CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 36388/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/12/2023 della Corte d'appello di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che i due motivi di ricorso — con cui si contesta vizio di violazione di legge per non avere dichiarato la Corte territoriale l'improcedibilità dell'azione penale, in virtù dell'omessa sottoscrizione da parte della persona offesa del verbale in cui è riportata la querela proposta oralmente, il primo, e vizio di motivazione in relazione alla mancanza di legittimazione dell'odierna parte civile (nonché persona offesa) a sporgere querela, e comunque in relazione all'affermata responsabilità dell'odierno ricorrente per il reato di appropriazione indebita aggravata — risultano entrambi non consentiti in sede di legittimità, in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici (si vedano, in particolare, le pagg. 3 e 4 dell'impugnata sentenza), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, in particolare, non è ravvisabile alcuna violazione dell'art. 337, comma 2, cod. proc. pen, in quanto i giudici del gravame hanno correttamente specificato come le doglianze d'appello sul punto non potessero essere accolte, dato che a risultare priva della sottoscrizione era solamente la parte finale del verbale, riferita alle informazioni da fornire alla persona offesa dal reato ex art. 90-bis cod. proc. pen., priva invero di qualsiasi riflesso sull'efficacia della querela; che, con specifico riferimento alla censura che attiene alla mancanza di legittimazione a sporgere querela da parte della costituita parte civile, in quanto non effettivo titolare del denaro oggetto del reato per cui si procede, va osservato che, se da un lato è vero che la mancanza delle condizioni di procedibilità può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento e, quindi, anche dalla Corte di cassazione, dall'altro lato questo è possibile solamente se essa risulta ictu ocull dalla sentenza impugnata ovvero da atti da cui sia desumibile immediatamente e inequivocabilmente il vizio denunciato, senza necessità di una preventiva indagine fattuale estranea al sindacato di legittimità; che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (cfr. Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944-01); che, inoltre, come emerge dalla pag. 3 dell'impugnata sentenza, la Corte territoriale ha correttamente applicato il principio affermato nella giurisprudenza di legittimità secondo cui: «Il diritto di querela per il reato di appropriazione indebita spetta anche al soggetto, diverso dal proprietario, che, detenendo legittimamente e autonomamente la cosa, l'abbia consegnata a colui che se n'è appropriato illegittimamente» (così, ex plurimis, Sez. 2, n. 8659 del 25/11/2022, dep. 2023, Kohut, Rv. 284431-01); che, infine, per quanto concerne la censura relativa all'affermata responsabilità dell'odierno ricorrente desunta dalle sole dichiarazioni rilasciate dalla persona offesa, va osservato che è principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, anche se costituita parte civile, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve, in tal caso, essere più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214-01);che, dunque, il denunciato vizio di motivazione in relazione al suddetto profilo è pertanto manifestamente infondato, alla stregua della corretta e non illogica argomentazione offerta dai giudici di appello, di cui alle pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in R