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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 11844/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore europeo di Roma nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 25/10/2021 del Tribunale di Bari visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il provvedimento sia annullato con rinvio; lette le conclusioni dei difensori, avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiedono che il ricorso sia rigettato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Bari accoglieva l'istanza di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro preventivo a fine di confisca, emesso dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale del Tribunale di Bari in data 8 novembre 2021, annullando per l'effetto il titolo cautelare impugnato e disponendo la restituzione all'avente titolo di quanto in sequestro.

In particolare, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale aveva emesso, su richiesta del Procuratore europeo delegato, il decreto di sequestro, anche per equivalente, della somma di 215.000 euro nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], quale profitto del reato di cui all'art. 316-bis cod. pen., per il quale la stessa risultava indagata.

Secondo l'ipotesi accusatoria, la Chiechi, in qualità di titolare di un'azienda agricola, dopo aver ricevuto dall'U.E. e dalla Regione Puglia un contributo del Fondo FEASR di euro 119.919,90 euro per la ristrutturazione di un fabbricato rurale da adibire ad attività agrituristica, aveva venduto a terzi l'immobile prima del previsto termine quinquennale, così destinando il contributo ad altre finalità (reato commesso il 3 dicembre 2018).

Il Tribunale dava atto delle scansioni temporali della pratica per l'ottenimento e la liquidazione del contributo: la Chiechi aveva chiesto alla Regione Puglia il contributo di 150.000 euro previsto dal P.S.R.

Puglia 2007/13; il G.A.L. [OSCURATO:PERSONA] il 16 novembre 2011 aveva comunicato alla predetta l'ammissione al beneficio per 123.640 euro; all'esito di apposite istruttorie e su domanda della Chiechi, l'autorità competente le aveva concesso i pagamenti del finanziamento con provvedimenti intervenuti tra il gennaio 2012 e il dicembre 2015 per un totale di 119.919,90 euro.

Il Tribunale riteneva infondata l'ipotesi accusatoria, se pur a livello di fumus commissi delicti, in quanto era dubbia la legittimità della previsione contenuta nel bando del GAL, quanto alla clausola di non alienazione e di mantenimento della destinazione d'uso per anni 5 con decorrenza dalla liquidazione del saldo del contributo anziché, come previsto dalle fonti di rango sovraordinato, dalla data del provvedimento di concessione, nella specie del 16 novembre 2011.

L'alienazione dell'immobile - avvenuta il 3 dicembre 2018 - era da ritenersi pertanto pienamente legittima.

Il Tribunale riteneva errata, inoltre, la determinazione del profitto - individuato dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale nell'importo realizzato con la vendita della struttura, non considerando che il bene a prescindere dagli interventi migliorativi effettuati con il contributo aveva un valore preesistente.

Infine, il Tribunale riteneva il decreto di sequestro carente nella motivazione sul periculum in mora in vista della futura confisca.2.

Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore europeo delegato, denunciando i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Violazione di legge in relazione al fumus del delitto contestato.

Errata è la ritenuta illegittimità della data di decorrenza del termine quinquennale.

L'allegato A del bando conteneva la stessa disciplina del bando al riguardo.

Il richiamo alla delibera era inconferente in quanto relativa ad altri contributi (per i terreni agricoli) diversi da quelli relativi alla indagata.

Quanto all'art. 72 del Regolamento CE n. 1698/2005, non sussiste la pretesa incompatibilità della previsione del bando, posto che la norma europea si riferisce ad operazioni di investimento erogate in un'unica soluzione.

Nel caso in esame, l'operazione, risolvendosi in interventi da distribuire nel tempo (da monitorare nel loro sviluppo, ai sensi dell'art. 73 del Reg. cit.), lasciava all'autorità di gestione (art. 75 Reg. cit.) la responsabilità di adottare la disciplina di dettaglio più adeguata agli scopi.

Risultava in ogni caso che già prima della cessione dell'immobile la indagata avesse chiuso l'attività (circostanza che la stessa ordinanza evidenziava).

2.2. Violazione di legge con riferimento al periculum in mora.

Il Tribunale ha erroneamente applicato il dictum delle Sezioni Unite della Corte Suprema n. 36959 del 2021, che aveva ad oggetto il sequestro preventivo a fini di confisca "ordinario" (comma 2 dell'art. 321 cod. proc. pen.), evidenziando espressamente la diversità di tale sequestro con quello di cui al secondo comma bis (relativo alla confisca per equivalente ex art. 322-bis cod. proc. pen.), da adottarsi - come letteralmente prevede quest'ultima disposizione - sul solo presupposto della confiscabilità del bene.

In ogni caso, il Tribunale non ha considerato che il Giudice per le indagini preliminari aveva motivato sul punto.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla

I. 18 dicembre 2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dal d.l. 30 dicembre 2021, n. 228), in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.

Anche la difesa della indagata ha presentato conclusioni scritte, integrate da una memoria a sostegno delle ragioni della richiesta di rigetto del ricorso.

In particolare, ha ribadito che le fonti sovraordinate fanno decorrere il termine quinquennale dalla data del provvedimento di concessione; ha evidenziato che la Procura europea non ha impugnato il punto relativo al profitto e che le ragioni espresse dal ricorrente sul primo motivo sono di merito e che il secondo motivo è in ogni caso subvalente rispetto alla ritenuta mancanza del fumus. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso va accolto perché fondato nei termini che seguono.

2. Quanto al primo motivo, va preliminarmente rilevato che la questione sottoposta dall'Ufficio ricorrente quanto all'interpretazione dell'art. 72 del Regolamento CE n. 1698/2005 risulta già affrontata dalla Corte U.E. con la sentenza 8/05/2019, causa C-580/17.

Con tale arresto la Corte U.E. si è pronunciata su vari profili riguardanti la normativa applicabile ad un'operazione approvata e cofinanziata - come quella nella specie - dal FEASR nell'ambito del periodo di programmazione 2007-2013.

Quanto alla regola della "stabilità" delle operazioni di finanziamento contenuta nell'art. 72 cit., secondo cui il contributo del FEASR resta acquisito se l'operazione oggetto di tale contributo non subisce una "modifica sostanziale", ai sensi della suddetta disposizione, entro cinque anni decorrenti dalla "decisione di finanziamento" dell'autorità di gestione nazionale, la Corte ha ritenuto che non sia consentito agli Stati membri di modificare detta regola quanto al periodo di stabilità previsto nel regolamento (§ 82 della sentenza).

Pertanto, secondo la Corte U.E., una normativa nazionale che stabilisca l'obbligo del beneficiario di mantenere ed utilizzare allo scopo l'oggetto dell'investimento acquistato grazie alla sovvenzione del progetto "per almeno cinque anni dopo il pagamento dell'ultima rata della sovvenzione" da parte dell'autorità di gestione non è conforme al citato art. 72.

La Corte ha inoltre precisato che tale conclusione non è messa in discussione dal fatto che il regolamento n. 1698/2005 è stato abrogato dal successivo regolamento n. 1305 del 2013, in quanto il primo ha continuato ad essere applicabile agli interventi (come quello in esame) realizzati nell'ambito dei programmi approvati dalla Commissione ai sensi del regolamento n. 1698/2005 anteriormente al 10 gennaio 2014.

Tuttavia - ha aggiunto la Corte - le procedure di recupero delle somme indebitamente versate nell'ambito di un'operazione d'investimento approvata e cofinanziata dal FEASR per il periodo di programmazione 2007-2013, effettuate (come nella specie) dopo il 10 gennaio 2014, devono basarsi sul regolamento n. 1306/2013.

In particolare, con tale ultimo regolamento si prevede che "[OSCURATO:PERSONA] membri chiedono al benehtiario la restituzione di qualsiasi pagamento indebito in seguito a irregolarità o a negligenza entro 18 mesi dall'approvazione e, se del caso, dal ricevimento da parte dell'organismo pagatore o dell'ente incaricato del recupero di una relazione di controllo o documento analogo, che indichi che vi è stata un'irregolarità" (art. 54).

2.1. Sulla base delle indicazioni esegetiche della Corte U.E. possono trarsi le seguenti osservazioni.

In primo luogo, va rilevato che la regola della stabilità delle operazioni di finanziamento di cui all'art. 72 cit. ruota intorno alla nozione di "decisione di finanziamento", risultando pertanto irrilevante, ai fini della decorrenza del termine quinquennale, la fase meramente esecutiva del versamento o liquidazione del finanziamento stesso.

Tale decisione va intesa evidentemente come "approvazione" del pagamento, come è dato desumere dalle modalità di recupero (richiamate espressamente dalla Corte U.E,) dei finanziamenti "irregolari".

Esse, infatti, devono essere effettuate "entro 18 mesi dall'approvazione di qualsiasi pagamento indebito in seguito a irregolarità o a negligenza".

Quindi è all'approvazione del pagamento che occorre far riferimento per la decorrenza del termine quinquennale.

2.2. Declinati tali principi al caso in esame, va osservato che il Tribunale ha ritenuto dirimente, per escludere la illegittimità dell'alienazione dell'immobile da parte della Chiechi, che tale operazione sia avvenuta dopo cinque anni dalla data in cui la stessa aveva "ottenuto formalmente la concessione di aiuto in proprio favore".

Il Tribunale non ha tuttavia considerato i provvedimenti - dei quali la stessa ordinanza ha dato ampiamente atto - con i quali l'autorità competente, dopo la preliminare ammissione della predetta ai benefici, ha proceduto, su domanda della stessa, ad approvare i pagamenti del finanziamento, con l'espletamento di una apposita procedura di "istruttoria".

In altri termini, il Tribunale non ha verificato se e in quale misura tali decisioni, assunte dall'autorità competente sino alla data del 28 dicembre 2015, possano essere qualificate come "decisione di finanziamento" ai sensi dell'art. 72 cit.

Pertanto, si impone un nuovo esame della vicenda cautelare che si adegui ai principi sopra indicati.

3. Risulta fondato anche il secondo motivo.

Il Tribunale, nel censurare il decreto di sequestro, ha ritenuto che questo fosse anche carente nella motivazione con riferimento al punto del "periculum in mora", alla luce dei principi da ultimo affermati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848.Con tale arresto, le Sezioni Unite hanno risolto la questione della necessità che il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., contenga la concisa motivazione anche del "periculum in mora".

Peraltro, proprio, nell'evidenziare la necessità di una siffatta motivazione per tale tipo di sequestro, le Sezioni Unite ha fatto leva sulla differente formulazione del comma 2-bis dell'art. 321 cit. con riguardo ai delitti del capo I del Titolo II del libro secondo del codice penale ("il giudice dispone il sequestro dei beni di cui è consentita la confisca"), secondo la quale risulterebbe sufficiente "la mera individuazione della con fiscabilità del bene".

Tale caso, in cui è lo stesso legislatore ad aver previsto come doveroso il sequestro, va tenuto distinto, secondo le Sezioni Unite, da quello in cui sia prevista come obbligatoria la confisca, per il quale il giudice è tenuto pur sempre a spiegare perché ha inteso anticipare gli effetti della confisca (la mera confiscabilità finirebbe, inammissibilmente, per giustificare ipso iure il sequestro).

D'altra parte, l'aver espressamente introdotto il comma 2-bis all'art. 321 cod. proc. pen. per prevedere, con riguardo ai delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, sopra indicati, il sequestro dei beni di cui è consentita la confisca, non avrebbe altro senso se non quello di ritenere doverosa tale misura, rispetto all'ipotesi ordinaria disciplinata dal secondo comma del medesimo articolo, posto che la confiscabilità di tali beni era già contemplata da specifiche norme del codice penale.

In ogni caso, anche a voler prescindere da tali indicazioni esegetiche, è appena il caso di rilevare che nel caso in esame il decreto di sequestro conteneva comunque una motivazione, seppur sintetica, sul periculum in mora, avendo il primo giudice ritenuto che la mancata adozione della misura cautelare potesse comportare una dispersione irreparabile del bene da sottoporre a vincolo cautelare, alla luce delle circostanze fattuali indicate nel medesimo provvedimento (l'avvenuta alienazione del bene oggetto del finanziamento).

Tale motivazione risulta adeguata allo standard giustificativo indicato dalle Sezioni Unite nel citato arresto: l'obbligo di motivazione sul perículum in mora ovvero sulle ragioni della impossibilità di attendere il provvedimento definitorio del giudizio deve infatti essere diversamente modulato a seconda delle caratteristiche del bene da sottrarre, con "stilemi" adeguati alla fase processuale interessata.

4. I profili critici segnalati nei paragrafi che precedono giustificano l'annullamento dell'ordinanza impugnata affinché il Tribunale del riesame proceda ad un nuovo giudizio della richiesta di riesame.Resta assorbito dal disposto annullamento la questione della esatta individuazione del profitto confiscabile, che presuppone pur sempre il nuovo esame delle questioni sopra indicate.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore europeo di Roma nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 25/10/2021 del Tribunale di Bari visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il provvedimento sia annullato con rinvio; lette le conclusioni dei difensori, avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiedono che il ricorso sia rigettato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Bari accoglieva l'istanza di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro preventivo a fine di confisca, emesso dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale del Tribunale di Bari in data 8 novembre 2021, annullando per l'effetto il titolo cautelare impugnato e disponendo la restituzione all'avente titolo di quanto in sequestro. In particolare, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale aveva emesso, su richiesta del Procuratore europeo delegato, il decreto di sequestro, anche per equivalente, della somma di 215.000 euro nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], quale profitto del reato di cui all'art. 316-bis cod. pen., per il quale la stessa risultava indagata. Secondo l'ipotesi accusatoria, la Chiechi, in qualità di titolare di un'azienda agricola, dopo aver ricevuto dall'U.E. e dalla Regione Puglia un contributo del Fondo FEASR di euro 119.919,90 euro per la ristrutturazione di un fabbricato rurale da adibire ad attività agrituristica, aveva venduto a terzi l'immobile prima del previsto termine quinquennale, così destinando il contributo ad altre finalità (reato commesso il 3 dicembre 2018). Il Tribunale dava atto delle scansioni temporali della pratica per l'ottenimento e la liquidazione del contributo: la Chiechi aveva chiesto alla Regione Puglia il contributo di 150.000 euro previsto dal P.S.R. Puglia 2007/13; il G.A.L. [OSCURATO:PERSONA] il 16 novembre 2011 aveva comunicato alla predetta l'ammissione al beneficio per 123.640 euro; all'esito di apposite istruttorie e su domanda della Chiechi, l'autorità competente le aveva concesso i pagamenti del finanziamento con provvedimenti intervenuti tra il gennaio 2012 e il dicembre 2015 per un totale di 119.919,90 euro. Il Tribunale riteneva infondata l'ipotesi accusatoria, se pur a livello di fumus commissi delicti, in quanto era dubbia la legittimità della previsione contenuta nel bando del GAL, quanto alla clausola di non alienazione e di mantenimento della destinazione d'uso per anni 5 con decorrenza dalla liquidazione del saldo del contributo anziché, come previsto dalle fonti di rango sovraordinato, dalla data del provvedimento di concessione, nella specie del 16 novembre 2011. L'alienazione dell'immobile - avvenuta il 3 dicembre 2018 - era da ritenersi pertanto pienamente legittima. Il Tribunale riteneva errata, inoltre, la determinazione del profitto - individuato dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale nell'importo realizzato con la vendita della struttura, non considerando che il bene a prescindere dagli interventi migliorativi effettuati con il contributo aveva un valore preesistente. Infine, il Tribunale riteneva il decreto di sequestro carente nella motivazione sul periculum in mora in vista della futura confisca.2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore europeo delegato, denunciando i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge in relazione al fumus del delitto contestato. Errata è la ritenuta illegittimità della data di decorrenza del termine quinquennale. L'allegato A del bando conteneva la stessa disciplina del bando al riguardo. Il richiamo alla delibera era inconferente in quanto relativa ad altri contributi (per i terreni agricoli) diversi da quelli relativi alla indagata. Quanto all'art. 72 del Regolamento CE n. 1698/2005, non sussiste la pretesa incompatibilità della previsione del bando, posto che la norma europea si riferisce ad operazioni di investimento erogate in un'unica soluzione. Nel caso in esame, l'operazione, risolvendosi in interventi da distribuire nel tempo (da monitorare nel loro sviluppo, ai sensi dell'art. 73 del Reg. cit.), lasciava all'autorità di gestione (art. 75 Reg. cit.) la responsabilità di adottare la disciplina di dettaglio più adeguata agli scopi. Risultava in ogni caso che già prima della cessione dell'immobile la indagata avesse chiuso l'attività (circostanza che la stessa ordinanza evidenziava). 2.2. Violazione di legge con riferimento al periculum in mora. Il Tribunale ha erroneamente applicato il dictum delle Sezioni Unite della Corte Suprema n. 36959 del 2021, che aveva ad oggetto il sequestro preventivo a fini di confisca "ordinario" (comma 2 dell'art. 321 cod. proc. pen.), evidenziando espressamente la diversità di tale sequestro con quello di cui al secondo comma bis (relativo alla confisca per equivalente ex art. 322-bis cod. proc. pen.), da adottarsi - come letteralmente prevede quest'ultima disposizione - sul solo presupposto della confiscabilità del bene. In ogni caso, il Tribunale non ha considerato che il Giudice per le indagini preliminari aveva motivato sul punto. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dal d.l. 30 dicembre 2021, n. 228), in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. Anche la difesa della indagata ha presentato conclusioni scritte, integrate da una memoria a sostegno delle ragioni della richiesta di rigetto del ricorso. In particolare, ha ribadito che le fonti sovraordinate fanno decorrere il termine quinquennale dalla data del provvedimento di concessione; ha evidenziato che la Procura europea non ha impugnato il punto relativo al profitto e che le ragioni espresse dal ricorrente sul primo motivo sono di merito e che il secondo motivo è in ogni caso subvalente rispetto alla ritenuta mancanza del fumus. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va accolto perché fondato nei termini che seguono. 2. Quanto al primo motivo, va preliminarmente rilevato che la questione sottoposta dall'Ufficio ricorrente quanto all'interpretazione dell'art. 72 del Regolamento CE n. 1698/2005 risulta già affrontata dalla Corte U.E. con la sentenza 8/05/2019, causa C-580/17. Con tale arresto la Corte U.E. si è pronunciata su vari profili riguardanti la normativa applicabile ad un'operazione approvata e cofinanziata - come quella nella specie - dal FEASR nell'ambito del periodo di programmazione 2007-2013. Quanto alla regola della "stabilità" delle operazioni di finanziamento contenuta nell'art. 72 cit., secondo cui il contributo del FEASR resta acquisito se l'operazione oggetto di tale contributo non subisce una "modifica sostanziale", ai sensi della suddetta disposizione, entro cinque anni decorrenti dalla "decisione di finanziamento" dell'autorità di gestione nazionale, la Corte ha ritenuto che non sia consentito agli Stati membri di modificare detta regola quanto al periodo di stabilità previsto nel regolamento (§ 82 della sentenza). Pertanto, secondo la Corte U.E., una normativa nazionale che stabilisca l'obbligo del beneficiario di mantenere ed utilizzare allo scopo l'oggetto dell'investimento acquistato grazie alla sovvenzione del progetto "per almeno cinque anni dopo il pagamento dell'ultima rata della sovvenzione" da parte dell'autorità di gestione non è conforme al citato art. 72. La Corte ha inoltre precisato che tale conclusione non è messa in discussione dal fatto che il regolamento n. 1698/2005 è stato abrogato dal successivo regolamento n. 1305 del 2013, in quanto il primo ha continuato ad essere applicabile agli interventi (come quello in esame) realizzati nell'ambito dei programmi approvati dalla Commissione ai sensi del regolamento n. 1698/2005 anteriormente al 10 gennaio 2014. Tuttavia - ha aggiunto la Corte - le procedure di recupero delle somme indebitamente versate nell'ambito di un'operazione d'investimento approvata e cofinanziata dal FEASR per il periodo di programmazione 2007-2013, effettuate (come nella specie) dopo il 10 gennaio 2014, devono basarsi sul regolamento n. 1306/2013. In particolare, con tale ultimo regolamento si prevede che "[OSCURATO:PERSONA] membri chiedono al benehtiario la restituzione di qualsiasi pagamento indebito in seguito a irregolarità o a negligenza entro 18 mesi dall'approvazione e, se del caso, dal ricevimento da parte dell'organismo pagatore o dell'ente incaricato del recupero di una relazione di controllo o documento analogo, che indichi che vi è stata un'irregolarità" (art. 54). 2.1. Sulla base delle indicazioni esegetiche della Corte U.E. possono trarsi le seguenti osservazioni. In primo luogo, va rilevato che la regola della stabilità delle operazioni di finanziamento di cui all'art. 72 cit. ruota intorno alla nozione di "decisione di finanziamento", risultando pertanto irrilevante, ai fini della decorrenza del termine quinquennale, la fase meramente esecutiva del versamento o liquidazione del finanziamento stesso. Tale decisione va intesa evidentemente come "approvazione" del pagamento, come è dato desumere dalle modalità di recupero (richiamate espressamente dalla Corte U.E,) dei finanziamenti "irregolari". Esse, infatti, devono essere effettuate "entro 18 mesi dall'approvazione di qualsiasi pagamento indebito in seguito a irregolarità o a negligenza". Quindi è all'approvazione del pagamento che occorre far riferimento per la decorrenza del termine quinquennale. 2.2. Declinati tali principi al caso in esame, va osservato che il Tribunale ha ritenuto dirimente, per escludere la illegittimità dell'alienazione dell'immobile da parte della Chiechi, che tale operazione sia avvenuta dopo cinque anni dalla data in cui la stessa aveva "ottenuto formalmente la concessione di aiuto in proprio favore". Il Tribunale non ha tuttavia considerato i provvedimenti - dei quali la stessa ordinanza ha dato ampiamente atto - con i quali l'autorità competente, dopo la preliminare ammissione della predetta ai benefici, ha proceduto, su domanda della stessa, ad approvare i pagamenti del finanziamento, con l'espletamento di una apposita procedura di "istruttoria". In altri termini, il Tribunale non ha verificato se e in quale misura tali decisioni, assunte dall'autorità competente sino alla data del 28 dicembre 2015, possano essere qualificate come "decisione di finanziamento" ai sensi dell'art. 72 cit. Pertanto, si impone un nuovo esame della vicenda cautelare che si adegui ai principi sopra indicati. 3. Risulta fondato anche il secondo motivo. Il Tribunale, nel censurare il decreto di sequestro, ha ritenuto che questo fosse anche carente nella motivazione con riferimento al punto del "periculum in mora", alla luce dei principi da ultimo affermati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848.Con tale arresto, le Sezioni Unite hanno risolto la questione della necessità che il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., contenga la concisa motivazione anche del "periculum in mora". Peraltro, proprio, nell'evidenziare la necessità di una siffatta motivazione per tale tipo di sequestro, le Sezioni Unite ha fatto leva sulla differente formulazione del comma 2-bis dell'art. 321 cit. con riguardo ai delitti del capo I del Titolo II del libro secondo del codice penale ("il giudice dispone il sequestro dei beni di cui è consentita la confisca"), secondo la quale risulterebbe sufficiente "la mera individuazione della con fiscabilità del bene". Tale caso, in cui è lo stesso legislatore ad aver previsto come doveroso il sequestro, va tenuto distinto, secondo le Sezioni Unite, da quello in cui sia prevista come obbligatoria la confisca, per il quale il giudice è tenuto pur sempre a spiegare perché ha inteso anticipare gli effetti della confisca (la mera confiscabilità finirebbe, inammissibilmente, per giustificare ipso iure il sequestro). D'altra parte, l'aver espressamente introdotto il comma 2-bis all'art. 321 cod. proc. pen. per prevedere, con riguardo ai delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, sopra indicati, il sequestro dei beni di cui è consentita la confisca, non avrebbe altro senso se non quello di ritenere doverosa tale misura, rispetto all'ipotesi ordinaria disciplinata dal secondo comma del medesimo articolo, posto che la confiscabilità di tali beni era già contemplata da specifiche norme del codice penale. In ogni caso, anche a voler prescindere da tali indicazioni esegetiche, è appena il caso di rilevare che nel caso in esame il decreto di sequestro conteneva comunque una motivazione, seppur sintetica, sul periculum in mora, avendo il primo giudice ritenuto che la mancata adozione della misura cautelare potesse comportare una dispersione irreparabile del bene da sottoporre a vincolo cautelare, alla luce delle circostanze fattuali indicate nel medesimo provvedimento (l'avvenuta alienazione del bene oggetto del finanziamento). Tale motivazione risulta adeguata allo standard giustificativo indicato dalle Sezioni Unite nel citato arresto: l'obbligo di motivazione sul perículum in mora ovvero sulle ragioni della impossibilità di attendere il provvedimento definitorio del giudizio deve infatti essere diversamente modulato a seconda delle caratteristiche del bene da sottrarre, con "stilemi" adeguati alla fase processuale interessata. 4. I profili critici segnalati nei paragrafi che precedono giustificano l'annullamento dell'ordinanza impugnata affinché il Tribunale del riesame proceda ad un nuovo giudizio della richiesta di riesame.Resta assorbito dal disposto annullamento la questione della esatta individuazione del profitto confiscabile, che presuppone pur sempre il nuovo esame delle questioni sopra indicate. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per
Decreto Cassazione n. 11844/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris