CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 luglio 2026
Cassazione n. 22531/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ione Tributaria Regionale della Ligurian. 134/2020 depositata il 30/01/2020;sul ricorso iscritto al n. 27976/2020 R.G. proposto da:Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dalla [OSCURATO:SOCIETA]., con l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e ricorrente incidentale-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Ligurian. 135/2020 depositata il 30/01/2020;sul ricorso iscritto al n. 27978/2020 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] registro generale 27935/2020Numero sezionale 309/2026Numero di raccolta generale 22531/2026Data pubblicazione 01/07/2026Agenzia Delle Entrate, rappresentata e difesa dalla [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] S.p.A., con l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e ricorrente incidentale-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Ligurian. 133/2020 depositata il 30/01/2020;sul ricorso iscritto al n. 12166/2024 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] S.p.a., con gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]controAgenzia Delle Entrate, rappresentata e difesa dalla [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado dellaLiguria n. 788/2023 depositata il 30/11/2023.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/05/2026dal [OSCURATO:PERSONA].Udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratoregenerale dott. [OSCURATO:PERSONA], che: in relazione ai ricorsi R.G. nn.27935/2020, 27976/2020, 27978/2020 ha chiesto rigettarsi il ricorsoprincipale, con assorbimento del ricorso incidentale condizionato; inrelazione al ricorso R.G. n. 12166/2024 ha chiesto accogliersi il primomotivo di ricorso, assorbiti i restanti motivi.Udito l’Avvocato dello [OSCURATO:PERSONA] per l’Agenzia delle entrate che,in relazione ai ricorsi R.G. nn. 27935/2020, 27976/2020, 27978/2020 hachiesto l’accoglimento del ricorso principale e il rigetto del ricorsoincidentale; in relazione al ricorso R.G. n. 12166/2024 ne ha chiesto ilrigetto.Numero registro generale 27935/2020Numero sezionale 309/2026Numero di raccolta generale 22531/2026Data pubblicazione 01/07/2026Udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:SOCIETA]. che, in relazione airicorsi R.G. nn. 27935/2020, 27976/2020, 27978/2020, ha chiesto ilrigetto del ricorso principale e l’accoglimento del ricorso incidentale; inrelazione al ricorso R.G. n. 12166/2024 ne ha chiesto l’accoglimento.1. Come si apprende dagli atti, [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito, perbrevità, anche la “Banca”) ha presentato: i) in data 30 ottobre 2001, ladichiarazione dei redditi ed IRAP per il periodo d’imposta 2000 e lasuccessiva dichiarazione integrativa in data 18 febbraio 2002 su modelloc.d. Unico2001, esponendo un credito IRPEG per l’importo di euro6.088.361,64, di cui ha chiesto il rimborso con la medesima dichiarazione;ii) il 29 ottobre 2002, la dichiarazione dei redditi ed IRAP per il periodo diimposta 2001 su modello c.d. Unico2002, esponendo un’eccedenza diacconti versati a titolo di IRAP per l’importo di euro 3.227.383,00 e uncredito IRPEG per l’importo di euro 20.474,00, di cui ha chiesto il rimborsocon la medesima dichiarazione.2. Con atto del 7 maggio 2009, stipulato avanti il notaio Martin diParigi, depositato in Italia il giorno 8 maggio 2009 con atto a rogito notaioAmato, rep. n. 30812, rogito n. 9159, [OSCURATO:SOCIETA]. (in qualità diCedente) ha ceduto a [OSCURATO:PERSONA] S.A. – stabile organizzazione inItalia (in qualità di Cessionaria) i suddetti crediti di imposta (unitamentead altri per cui non è qui controversia).2.1. Segnatamente, la clausola 3 di tale contratto prevedevaespressamente che “a seguito della cessione dei Crediti ai sensi delpresente Atto, ogni pagamento in linea capitale ed interessi saràeffettuato dall’Amministrazione finanziaria direttamente a favore dellaCessionaria sul conto SG” mentre la clausola 5.1. stabiliva che “laCessionaria conferisce mandato esclusivo alla Cedente, ai sensi dell’art.1723, comma 2, del codice civile per compiere qualsiasi attività diNumero registro generale 27935/2020Numero sezionale 309/2026Numero di raccolta generale 22531/2026Data pubblicazione 01/07/2026gestione e recupero dei crediti”, fermo restando “il diritto della Cessionariadi ricevere i pagamenti relativi ai Crediti sul Conto SG”, e che “le eventualisvolte dal Cedente a proprie spese...”.2.2. Il 12 maggio 2009 [OSCURATO:SOCIETA], agendo in detta qualità dimandataria del titolare dei crediti ceduti, ha quindi notificato, ai sensidell’art. 69 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, l’atto di cessione deicrediti di imposta sopra indicati all’Agenzia delle Entrate – Ufficio diGenova 1 e all’allora concessionaria della riscossione [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.3. Successivamente, la predetta cessione si è risolta per il verificarsi dicondizione risolutiva espressa e le parti si sono date atto di tale eventocon scrittura privata del 20 dicembre 2011, la cui sottoscrizione è stataautenticata dal [OSCURATO:PERSONA] di Milano.3.1. La medesima scrittura privata è stata notificata all’Agenzia delleEntrate – [OSCURATO:PERSONA] di Genova - [OSCURATO:PERSONA] di Genova 1(di seguito, anche “l’Ufficio”) in data 24 gennaio 2012 (all. 4 al ricorso inprimo grado) ai sensi, sempre, dell’art. 69 del R.d. 18 novembre 1923, n.2440.4. L’11 giugno 2013, [OSCURATO:SOCIETA], non avendo ricevuto il rimborso giàrichiesto e di cui era tornata titolare, ha presentato istanze di sollecitoall’Ufficio.5. L’Agenzia delle entrate ha opposto diniego espresso alle istanze dirimborso con provvedimenti recanti: i) n. prot. 2013/145663, notificato il20 agosto 2013, per quanto riguarda la richiesta di rimborso del creditoIRPEG per l’importo di euro 6.088.361,64; ii) n. prot. 2013/145651,notificato il 20 agosto 2013, per quanto riguarda la richiesta di rimborsodel credito IRAP per l’importo di euro 3.227.383,00; iii) n. prot.2013/137829, notificato il 20 agosto 2013, per quanto riguarda larichiesta di rimborso del credito IRPEG per l’importo di euro 20.474,00.Numero registro generale 27935/2020Numero sezionale 309/2026Numero di raccolta generale 22531/2026Data pubblicazione 01/07/20265.1. In particolare, l’Ufficio ha motivato il suo rifiuto sulla base dellaconsiderazione che le richieste di rimborso si sarebbero prescritte giacchéil diritto al rimborso sorge successivamente al 1° maggio dell’annosuccessivo a quello di presentazione della dichiarazione e, di conseguenza,tale termine sarebbe spirato per tutti e tre i crediti in oggetto alla data del1° maggio 2013.6. Avverso i predetti provvedimenti, [OSCURATO:SOCIETA] ha presentato tredistinti ricorsi alla [OSCURATO:PERSONA] di Genovaobiettando, in particolare, che il decorso della prescrizione del diritto alrimborso è stato interrotto per effetto della notificazione tanto dell’atto dicessione del 7 maggio 2009, quanto dell’atto di avvenuta risoluzione ditale cessione del 20 dicembre 2011, trattandosi in entrambi i casi di attirecanti la costituzione in mora dell’Ufficio e la diffida a provvedere alpagamento delle somme richieste.6.1. [OSCURATO:PERSONA] di Genova ha respinto iricorsi introduttivi, rispettivamente, con le sentenze n. 458/14/15, n.456/14/15 e n. 457/14/15, tutte depositate il 3 marzo 2015.7. [OSCURATO:SOCIETA]. ha quindi proposto tre distinti appelli allaCommissione Tributaria Regionale della Liguria, censurando le sentenze diprimo grado con censure tra loro coincidenti, affermando che il decorsodella prescrizione del diritto al rimborso era stato interrotto per effettodella notificazione tanto dell’atto di cessione del 7 maggio 2009, quantodell’atto di avvenuta risoluzione di tale cessione del 20 dicembre 2011,manifestando entrambi – per le peculiari modalità con cui sono statiredatti e formati dalle parti – i connotati dell’atto di costituzione in moraprevisto dall’art. 2943 c.c. e, cioè: (i) l’esplicitazione della pretesa el’indicazione del soggetto obbligato, (ii) l’intimazione di pagamento, (iii) larichiesta scritta e (iv) la notificazione al debitore.L’Ufficio si è costituito in giudizio sostenendo la correttezza del diniego.Numero registro generale 27935/2020Numero sezionale 309/2026Numero di raccolta generale 22531/2026Data pubblicazione 01/07/20267.1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Liguria ha accolto gliappelli di [OSCURATO:SOCIETA], rispettivamente, con le sentenze n. 134/2020, n.133/2020, n. 135/2020, tutte depositate il 30 gennaio 2020 e sorrette damotivazioni coincidenti. In particolare, la CTR, pur non ritenendo lacessione del credito un atto avente contenuto di costituzione in mora, edunque non idoneo ad interrompere la prescrizione, ha ravvisato tuttaviatale natura nella successiva comunicazione avente ad oggetto larisoluzione del contratto di cessione del credito.8. Le tre sentenze sopra indicate sono state impugnate per cassazionedall’Agenzia delle Entrate, con identici ricorsi sorretti da tre motivi, iscrittiai numeri di ruolo 27935/2020, 27978/2020 e 27976/2020.8.1. In tutti i giudizi la società contribuente ha resistito concontroricorso e proposto ricorso incidentale condizionato sorretto da unicomotivo.8.2. Il Pubblico ministero, in persona del Sostituto procuratoregenerale dott. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato in tutti i giudizi requisitoriascritta, chiedendo il rigetto del ricorso principale, con assorbimento delricorso incidentale condizionato.8.3. Successivamente, la società contribuente ha depositato istanza diriunione del presente ricorso ai ricorsi nn. R.G. 27976/2020, 27978/2020e 12166/2024.9. L’Agenzia delle Entrate ha impugnato le tre decisioni di secondogrado anche tramite altrettanti ricorsi per revocazione ex artt. 395 n. 4c.p.c. e 64 d.lgs. n. 546/92.9.1. Ha dedotto, in particolare, l’Amministrazione, che il Collegiod’appello aveva errato laddove, ritenendo che anche la comunicazione diavvenuta risoluzione dell’atto di cessione fosse stata redatta da UniCreditS.p.A., ne aveva fatto conseguire che l’estrinsecazione della volontà diveder soddisfatto il proprio credito potesse essere contenuta in quellamissiva, la cui natura meramente informativa sarebbe stata esclusa inNumero registro generale 27935/2020Numero sezionale 309/2026Numero di raccolta generale 22531/2026Data pubblicazione 01/07/2026ragione dell’indicazione, per i futuri pagamenti, del conto correntebancario intestato a [OSCURATO:SOCIETA] stessa. Osservava che, in atti, emergevacome la missiva contenente la risoluzione del contratto fosse stata redattaunilateralmente da [OSCURATO:PERSONA], sicché l’affermazione in sentenza,secondo cui – invece – sarebbe stata [OSCURATO:SOCIETA] a scriverne il contenuto,costituiva all’evidenza un fatto la cui verità era incontrastabilmenteesclusa dalle prove versate in causa e che, inoltre, non aveva costituitomateria controversa su cui il giudice si fosse dovuto esprimere.10. Con sentenza n. 788/2023 depositata il 30/11/2023, la Corte digiustizia tributaria di II grado della Liguria, riuniti i giudizi, previoaccoglimento dei ricorsi per revocazione dell’Agenzia delle Entrate avversole sentenze nn. 133/2020, 134/2020 e 135/2020 della CTR della Liguria,ha rigettato gli appelli di [OSCURATO:SOCIETA]. avverso le sentenze della CTP diGenova n. 456/14/15, 457/14/15 e 458/14/15.10.1. La CGT-II della Liguria, in particolare: i) accoglieva il ricorsoper revocazione, osservando come le sentenze impugnate fondassero lapropria decisione sulla errata supposizione che la comunicazione del20/12/2011 provenisse da [OSCURATO:SOCIETA] anziché, come risultava evidente daldocumento depositato agli atti di causa, da [OSCURATO:PERSONA], incorrendoin errore di fatto idoneo a costituire motivo di revocazione ex art. 395,comma 1, n. 4, c.p.с.; ii) quindi, rigettava gli appelli proposti dalla Banca,affermando che la comunicazione del 20/12/2011 non aveva prodottoeffetto interruttivo della prescrizione, non provenendo dettacomunicazione dal titolare del diritto di credito, e non avendo SociétéGenerale S.A. dimostrato di aver inviato la comunicazione qualerappresentante di [OSCURATO:SOCIETA].11. Avverso la predetta sentenza della Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Liguria la Banca ha proposto ricorso per cassazionesorretto da cinque motivi e l’Agenzia delle entrate ha resistito concontroricorso.Numero registro generale 27935/2020Numero sezionale 309/2026Numero di raccolta generale 22531/2026Data pubblicazione 01/07/202612. Quindi, con ordinanze interlocutorie n. 32152/2025 e n.32153/2025, pubblicate il 10/12/2025, e n. 32688/2025, pubblicata il15/12/2025, questa Corte ha disposto il rinvio a nuovo ruolo dei giudiziR.G. nn. 27935/20, 27976/20 e 27978/20, relativi ai ricorsi propostiavverso le sentenze della CTR della Liguria nn. 133, 134 e 135, pubblicateil 30 gennaio 2020, per la riunione con il giudizio R.G. n. 12166/2024,relativo al ricorso vertente sull’impugnazione della sentenza della CGT-IIdella Liguria n. 788/2023 che ha accolto i ricorsi proposti dall’Agenzia delleentrate per la revocazione delle tre sentenze menzionate.13. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratoregenerale dott. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato in tutti i giudizi requisitoriascritta, chiedendo: i) nel giudizio R.G. n. 12166/2024, vertentesull’impugnazione della sentenza della CGT-II della Liguria n. 788/2023,l’accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; ii) nei ricorsiR.G. nn. 27935/20, 27976/20 e 27978/20, il rigetto del ricorso principale,con assorbimento del ricorso incidentale condizionato.14. Infine, [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato, in prossimità della odiernapubblica udienza, in tutti i giudizi, identiche memorie illustrative delledifese assunte.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente, i ricorsi per cassazione contro le decisioni diappello e contro quella che ha deciso l’impugnazione per revocazioneavverso le prime vanno riuniti, atteso che la connessione esistente tra ledue pronunce giustifica l'applicazione analogica dell'art. 335 c.p.c.,potendo risultare determinante sul ricorso per cassazione contro lasentenza di appello l'esito di quello riguardante la sentenza direvocazione, che deve, pertanto, essere esaminato con precedenza (Cass.Sez. 5, 05/08/2016, n. 16435, Rv. 640658 – 01).Va pertanto disposta la riunione dei ricorsi R.G. n. 27976/2020, n.27978/2020 e n. 12166/2024 al presente ricorso n. 27935/2020.Numero registro generale 27935/2020Numero sezionale 309/2026Numero di raccolta generale 22531/2026Data pubblicazione 01/07/20262. Occorre quindi esaminare con precedenza il ricorso rubricato al n.12166/2024 R.G., vertente sull’impugnazione della sentenza direvocazione della CGT-II della Liguria n. 788/2023.3. Con il primo motivo di ricorso, in relazione all’art. 360, primocomma, num. 4 c.p.c., la Banca ricorrente deduce la nullità della sentenzaper violazione dell’art. 395 c.p.c. e dell’art. 64 del d.lgs. 31 dicembre1992, n. 546, in quanto ha pronunciato la revocazione per errore di fattononostante l’errore denunciato non fosse frutto di supposizione da partedel giudice, bensì riflettesse la prospettazione che la stessa Agenzia delleEntrate ne aveva dato nel corso dei gradi di merito. Osserva che, peraltro,la realtà affermata nella sentenza revocata coincide con quella risultantedagli atti processuali delle parti, essendo stata la contestazione di taleverità sollevata, tardivamente, solo con il ricorso per revocazione.4. Con il secondo motivo di ricorso, in relazione all’art. 360, primocomma, num. 3 c.p.с., si denuncia la violazione e falsa applicazione degliartt. 1219, 1264 e 2943 c.c., nonché dell’art. 69, commi 1 e 3, del r.d. n.2440 del 1923 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. e all’art.62 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. Assume la ricorrente che lasentenza impugnata è, in ogni caso, errata laddove, riferendosi all’atto del20 dicembre 2011 e alla relativa notificazione in data 24 gennaio 2012,stabilisce che “non provenendo detta comunicazione dal titolare del dirittodi credito, è evidente la sua assoluta irrilevanza ai fini interruttivi dellaprescrizione”. Ciò in quanto, con specifico riferimento alle cessioni dicrediti nei confronti della pubblica amministrazione, anche la notificazioneda parte del cedente il credito è idonea ad interrompere il decorso dellaprescrizione.5. Con il terzo motivo di ricorso, in relazione all’art. 360, primocomma, num. 3 c.p.с., si deduce la nullità della sentenza per violazionedell’art. 112 c.p.c. Lamenta la ricorrente che la sentenza impugnata,nell’operare il giudizio rescissorio ex art. 402 c.p.c., ha omesso diNumero registro generale 27935/2020Numero sezionale 309/2026Numero di raccolta generale 22531/2026Data pubblicazione 01/07/2026esaminare i motivi di appello con cui si era dedotta l’interruzione dellaprescrizione dei diritti di rimborso fatti valere da [OSCURATO:SOCIETA] già per effettodella notificazione, avvenuta il 12 maggio 2009, dell’atto di cessione deicrediti in favore di [OSCURATO:PERSONA] S.A., recante l’intimazione adadempiere in favore di quest’ultima, ad opera del relativo procuratore, neiconfronti dell’Agenzia delle Entrate, di talché non poteva opporsi, il 14maggio 2013, l’avvenuta prescrizione di tali crediti, tornati medio temporenella titolarità di [OSCURATO:SOCIETA] medesima.6. Con il quarto motivo di ricorso, in relazione all’art. 360, primocomma, num. 5 c.p.с., la Banca denuncia l’omesso esame circa un fattocontroverso e decisivo per il giudizio. Deduce la ricorrente che la CGT-IIdella Liguria, nel dichiarare intervenuta la prescrizione del diritto alrimborso dei crediti richiesti da [OSCURATO:SOCIETA]., ha comunque omesso diapprezzare il fatto, decisivo e controverso, relativo alla interruzione delrelativo decorso per effetto della notificazione dell’atto di cessione del 7maggio 2009, avvenuta il 12 maggio 2009.7. Con il quinto motivo di ricorso, in relazione all’art. 360, primocomma, num. 3 c.p.с., si lamenta la violazione e falsa applicazione degliartt. 1219, 1387, 1388 e 2943 c.c. Assume la ricorrente che la CGT-IIdella Liguria, nell’ipotesi in cui abbia fatto propria la valutazione giàespressa nella sentenza revocata in ordine all’inidoneità di tale atto dicessione ad interrompere il decorso della prescrizione, avrebbe comunqueerrato in diritto, illegittimamente negando la facoltà di avvalersi di unmandatario per la costituzione in mora del debitore ed omettendo disussumere le clausole, di cui è pacifico il contenuto, nel paradigmadell’art. 1219 c.c.8. Il primo motivo di ricorso è fondato.8.1. Orbene, è pacifica affermazione che l’errore di fatto previstodall’art. 395, n. 4, c.p.с. debba consistere nell'affermazione osupposizione dell'esistenza o inesistenza di un fatto la cui verità risultiNumero registro generale 27935/2020Numero sezionale 309/2026Numero di raccolta generale 22531/2026Data pubblicazione 01/07/2026invece, in modo indiscutibile, esclusa o accertata in base al tenore deglisenso che deve esistere un necessario nesso di causalità tra l'erroneasupposizione e la decisione resa, debba presentare i caratteri dellaevidenza ed obiettività e, infine, non debba cadere su un puntocontroverso sul quale il giudice si sia pronunciato (Cass. Sez. 6,26/01/2022, n. 2236, Rv. 663756 – 01; Cass. Sez. 5, 22/10/2019, n.26890, Rv. 655451 - 01).8.2. Nella specie è indubbio che l’atto di risoluzione sia stato redattonon dalla Banca cedente ma dalla società cessionaria, intestataria dell’attoe firmataria dello stesso a mezzo del suo legale rappresentante, ed èindubbio che la Corte di giustizia sia incorsa in errore allorché ha parlato di8.3. Tuttavia, va rilevato che il fatto sul quale si assume essere cadutol’errore, la provenienza dell’atto da [OSCURATO:SOCIETA]., scaturisce dallalettura che del fatto probatorio hanno dato le parti.8.4. A tale riguardo si osserva che il rimedio revocatorio ex art. 395,n. 4, c.p.c. è ammesso se «Il fatto non costituì un punto controverso sulquale la sentenza ebbe a pronunciarsi».8.5. Ebbene, come è noto, le Sezioni Unite di questa Corte hanno direcente chiarito che il travisamento del contenuto oggettivo della prova -che ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé e non diverifica logica della riconducibilità dell'informazione probatoria al fattoprobatorio - trova il suo istituzionale rimedio nell'impugnazione perrevocazione per errore di fatto, laddove ricorrano i presupposti richiestidall'art. 395, n. 4, c.p.c., mentre - se il fatto probatorio ha costituito unpunto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare e, cioè, se iltravisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da unadelle parti - il vizio va fatto valere ai sensi dell'art. 360, n. 4, o n. 5, c.p.c.,a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale (Cass. Sez. U.,Numero registro generale 27935/2020Numero sezionale 309/2026Numero di raccolta generale 22531/2026Data pubblicazione 01/07/202605/03/2024, n. 5792, Rv. 670391 - 01). In altri termini, «[…] il fatto(probatorio) costituisce un punto controverso sul quale il giudice di meritopronuncia quando il suo giudizio riflette la prospettazione, in proposito, diuna delle parti» (Sent. cit., par. 10.14).8.6. Nel caso di specie la provenienza dell’atto di risoluzione, e dellasua comunicazione, dalla Banca costituiva una circostanza pacifica tra leparti nei gradi di merito. [OSCURATO:PERSONA] cedente aveva agito in giudizioimputando a sé tale atto di risoluzione e la stessa amministrazionefinanziaria, nei due gradi di merito, lo aveva ricondotto alla Banca. Ilricorso per cassazione riporta i passaggi delle deduzioni difensive di meritodell’Amministrazione finanziaria in cui si ammette espressamente chel’atto fosse “della Banca”, discutendosi solo del suo contenuto, ritenutoinidoneo ai fini interruttivi della prescrizione perché carente di un’espressarichiesta di pagamento.8.7. E, allora, la Corte ha “deciso” sulla provenienza dell’atto, perchéla sua decisione di riferirlo alla Banca è scaturita dalle deduzioni difensivedi entrambe le parti. Il fatto non è stato solo “supposto”, ma appunto èrientrato nel perimetro decisionale dei giudici che si sono mossi partendodal dato pacifico tra le parti. Il dato della provenienza dell’atto hacostituito “un punto controverso” oggetto di decisione, ossia divalutazione, essendo il momento valutativo insito nella necessità diprendere in considerazione le deduzioni difensive e le ammissioni delleparti. Ciò in quanto il giudice individua il thema probandum anche avendoriguardo ai dati pacifici tra le parti; e, nel considerare quali siano tali fattipacifici, compie già una valutazione, un giudizio.8.8. D’altro canto, se il travisamento non deve ritenersi denunciabilecon il rimedio revocatorio ove esso rifletta la lettura del fatto probatorioprospettata da una delle parti, a maggior ragione ciò deve accadere se iltravisamento rifletta la lettura fornita da entrambe le parti. E dunque, intal caso, esula dal perimetro del vizio revocatorio e va fatto valere, inNumero registro generale 27935/2020Numero sezionale 309/2026Numero di raccolta generale 22531/2026Data pubblicazione 01/07/2026concorso dei presupposti di legge, ai sensi dell’articolo 360, nn. 4 e 5,c.p.c., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale.9. La sentenza della CGT di secondo grado della Liguria n. 788/2023,depositata il 30/11/2023 (oggetto del ricorso rubricato al n. 12166/2024R.G.) deve pertanto essere cassata senza rinvio, ai sensi dell’art. 382,terzo comma, c.p.c., essendo inammissibile il ricorso per revocazionedell’Agenzia, e ciò comporta la necessità di prendere in esame le tresentenze oggetto di revocazione, e qui impugnate con i ricorsi percassazione nn. 27935/2020, 27976/2020 e 27978/2020 RG.10. Con il primo motivo comune a tutti e tre i suddetti ricorsi l’Agenziadelle entrate deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3,c.p.c., la violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt.2943 e 1219 c.c.10.1. Deduce la ricorrente che la CTR avrebbe errato nel sussumere lafattispecie sub artt. 1219 e 2943 c.c., quindi, erroneamente applicati, enel considerare l’atto datato [OSCURATO:DATA_NASCITA] e notificato in data 24/01/2012,con il quale l’Ufficio veniva portato a conoscenza dell’avvenuta risoluzionedella cessione di credito, quale valida costituzione in mora poiché: i) l’attode quo non proveniva dal creditore [OSCURATO:SOCIETA]. in quanto risultasottoscritto dal rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] S.A. ed indirizzato aUniCredit S.p.A.; ii) alcuna indicazione della provenienza dell’atto puòevincersi dalla relata di notifica che non individua il “notificante”; iii) l’atto,formato e sottoscritto da [OSCURATO:PERSONA] S.A., non esternerebbe in alcunmodo la volontà del creditore [OSCURATO:SOCIETA]. di ricevere il pagamento daldebitore, cui l’atto stesso non è nemmeno indirizzato; nella parteconclusiva della missiva, è lo stesso mittente a specificare che “lapresente ha scopo meramente informativo”.10.2. Osserva ancora la ricorrente che consegnare un atto di cessionedel credito al debitore implica portarlo a conoscenza del fatto che ilsoggetto cui pagare è cambiato, ma non implica invece costituzione inNumero registro generale 27935/2020Numero sezionale 309/2026Numero di raccolta generale 22531/2026Data pubblicazione 01/07/2026mora del debitore stesso, mancando una richiesta apposita formulata, pursenza frasi solenni, in tal senso. Richiama l’orientamento di legittimità cheha più volte ribadito che, al fine dell’integrazione di una valida costituzionein mora, valevole quale atto interruttivo della prescrizione, occorre che siamanifestata una precisa pretesa, con l'inequivocabile volontà del titolaredel credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato,con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora.11. Con il secondo comune motivo di ricorso si denuncia, in relazioneall’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione e falsaapplicazione degli artt. 1219 e 2943 c.c., per omesso esame di un fattodecisivo per il giudizio, indicato nella mancata dimostrazione ad operadella contribuente, asserita creditrice, di aver notificato un tempestivo attodi costituzione in mora, prova invece decisiva, emergente dalladocumentazione versata in atti e considerata dal giudice di merito.12. Con il terzo motivo comune di ricorso si deduce, in relazioneall’art. 360, primo comma, num. 5 c.p.c., l’omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, conriferimento alla dicitura, in calce alla missiva del 20.12.2011, con cui la excessionaria segnalava la natura meramente informativa dellacomunicazione di risoluzione.13. I primi due motivi di ricorso sono inammissibili.Con essi l’Agenzia delle entrate, e ciò anche con riferimento alladeduzione del vizio ex art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c., introduceuna questione nuova, laddove denuncia che il giudice di merito sarebbeincorso in errore nel riferire l’atto, anche in relazione alla notifica, allaBanca.A tale riguardo, nello scrutinare il ricorso per revocazione, si è giàampiamente evidenziato come, nell’ambito di tutti i giudizi qui riuniti, laprovenienza dell’atto di risoluzione, e della sua comunicazione, dallaBanca abbia costituito una circostanza pacifica tra le parti nei gradi diNumero registro generale 27935/2020Numero sezionale 309/2026Numero di raccolta generale 22531/2026Data pubblicazione 01/07/2026merito. [OSCURATO:PERSONA] cedente, si ribadisce, aveva agito in giudizio imputandoa sé tale atto di risoluzione e la stessa amministrazione finanziaria, neidue gradi di merito, lo aveva ricondotto alla Banca.14. Il terzo motivo, anch’esso comune a tutti e tre i ricorsi, eformulato con riguardo al vizio di cui all’art. 360, primo comma, num. 5,c.p.c., è infondato e per alcuni aspetti inammissibile.14.1. Questa Corte ha più volte ribadito che, in tema di interruzionedella prescrizione, ai sensi dell'art. 2943 cod. civ., un atto, per avereefficacia interruttiva, deve contenere, oltre alla chiara indicazione delsoggetto obbligato, l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o larichiesta scritta di adempimento, che - sebbene non richieda l'uso diformule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti - sia idonea amanifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere ilproprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanzialedi costituirlo in mora (Cass. Sez. 2, 03/12/2010, n. 24656, Rv. 615550 –01; Cass. Sez. L., 25/08/2015, n. 17123, Rv. 636425 – 01; Cass. Sez. 6,14/06/2018, n. 15714, Rv. 649150 – 01; Cass. Sez. 6, 07/09/2020, n.18546, Rv. 658999 - 02).E, dunque, ai fini dell'interruzione della prescrizione è sufficiente lamera comunicazione del fatto costitutivo della pretesa posto che si trattadi atto non soggetto a formule sacramentali, avendo l'esclusivo scopo diportare a conoscenza del debitore la volontà del creditore, chiaramentemanifestata, di far valere il proprio diritto (Cass. Sez. L., 25/11/2015, n.24054, Rv. 637954 – 01; Cass. Sez. 2, 31/05/2021, n. 15140).14.2. Non si tratta pertanto di valutare l’astratta idoneità della notificadella cessione del credito a valere come atto interruttivo dellaprescrizione, ma se il suo contenuto sostanziale possa assurgere acostituzione in mora, ovvero ad intimazione di pagamento.14.3. A tale riguardo va rilevato che la CTR ha esaminato il documentonel suo contenuto, e ha evidenziato: i) che nella comunicazione in oggettoNumero registro generale 27935/2020Numero sezionale 309/2026Numero di raccolta generale 22531/2026Data pubblicazione 01/07/2026si legge che «Per l'effetto/ i pagamenti a titolo di capitale e/o interessi/che saranno effettuati da codesto [OSCURATO:PERSONA]/Agente dellaRiscossione in relazione ai Crediti/ dovranno essere erogati in favore delCedente anziché della Cessionaria a far data dalla presente»; ii) che visono indicate le coordinate del conto corrente bancario su cui accreditare ifuturi pagamenti, conto intestato a [OSCURATO:SOCIETA]., iii) che lacomunicazione è stata notificata (anche) all’Agenzia delle entrate.[OSCURATO:PERSONA] di appello ha dunque accertato che l’Agenzia è stata messaa conoscenza dell’avvenuta risoluzione di quella cessione di credito, conuna comunicazione ove: i) sono riassunti i crediti oggetto della risoluzionestessa, ii) si notizia la debitrice della risoluzione del contratto di cessionedei crediti, e iii) si indicano le modalità per il loro pagamento.Tali previsioni, secondo la CTR, individuano «il creditore, l’oggetto delcredito ed il conto su cui effettuare il pagamento» e, pertanto, danno vitaad una «estrinsecazione della volontà di veder soddisfatto il propriocredito … inequivocabilmente manifestata e portata a conoscenza deldebitore …, equivalente ad una richiesta di pagamento, cui conseguel’effetto sostanziale di costituzione in mora».14.4. Si tratta, indubbiamente, di un accertamento di merito sulcontenuto e la valenza di un atto, accertamento motivato. Ed è pacificoche l’apprezzamento del contenuto di un atto indicato dalla parte come dicostituzione in mora rappresenti un tipico accertamento di fatto riservatoal giudice di merito, come tale insindacabile in sede di legittimità (v., in talsenso, ex aliis, Cass. n. 15140/2021, Cass. n. 3371/2010 e Cass. n.2841/2007).Né, per quanto appena esposto, è ravvisabile una falsa applicazione dilegge in termini di errore di sussunzione nella fattispecie legale, avendo igiudici dell’appello correttamente ricostruito la fattispecie astratta diriferimento a cui ricondurre il sostrato fattuale.Numero registro generale 27935/2020Numero sezionale 309/2026Numero di raccolta generale 22531/2026Data pubblicazione 01/07/202614.5. I ricorsi principali proposti dall’Agenzia delle entrate devonopertanto essere rigettati.15. Con l’unico – comune – motivo di ricorso incidentale condizionato,la Banca contribuente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma,num. 3, c.p.с. la violazione e falsa applicazione degli artt. 1219, 1387,1388 e 2943 c.c., laddove la CTR ha escluso che l'atto di cessione delcredito datato 8 maggio 2009, notificato a cura di [OSCURATO:SOCIETA]all'Ufficio, fosse idoneo ad interrompere la prescrizione del diritto alrimborso del credito di imposta azionato nel presente giudizio.15.1. Il motivo non necessita esame, in quanto al rigetto dei ricorsiprincipali consegue l’assorbimento dei ricorsi incidentali condizionatiproposti dalla banca.16. In conclusione, in relazione al giudizio n. 12166/2024 R.G. vaaccolto il ricorso proposto dalla società contribuente e la sentenza dellaCorte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, n. 788/2023depositata il 30/11/2023, va cassata senza rinvio ex art. 382, terzocomma, c.p.c., essendo inammissibile il ricorso per revocazionedell’Agenzia; in relazione ai giudizi nn. 27935/2020, 27976/2020 e27978/2020 R.G., vanno rigettati i ricorsi principali proposti dall’Agenziadelle entrate e dichiarati assorbiti i ricorsi incidentali condizionati.16.1. Le spese di lite relative al giudizio n. 12166/2024 R.G. devonoessere compensate, per tutti le fasi, in ragione del successivo consolidarsidell’orientamento di legittimità qui richiamato e condiviso.Per quanto attiene agli altri giudizi, le spese di legittimità seguono lasoccombenza e vengono poste a carico della ricorrente Agenzia; vengonoliquidate come in dispositivo, in relazione al valore della controversia di cuial primo ricorso - pari ad euro 6.088.361 - aumentato del 30% ex art. 4,comma 2, ultimo periodo del D.M. 10/03/2014 n. 55.Rilevato che risulta soccombente l’Agenzia delle Entrate, ammessa allaprenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazioneNumero registro generale 27935/2020Numero sezionale 309/2026Numero di raccolta generale 22531/2026Data pubblicazione 01/07/2026pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art.13 comma 1-quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass.29/01/2016, n. 1778). P.Q.MLa Cortein relazione al giudizio n. 12166/2024 R.G., accoglie il ricorso propostodalla società contribuente e cassa senza rinvio ex art. 382, terzo comma,c.p.c. la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaLiguria, n. 788/2023, depositata il 30/11/2023;in relazione ai giudizi nn. 27935/2020, 27976/2020 e 27978/2020 R.G.,rigetta i ricorsi principali proposti dall’Agenzia delle entrate e dichiaraassorbiti i ricorsi incidentali condizionati;compensa tra le parti le spese di lite relative al giudizio n. 12166/2024R.G.;in relazione ai giudizi nn. 27935/2020, 27976/2020 e 27978/2020 R.G.,condanna l’Agenzia delle entrate ricorrente al pagamento, in favore dellacontroricorrente, delle spese di legittimità, che liquida in euro 39.000,00per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento,agli esborsi, liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge.Così deciso in Roma, nella pubblica udienza del 21/05/2026.[OSCURATO:PERSONA] PresidenteGian [OSCURATO:PERSONA]