che il codice HUM mira a far progredire la situazione rispetto a quella precedente al 1995. Giudizio del Tribunale 47. Con la prima parte del secondo motivo di annullamento, le ricorrenti contestano la competenza della [OSCURATO:PERSONA] ad assumere, dopo aver adito il CPMP in base all’art. 30 HUM, una decisione vincolante nei confronti degli [OSCURATO:PERSONA] membri in applicazione degli artt. 33 e 34 HUM. 48. Va rilevato che tale questione è stata esaminata nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] e nella sentenza del Tribunale 28 gennaio 2003, causa T-147/00, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. II‑85; in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA]»), in occasione di procedure simili a quella ora in esame. 49. [OSCURATO:PERSONA] sentenza [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha annullato tre decisioni della [OSCURATO:PERSONA] che disponevano il ritiro di AIC, concesse secondo la procedura nazionale, per taluni medicinali anoressizzanti. 50. Tale sentenza riguardava, in particolare, la direttiva 75/319 modificata. 51. Le AIC nazionali di cui si trattava in tale causa erano state oggetto di modifica ad opera degli [OSCURATO:PERSONA] membri interessati, a seguito di una decisione della [OSCURATO:PERSONA] datata 9 dicembre 1996, basata sull’art. 14 della direttiva 75/319 modificata (corrispondente agli artt. 33 e 34 HUM) ed assunta a seguito del parere del CPMP, adito in base all’art. 12 della direttiva stessa (corrispondente all’art. 31 HUM) (in prosieguo: la «decisione 9 dicembre 1996») (punti 17 e 20‑25 della sentenza [OSCURATO:PERSONA]). 52. La C ommissione, ritenendo che le citate AIC fossero state parzialmente armonizzate con la decisione 9 dicembre 1996 (punti 107 e 120 della sentenza [OSCURATO:PERSONA]), ha ritenuto che esse non rientrassero più nell’esclusiva competenza degli [OSCURATO:PERSONA] membri, e che tale decisione avesse ormai avuto l’effetto di trasferire alla [OSCURATO:PERSONA] la competenza a decidere in merito alla loro revoca, modifica o sospensione. 53. Così, con varie decisioni datate 9 marzo 2000 (in prosieguo: le «decisioni 9 marzo 2000»), che rappresentano le decisioni impugnate nella causa che ha dato origine alla sentenza [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA], agendo in base a procedure di adizione avviate da [OSCURATO:PERSONA] membri ai sensi dell’art. 15 bis della direttiva 75/319 modificata, e all’esito della procedura disciplinata dagli artt. 13 e 14 di tale direttiva (corrispondenti, rispettivamente, all’art. 32 HUM e agli artt. 33 e 34 HUM), ha disposto, per motivi di sanità pubblica, il ritiro delle citate AIC. 54. Con la sentenza [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha annullato tali decisioni. 55. Il Tribunale ha innanzi tutto rilevato che era pacifico fra le parti che le AIC dei medicinali di cui alle decisioni 9 marzo 2000 erano state rilasciate e, all’occorrenza, rinnovate, in base alle procedure nazionali rispettivamente applicabili nei vari [OSCURATO:PERSONA] membri interessati, e non in base alla procedura di mutuo riconoscimento accompagnata dalla procedura arbitrale, prevista dal capitolo III della direttiva 75/319 modificata (punto 113 della sentenza [OSCURATO:PERSONA]). 56. Il Tribunale ne ha dedotto che, «[a] prescindere dalla decisione 9 dicembre 1996, tali autorizzazioni rivestivano quindi un carattere meramente nazionale» e che «la loro sospensione, modifica o revoca rientravano pertanto, all’epoca dell’adozione delle decisioni [9 marzo 2000], nella competenza esclusiva degli [OSCURATO:PERSONA] membri interessati, la quale, in linea di principio, ha carattere residuale dopo l’istituzione della procedura di mutuo riconoscimento ad opera della direttiva 93/39» (punto 114 della sentenza [OSCURATO:PERSONA]). Secondo l’interpretazione data dal Tribunale alla disciplina comunitaria, tale competenza esclusiva degli [OSCURATO:PERSONA] membri «si limita, dal 1° gennaio 1995, da una parte, al rilascio e alla gestione delle AIC di medicinali commercializzati unicamente in un solo Stato membro e, dall’altra, alla gestione delle autorizzazioni puramente nazionali rilasciate prima di tale data o durante il periodo transitorio compreso tra il 1° gennaio 1995 e il 31 dicembre 1997» (punto 116 della sentenza [OSCURATO:PERSONA]). 57. Il Tribunale ha quindi verificato se, in seguito alla loro modifica conformemente alla decisione 9 dicembre 1996, le AIC dei medicinali in questione rientrassero nell’ambito d’applicazione dell’art. 15 bis, n. 1, della direttiva 75/319 modificata, che rappresenta il fondamento normativo sulla cui base la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato le decisioni 9 marzo 2000. Rilevando che tale disposizione riguarda solamente le AIC rilasciate conformemente alle disposizioni del capitolo III di tale direttiva, cioè secondo la procedura di mutuo riconoscimento, il Tribunale l’ha interpretata nel senso che «la modifica, la sospensione o la revoca di tali [AIC], su iniziativa di uno Stato membro al fine di assicurare la tutela della sanità pubblica, rientrano nella competenza esclusiva della [OSCURATO:PERSONA], la quale decide previo parere del CPMP conformemente alle procedure disciplinate dagli artt. 13 e 14 della direttiva 75/319 [modificata]», mentre, «[v]iceversa, la modifica, la sospensione e la revoca delle AIC che non rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 15 bis restano, in linea di principio, di esclusiva competenza degli [OSCURATO:PERSONA] membri» (punto 121 della sentenza [OSCURATO:PERSONA]). 58. Il Tribunale ha ritenuto che, poiché il dettato degli artt. 12 e 15 bis della direttiva 75/319 modificata non fornisce indicazioni precise, era necessario verificare se, nel sistema del capitolo III di tale direttiva, e alla luce degli obiettivi da essa perseguiti, l’art. 15 bis, n. 1, potesse essere interpretato in combinato disposto con l’art. 12 nel senso che esso concerne anche le AIC nazionali armonizzate nell’ambito dell’art. 12 (punto 125 della sentenza [OSCURATO:PERSONA]). 59. A tal fine, il Tribunale ha verificato quale autorità fosse competente a decidere previo parere del CPMP, adito ai sensi dell’art. 12 della direttiva 75/319 modificata, articolo che si limita a prevedere espressamente l’applicazione della procedura consultiva disciplinata dall’art. 13 della stessa direttiva e non riguarda l’art. 14 della medesima. Esso ha stabilito, in proposito, che l’art. 12 della direttiva 75/319 modificata «è destinato ad applicarsi nell’ambito residuale della competenza esclusiva degli [OSCURATO:PERSONA] membri, oppure in sede di rilascio dell’AIC iniziale di un medicinale da parte dello Stato membro di riferimento» (punto 142 della sentenza [OSCURATO:PERSONA]) e che «non può essere interpretato nel senso che esso autorizza implicitamente la [OSCURATO:PERSONA] ad adottare una decisione vincolante, ai sensi della procedura di cui all’art. 14» della stessa direttiva (punto 147 della sentenza [OSCURATO:PERSONA]), e ciò contrariamente all’art. 10, n. 2, il quale, ancorché rinvii a sua volta alla procedura consultiva di cui all’art. 13, si inserisce tuttavia in un contesto diverso, cioè quello della procedura di mutuo riconoscimento (punti 130‑133 della sentenza [OSCURATO:PERSONA]). Il Tribunale è giunto a tali conclusioni in base ad un processo interpretativo fondato, segnatamente, sul sistema del capo III della direttiva 75/319 modificata e sugli obiettivi di quest’ultima. 60. Quanto all’art. 11 della direttiva 75/319 modificata (corrispondente all’art. 30 HUM), di cui trattasi nella presente causa, il Tribunale è giunto alla stessa conclusione (punti 140 e 146 della sentenza [OSCURATO:PERSONA]). L’art. 11 della direttiva 75/319 modificata, esattamente come l’art. 12 della direttiva stessa, instaura una procedura meramente consultiva. 61. Prendendo atto del fatto che la decisione 9 dicembre 1996 era stata attuata dagli [OSCURATO:PERSONA] membri interessati, il Tribunale ha ritenuto, in conclusione, che fosse comunque necessario verificare se, nel sistema del capitolo III di tale direttiva, le AIC armonizzate da questi ultimi, previa consultazione del CPMP ai sensi dell’art. 12 della direttiva 75/319, potessero ugualmente essere assimilate alle AIC rilasciate ai sensi delle disposizioni del citato capitolo III (punto 148 della sentenza [OSCURATO:PERSONA]). 62. Il Tribunale ha ritenuto in proposito che, «in mancanza di esplicite disposizioni, il principio sancito dall’art. 5, primo comma, CE, in forza del quale la [OSCURATO:PERSONA] agisce nei limiti delle competenze che le sono conferite, osta all’interpretazione dell’art. 15 bis, n. 1, della direttiva 75/319 [modificata] nel senso che l’armonizzazione di determinate AIC, conformemente a un parere non vincolante del CPMP ai sensi dell’art. 12 di tale direttiva, può avere l’effetto di privare gli [OSCURATO:PERSONA] membri interessati della loro competenza, comportando l’applicazione della procedura arbitrale prevista dall’art. 15 bis ai fini dell’adozione di qualunque ulteriore decisione sulla sospensione o sulla revoca di tali autorizzazioni» (punto 150 della sentenza [OSCURATO:PERSONA]). Esso ha quindi stabilito che, «nel sistema della direttiva 75/319 [modificata], la nozione di AIC rilasciata ai sensi delle disposizioni del capitolo III di tale direttiva, di cui all’art. 15 bis, n. 1, non può essere interpretata nel senso che essa include anche le autorizzazioni armonizzate previa consultazione del CPMP ai sensi dell’art. 12» (punto 155 della sentenza [OSCURATO:PERSONA]). 63. Il Tribunale ne ha concluso che le decisioni 9 marzo 2000 erano prive di fondamento normativo e che il motivo relativo all’incompetenza della [OSCURATO:PERSONA] era fondato. 64. [OSCURATO:PERSONA] sentenza [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha applicato, in una situazione analoga, la soluzione elaborata nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] (v., in particolare, i punti 57‑63 della sentenza [OSCURATO:PERSONA], che fanno riferimento alla sentenza [OSCURATO:PERSONA]). 65. Le sentenze [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono state oggetto di impugnazioni presentate dalla [OSCURATO:PERSONA], la quale contestava al Tribunale, segnatamente, di averle negato la competenza ad assumere, all’esito di una procedura instaurata ai sensi dell’art. 12 della direttiva 75/319 modificata, una decisione in applicazione dell’art. 14 della direttiva medesima. 66. Con la sua sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e a., citata supra al punto 26, la Corte, in seduta plenaria, ha respinto il ricorso avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA], basando la sua valutazione non sull’art. 12 della direttiva 75/319 modificata, bensì sull’art. 15 bis di tale direttiva, che rappresenta il fondamento normativo delle decisioni 9 marzo 2000. La Corte ha stabilito quanto segue: «44 (…) occorre rilevare che le decisioni [9 marzo 2000] sono state [prese] sul solo fondamento dell’art. 15 bis della direttiva 75/319 [modificata]. 45 Secondo la sua formulazione, l’art. 15 bis della direttiva 75/319 [modificata] si applica alle AIC rilasciate conformemente alle disposizioni del capitolo III della detta direttiva. 46 Ora, il Tribunale ha dichiarato, senza che la [OSCURATO:PERSONA] lo contesti, che le AIC la cui revoca è stata ordinata dalle decisioni [9 marzo 2000] sono state inizialmente concesse nell’ambito di procedimenti puramente nazionali. 47 Supponendo che la finalità dell’art. 15 bis della direttiva 75/319 [modificata] imponga un’interpretazione ampia che consenta di applicarla ad AIC non rilasciate nell’ambito del capitolo III, ma che hanno formato oggetto di un’altra procedura di armonizzazione, diventa necessario nella fattispecie ricercare se la decisione del [9 dicembre] 1996 possa essere considerata all’origine di una siffatta armonizzazione. 48 Ora, è pacifico che la decisione del [9 dicembre] 1996 si è limitata ad ordinare la modifica di taluni termini delle AIC iniziali, cioè il contenuto delle informazioni cliniche che debbono figurare, tra gli altri dati, nel riassunto delle caratteristiche del prodotto, conformemente all’art. 4 bis, punto 5, della direttiva 65/65. 49 Una siffatta modifica parziale non può equivalere ad un’autorizzazione rilasciata conformemente alle disposizioni del capitolo III della direttiva 75/319 [modificata]. 50 Pertanto, poco importa che tale modifica parziale delle AIC dei medicinali di cui trattasi sia risultata dall’esecuzione di una decisione vincolante o da un’armonizzazione attuata in maniera volontaria dagli [OSCURATO:PERSONA] membri. 51 Ne consegue che l’art. 15 bis della direttiva 75/319 [modificata] non poteva servire di fondamento normativo alle decisioni [9 marzo 2000]. 52 Pertanto, e senza che occorra pronunciarsi sugli altri motivi e argomenti addotti dalla [OSCURATO:PERSONA], si deve constatare che con ragione il Tribunale ha dichiarato che la [OSCURATO:PERSONA] era incompetente ad adottare le decisioni [9 marzo 2000] e che queste ultime dovevano pertanto essere annullate». 67. Con la sua ordinanza 1° aprile 2004, causa C‑156/03 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (non pubblicata nella Raccolta), la Corte, seguendo il ragionamento sviluppato nella sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e a., citata supra al punto 26, ha respinto, per le stesse ragioni, il ricorso avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] in quanto manifestamente infondato (punti 38‑48 dell’ordinanza). 68. Il Tribunale rileva, per un verso, che, essendo stato respinto il ricorso introdotto avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA], quest’ultima sentenza è ormai definitiva. Emerge dai motivi di tale sentenza che le procedure in cui il CPMP viene adito ai sensi degli artt. 30 e 31 HUM non possono sfociare in decisioni finali vincolanti della [OSCURATO:PERSONA] ai sensi degli artt. 33 e 34 HUM, bensì solamente in un parere del CPMP. 69. Il Tribunale rileva tuttavia che la Corte non ha espressamente preso posizione su tali motivi della sentenza [OSCURATO:PERSONA]. 70. È in questo contesto che la [OSCURATO:PERSONA] mette in discussione la rilevanza della soluzione elaborata nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] ai fini della presente causa, e sostiene che sarebbe comunque opportuno ritornare sulla posizione espressa in tale sentenza. 71. Si deve innanzi tutto esaminare l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui la sentenza [OSCURATO:PERSONA] è irrilevante ai fini della fattispecie in esame, in quanto la procedura oggetto di tale sentenza era basata sull’art. 15 bis della direttiva 75/319 modificata e non sull’art. 12 della direttiva medesima. 72. È certamente vero che le decisioni 9 marzo 2000, impugnate nella causa [OSCURATO:PERSONA], sono state assunte sulla base dell’art. 15 bis della direttiva 75/319 modificata, e che la Corte non ha affrontato la questione relativa alla competenza della [OSCURATO:PERSONA] ad adottare la decisione 9 dicembre 1996, dopo che il CPMP è stato adito ai sensi dell’art. 12 della direttiva 75/319 modificata. 73. Tuttavia, se ciò può significare che, a parere della Corte, i motivi della sentenza [OSCURATO:PERSONA] riguardanti la mancanza di competenza decisionale della [OSCURATO:PERSONA] nel contesto dell’art. 12 della direttiva 75/319 modificata non erano indispensabili alla soluzione della controversia nella causa [OSCURATO:PERSONA], ma rappresentavano obiter dicta, ciò non implica che essa abbia ritenuto erronei tali motivi, né che gli stessi non siano pertinenti ai fini della presente fattispecie. 74. Invero, il fatto che la Corte abbia stabilito, al punto 50 della sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e a., citata supra al punto 26, che «poco importa[va] che [la] modifica parziale delle AIC dei medicinali di cui trattasi [effettuata a seguito della decisione 9 dicembre 1996] sia risultata dall’esecuzione di una decisione vincolante o da un’armonizzazione attuata in maniera volontaria dagli [OSCURATO:PERSONA] membri» non significa che la Corte abbia messo in discussione il ragionamento svolto dal Tribunale con riferimento all’incompetenza della [OSCURATO:PERSONA] ad assumere una decisione finale dopo avere adito il CPMP in base all’art. 12 della direttiva 75/319 modificata. Tale considerazione della Corte significa semplicemente che essa, in sede di esame del ricorso, non ha affrontato tale questione. 75. Quanto al fatto che, al punto 47 della sua sentenza, la Corte abbia preso in considerazione, oltre alle AIC concesse nell’ambito capo III della direttiva 75/319 modificata, l’eventualità di AIC che siano state oggetto «di un’altra procedura di armonizzazione», ciò non significa che la Corte abbia dissentito dal ragionamento del Tribunale. La Corte, dopo aver rilevato che le AIC in questione nella causa che ha dato origine alla sentenza [OSCURATO:PERSONA] non erano state concesse nell’ambito del capo III della direttiva 75/319 modificata (punto 46 della sentenza della Corte), si è limitata ad effettuare una semplice supposizione, secondo la quale la finalità dell’art. 15 bis di tale direttiva potrebbe richiedere un’interpretazione ampia di tale disposizione, che consentirebbe di applicare la disposizione stessa ad AIC non concesse nell’ambito del capo III, bensì che siano state oggetto di una diversa procedura di armonizzazione. In tal modo, la Corte non ha assolutamente inteso dissentire dal ragionamento del Tribunale. 76. Quanto all’argomento della [OSCURATO:PERSONA], secondo cui la sentenza [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata pronunciata con riferimento a decisioni assunte in base a un’adizione del CPMP motivata dall’interesse comunitario (art. 12 della direttiva 75/319 modificata, corrispondente all’art. 31 HUM), e non da decisioni divergenti (art. 11 della direttiva 75/319 modificata, corrispondente all’art. 30 HUM), esso non è assolutamente tale da escludere la rilevanza della sentenza stessa. Infatti, il Tribunale ha ritenuto che, proprio come l’art. 12 della direttiva 75/319 modificata, l’art. 11 di tale direttiva «non rientra fra le disposizioni che disciplinano la procedura di mutuo riconoscimento» (punto 140 della sentenza [OSCURATO:PERSONA]) e che la procedura istituita dall’art. 11 è, come quella dell’art. 12, puramente consultiva (punto 146 della sentenza [OSCURATO:PERSONA]). Il Tribunale ha quindi espressamente posto le due procedure sullo stesso piano. Al massimo, si può ritenere che tali affermazioni della sentenza [OSCURATO:PERSONA], relative all’art. 11 della direttiva 75/319 modificata, rappresentino semplicemente obiter dicta. 77. Risulta quindi che i motivi della sentenza [OSCURATO:PERSONA], per quanto siano obiter dicta (quanto all’art. 11 della direttiva 75/319 modificata) o possano sembrare tali alla luce della sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e a., citata supra al punto 26 (quanto all’art. 12 della stessa direttiva), essi non vengono smentiti da quest’ultima e risultano rilevanti ai fini della presente causa. 78. L’argomento della [OSCURATO:PERSONA] basato sull’irrilevanza, per la presente causa, della sentenza [OSCURATO:PERSONA] dev’essere quindi respinto. 79. Si deve, in secondo luogo, verificare se, come sostiene la [OSCURATO:PERSONA], l’art. 30 HUM (corrispondente all’art. 11 della direttiva 75/319 modificata) debba essere interpretato nel senso che consente a quest’ultima di assumere, in base agli artt. 33 e 34 HUM (corrispondenti all’art. 14 della direttiva 75/319 modificata), una decisione vincolante nei confronti degli [OSCURATO:PERSONA] membri, con riferimento ad AIC meramente nazionali. 80. [OSCURATO:PERSONA] sentenza [OSCURATO:PERSONA] il Tribunale ha dato una soluzione negativa, stabilendo che né dalla formulazione né dalla finalità dell’art. 12 della direttiva 75/319 modificata (corrispondente all’art. 31 HUM), come neppure dal sistema istituito dal capitolo III di tale direttiva (corrispondente al capo 4 HUM), emergeva che la [OSCURATO:PERSONA] era competente ad assumere una decisione all’esito di una procedura di adizione instaurata ai sensi del citato art. 12. Il Tribunale ha rilevato che tale disposizione era destinata ad applicarsi nell’ambito della competenza residuale degli [OSCURATO:PERSONA] membri, cioè con riferimento alle AIC puramente nazionali, e che era quindi logico che tale articolo prevedesse unicamente la possibilità di consultare il CPMP ai sensi dell’art. 13 della direttiva 75/319 modificata (corrispondente all’art. 32 HUM) (punto 142 della sentenza [OSCURATO:PERSONA]). Il Tribunale ha ritenuto che lo stesso potesse dirsi per l’art. 11 della direttiva 75/319 modificata (corrispondente all’art. 30 HUM) (punto 146 della sentenza [OSCURATO:PERSONA]). 81. Il Tribunale ritiene che non vi sia motivo di mettere in discussione tale interpretazione. 82. Innanzi tutto, le modifiche apportate dalla direttiva 93/39 alla formulazione dell’art. 11 della direttiva 75/319 come modificata dalla direttiva 83/570 non consentono di ritenere che tale articolo, così modificato, abbia introdotto una procedura arbitrale. 83. Infatti, le modifiche dell’art. 11 della direttiva 75/319 (corrispondente all’art. 30 HUM) rappresentano solamente adattamenti di carattere essenzialmente redazionale, e ciò al di là, per un verso, dell’estensione del diritto di adire il CPMP al «soggetto responsabile dell’immissione in commercio del medicinale» (il «titolare dell’autorizzazione» nella versione codificata all’art. 30 HUM) e, per altro verso, dell’indicazione che il soggetto che adisce il CPMP deve individuare chiaramente la questione per la quale chiede un parere. Da tali modifiche non emerge in alcun modo che vi sia stato un trasferimento di competenza decisionale a vantaggio della [OSCURATO:PERSONA]. 84. Tenuto conto delle considerazioni che precedono, dalle quali emerge che le modifiche apportate dalla direttiva 93/39 alla formulazione dell’art. 11 della direttiva 75/319 non consentono di ritenere sussistente un trasferimento di competenza a vantaggio della [OSCURATO:PERSONA] per quanto riguarda le AIC meramente nazionali, va rilevato, in conformità alle valutazioni espresse dal Tribunale nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] (punto 139 di tale sentenza), che una simile competenza può essere riconosciuta alla [OSCURATO:PERSONA] solamente qualora essa emerga chiaramente dalla finalità dell’art. 30 HUM (corrispondente all’art. 11 della direttiva 75/319 modificata) ovvero risulti in modo esplicito dal sistema definito nell’ambito del capo 4 HUM (corrispondente al capitolo III della direttiva 75/319 modificata). 85. Il Tribunale rileva in proposito, come ha già precisato nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] con riferimento alla direttiva 75/319 modificata (punto 140 della sentenza [OSCURATO:PERSONA]), che, a differenza dell’art. 29, n. 2, HUM (corrispondente all’art. 10, n. 2, della direttiva 75/319 modificata), che si riferisce alla procedura di mutuo riconoscimento e, perciò, va interpretato conformemente all’obiettivo di tale procedura, come specificamente definito al dodicesimo ‘considerando’ HUM, l’art. 30 HUM, proprio come l’art. 31 HUM, non rientra fra le disposizioni che disciplinano la procedura di mutuo riconoscimento. Quest’ultima è infatti disciplinata in special modo dagli artt. 28 e 29 HUM (corrispondenti agli artt. 9 e 10 della direttiva 75/319 modificata), per quanto concerne il rilascio delle AIC, e dagli artt. 35 e 36 HUM (corrispondenti agli artt. 15 e 15 bis della direttiva 75/319 modificata), per quanto concerne la loro gestione. 86. Tale valutazione del Tribunale r elativamente alla portata dell’art. 30 HUM non è messa in discussione dall’argomento della [OSCURATO:PERSONA], basato su considerazioni relative al meccanismo di codificazione e al significato da attribuirsi, in tale ambito, al titolo del capo 4 HUM (v. precedente punto 40). 87. Infatti, la formulazione del titolo del capo 4 HUM, in cui è inserito l’art. 30 HUM, nonché il fatto che tale titolo sostituisca un titolo precedente per il quale si presume accettata un’interpretazione ampia, non portano in alcun modo alla conclusione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA], secondo cui la procedura dell’art. 30 HUM dovrebbe sfociare in una decisione vincolante della [OSCURATO:PERSONA]. In realtà, il fatto che l’art. 30 HUM sia inserito in un capitolo che è stato rinominato «Mutuo riconoscimento delle autorizzazioni» non implica che tale disposizione debba intendersi come un meccanismo di mutuo riconoscimento, basato su un obbligo di riconoscimento qualora ne ricorrano le condizioni. Se la procedura degli artt. 28 e 29 HUM rappresenta effettivamente un siffatto meccanismo vincolante (v. precedente punto 85 e punto 140 della sentenza [OSCURATO:PERSONA]), l’art. 30 HUM prevede solamente, da parte sua, un meccanismo inteso a facilitare l’adozione di decisioni comuni da parte degli [OSCURATO:PERSONA] membri, nel settore della loro competenza esclusiva in materia di AIC meramente nazionali e nell’ipotesi di decisioni divergenti. 88. Neppure la valutazione del Tribunale in ordine alla portata dell’art. 30 HUM può essere messa in discussione dalle considerazioni della [OSCURATO:PERSONA] relative alla portata dell’art. 27 HUM (corrispondente all’art. 8 della direttiva 75/319 modificata) (v. i precedenti punti 38 e 39). 89. In proposito il Tribunale ritiene, per un verso, e in conformità alle valutazioni già svolte nell’ambito della sentenza [OSCURATO:PERSONA] (punto 141 di tale sentenza), che l’art. 27 HUM non consente di interpretare l’art. 30 HUM, come l’art. 31 HUM, nel senso che esso istituisce una procedura arbitrale comunitaria ovvero che il parere rilasciato dal CPMP vincola gli [OSCURATO:PERSONA] membri. Infatti, l’art. 27 HUM si limita a stabilire che il CPMP è stato istituito al fine di agevolare l’adozione di decisioni comuni da parte degli [OSCURATO:PERSONA] membri riguardo all’AIC dei medicinali. 90. Il Tribunale osserva, per altro verso, che tali considerazioni della [OSCURATO:PERSONA] non incidono in alcun modo sul fatto che il codice HUM, ancorché miri effettivamente ad assicurare la tutela della sanità pubblica avvalendosi di mezzi che non ostacolino lo sviluppo dell’industria farmaceutica e gli scambi dei medicinali nella [OSCURATO:PERSONA], non può tuttavia, in mancanza di disposizioni esplicite in tal senso e tenuto conto del principio sancito dall’art. 5, primo comma, CE, ai sensi del quale la [OSCURATO:PERSONA] agisce nei limiti delle competenze che le sono conferite, privare gli [OSCURATO:PERSONA] membri della loro competenza esclusiva in merito alle AIC concesse nell’ambito di procedure meramente nazionali. Così, in mancanza di tali esplicite disposizioni, l’art. 30 HUM dev’essere inteso nel senso che lo stesso non mette in discussione le competenze esclusive degli [OSCURATO:PERSONA] membri, bensì mira, ricorrendo alla procedura consultiva da esso prevista, a livello comunitario, ad orientare l’esercizio di tali competenze nazionali in un senso comune. 91. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], l’efficacia della procedura di cui all’art. 30 HUM non può essere garantita da un’interpretazione che limiti il suo ambito di applicazione alla consultazione del CPMP, lasciando a ciascuno Stato membro la libertà di decidere in ordine alle misure da assumersi a seguito del parere del CPMP (v. precedente punto 41). 92. È vero che potrebbe ipotizzarsi che la [OSCURATO:PERSONA] sia competente ad assumere una decisione vincolante, ancorché l’avvio della procedura sia una semplice facoltà e che tale facoltà possa essere esercitata non solo dagli [OSCURATO:PERSONA] membri, bensì anche dalla [OSCURATO:PERSONA] stessa, o ancora dal titolare dell’AIC di cui trattasi. 93. Tuttavia, tenuto conto delle conseguenze di tale impostazione e, in particolare, del fatto che la procedura dell’art. 30 HUM comporterebbe in tal caso trasferimenti di competenza a vantaggio della [OSCURATO:PERSONA] in condizioni che possono sfuggire totalmente agli [OSCURATO:PERSONA] membri, il Tribunale ritiene che sarebbero quanto meno necessarie disposizioni esplicite in tal senso. In mancanza di tali disposizioni, gli [OSCURATO:PERSONA] membri non possono essere privati della loro competenza esclusiva, in modo imprevedibile, quale effetto di un’adizione consultiva effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA] ovvero dal titolare dell’AIC. 94. Tale considerazione è supportata dal fatto che, nella procedura di cui all’art. 30 HUM e a differenza della procedura di mutuo riconoscimento (v. art. 29, n. 2, HUM), il CPMP viene adito senza alcuna concertazione preliminare che potrebbe consentire agli [OSCURATO:PERSONA] membri di trovare tra loro un accordo e quindi di evitare il ricorso all’arbitrato vincolante della [OSCURATO:PERSONA]. 95. Peraltro, il fatto che la direttiva 93/39 e il codice HUM siano stati adottati in base a disposizioni del Trattato relative al ravvicinamento delle legislazioni degli [OSCURATO:PERSONA] membri e che hanno per oggetto l’instaurazione ed il funzionamento del mercato interno, cioè, per la direttiva 93/39, l’art. 100 A del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 95 CE), inserito nel 1987 nel Trattato ad opera dell’Atto unico europeo, e, per il codice HUM, l’art. 95 CE, non implica in alcun modo, di per sé, che alla [OSCURATO:PERSONA] debba riconoscersi una competenza decisionale a seguito dell’adizione del CPMP in applicazione dell’art. 30 HUM. La risposta alla questione relativa all’esistenza di una competenza di tal genere dipende dai termini stessi delle disposizioni della direttiva 93/39 e del codice HUM. Il Tribunale rileva, peraltro, che una siffatta competenza comunitaria non è stata introdotta neppure dalle direttive 75/319 e 83/570, ancorché esse siano fondate sull’art. 100 del Trattato CE (divenuto art. 94 CE), relativo al ravvicinamento delle legislazioni degli [OSCURATO:PERSONA] membri. 96. Il Tribunale rileva, infine, che seguire la posizione della [OSCURATO:PERSONA] e pertanto riconoscere alla stessa la competenza ad assumere una decisione vincolante all’esito della procedura basata sull’art. 30 HUM porterebbe alla conseguenza che la [OSCURATO:PERSONA], essendo essa stessa legittimata ad adire il CPMP in base a tale disposizione, potrebbe ricondurre nell’ambito della competenza comunitaria tutti i casi di AIC nazionali per cui essa rilevi l’esistenza di decisioni divergenti. 97. Tale prospettiva disconoscerebbe la competenza residuale esclusiva degli [OSCURATO:PERSONA] membri in materia di AIC meramente nazionali. 98. In definitiva, risultano conciliati l’obiettivo del codice HUM, cioè la tutela della sanità pubblica col ricorso a mezzi che non ostacolino lo sviluppo dell’industria farmaceutica e gli scambi dei medicinali nella [OSCURATO:PERSONA], e il mantenimento, in assenza di disposizioni esplicite in senso contrario, di una competenza residuale esclusiva degli [OSCURATO:PERSONA] membri quanto alla concessione e alla gestione delle AIC meramente nazionali. 99. Tenuto conto delle considerazioni che precedono, si deve concludere che l’art. 30 HUM non può essere interpretato nel senso che autorizza implicitamente la [OSCURATO:PERSONA] ad adottare una decisione vincolante secondo la procedura prevista dagli artt. 33 e 34 HUM. 100. Di conseguenza, risulta che nella presente causa la [OSCURATO:PERSONA], dopo aver adito il CPMP ai sensi dell’art. 11 della direttiva 75/319 modificata (corrispondente all’art. 30 HUM), ha illegittimamente adottato la decisione impugnata, in base agli artt. 33 e 34 HUM. 101. Si deve quindi accogliere il secondo motivo di annullamento, nella sua prima parte, ed annullare la decisione impugnata, senza che si debbano esaminare gli altri motivi di annullamento. Sulle spese 102. Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché le ricorrenti ne hanno fatto domanda, la convenuta, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, IL TRIBUNALE (Quinta Sezione) dichiara e statuisce: 1) La decisione della [OSCURATO:PERSONA] 21 maggio 2003, C (2003) 1752, riguardante l’immissione in commercio di medicinali per uso umano contenenti la sostanza enalapril, è annullata. 2) [OSCURATO:PERSONA] è condannata alle spese.
Sentenza Corte di giustizia UE/2006 — Fons Iuris — Fons Iuris